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Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione

Gruppi tariffari INAIL

Contenuti dei corsi di formazione aziende gruppo A

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Normativa

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PRONTO SOCCORSO AZIENDALE

Cambia la formazione per gli addetti alle emergenze di primo soccorso e i dispositivi di intervento

Nella Gazzetta Ufficiale è stato finalmente pubblicato il Decreto 15 luglio 2003, n.388, previsto dall’ art.15 comma 3 del D.Lgs. 626/94 , che fissa le regole del pronto soccorso aziendale.

Tenendo conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio presenti nell'azienda, il provvedimento suddivide le aziende in tre gruppi.
Al primo gruppo "Gruppo A" appartengono:

  • le aziende a rischio rilevante;
  • le aziende con oltre cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro;
  • le aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Al "Gruppo B" appartengono le aziende con tre o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A.

Nel "Gruppo C" si collocano tutte le aziende (con numero di lavoratori inferiore a tre) che non rientrano nel Gruppo A.

Obblighi del datore di lavoro di un'azienda del "Gruppo A"

Il datore di lavoro di una azienda del Gruppo A, deve comunicare la categoria di appartenenza all’ASL competente sul territorio in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi di emergenza del caso.
Deve, inoltre, garantire una cassetta di pronto soccorso contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del Decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale.
Fornisce un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
Infine, deve designare gli addetti al pronto soccorso aziendale, i quali devono essere formati con specifici corsi di formazione (teorici e pratici) per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, tenuti da medico competente con la possibilità di collaborazione di personale infermieristico o altro personale specializzato.
Per le aziende o unità produttive di gruppo A la formazione, di complessive 16 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 3 del decreto.

Obblighi del datore di lavoro di un'azienda del "Gruppo B e C"

Nelle aziende o unità produttive di gruppo B e C, il datore di lavoro deve garantire la presenza di una cassetta di pronto soccorso, presso ciascun luogo di lavoro, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato 1 del presente decreto e di un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Per le aziende o unità produttive dei gruppi B e C la formazione, di complessive 12 ore, è articolata in 3 moduli, secondo le modalità indicate dall’allegato 4 del decreto.

Per tutti i gruppi di appartenenza

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda o unità produttiva, individua e rende disponibili le attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
Le attrezzature ed i dispositivi devono essere appropriati rispetto ai rischi specifici connessi all'attività lavorativa dell'azienda e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi in luogo idoneo e facilmente accessibile.
La cassetta di pronto soccorso e il pacchetto di medicazione devono essere integrate sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e devono essere costantemente assicurate, in collaborazione con il medico competente, la completezza ed il corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti.
Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato 2 ed un mezzo di comunicazione idoneo per raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.

Il decreto prevede l'aggiornamento della formazione, almeno triennale per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

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