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Decreto Ministeriale n. 22
Roma, 28 febbraio 2002
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle
classi sperimentali autorizzate, per l'anno scolastico
2001-2002.
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il dDecreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la "Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59"; Vista la legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n.. 323, con il quale è stato emanato il regolamento applicativo
della legge 10 dicembre 1997, n. 425; Visto il D.P.R. n.347 del
6.11.2000 recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione. Visto il decreto
ministeriale n 20 del 28.02.02 concernente le modalità di svolgimento
della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore per l'anno scolastico
2001-2002; Visto il decreto
ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le
caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima; Visto il decreto
ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione
delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e
all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore; Vista la legge 28
dicembre 2001, n. 448, recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)", che
all'art. 22, comma 7, introduce modifiche all'art. 4 della citata legge n.
425/1997; Visto l'art.252, comma 8, del D.Lvo 16.4.1994, n. 297, per il
quale le commissioni di esame nei Conservatori di musica sono composte da
docenti dell'Istituto e da uno o due membri esterni; Visto il decreto
ministeriale n. 2 del 9 gennaio 2002, prot. n. 311, con il quale sono
state indicate le materie oggetto della seconda prova scritta; Visto il
decreto
ministeriale 21 del 28.02.02, recante criteri e modalità di nomina,
designazione e sostituzione dei componenti delle commissioni degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore; Visto il decreto
ministeriale n. 9 del 25 gennaio 2002, con il quale è stato
determinato il numero dei componenti le commissioni d'esame; Ravvisata
l'esigenza di dettare disposizioni per lo svolgimento degli esami di Stato
nelle classi sperimentali già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n 297 e confermate dal 1° comma
dell'art. 1 del D.M. 26.6.2000, n. 234, per l'anno scolastico
2001-2002;
Decreta:
Lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi
di studio di istruzione secondaria superiore, nelle classi sperimentali
già autorizzate ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e confermate dal primo comma dell'art. 1 del D.M. 26.6.2000,
n. 234, è disciplinato, per l'anno scolastico 2001-2002, come
segue.
TITOLO I SPERIMENTAZIONI DI ORDINAMENTO E
STRUTTURA
Art. 1. Candidati esterni
-
I candidati esterni non possono sostenere gli esami di
Stato negli istituti in cui tutte le classi sono impegnate
nell'attuazione di sperimentazione che coinvolga sia l'ordinamento che
la struttura curriculare (c.d. maxisperimentazione), con le seguenti
eccezioni: abbiano frequentato classi sperimentali nella medesima scuola
statale o paritaria ove intendono presentare domanda di iscrizione agli
esami di Stato e abbiano conseguito la promozione alla quinta
classe; chiedano di sostenere gli esami di Stato presso gli istituti
statali o paritari ove funzionano indirizzi sperimentali linguistici. In
tali casi, ricorrendo le condizioni previste dalle norme vigenti,
sostengono gli esami, compresi quelli preliminari, sui programmi
approvati con decreto ministeriale 31 luglio 1973; chiedano di
sostenere gli esami di Stato presso istituti statali o paritari in cui è
attuato il progetto sperimentale c.d. "Brocca", sempreché abbiano
conseguito la promozione alla quinta classe in un corso sperimentale
relativo al medesimo progetto presso istituzioni scolastiche dello
stesso ordine di studi di quello cui appartiene l'istituto sede
d'esame.
-
Limitatamente all'anno scolastico 2001-2002, i
candidati che nel decorso anno scolastico hanno sostenuto con esito
negativo l'esame di Stato di istituto magistrale, in considerazione
della estinzione del predetto ordine di studio, possono essere ammessi
all'esame di Stato in istituti in cui siano attivate sperimentazioni ad
indirizzo socio-psico-pedagogico. I suddetti candidati sostengono
l'esame preliminare solo sulle materie o parti di programma non
coincidenti con quelle del corso di studio già seguito.
Art. 2. Validità e corrispondenza dei diplomi per la
sperimentazione di ordinamento e di struttura
-
I diplomi, conseguiti al termine dei corsi autorizzati
ai sensi dell'art. 278 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e
confermati dall'art. 1 - primo comma - del Decreto Ministeriale
26.6.2000, n. 234, hanno valore pari a quelli che si conseguono a
conclusione dei corrispondenti corsi ordinari.
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Il diploma conseguito al termine di un corso di studio
quinquennale ad indirizzo artistico è comprensivo anche dell'attestato
di superamento del corso integrativo di cui all'art. 1 della legge 11
dicembre 1969, n.910 e valido, pertanto, per l'iscrizione a qualsiasi
facoltà universitaria.
-
Con il decreto n.2 del 9.1.2002, che ha individuato la
materia oggetto della seconda prova scritta e con il decreto n.9 del
25.1.2002, che ha determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame per ciascun indirizzo di studio, di ordinamento e sperimentali,
sono stati indicati gli istituti presso i quali si svolgono esami di
Stato, a conclusione dei corsi sperimentali e i titoli di studio che si
conseguono al termine di detti corsi in base alle corrispondenze
stabilite, ai sensi dell'art. 279 del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297.
TITOLO II SPERIMENTAZIONI DI SOLO
ORDINAMENTO
Art. 3. Sperimentazioni di solo ordinamento
-
Negli istituti che attuano sperimentazioni "autonome"
di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni)
e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate) le prove si
svolgono secondo le modalità previste per le classi dei corsi ordinari e
vertono sulle discipline che, relativamente alla 2ª prova scritta, sono
indicate nel decreto ministeriale n.2 del 9.1.2002. e che, per le
restanti prove scritte e il colloquio sono quelle individuate quali
oggetto d'esame dai Consigli di classe, ai sensi del comma 2, dell'art.
1 e dei commi 3 e 4 dell'art. 2 del D.M. n. 9 del 25 gennaio 2002 e sui
relativi programmi di insegnamento.
-
Nei predetti istituti i candidati esterni, nella
domanda di partecipazione agli esami, devono dichiarare se intendono
sostenere gli esami sui programmi oggetto di sperimentazione o sui
programmi previsti per i corsi ordinari.
-
Qualora la materia interessata alla sperimentazione sia
oggetto della seconda prova scritta (ad esempio la matematica del Piano
Nazionale Informatica nei licei scientifici) le prove di esame vertono
sui contenuti specifici di tale materia.
-
Per la sperimentazione di prosecuzione dello studio
della lingua straniera nei licei classici e negli istituti tecnici,
nonché per le sperimentazioni consistenti nell'aggiunta di una seconda
lingua straniera nei licei scientifici e negli istituti tecnici, la
lingua straniera può essere oggetto d'esame, sia in sede di terza prova
scritta che di colloquio, se nella Commissione risulta presente il
docente in possesso dei titoli richiesti per l'insegnamento della e/o
delle lingue straniere interessate.
TITOLO III DISPOSIZIONI COMUNI
Art.
4. Documento del Consiglio di classe
-
Per l'elaborazione del documento del Consiglio di
classe, finalizzato alla predisposizione della terza prova scritta,
nonché alla connessa illustrazione dei contenuti specifici e delle linee
didattico-metodologiche seguite nella sperimentazione, valgono le
disposizioni in materia relative ai corsi ordinari.
Art. 5 Aree disciplinari
-
1. Tenuto conto della diversa strutturazione dei piani
di studio relativi alle singole sperimentazioni e nella considerazione
che gli stessi non sempre sono riconducibili nell'ambito delle aree
disciplinari previste dal decreto ministeriale 18 settembre 1998, n.358
per i corsi ordinari, i Consigli di classe procedono alla ripartizione
delle materie dell'ultimo anno in due aree disciplinari. I criteri di
individuazione di tali aree sono quelli indicati nel decreto n.358 del
18 settembre 1998.
Art. 6. Adempimenti preliminari delle Commissioni
-
Nelle scuole legalmente riconosciute e pareggiate,
abbinate a classi di scuola statale o paritaria, le Commissioni si
insediano due giorni prima dell'inizio delle prove scritte per operare
un diretto riscontro dei progetti sperimentali attuati. A tal fine le
Commissioni procedono ai seguenti adempimenti: - esame del documento
del Consiglio di classe previsto dal comma, 2 dell'art.5 del decreto del
Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con particolare
riferimento ai contenuti specifici della sperimentazione e ai risultati
raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati: - riscontro di
eventuali lavori realizzati dagli alunni singolarmente o in gruppo; -
esame di tutti gli atti relativi allo scrutinio finale e alla carriera
scolastica di ciascun alunno, rilevata dal credito scolastico o
formativo e da ogni altro utile elemento di giudizio.
-
Nelle scuole statali e paritarie, per gli adempimenti
di cui al precedente comma, le Commissioni si insediano il giorno prima
dell'inizio delle prove scritte.
Art. 7. Prove d'esame
-
Per quel che concerne la prima e la terza prova scritta
e il colloquio valgono le disposizioni relative allo svolgimento degli
esami nei corsi ordinari.
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La seconda prova scritta, che per i corsi sperimentali
dell'istruzione tecnica, professionale, artistica e di arte applicata
può essere grafica o scrittografica, verte su una delle discipline
caratterizzanti il corso di studio per le quali le disposizioni in
materia di sperimentazione prevedono verifiche scritte, grafiche o
scrittografiche. Per l'anno scolastico 2001-2002, la seconda prova
scritta degli esami di Stato dei corsi sperimentali può vertere anche su
disciplina o discipline per le quali il relativo piano di studio non
preveda nel decreto autorizzativo verifiche scritte. Sempre per l'anno
scolastico 2001-2002, la disciplina o le discipline oggetto di seconda
prova scritta sono indicate nel decreto ministeriale di cui al
precedente art. 2, corredato, ove necessario, di note contenenti
indicazioni sulle modalità di svolgimento della prova medesima.
-
La prova di strumento nei corsi ad indirizzo musicale
presso i Conservatori di musica concorre alla determinazione del
punteggio del colloquio. Tale prova, tuttavia, per la sua particolare
natura e per il tempo occorrente per la relativa realizzazione, ha una
sua autonoma connotazione e non si svolge contestualmente al colloquio,
bensì in tempi diversi e con docenti esterni specialisti in relazione
alle diverse tipologie di strumento, come previsto dall'art. 252 - comma
8 del D.L.vo 14.4.1994, n. 297 citato nelle premesse. Per
l'effettuazione di tale prova, i candidati, ripartiti in gruppi distinti
corrispondenti alle tipologie di strumento oggetto della prova stessa,
sono convocati secondo lo stesso ordine di chiamata valevole sia per la
prova di strumento che per il colloquio. Sempre in rapporto alla
particolare natura della prova di strumento, il Presidente della
Commissione viene individuato tra i musicisti che operano in
Conservatori diversi da quello presso cui funziona l'indirizzo musicale
sede di esame. L'esito della prova di strumento è riportato con
giudizio motivato nella certificazione di cui all'art. 13 del
Regolamento, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23
luglio 1998, n. 323, facente parte integrante del diploma.
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Per l'anno scolastico 2001-2002, i candidati
provenienti da corsi sperimentali di istruzione per adulti, che, in
relazione alla sperimentazione stessa e in presenza di crediti formali
riconosciuti - tra i quali altri titoli conseguiti al termine di un
corso di studi di istruzione secondaria superiore, lauree, esami di
abilitazione all'esercizio di libere professioni - siano stati
esonerati, nella classe terminale, dalla frequenza di alcune materie,
possono, a richiesta, essere esonerati dall'esame su tali materie
nell'ambito della terza prova scritta e del colloquio. Essi dovranno
comunque sostenere la prima e la seconda prova scritta.
Art. 8. Rinvio
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Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa
rinvio alla disciplina degli esami di Stato dei corsi di ordinamento.
Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per
la registrazione.
IL MINISTRO
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