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Coordinamento per gli esami di Stato
Decreto Ministeriale del 20 Novembre
2000
Regolamento recante le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo
svolgimento della prova medesima.
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge
10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore e, in particolare, l'articolo 3; VISTI gli articoli 4,
5 e 14 del decreto
del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.323, con il quale è
stato emanato il regolamento che disciplina gli esami di
Stato; VISTI i decreti ministeriali n.357
e n.520
in data, rispettivamente, 18 settembre 1998 e 8 novembre 1999, con i
quali, ai sensi dell'art.15, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n.323, per gli anni scolastici 1998/99 e
1999/2000, è stato disciplinato, in maniera transitoria, lo svolgimento
della terza prova scritta; CONSIDERATO che, in attuazione di
quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 23 luglio 1998, n.323 e sulla base dei riscontri effettuati nei
primi due anni di attuazione transitoria del nuovo modello di esame,
occorre stabilire in maniera definitiva le caratteristiche formali
generali della terza prova scritta e la relativa
articolazione; VISTO il testo unico delle leggi in materia di
istruzione, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e, in particolare, l'articolo 205,
comma 1; VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400; UDITO il parere del Consiglio di Stato
n.161-162/00 espresso nell'adunanza della Sezione consultiva per gli atti
normativi del 9 ottobre 2000; VISTA la comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3,
della citata legge n. 400/1998 (nota n.9745U/L L. P. 1653 del 2 novembre
2000).
ADOTTA il seguente regolamento
Art. 1 Finalita' 1. La terza prova
scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, a carattere pluridisciplinare, è intesa ad accertare
le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal candidato, nonché le
capacità di utilizzare e integrare conoscenze e competenze relative alle
materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una produzione
scritta, grafica o pratica.
Art. 2 Tipologie e
caratteristiche formali generali della prova 1. La prova,
predisposta dalle Commissioni a norma dell'articolo 5, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per la
quale le Commissioni stesse possono avvalersi dell'archivio nazionale
permanente dell'Osservatorio nazionale istituito presso il Centro europeo
dell'educazione di cui all'articolo 14 del medesimo decreto, può
comprendere, alternativamente o cumulativamente, le seguenti tipologie di
svolgimento:
a)trattazione sintetica di argomenti
significativi, anche a carattere pluridisciplinare, contenente
l'indicazione della estensione massima consentita (numero delle righe o
delle parole). Tale proposta può essere presentata al candidato anche
mediante un breve testo, in relazione al quale vengano poste specifiche
domande. b) quesiti a risposta singola, volti ad accertare la
conoscenza ed i livelli di competenza raggiunti dal candidato su argomenti
riguardanti una o più materie, possono essere articolati in una o più
domande chiaramente esplicitate. Le risposte debbono essere in ogni caso
autonomamente formulate dal candidato e contenute nei limiti della
estensione massima indicata dalla Commissione, analogamente a quanto
previsto alla precedente lettera a). c) quesiti a risposta
multipla, per i quali vengono fornite più risposte, tra cui il candidato
sceglie quella esatta, possono essere presentati anche in forma di
risposta chiusa e prevedere un certo numero di permutazioni di posizione
delle domande e delle risposte. Tali quesiti possono pertanto concretarsi
in vere e proprie prove strutturate vertenti su argomenti di tutte le
materie dell'ultimo anno di corso. d) problemi a soluzione
rapida, articolati in relazione allo specifico indirizzo di studio e alle
esercitazioni effettuate dal candidato nel settore disciplinare coinvolto
nel corso dell'ultimo anno. e) analisi di casi pratici e
professionali, correlata ai contenuti dei singoli piani di studio dei vari
indirizzi, alle impostazioni metodologiche seguite dai candidati e alle
esperienze acquisite anche all'interno di una progettazione di Istituto
caratterizzata dall'ampliamento dell'offerta formativa. La trattazione di
un caso pratico e professionale, che costituisce una esercitazione
didattica particolarmente diffusa negli Istituti professionali e tecnici,
può coinvolgere più materie ed è presentata con indicazioni di svolgimento
puntuali e tali da assicurare risposte in forma sintetica. f)
sviluppo di progetti, proposto per quegli indirizzi di studio per i quali
tale modalità rappresenta una pratica didattica largamente adottata. In
particolare negli Istituti tecnici e professionali, in relazione ai
singoli piani di studio, può essere richiesto lo sviluppo di un progetto
che coinvolga diverse discipline o la esposizione di una esperienza di
laboratorio o anche la descrizione di procedure di misura o di collaudo di
apparati o impianti che siano tali da consentire al candidato di
dimostrare anche la conoscenza degli strumenti, delle loro caratteristiche
e delle metodologie di impiego.
2. Nei Licei artistici, al fine di accertare in
particolare le capacità di integrazione e applicazione dei linguaggi
plastico-visuali ad una problematica architettonica, può essere richiesto
lo sviluppo di un progetto anche attraverso la lettura, l'analisi e la
interpretazione grafica dei caratteri compositivi, stilistici, costruttivi
di un'opera o di un complesso monumentale. La formulazione della proposta
deve prevedere anche la trattazione, in forma sintetica, del contesto
culturale, storico e sociale entro cui l'opera si pone. In relazione alla
specificità dei piani di studio la trattazione è integrata da quesiti
attinenti alle discipline dell'ultimo anno, eventualmente non incluse
nella traccia assegnata. 3. Negli Istituti d'arte è richiesta
una produzione, a carattere scritto-grafico, intesa ad accertare le
capacità di argomentare e motivare il processo progettuale seguito nella
seconda prova scritta, anche sotto il profilo storico, culturale,
socio-economico, tecnologico e artistico. Il progetto assegnato è
integrato da quesiti inerenti le discipline dell'ultimo
anno.
Art. 3 Scelta delle tipologie e articolazione della
prova 1. La prova concerne una sola delle tipologie di cui
all'articolo 2 ad eccezione delle tipologie di cui alle lettere b) e c),
che possono essere utilizzate anche cumulativamente. La scelta della
tipologia da parte delle Commissioni deve tenere conto della specificità
dell'indirizzo di studi, delle impostazioni metodologiche seguite dai
candidati, delle esperienze acquisite all'interno della progettazione
dell'Istituto e della pratica didattica adottata, quali risultano dal
documento del Consiglio di classe di cui all'articolo 5, comma 2, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998 n. 323.
2. La prova, che coinvolgerà non più di cinque discipline, deve
prevedere:
a) non più di 5 argomenti per la trattazione
sintetica; b) da 10 a 15 quesiti a risposta
singola; c) da 30 a 40 quesiti a risposta multipla; d)
non più di 2 problemi scientifici a soluzione rapida, tali cioè da non
richiedere calcoli complessi; e) non più di 2 casi pratici e
professionali; f) 1 progetto.
3. Nel caso in cui le tipologie di cui alle
lettere b) e c) siano utilizzate cumulativamente, il numero dei quesiti a
risposta singola e il numero dei quesiti a risposta multipla non può
essere inferiore, rispettivamente, a 8 e 16. 4. Le Commissioni,
in alternativa a quanto indicato nel comma 2, possono predisporre la prova
mediante un testo di riferimento ( in forma di documento scritto e/o
iconico e/o grafico) che consenta di sollecitare prestazioni di valore
pluridisciplinare, articolate in una o più delle modalità previste
dall'articolo 2 e contenute nei limiti di cui al comma 2 del medesimo
articolo. A tal fine le Commissioni possono avvalersi, ai sensi
dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio
1998, n.323, dei modelli forniti dall'Osservatorio nazionale istituito
presso il CEDE. 5. Considerato il carattere pluridisciplinare
della terza prova, la correzione viene effettuata collegialmente dalla
commissione.
Art. 4 Accertamento della conoscenza della
lingua straniera 1. All'interno della terza prova scritta
deve essere previsto, ove la lingua o le lingue straniere sia o siano
comprese tra le discipline dell'ultimo anno di corso, un breve spazio
destinato all'accertamento della conoscenza della lingua o delle lingue
straniere comprese nel piano di studi dell'ultimo anno. La verifica di
tale conoscenza può essere effettuata dalla Commissione secondo una delle
seguenti modalità: a) breve esposizione in lingua straniera
(entro un numero massimo di parole prestabilito) di uno degli argomenti o
di uno dei quesiti, a scelta del candidato, tra quelli proposti dalla
Commissione nell'ambito della trattazione sintetica o del gruppo dei
quesiti o anche delle domande che accompagnano la soluzione di casi
pratici o lo sviluppo di progetti. All'interno di tali tipologie può anche
prevedersi che una richiesta o parte di essa venga presentata al candidato
attraverso un testo in lingua straniera della lunghezza di circa 80
parole, seguito da una o due domande intese ad accertare la comprensione
del brano e la capacità di produzione scritta. In tal caso la Commissione
ha cura di scegliere possibilmente un testo che per contenuto e
caratteristiche linguistico-formali sia, per quanto possibile, congruente
con la specificità dell'indirizzo di studio seguito dal
candidato. b) breve risposta in lingua straniera o anche in
lingua italiana ad uno o più quesiti appositamente formulati in lingua
dalla Commissione. 2. Qualora nel piano di studio dell'ultimo
anno siano comprese due o più lingue straniere, di cui una già oggetto
della seconda prova scritta, il candidato deve utilizzare per la terza
prova una lingua straniera diversa da quella nella quale ha svolto la
seconda prova. 3. Nella scelta delle modalità da seguire per la
verifica della conoscenza della lingua straniera, la Commissione tiene nel
debito conto gli spazi orari, l'impostazione metodologica, le esperienze
realizzate, gli obiettivi conseguiti e il livello di conoscenza della
lingua raggiunto dai candidati, in conformità di quanto puntualmente
precisato nel documento del Consiglio di classe.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta
Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 20
novembre 2000
IL MINISTRO Tullio De
Mauro
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