PRONTO
SOCCORSO AZIENDALE
Cambia
la formazione per gli addetti alle emergenze di primo soccorso
e i dispositivi di intervento
Nella
Gazzetta Ufficiale è stato finalmente pubblicato il Decreto
15 luglio 2003, n.388, previsto dall
art.15 comma 3 del D.Lgs. 626/94 , che fissa le regole del
pronto soccorso aziendale.
Tenendo conto della tipologia di attività
svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio
presenti nell'azienda, il provvedimento suddivide le aziende in
tre gruppi.
Al primo gruppo "Gruppo A" appartengono:
- le aziende a rischio rilevante;
- le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili
ai gruppi
tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità
permanente superiore a quattro;
- le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori
a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al "Gruppo B" appartengono le aziende con tre o più
lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.
Nel "Gruppo C" si collocano tutte le aziende
(con numero di lavoratori inferiore a tre) che non rientrano nel
Gruppo A.
Obblighi del datore di lavoro di un'azienda del
"Gruppo A"
Il datore di lavoro di una azienda del Gruppo A, deve comunicare
la categoria di appartenenza allASL competente sul territorio
in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione
degli interventi di emergenza del caso.
Deve, inoltre, garantire una cassetta di pronto soccorso contenente
la dotazione minima indicata nell'allegato
1 del Decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove
previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale.
Fornisce un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Infine, deve designare gli addetti al pronto soccorso aziendale,
i quali devono essere formati con specifici corsi di formazione
(teorici e pratici) per l'attuazione delle misure di primo intervento
interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso,
tenuti da medico competente con la possibilità di collaborazione
di personale infermieristico o altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A la formazione,
di complessive 16 ore, è articolata in 3 moduli, secondo
le modalità indicate dallallegato 3 del decreto.
Obblighi del datore di lavoro di un'azienda del
"Gruppo B e C"
Nelle aziende o unità produttive di gruppo
B e C, il datore di lavoro deve garantire la presenza di una cassetta
di pronto soccorso, presso ciascun luogo di lavoro, contenente
la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del presente decreto
e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente
il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Per le aziende o unità produttive dei gruppi B e C
la formazione, di complessive 12 ore, è articolata in 3
moduli, secondo le modalità indicate dallallegato
4 del decreto.
Per tutti i gruppi di appartenenza
Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda
o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature
minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto
ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda
e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto
impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
La cassetta di pronto soccorso e il pacchetto di medicazione devono
essere integrate sulla base dei rischi presenti nei luoghi di
lavoro e devono essere costantemente assicurate, in collaborazione
con il medico competente, la completezza ed il corretto stato
d'uso dei presidi ivi contenuti.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che
prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi
dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro
è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di
cui all'allegato
2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con
l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
Il decreto prevede l'aggiornamento della formazione,
almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento
pratico.