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DECISIONE DELLA COMMISSIONE
1999 IT 16 1 PO 010 del 08/08/2000
recante approvazione del programma operativo "Sardegna"
che si integra nel quadro comunitario di sostegno per gli
interventi strutturali comunitari nelle regioni interessate
dall'obiettivo n. 1 in Italia.
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
VISTO il trattato che istituisce la Comunità europea,
VISTO il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi
strutturali , in particolare l'articolo 15, paragrafo 4,
CONSIDERANDO quanto segue:
(1) il regolamento (CE) n. 1260/1999 dispone al titolo II,
articoli 13 e seguenti, le condizioni di elaborazione e
attuazione dei programmi operativi;
(2) in virtù dell'articolo 15, paragrafo 4, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la Commissione
valuta le proposte di programmi operativi presentate dagli
Stati membri in funzione della loro coerenza con gli obiettivi
del corrispondente quadro comunitario di sostegno e della
loro compatibilità con le politiche comunitarie e
adotta, conformemente all'articolo 28, paragrafo 1 e d'intesa
con lo Stato membro interessato, una decisione relativa
alla partecipazione dei Fondi, purché le proposte
contengano tutti gli elementi di cui all'articolo 18, paragrafo
2 del suddetto regolamento;
(3) il governo italiano ha presentato alla Commissione,
in data 5 ottobre 1999, un progetto di programma operativo
per la Regione "Sardegna", considerato ricevibile
nell'ambito dell'obiettivo 1 ai sensi dell'articolo 3, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1260/1999; il progetto di programma
operativo comprende gli elementi di cui all'articolo 18
dello stesso regolamento, in particolare la descrizione
degli assi prioritari del programma, un piano finanziario
indicativo che precisa, per ciascun asse prioritario e per
ogni anno, l'importo della dotazione finanziaria prevista
per la partecipazione del Fondo europeo di sviluppo regionale
(FESR), del Fondo sociale europeo (FSE), del Fondo europeo
agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG), sezione "orientamento",
dello Strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP), nonché l'importo totale dei finanziamenti
pubblici ammissibili e l'importo dei fondi privati stimato
dallo Stato membro;
(4) la data di presentazione del progetto di programma operativo
considerato ricevibile dalla Commissione costituisce la
data d'inizio dell'ammissibilità delle spese a titolo
di tale programma; conformemente all'articolo 30 del suddetto
regolamento, è opportuno fissare il termine ultimo
per l'ammissibilità delle spese;
(5) le misure di sviluppo rurale finanziate nell'ambito
del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG)
sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del
Consiglio del 17 maggio 1999 riguardante il sostegno allo
sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento
e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti
, in particolare per quanto concerne la loro compatibilità
e coerenza con gli interventi della politica agricola comune;
(6) il programma operativo è stato definito d'intesa
con lo Stato membro interessato nell'ambito del partenariato;
(7) ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1260/1999,
la Commissione e lo Stato membro sono tenuti ad assicurare,
nel rispetto del principio del partenariato, il coordinamento
tra gli interventi dei diversi Fondi e quelli della BEI
e degli altri strumenti finanziari esistenti;
(8) il contributo della Comunità disponibile per
l'intero periodo e la sua ripartizione annuale sono definiti
in euro; la ripartizione annuale deve essere compatibile
con le prospettive finanziarie applicabili; conformemente
all'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1260/1999,
il contributo della Comunità è già
stato oggetto di un'indicizzazione pari al 2% annuo. Tale
partecipazione potrà essere rivista a metà
percorso, al più tardi il 31 marzo 2004, per tenere
conto sia dell'evoluzione effettiva dei prezzi, sia dell'assegnazione
della riserva di efficacia ed efficienza, conformemente
all'articolo 7, paragrafo 7, ed all'articolo 44, paragrafo
2 del regolamento (CE) n. 1260/1999;
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato il programma operativo per gli interventi
strutturali comunitari nella regione "Sardegna"
interessata dall'obiettivo n. 1 in Italia per il periodo
dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2006.
Articolo 2
1. Conformemente all'articolo 18 del regolamento (CE) n.
1260/1999, il programma operativo contiene i seguenti elementi:
a) gli assi prioritari del programma, la loro coerenza col
quadro comunitario di sostegno corrispondente, i loro obiettivi
specifici quantificati, la valutazione ex ante dell'impatto
atteso e la loro coerenza con le politiche economiche, sociali
e regionali del Mezzogiorno d'Italia;
gli assi prioritari sono i seguenti:
- I Risorse Naturali,
- II Risorse Culturali,
- III Risorse Umane,
- IV Sistemi Locali di Sviluppo,
- V Città,
- VI Reti e Nodi di Servizio,
- Assistenza Tecnica.
b) una descrizione sintetica delle misure previste, comprese
le informazioni necessarie per verificare la conformità
con le regole in materia di aiuti di Stato;
c) il piano finanziario indicativo che precisa, per ciascun
asse prioritario e per ogni anno, l'importo della dotazione
finanziaria prevista per la partecipazione di ciascun Fondo,
nonché l'importo totale dei finanziamenti pubblici
ammissibili o equivalenti e l'importo di quelli privati
stimato dallo Stato membro;
Il contributo totale dei Fondi previsti annualmente per
il programma operativo è compatibile con le pertinenti
prospettive finanziarie;
d) le disposizioni di attuazione del programma riguardanti
la designazione dell'autorità di gestione, la descrizione
delle modalità di gestione del programma operativo,
la descrizione dei sistemi di sorveglianza e di valutazione,
il ruolo del comitato di sorveglianza, la definizione delle
procedure relative alla mobilitazione e alla circolazione
dei flussi finanziari, nonché la descrizione delle
modalità e procedure specifiche di controllo.
2. Il piano finanziario indicativo fissa il costo totale
degli assi prioritari selezionati per l'azione congiunta
della Comunità e dello Stato membro interessato,
ad un importo di 4.686,06 milioni di euro per l'intero periodo,
nonché le dotazioni finanziarie previste a titolo
dei contributi dei Fondi strutturali ad un importo di 1.946,229
milioni di euro.
Il fabbisogno finanziario nazionale che ne deriva, è
pari a 1.946,229 milioni di euro per il settore pubblico
e a 793,602 milioni di euro per il settore privato. Esso
potrà essere parzialmente coperto facendo ricorso
ai prestiti comunitari provenienti dalla Banca europea per
gli investimenti e dagli altri strumenti di credito.
Articolo 3
1. Il contributo totale dei Fondi strutturali concesso a
titolo del presente programma operativo ammonta a 1.946,229
milioni di euro.
Le modalità di concessione del contributo finanziario,
compresa la partecipazione finanziaria dei Fondi relativi
ai diversi assi prioritari che fanno parte del programma
operativo sono precisate nel piano finanziario allegato
alla presente decisione.
2. A titolo indicativo, la ripartizione previsionale iniziale
tra i Fondi strutturali del contributo comunitario totale
disponibile è la seguente:
FESR 1.155,926 milioni di euro
FSE 357,214 milioni di euro
FEAOG, sezione "Orientamento" 406,078 milioni
di euro
SFOP 27,011 milioni di euro
Totale 1.946,229 milioni di euro
Articolo 4
La presente decisione non pregiudica la posizione della
Commissione per quanto riguarda gli aiuti di Stato ai sensi
dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, oggetto del
presente intervento e non ancora approvati dalla Commissione.
La presentazione da parte dello Stato membro della domanda
d'intervento, del complemento di programmazione o di una
domanda di pagamento non sostituisce la notifica prevista
all'articolo 88, paragrafo 3 del trattato.
Di fatto, il cofinanziamento comunitario degli aiuti di
Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato,
sia che si tratti di regimi di aiuto o di aiuti individuali,
richiede la preventiva approvazione degli stessi da parte
della Commissione, conformemente all'articolo 88 del trattato,
ad eccezione di quelli conformi alla norma de minimis, e
degli aiuti esentati in virtù dei regolamenti di
esenzione, decisi dalla Commissione in applicazione del
regolamento (CE) del Consiglio n. 994/1998 del 7 maggio
1998 sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
a certe categorie di aiuti orizzontali . In assenza di una
tale esenzione o approvazione, tali aiuti costituiscono
aiuti illegali soggetti alle conseguenze definite dal regolamento
procedurale degli aiuti di Stato e il loro cofinanziamento
sarà trattato come un'irregolarità ai sensi
degli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1260/1999.
Di conseguenza, le domande di pagamento intermedie e finali
previste all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1260/1999
non sono ricevibili dalla Commissione per le misure che
comportano il finanziamento di aiuti nuovi o modificati
secondo la definizione del regolamento procedurale degli
aiuti sia che si tratti di regimi di aiuto o di aiuti individuali
fino alla loro notifica e approvazione formale da parte
della Commissione.
In deroga ai commi precedenti, in materia di sviluppo rurale
cofinanziato dal FEAOG, si applicano gli articoli 51 e 52
del Regolamento (CE) n° 1257/1999.
Articolo 5
La data d'inizio dell'ammissibilità delle spese è
il 5 ottobre 1999. Il termine ultimo di ammissibilità
delle spese è fissato al 31 dicembre 2008. Tale data
è prorogata al 30 aprile 2009 per le spese effettuate
dagli organismi che concedono gli aiuti ai sensi dell'articolo
9, punto l) del regolamento (CE) n. 1260/1999
Articolo 6
La Repubblica italiana è destinataria della presente
decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 agosto 2000
PER LA COMMISSIONE
Pedro SOLBES MIRA
Membro della Commissione
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