| Decreto Ministeriale del 24 febbraio 2000 (D.M.n.
49/00)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
VISTA la legge
10 dicembre 1997, n. 425 avente ad oggetto "Disposizioni per la
riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzio-ne
secondaria superiore"; VISTO il Regolamento
applicativo della citata legge, emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n.
323; VISTO in particolare l'art.12 del suddetto Regolamento,
concernente i crediti formativi; TENUTO CONTO che il precedente decreto
10.2.1999, n.34, relativo ai crediti formativi, era riferito all'anno
scolastico 1998-99 e che, pertanto si rende necessario emanare, ai sensi
dell'art.12 del suddetto Regolamento, altro provvedimento relativo
all'anno scolastico 1999-2000 e seguenti; CONSIDERATO che i menzionati
crediti, consistenti in qualificate esperienze, debitamente documentate,
devono risultare coerenti con gli obiettivi educativi e formativi del tipo
di corso cui si riferisce l'esame; CONSIDERATO che i consigli di classe
e le commissioni d'esame possono avvalersi ai fini suddetti del supporto
fornito dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui
all'art.14 del citato Regolamento emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n.
323;
DECRETA
Art. 1 (Oggetto)
1. Le esperienze che danno luogo all'acquisizione
dei crediti formativi, di cui all'art.12 del Regolamento
citato in premessa, sono acquisite, al di fuori della scuola di
appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla
formazione della persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali
quelli relativi, in particolare, alle attività culturali, artistiche e
ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo
sport. 2. La partecipazione ad iniziative complementari ed
integrative non dà luogo all'acquisizione dei crediti formativi, ma
rientra tra le esperienze acquisite all'interno della scuola di
appartenenza, che concorrono alla definizione del credito scolastico.
3. Per i candidati esterni si tiene conto anche del possesso di
altri titoli conseguiti al termine di corsi di studio di livello pari o
superiore.
Art. 2 (Valutazione)
1. I criteri di valutazione delle esperienze
citate all'art.1 devono essere conformi a quanto previsto all'art.12 del D.P.R.
23.7.1998, n.323 e tener conto della rilevanza qualitativa delle
esperienze, anche con riguardo a quelle relative alla formazione
personale, civile e sociale dei candidati. 2. I consigli di
classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di
indicazioni e parametri preventivamente individuati dal collegio dei
docenti al fine di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di
classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi
propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati. 3. Per i
candidati esterni la valutazione dei crediti formativi è effettuata dalle
commissioni esaminatrici, sulla base di quanto indicato al comma 1 e dei
criteri adottati preventivamente dal collegio dei docenti per i candidati
interni, nonché in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri
dell'indirizzo di studi al quale si riferisce l'esame.
Art. 3 (Aspetti procedurali)
1. La documentazione relativa all'esperienza che
dà luogo ai crediti formativi deve comprendere in ogni caso una
attestazione proveniente dagli enti, associazioni, istituzioni presso i
quali il candidato ha realizzato l'esperienza e contenente una sintetica
descrizione dell'esperienza stessa. 2. A norma dell'art.12 comma
3 del Regolamento,
le certificazioni dei crediti formativi acquisiti all'estero sono
legalizzate dall'autorità diplomatica o consolare italiana, fatti salvi i
casi di esonero da tali adempimenti previsti dalle convenzioni o accordi
internazionali vigenti in materia. 3. Le certificazioni
concernenti le attività di formazione nel settore linguistico, ai fini
della legalizzazione di cui al secondo comma, devono essere rilasciate, o
previamente convalidate, da enti legittimati a rilasciare certifi-cazioni
ufficiali e riconosciute nel Paese di riferimento. Tali certificazioni
devono recare l'indicazione del livello di competenza linguistica previsto
dall'ordinamento locale o da un sistema ufficiale di
standardizzazione. 4. Le certificazioni rilasciate in Italia da
Enti riconosciuti nel Paese di riferimento non abbisognano di
legalizzazione. 5. La documentazione relativa ai crediti
formativi deve pervenire all'istituto sede di esame entro il 15 maggio
2000 per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi
competenti.
Art. 4 ( Attività di supporto)
1. I Consigli di classe e le Commissioni di esame
possono avvalersi del supporto fornito dall'Amministrazione scolastica e
dall'Osservatorio di cui all'art.14 del Regolamento
emanato con D.P.R. 23 luglio 1998 n. 323.
Il presente decreto è
soggetto ai controlli di legge.
IL MINISTRO
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