Decreto
Legislativo 16 aprile 1994, n. 297
Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di istruzione
PARTE II - ORDINAMENTO
SCOLASTICO
TITOLO VII - NORME
COMUNI
Omisiss
CAPO IV - Alunni in particolari
condizioni
Sezione I - Alunni handicappati
Paragrafo I - Diritto all'educazione,
all'istruzione e alla integrazione dell'alunno handicappato
Art. 312 - Principi
generali
1. L'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate sono disciplinati
dalla legge quadro 5 febbraio 1992 n. 104, le cui disposizioni, per quanto
concerne il diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica
sono richiamate nel presente paragrafo.
Art. 313 - Soggetti aventi
diritto
1. E' persona
handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di
relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di
svantaggio sociale o di emarginazione.
2.
L'individuazione dell'alunno come persona handicappata, ai fini dell'esercizio
dei diritti previsti dalla presente sezione, è effettuata secondo i criteri
stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 6 dell'articolo
314. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di
garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono, nel
rispetto delle relative competenze, uno psicologo o un medico specialista nella
patologia denunciata, in servizio presso l'unità sanitaria locale di residenza
dell'alunno.
Art. 314 - Diritto all'educazione ed
all'istruzione
1. E' garantito
il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle
sezioni di scuola materna e nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di
ogni ordine e grado.
2. L'integrazione
scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona
handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
3. L'esercizio del
diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di
apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
all'handicap.
4. All'individuazione
dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale fa seguito un profilo dinamico-funzionale,
ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato, alla cui
definizione provvedono congiuntamente, con la collaborazione dei genitori della
persona handicappata, gli operatori delle unità sanitarie locali e, per ciascun
grado di scuola, personale docente specializzato della scuola con la
partecipazione del docente operatore psico-pedagogico individuato secondo
criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione. Il profilo indica le
caratteristiche fisiche, psichiche, sociali ed affettive dell'alunno e pone in
rilievo sia le difficoltà di apprendimento conseguenti alla situazione di
handicap e le possibilità di recupero, sia le capacità possedute che devono
essere sostenute, sollecitate e progressivamente rafforzate e sviluppate nel
rispetto delle scelte culturali della persona handicappata.
5. Alla elaborazione del profilo dinamico-funzionale
iniziale seguono, con il concorso degli operatori delle unità sanitarie locali,
della scuola e delle famiglie, verifiche per controllare gli effetti dei diversi
interventi e l'influenza esercitata dall'ambiente scolastico.
6. I compiti attribuiti alle unità sanitarie locali dai
commi 4 e 5 sono svolti secondo le modalità indicate con apposito atto di
indirizzo e coordinamento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge
23 dicembre 1978, n. 833.
7. Il profilo
dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della
scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione
secondaria superiore.
8. Ai minori
handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per
motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e
l'istruzione scolastica. A tal fine il provveditore agli studi, d'intesa con le
unità sanitarie locali e i centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e
privati, convenzionati con i Ministeri della sanità e del lavoro e della
previdenza sociale, provvede alla istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale. A tali classi
possono essere ammessi anche i minori ricoverati nei centri di degenza, che non
versino in situazioni di handicap e per i quali sia accertata l'impossibilità
della frequenza della scuola dell'obbligo per un periodo non inferiore a trenta
giorni di lezione. La frequenza di tali classi, attestata dall'autorità
scolastica mediante una relazione sulle attività svolte dai docenti in servizio
presso il centro di degenza, è equiparata ad ogni effetto alla frequenza delle
classi alle quali i minori sono iscritti.
9. Negli ospedali, nelle cliniche e nelle divisioni
pediatriche gli obiettivi di cui al presente articolo possono essere perseguiti
anche mediante l'utilizzazione di personale in possesso di specifica formazione
psico-pedagogica che abbia una esperienza acquisita presso i nosocomi o segua un
periodo di tirocinio di un anno sotto la guida di personale esperto.
Art. 315 - Integrazione
scolastica
1. L'integrazione
scolastica della persona handicappata nelle sezioni e nelle classi comuni delle
scuole di ogni ordine e grado si realizza, fermo restando quanto previsto dagli
articoli 322 e seguenti anche attraverso:
a) la programmazione coordinata dei servizi scolastici con
quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi e con
altre attività sul territorio gestite da enti pubblici o privati. A tale scopo
gli enti locali, gli organi scolastici e le unità sanitarie locali, nell'ambito
delle rispettive competenze, stipulano gli accordi di programma di cui
all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, d'intesa con i Ministri per gli affari sociali e
della sanità, sono fissati gli indirizzi per la stipula degli accordi di
programma. Tali accordi di programma sono finalizzati alla predisposizione,
attuazione e verifica congiunta di progetti educativi, riabilitativi e di
socializzazione individualizzati, nonché a forme di integrazione tra attività
scolastiche e attività integrative extrascolastiche. Negli accordi sono altresì
previsti i requisiti che devono essere posseduti dagli enti pubblici e privati
ai fini della partecipazione alle attività di collaborazione coordinate;
b) la dotazione alle scuole di attrezzature
tecniche e di sussidi didattici nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico,
ferma restando la dotazione individuale di ausili e presidi funzionali
all'effettivo esercizio del diritto allo studio, anche mediante convenzioni con
centri specializzati, aventi funzione di consulenza pedagogica, di produzione e
adattamento di specifico materiale didattico;
c) la sperimentazione di cui agli articoli 276 e seguenti
da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap.
2. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza
per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o
sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
3. I posti di
sostegno per la scuola secondaria superiore sono determinati nell'ambito
dell'organico del personale in servizio alla data di entrata in vigore della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, in modo da assicurare un rapporto almeno pari a
quello previsto per gli altri gradi di istruzione e comunque entro i limiti
delle disponibilità finanziarie all'uopo preordinate dall'articolo 42 comma 6,
lettera h) della stessa legge.
4. Nella
scuola media e nella scuola secondaria superiore sono garantite attività
didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al
comma 1 lettera c), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree
disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
5. I docenti di sostegno assumono la contitolarità delle
sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa
e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei
consigli di intersezione, di interclasse, di classe e dei collegi dei
docenti.
Art. 316 - Modalità di attuazione
dell'integrazione scolastica
1. Il Ministero della pubblica istruzione provvede alla
formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di
conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati ai
sensi dell'articolo 26 del decreto del Presidente della repubblica 23 agosto
1988 n. 399, nel rispetto delle modalità di coordinamento con il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 4
della legge 9 maggio 1989, n. 168. Il Ministero della pubblica istruzione
provvede altresì:
a) all'attivazione di
forme sistematiche di orientamento, particolarmente qualificate per la persona
handicappata, con inizio almeno dalla prima classe della scuola media;
b) all'organizzazione dell'attività educativa e
didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle
sezioni e delle classi, anche aperte, in relazione alla programmazione
scolastica individualizzata;
c) a
garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo
forme obbligatorie di consultazione tra docenti di scuole di grado diverso in
modo da promuovere il massimo sviluppo dell'esperienza scolastica della persona
handicappata in tutti gli ordini e gradi di scuola consentendo il completamento
della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;
nell'interesse dell'alunno, con deliberazione del collegio dei docenti, sentiti
gli specialisti di cui all'
articolo 314,
su proposta del consiglio di classe, può essere consentita una terza ripetenza
in singole classi.
2. Fino alla prima
applicazione dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990 n. 341 relativamente
alle scuole di specializzazione si applicano le disposizioni contenute
nell'
articolo 325.
3. L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi
dei prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora
manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati. Resta salvo il disposto
dell'articolo 455, comma 12.
4. Gli
accordi di programma di cui all'articolo 315 comma 1, lettera a), possono
prevedere lo svolgimento di corsi di aggiornamento comuni per il personale delle
scuole, delle unità sanitarie locali e degli enti locali, impegnati in piani
educativi e di recupero individualizzati. Resta salvo il disposto dell'articolo
479, comma 10.
Art. 317 - Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica
1.
Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro
composto da: un ispettore tecnico nominato dal provveditore agli studi, un
esperto della scuola utilizzato ai sensi dell'articolo 455, due esperti
designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre
esperti designati dalle associazioni delle persone handicappate maggiormente
rappresentative a livello provinciale nominati dal provveditore agli studi sulla
base dei criteri indicati dal Ministro della pubblica istruzione entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992 n. 104. Il
gruppo di lavoro dura in carica tre anni.
2. Presso ogni circolo didattico, scuola media ed istituto
di istruzione secondaria superiore sono costituiti gruppi di studio e di lavoro
composti da docenti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito
di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano
educativo.
3. I gruppi di lavoro di cui al
comma 1 hanno compiti di consulenza e proposta al provveditore agli studi, di
consulenza alle singole scuole, di collaborazione con gli enti locali e le unità
sanitarie locali per la conclusione e la verifica dell'esecuzione degli accordi
di programma di cui all'articolo 315 e agli articoli 39 e 40 della legge 5
febbraio 1992 n. 104, per l'impostazione e attuazione dei piani educativi
individualizzati, nonché per qualsiasi altra attività inerente all'integrazione
degli alunni in difficoltà di apprendimento.
4. I gruppi di lavoro predispongono annualmente una
relazione da inviare al Ministro della pubblica istruzione ed al presidente
della giunta regionale. Il presidente della giunta regionale può avvalersi della
relazione ai fini della verifica dello stato di attuazione degli accordi di
programma di cui alle disposizioni richiamate nel comma 3.
Art. 318 - Valutazione del
rendimento e prove d'esame
1.
Nella valutazione degli alunni handicappati da parte dei docenti è indicato,
sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di
sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti
programmatici di alcune discipline.
2.
Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria superiore, per gli
alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli
alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del
rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso degli ausili loro
necessari.
Paragrafo II - Interventi specifici e forme di
integrazione e sostegno
Art. 319 - Posti di
sostegno
1. Per lo svolgimento
delle attività di sostegno a favore degli alunni portatori di handicap nella
scuola materna, elementare e media, le dotazioni organiche dei relativi ruoli
provinciali comprendono posti di sostegno da istituire in ragione, di regola, di
un posto ogni quattro alunni portatori di handicap.
2. Per la determinazione dei posti di sostegno nella scuola
secondaria superiore si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 315
comma 3.
3. Nella scuola elementare
deroghe al rapporto medio di un docente ogni quattro alunni portatori di
handicap possono essere autorizzate in organico di fatto, in presenza di
handicap particolarmente gravi per i quali la diagnosi funzionale richieda
interventi maggiormente individualizzati e nel caso di alunni portatori di
handicap frequentanti plessi scolastici nelle zone di montagna e nelle piccole
isole.
4. Per l'assegnazione o
l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di
apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo
325.
5. L'utilizzazione nei posti di
sostegno dei docenti privi dei prescritti titoli è consentita, a norma
dell'articolo 315, unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo
specializzati e trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni contenute
nell'articolo 455 comma 1 e 2.
Art. 320 - Interventi a favore di
alunni portatori di handicap nella scuola
elementare
1. Per quanto
concerne gli interventi a favore degli alunni portatori di handicap nella scuola
elementare trovano applicazione le disposizioni contenute nell'
articolo 127.
2.
Sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico distrettuale
possono essere assicurate ulteriori forme di integrazione specialistica e di
sostegno, nonché interventi socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive
competenze, dallo Stato e dagli enti locali, nei limiti delle rispettive
disponibilità di bilancio.
Art. 321 - Programmazione educativa
nella scuola media
1.
Nell'ambito delle attività rientranti nella programmazione educativa di cui
all'articolo 167 sono previste forme di integrazione e di sostegno a favore
degli alunni portatori di handicap da realizzare mediante l'utilizzazione dei
docenti di sostegno.
2. Nelle classi che
accolgono alunni portatori di handicap devono essere assicurati la necessaria
integrazione specialistica, il servizio socio-psico-pedagogico e forme
particolari di sostegno secondo le rispettive competenze, dallo Stato e dagli
enti locali preposti, nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio e
sulla base del programma predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
Paragrafo III - Scuole speciali per non vedenti
e per sordomuti ed altre scuole con particolari finalità
Art. 322 - Obbligo scolastico per
gli alunni non vedenti
1.
L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni non vedenti nelle classi
ordinarie delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai
commi successivi.
2. Scuole elementari
statali speciali funzionano presso gli istituti per non vedenti di cui alla
tabella allegata alla legge 26 ottobre 1952 n. 1463 ed altre scuole di tale
tipologia possono essere istituite - con le modalità di cui all'articolo 55 -
presso altri istituti per non vedenti che siano riconosciuti ai fini
dell'assolvimento dell'obbligo scolastico con decreto del Ministro della
pubblica istruzione.
3. Nelle province in
cui le suddette scuole statali funzionano, il personale docente è iscritto in
ruoli speciali provinciali. Il personale direttivo appartiene ad apposito ruolo
speciale nazionale.
4. Gli istituti di cui
al precedente comma 2 continuano a fornire i locali occorrenti e a provvedere,
oltreché ad ogni arredamento scolastico, ai vari servizi, alle spese di
manutenzione e al funzionamento dei relativi internati, a tal fine obbligandosi
con apposita convenzione da stipularsi con il competente provveditore agli
studi. Le convenzioni sopra indicate sono sottoposte alla approvazione del
Ministero della pubblica istruzione.
5.
Gli alunni, nelle scuole elementari per i non vedenti, non possono superare il
numero di 15 per ciascuna classe.
6. Nelle
scuole elementari per non vedenti possono istituirsi corsi preparatori per
coloro che, pur avendo conoscenze scolastiche già acquisite da vedenti, abbiano
bisogno di apprendere i metodi tiflologici ai fini della prosecuzione degli
studi.
7. Oltre alle scuole medie
derivanti dalla trasformazione delle scuole secondarie di avviamento
professionale per ciechi, possono essere istituite, con le modalità di cui
all'
articolo 56, scuole medie speciali
per non vedenti.
8. I programmi e gli
orari delle scuole medie speciali per non vedenti sono determinati con decreto
del Ministro della pubblica istruzione anche in relazione alle esigenze degli
insegnamenti speciali in atto presso le scuole già esistenti.
Art. 323 - Obbligo scolastico per
gli alunni sordomuti
1.
L'obbligo scolastico si adempie per gli alunni sordomuti nelle classi ordinarie
delle scuole elementari e medie oppure nelle scuole speciali di cui ai commi
successivi.
2. Scuole elementari statali e
scuole medie statali per sordomuti, oltre a quelle statizzate già gestite
dall'Ente nazionale protezione e assistenza sordomuti (E.N.S.), possono essere
istituite con le modalità di cui agli articoli 55 e 56.
3. Nelle scuole che accolgono alunni sordomuti sono
assicurati la necessaria integrazione specialistica e i servizi di sostegno
secondo le rispettive competenze dallo Stato e dagli enti locali preposti, in
attuazione di un programma che deve essere predisposto dal consiglio scolastico
distrettuale.
4. I consigli scolastici
provinciali in accordo con gli enti locali, sentite le associazioni dei minorati
dell'udito, e sulla base dei programmi di cui al comma 3, predispongono, a
livello provinciale, i programmi e le forme di integrazione e sostegno a favore
degli alunni sordomuti.
5. Allo stesso
fine gli enti locali favoriscono il processo di integrazione sociale dei ragazzi
sordomuti anche attraverso l'istituzione dei servizi sociali aperti al di fuori
delle scuole di cui al comma 2.
6. Fino
all'entrata in vigore della legge sulla nuova disciplina dei convitti dipendenti
dal Ministero della pubblica istruzione, i convitti annessi alle istituzioni
scolastiche statizzate, di cui al comma 2, sono posti, in via transitoria, alle
dipendenze del Ministero medesimo.
7. Dei
consigli delle istituzioni statizzate di cui ai commi 2 e 6 fanno parte un
rappresentante dei non udenti, nominato dall'Ente nazionale protezione e
assistenza sordomuti (E.N.S.) e un rappresentante del comune in cui ha sede
l'istituzione.
8. Gli immobili di
proprietà dell'E.N.S. adibiti a sedi scolastiche e convittuali, nonché gli
arredi e le attrezzature didattiche e scientifiche assegnati in proprietà ai
comuni conservano la destinazione originaria e comunque, anche nel caso di loro
trasformazione patrimoniale, devono essere destinati ad istituzioni scolastiche
o a servizi sociali.
Art. 324 - Scuole con particolari
finalità
1. Sono scuole con
particolari finalità, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico,
oltre alle scuole funzionanti presso gli istituti statali per non vedenti e gli
istituti statali per sordomuti anche le scuole funzionanti presso altre
istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della pubblica istruzione
per speciali compiti di istruzione ed educazione di minori portatori di handicap
e di minori in stato di difficoltà, nonché le scuole e gli istituti statali che
si avvalgono, agli stessi fini, di interventi specializzati a carattere
continuativo.
Paragrafo IV - Titoli di specializzazione per
l'insegnamento agli alunni portatori di handicap, non vedenti e
sordomuti
Art. 325 - Istituzioni abilitate in
via transitoria a rilasciare titoli di specializzazione per l'insegnamento
agli alunni handicappati, non vedenti e sordomuti
1. Il personale direttivo e docente preposto alle scuole
per non vedenti e per sordomuti, alle scuole con particolari finalità ed alle
sezioni e classi delle scuole comuni che accolgono alunni portatori di handicap
deve essere fornito - fino all'applicazione dell'articolo 9 della legge 19
novembre 1990 n. 341 - di apposito titolo di specializzazione da conseguire al
termine di un corso teorico-pratico di durata biennale presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto
corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito
il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
2. Al predetto corso sono ammessi coloro che siano in
possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai posti di ruolo a cui si
riferisce la specializzazione.
3. Sono
validi altresì quali titoli di specializzazione i titoli conseguiti in base a
norme vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 31 ottobre1975 n. 970, anche se il loro conseguimento abbia
avuto luogo dopo tale data, purché a seguito di corsi indetti prima della data
medesima.
Sezione II - Alunni in particolari situazioni
di disagio
Art. 326 - Interventi a favore di
alunni a rischio e di prevenzione delle
tossicodipendenze
1. A favore
dei minori indicati nell'articolo 1 della legge 19 luglio 1991 n. 216 sono
attuati, nell'ambito delle strutture scolastiche e con le modalità ivi previste,
interventi finalizzati ad eliminare le condizioni di disagio. Ai sensi degli
articoli 104, 105 e 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309 concernenti interventi in materia di
educazione alla salute, di informazione sui danni derivanti dall'alcolismo, dal
tabagismo, dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle
patologie correlate, si applicano, nel settore scolastico, le disposizioni di
cui ai commi seguenti.
2. Il Ministero
della pubblica istruzione promuove e coordina le attività di educazione alla
salute e di informazione sui danni derivanti dall'alcoolismo, dal tabagismo,
dall'uso delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché dalle patologie
correlate.
3. Le attività di cui al comma
2 si inquadrano nello svolgimento ordinario dell'attività educativa e didattica,
attraverso l'approfondimento di specifiche tematiche nell'ambito delle
discipline curricolari.
4. Il Ministro
della pubblica istruzione approva programmi annuali differenziati per tipologie
di iniziative e relative metodologie di applicazione, per la promozione di
attività da realizzarsi nelle scuole, sulla base delle proposte formulate da un
apposito comitato tecnico-scientifico da lui costituito con decreto, composto da
venticinque membri, di cui diciotto esperti nel campo della prevenzione,
compreso almeno un esperto di mezzi di comunicazione sociale e rappresentanti
delle amministrazioni statali che si occupano di prevenzione, repressione e
recupero nelle materie di cui al comma 2 e sette esponenti di associazioni
giovanili e dei genitori
5. Il comitato,
che funziona sia unitariamente sia attraverso gruppi di lavoro individuati nel
decreto istitutivo, deve approfondire, nella formulazione dei programmi, le
tematiche:
a) della pedagogia
preventiva;
b) dell'impiego degli
strumenti didattici, con particolare riferimento ai libri di testo, ai sussidi
audiovisivi, ai mezzi di comunicazione di massa;
c) dell'incentivazione di attività culturali, ricreative e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola;
d) del coordinamento con le iniziative promosse o
attuate da altre amministrazioni pubbliche con particolare riguardo alla
prevenzione primaria.
6. Alle riunioni del
comitato, quando vengono trattati argomenti di loro interesse, possono essere
invitati rappresentanti delle regioni, delle province autonome e dei
comuni.
7. In sede di formazione di piani
di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle
iniziative in materia di educazione alla salute e di prevenzione delle
tossicodipendenze
8. Il provveditore agli
studi promuove e coordina, nell'ambito provinciale, la realizzazione delle
iniziative previste nei programmi annuali e di quelle che possono essere
deliberate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della loro
autonomia.
9. Nell'esercizio di tali
compiti il provveditore si avvale di un comitato tecnico provinciale o, in
relazione alle esigenze emergenti nell'ambito distrettuale o interdistrettuale,
di comitati distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto, i cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla salute e della
prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze nonché tra rappresentanti di
associazioni di familiari. Detti comitati sono composti da sette membri.
10. Alle riunioni dei comitati possono essere
invitati a partecipare rappresentanti delle autorità di pubblica sicurezza,
degli enti locali territoriali e delle unità sanitarie locali, nonché esponenti
di associazioni giovanili.
11.
All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali della scuola,
nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta. Le istituzioni scolastiche
interessate possono avvalersi anche dell'assistenza del servizio ispettivo
tecnico.
12. Il provveditore agli studi
d'intesa con il consiglio scolastico provinciale, e sentito il comitato tecnico
provinciale, organizza corsi di studio per i docenti delle scuole di ogni ordine
e grado sulla educazione sanitaria e sui danni derivanti ai giovani dall'uso di
sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché sul fenomeno criminoso nel suo
insieme, con il supporto di mezzi audiovisivi ed opuscoli. A tal fine può
stipulare, con i fondi a sua disposizione, apposite convenzioni con enti locali,
università, istituti di ricerca ed enti, cooperative di solidarietà sociale e
associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da istituirsi a norma
dall'articolo 116 del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.
13. I
corsi statali sperimentali di scuola media per lavoratori possono essere
istituiti anche presso gli enti, le cooperative di solidarietà sociale e le
associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309
entro i limiti numerici e con le modalità di svolgimento di cui alle vigenti
disposizioni. I corsi saranno finalizzati anche all'inserimento o al
reinserimento nell'attività lavorativa.
14. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui
all'articolo 456, possono essere disposte, nel limite massimo di cento unità, ai
fini del recupero scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche
presso gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'articolo 116 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309 a condizione che tale personale abbia documentatamente frequentato
i corsi di cui al comma 12.
15. Il
Ministero della pubblica istruzione assegna annualmente ai provveditorati agli
studi, in proporzione alla popolazione scolastica di ciascuno, fondi per le
attività di educazione alla salute e di prevenzione delle tossicodipendenze da
ripartire tra le singole scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati
provinciali, con particolare riguardo alle iniziative di cui al comma 17.
16. L'onere derivante dal funzionamento del
comitato tecnico-scientifico di cui al comma 4 e dei comitati di cui al comma 9
è valutato in complessive lire 4 miliardi in ragione d'anno a decorrere
dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto
disciplina l'istituzione e il funzionamento del comitato tecnico-scientifico e
dei comitati provinciali, distrettuali e interdistrettuali e l'attribuzione dei
compensi ai componenti dei comitati stessi.
17. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di
istituto e con i servizi pubblici per l'assistenza socio-sanitaria ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione e consulenza rivolti agli
studenti all'interno delle scuole secondarie superiori.
18. I centri possono realizzare progetti di attività
informativa e di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola con
i servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le consulenze sono erogate nell'assoluto rispetto dell'anonimato
di chi si rivolge al servizio.
19. Gruppi
di almeno venti studenti anche di classi e di corsi diversi, allo scopo di far
fronte alle esigenze di formazione, approfondimento ed orientamento sulle
tematiche relative all'educazione alla salute ed alla prevenzione delle
tossicodipendenze, possono proporre iniziative da realizzare nell'ambito
dell'istituto con la collaborazione del personale docente, che abbia dichiarato
la propria disponibilità. Nel formulare le proposte i gruppi possono esprimere
loro preferenze in ordine ai docenti chiamati a collaborare alle
iniziative.
20. Le iniziative di cui al
comma 19 rientrano tra quelle previste dall'articolo 10 comma 2 lettera e) del
presente testo unico, e sono deliberate dal consiglio d'istituto, sentito, per
gli aspetti didattici, il collegio dei docenti.
21. La partecipazione degli studenti alle iniziative, che
si svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari, è
volontario.
22. Ai fini dell'accesso ai
finanziamenti da valere sul fondo nazionale di intervento per la lotta alla
droga, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per gli affari sociali - il Ministero della pubblica istruzione propone
all'approvazione del Ministro per gli affari sociali, progetti mirati alla
prevenzione e al recupero delle tossicodipendenze, previa predisposizione di
studi di fattibilità, indicanti i tempi, le modalità e gli obiettivi che si
intendono conseguire.
Omisiss
Testo
Unico
OM
43/2002