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DECISIONE DELLA COMMISSIONE

1999 IT 16 1 PO 010 del 08/08/2000


recante approvazione del programma operativo "Sardegna" che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate dall'obiettivo n. 1 in Italia.

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,
VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali , in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
CONSIDERANDO quanto segue:

(1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II, articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e attuazione dei programmi operativi;

(2) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione valuta le proposte di programmi operativi presentate dagli Stati membri in funzione della loro coerenza con gli obiettivi del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della loro compatibilità con le politiche comunitarie e adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 e d'intesa con lo Stato membro interessato, una decisione relativa alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo 2 del suddetto regolamento;

(3) il governo italiano ha presentato alla Commissione, in data 5 ottobre 1999, un progetto di programma operativo per la Regione "Sardegna", considerato ricevibile nell'ambito dell'obiettivo 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999; il progetto di programma operativo comprende gli elementi di cui all'articolo 18 dello stesso regolamento, in particolare la descrizione degli assi prioritari del programma, un piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento", dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili e l'importo dei fondi privati stimato dallo Stato membro;

(4) la data di presentazione del progetto di programma operativo considerato ricevibile dalla Commissione costituisce la data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo di tale programma; conformemente all'articolo 30 del suddetto regolamento, è opportuno fissare il termine ultimo per l'ammissibilità delle spese;

(5) le misure di sviluppo rurale finanziate nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 riguardante il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti , in particolare per quanto concerne la loro compatibilità e coerenza con gli interventi della politica agricola comune;

(6) il programma operativo è stato definito d'intesa con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato;

(7) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare, nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI e degli altri strumenti finanziari esistenti;

(8) il contributo della Comunità disponibile per l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono definiti in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile con le prospettive finanziarie applicabili; conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999, il contributo della Comunità è già stato oggetto di un'indicizzazione pari al 2% annuo. Tale partecipazione potrà essere rivista a metà percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È approvato il programma operativo per gli interventi strutturali comunitari nella regione "Sardegna" interessata dall'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

1. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1260/1999, il programma operativo contiene i seguenti elementi:
a) gli assi prioritari del programma, la loro coerenza col quadro comunitario di sostegno corrispondente, i loro obiettivi specifici quantificati, la valutazione ex ante dell'impatto atteso e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali e regionali del Mezzogiorno d'Italia;
gli assi prioritari sono i seguenti:

- I Risorse Naturali,
- II Risorse Culturali,
- III Risorse Umane,
- IV Sistemi Locali di Sviluppo,
- V Città,
- VI Reti e Nodi di Servizio,
- Assistenza Tecnica.


b) una descrizione sintetica delle misure previste, comprese le informazioni necessarie per verificare la conformità con le regole in materia di aiuti di Stato;
c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo, nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici ammissibili o equivalenti e l'importo di quelli privati stimato dallo Stato membro;
Il contributo totale dei Fondi previsti annualmente per il programma operativo è compatibile con le pertinenti prospettive finanziarie;
d) le disposizioni di attuazione del programma riguardanti la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione delle modalità di gestione del programma operativo, la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione, il ruolo del comitato di sorveglianza, la definizione delle procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione dei flussi finanziari, nonché la descrizione delle modalità e procedure specifiche di controllo.
2. Il piano finanziario indicativo fissa il costo totale degli assi prioritari selezionati per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, ad un importo di 4.686,06 milioni di euro per l'intero periodo, nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo dei contributi dei Fondi strutturali ad un importo di 1.946,229 milioni di euro.
Il fabbisogno finanziario nazionale che ne deriva, è pari a 1.946,229 milioni di euro per il settore pubblico e a 793,602 milioni di euro per il settore privato. Esso potrà essere parzialmente coperto facendo ricorso ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.

Articolo 3

1. Il contributo totale dei Fondi strutturali concesso a titolo del presente programma operativo ammonta a 1.946,229 milioni di euro.
Le modalità di concessione del contributo finanziario, compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi ai diversi assi prioritari che fanno parte del programma operativo sono precisate nel piano finanziario allegato alla presente decisione.
2. A titolo indicativo, la ripartizione previsionale iniziale tra i Fondi strutturali del contributo comunitario totale disponibile è la seguente:
FESR 1.155,926 milioni di euro
FSE 357,214 milioni di euro
FEAOG, sezione "Orientamento" 406,078 milioni di euro
SFOP 27,011 milioni di euro
Totale 1.946,229 milioni di euro

Articolo 4

La presente decisione non pregiudica la posizione della Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, oggetto del presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione. La presentazione da parte dello Stato membro della domanda d'intervento, del complemento di programmazione o di una domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Di fatto, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, sia che si tratti di regimi di aiuto o di aiuti individuali, richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato, ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis, e degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di esenzione, decisi dalla Commissione in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio n. 994/1998 del 7 maggio 1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato a certe categorie di aiuti orizzontali . In assenza di una tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono aiuti illegali soggetti alle conseguenze definite dal regolamento procedurale degli aiuti di Stato e il loro cofinanziamento sarà trattato come un'irregolarità ai sensi degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Di conseguenza, le domande di pagamento intermedie e finali previste all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999 non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati secondo la definizione del regolamento procedurale degli aiuti sia che si tratti di regimi di aiuto o di aiuti individuali fino alla loro notifica e approvazione formale da parte della Commissione.
In deroga ai commi precedenti, in materia di sviluppo rurale cofinanziato dal FEAOG, si applicano gli articoli 51 e 52 del Regolamento (CE) n° 1257/1999.

Articolo 5

La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è il 5 ottobre 1999. Il termine ultimo di ammissibilità delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo 9, punto l) del regolamento (CE) n. 1260/1999

Articolo 6

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 2000
PER LA COMMISSIONE
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione

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