ATTENZIONE: QUESTO
TESTO NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA’
Decreto del Presidente della
Repubblica n.347
Roma,
6 novembre 2000
“Regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione”
VISTO l’articolo
87 della Costituzione;
VISTO
l’articolo 17, commi 2 e 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
VISTO il
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in particolare l’articolo 75;
VISTA la
legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1, comma 3, lettera
q), 19 e 21;
VISTO
l’articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO
il decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, e successive modificazioni;
VISTO il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel
Supplemento ordinario n.18 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.23 del
29 gennaio 1997, concernente le dotazioni organiche del Ministero della
pubblica istruzione;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 marzo 2000;
SENTITE le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell’Adunanza del 3 aprile 2000;
ACQUISITI
i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio
2000;
VISTE le
osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della pubblica
istruzione, formulate dalla Corte dei Conti con note in data 6 settembre 2000 e
in data 12 ottobre 2000;
RITENUTO di dover aderire ai rilievi della Corte dei Conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della pubblica
istruzione, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica;
il seguente regolamento:
Art.
1
1. Il Ministero della pubblica istruzione di seguito
denominato “Ministero” è articolato, a livello centrale, in due dipartimenti e
tre servizi di livello dirigenziale generale a norma dell’articolo 75 del
decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300.
2. I dipartimenti assumono rispettivamente la
denominazione di Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione e di Dipartimento
per i servizi nel territorio. Nell’ambito dei predetti dipartimenti sono
individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 3
e 4.
3. I servizi assumono la denominazione di Servizio per
gli affari economico-finanziari, Servizio per l’automazione informatica e
l’innovazione tecnologica e Servizio per la comunicazione.
4. Il Ministero è articolato, a livello periferico, in
uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, uno per ciascuna
regione. Tali uffici, a norma dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per
funzioni e, sul territorio provinciale, per servizi di consulenza e supporto
alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti ministeriali di natura non
regolamentare, adottati a norma
dell’articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n.400 e
successive modificazioni, sono individuati gli uffici di livello dirigenziale
non generale e i loro compiti.
6. Ciascun dipartimento, servizio e ufficio scolastico
regionale provvede alla gestione del personale del Ministero assegnato e in
particolare alla gestione della mobilità interna e della formazione
specialistica per l’esercizio delle funzioni di competenza, nel rispetto delle
norme dei contratti collettivi in vigore.
7. Sui provvedimenti di attuazione del presente
regolamento aventi riflessi sull’organizzazione e sul rapporto di lavoro sono
sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15 marzo 1997, n.59, le
organizzazioni sindacali aventi titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al conferimento degli incarichi di direzione degli
uffici dirigenziali si provvede con le modalità previste dall’articolo 19 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29 e successive modificazioni.
1. I capi dei Dipartimenti svolgono compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici compresi nel dipartimento al fine
di assicurare la continuità delle funzioni dell’amministrazione e sono
responsabili, ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n.29 del
1993, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli
indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del Dipartimento dipendono funzionalmente
gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso.
Il capo del Dipartimento può promuovere progetti che coinvolgono le competenze
di più uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il
coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici.
3. Il capo del Dipartimento svolge le funzioni di cui
all’articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di
uffici posti alle sue dirette dipendenze.
1. Il Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione comprende i seguenti uffici di livello
dirigenziale generale: a) Direzione generale per gli ordinamenti scolastici; b)
Direzione generale per la formazione e aggiornamento del personale della
scuola; c) Direzione generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione generale per gli ordinamenti scolastici
svolge, in particolare, i compiti
relativi agli ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici; alla
definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali
del personale della scuola; alla ricerca e all’innovazione nei diversi gradi e
settori dell’istruzione avvalendosi a tal fine della collaborazione
dell’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa; alla materia degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento
di titoli di studio stranieri; all’individuazione delle priorità in materia di
valutazione e alla promozione di appositi progetti; alla vigilanza
sull’Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione e
sull’Istituto nazionale di documentazione per l’innovazione e la ricerca
educativa. La Direzione generale per la formazione e aggiornamento del
personale della scuola provvede, in particolare, alla definizione degli
indirizzi generali nelle materie di competenza. La Direzione generale per le
relazioni internazionali cura, coordinandosi con i competenti uffici del
Dipartimento per i servizi nel territorio, le relazioni internazionali, inclusa
la collaborazione con l’Unione europea e con gli organismi internazionali.
3. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo
generale, nelle materie di propria competenza, agli uffici scolastici regionali
e ne verifica la coerenza di attuazione.
4. Nell’ambito del Dipartimento è istituito il servizio
di segreteria del Consiglio superiore della pubblica istruzione.
1. Il Dipartimento per i servizi nel territorio comprende
i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) Direzione generale per
l’organizzazione dei servizi nel territorio; b) Direzione generale per
l’istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi integrati; c)
Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione; d)
Direzione generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e
per le attività motorie.
2. La Direzione generale per l’organizzazione dei
servizi nel territorio svolge, in particolare, i compiti relativi: alla
definizione degli indirizzi per l’organizzazione dei servizi nel territorio e
per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento
dell’organizzazione e l’uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio
nazionale; ai servizi per l’integrazione degli studenti in situazione di
handicap e per l’accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; agli
indirizzi in materia di vigilanza sulle scuole e corsi di istruzione non
statale e sulle scuole straniere in Italia; alla vigilanza sull’Agenzia per la
formazione e l’istruzione professionale di cui all’articolo 88 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n.300 e sulla “Fondazione Museo nazionale della
scienza e della tecnologia “Leonardo da Vinci” di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n.258, alla vigilanza o sorveglianza di cui
all’articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n.297, nei confronti degli altri enti ivi previsti;
ai problemi generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle
regioni, segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al
dimensionamento delle istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale
delle scuole e degli indirizzi di studio, all’edilizia scolastica. La Direzione
generale per l’istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi
integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni
dell’amministrazione della pubblica istruzione in materia di percorsi integrati
di istruzione e formazione; educazione ed istruzione permanente degli adulti;
istruzione superiore non universitaria, ivi compresa l’istruzione e formazione
tecnica superiore. La Direzione generale per lo status dello studente, per le
politiche giovanili e per le attività motorie svolge, in particolare, i compiti
relativi: alla materia dello status dello studente; agli indirizzi e alle
strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport; alle
strategie sulle attività e sull’associazionismo degli studenti e sulle
politiche sociali in favore dei giovani; al supporto dell’attività della
conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti;
ai rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività.
La Direzione generale del personale della scuola e dell’amministrazione svolge,
in particolare, i compiti relativi: alla definizione degli indirizzi generali e
alla disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e di nuovi
modelli di prestazione del servizio del personale scolastico e, d’intesa con il
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione, alla relativa contrattazione;
all’attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione
generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità.
3. Il Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti
internazionali, nelle materie di propria competenza collabora con il
Dipartimento per lo sviluppo dell’istruzione. Al Dipartimento è affidata
l’organizzazione del servizio del contenzioso, per l’assolvimento delle
funzioni strumentali comuni ai dipartimenti e ai servizi dell’amministrazione
centrale e per la formulazione degli indirizzi in materia all’amministrazione
periferica. Il Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle
materie di propria competenza, agli uffici regionali scolastici e ne verifica
la coerenza di attuazione.
1. I servizi sono uffici di livello dirigenziale
generale non equiparati ad uffici dirigenziali dipartimentali, per l’esercizio
di funzioni strumentali di interesse comune ai dipartimenti e agli uffici
scolastici regionali. Essi si articolano in uffici di livello dirigenziale non
generale. I servizi forniscono il supporto necessario nei tempi utili per
l’efficace esercizio dell’azione amministrativa, secondo le direttive generali
del Ministro e quelle dei Capi dei dipartimenti.
2. Il servizio per gli affari economico-finanziari
svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica sulle materie
giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici;
anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti, predispone le relazioni
tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei dati forniti dai
dipartimenti, dagli altri servizi e dagli uffici scolastici regionali, rileva
il fabbisogno finanziario del Ministero della pubblica istruzione. Sulla base
delle direttive del Ministro, cura la redazione del bilancio, le operazioni di
variazione ed assestamento, la
redazione delle proposte per la legge finanziaria, l’attività di
rendicontazione al Parlamento ed agli organi di controllo; predispone i
programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi
e provvedimenti che le destinano ad obiettivi comuni dei dipartimenti, dei
servizi e degli uffici; predispone gli atti connessi con l’assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilità ed ai centri di costo;
attende ai servizi generali dell’amministrazione centrale; coordina i programmi
di acquisizione delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento; monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa
e contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di
carattere generale e comune agli uffici dell’amministrazione centrale; dà
consulenza legale all’amministrazione periferica in materia contrattuale,
previa intesa con i competenti uffici e fatte salve le competenze in materia
spettanti al servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per
la gestione amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il servizio per l’automazione informatica e l’innovazione
tecnologica cura i rapporti con gli aggiudicatari delle gare per la fornitura
dei servizi concernenti il sistema informativo vigilando sull’applicazione dei
contratti; cura i rapporti con i dipartimenti, gli altri servizi e gli uffici
scolastici regionali per l’utilizzazione del sistema informativo e lo sviluppo
di nuove procedure; pianifica le attività del sistema informativo con
riferimento alle applicazioni e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le
necessarie elaborazioni statistiche; formula piani per le politiche di
innovazione tecnologica; provvede alla definizione di standard tecnologici e
alla consulenza alle scuole in materia di strutture tecnologiche; conduce studi
e sperimentazioni di nuove soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di
infrastrutture di supporto ai servizi in rete, anche in collaborazione con enti
e soggetti esterni. Presso il servizio è allocato l’ufficio di statistica
istituito presso il Ministero a norma dell’articolo 3 del decreto legislativo 6
settembre 1989, n.322; tale ufficio, avvalendosi anche degli apporti del
sistema informativo, costituisce una struttura di servizio per tutte le
articolazioni organizzative del Ministero.
4. Il servizio per la comunicazione coordina la
comunicazione istituzionale anche con riguardo agli strumenti multimediali e
alla rete Intranet; coordina il sito Web dell’amministrazione; promuove
attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie e campagne di comunicazione;
analizza le domande di servizi e prestazioni attinenti l’informazione e la sua
divulgazione; promuove monitoraggi e indagini demoscopiche; è responsabile
dell’ufficio relazioni col pubblico a livello centrale e coordina e indirizza
l’attività degli uffici relazioni col pubblico a livello periferico; cura i
rapporti con il Dipartimento informazione ed editoria della Presidenza del
Consiglio dei ministri.
1. In ciascun capoluogo di regione è istituito
l’ufficio scolastico regionale, di livello dirigenziale generale, che costituisce
un autonomo centro di responsabilità amministrativa, al quale sono assegnate
tutte le funzioni già spettanti agli uffici periferici dell’amministrazione
della pubblica istruzione a norma della vigente legislazione. Esso assorbe gli
uffici scolastici regionali di cui all’articolo 613 del testo unico approvato
con decreto legislativo n.297 del 1994, che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente
regolamento, ed esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni
scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale dal presente
regolamento, o non conferite alle Regioni e agli enti locali.
2. L’Ufficio scolastico regionale, sentita la regione,
si articola per funzioni e sul territorio; a tale fine sono istituiti, a
livello provinciale, con possibilità di articolazione a livello subprovinciale,
servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, anche per
funzioni specifiche.
3. L’ufficio scolastico regionale svolge le sue
funzioni in raccordo con i dipartimenti e con i servizi centrali. Esso vigila
sull’attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia
dell’attività formativa e sull’osservanza degli standard programmati; promuove
la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta
sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura
l’attuazione delle politiche nazionali per gli studenti; formula al servizio
per gli affari economico-finanziari e ai dipartimenti le proprie proposte per
l’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale; provvede alla
costituzione della segreteria del consiglio regionale dell’istruzione a norma
dell’articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n.233; cura i rapporti
con l’amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza
statale e nel rispetto comunque dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, relativamente all’offerta formativa integrata,
all’educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi
di istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce
assistenza e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro
funzionamento nel rispetto dell’autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle
istituzioni scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche
le risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi
comprese quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle
istituzioni scolastiche o non riservate all’amministrazione centrale; assicura,
con i modi e gli strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il
dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i
contratti individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di
incarico. Nell’esercizio dei propri compiti il dirigente dell’ufficio regionale
si avvale dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell’Istituto
regionale di ricerca educativa.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale è costituito
l’organo collegiale di cui all’articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300. Esso è così composto: il dirigente preposto all’ufficio
scolastico regionale, che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui
due scelti dal predetto dirigente tra il personale della scuola;
due rappresentanti della regione; due rappresentanti degli enti locali
territoriali designati, rispettivamente, dalle corrispondenti articolazioni
regionali dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e dell’Associazione
Nazionale dei Comuni d’Italia (ANCI). Il predetto organo collegiale si
dota di un regolamento interno di organizzazione, sulla base degli indirizzi
concordati in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel rispetto delle competenze definite
dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di cui all’articolo 5, comma 5, lettera
g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti dei dirigenti
preposti agli uffici scolastici regionali è formulata dal capo del Dipartimento
del territorio, sentito il capo del Dipartimento per lo sviluppo
dell’istruzione.
6. Nella regione Valle d’Aosta e nelle province
autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad applicarsi, per quanto concerne
l’organizzazione dell’amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai
rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate.
Nella regione siciliana seguita ad applicarsi l’articolo 9 delle norme di
attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985,
n. 246.
7. Il dirigente preposto all’ufficio scolastico
regionale, con proprio atto da adottarsi entro novanta giorni dall’adozione del
decreto di cui all’articolo 1, comma 5, determina l’articolazione dell’ufficio
scolastico regionale ai sensi del comma 2 del presente articolo, nonché la
decorrenza del passaggio delle competenze ai nuovi uffici. Da tale data sono
soppressi i provveditorati agli studi e il relativo personale è assegnato alle nuove
funzioni.
1. I capi dei Dipartimenti, i dirigenti generali del
Ministero preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei
Dipartimenti, ai servizi e agli uffici scolastici periferici si riuniscono in
Conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell’attività
dei rispettivi uffici. La conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei
Dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono
partecipare alle sedute della Conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
3. Il servizio di segreteria necessario per i lavori
della Conferenza è assicurato dall'ufficio di Gabinetto.
Art. 8
1. La
dotazione organica del personale dell’Amministrazione della pubblica istruzione
è rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
luglio 1996, a norma dell’articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n.300, come segue:
a) relativamente al personale dirigenziale da preporre ai dipartimenti, la dotazione organica è determinata nel numero di 2 unità;
b) relativamente al personale dirigenziale da
preporre agli uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è
rideterminata nel numero di 28 unità;
c) relativamente al restante personale con qualifica
dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;
d) relativamente alle unità di personale non
dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata secondo le allegate
tabelle A e B.
2. Alla
realizzazione dei procedimenti di cui all’articolo 75, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede anche con le risorse derivanti
dalla rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al presente articolo.
3. La
dotazione organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai
trasferimenti di personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo
31 marzo 1998, n.112 e con le procedure ivi previste.
4.
L’attuazione del presente regolamento non può comunque comportare aggravi di
spesa.
1. Sono abrogati, a norma dell’articolo 17, commi 2 e
4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 611, 613, commi 1
e 2, 614, commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui
agli articoli 613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo testo unico si
intendono riferiti alle sedi dei nuovi uffici periferici dell’amministrazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
CIAMPI
AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri
DE MAURO, Ministro della Pubblica Istruzione
BASSANINI, Ministro della Funzione Pubblica
VISCO, Ministro del Tesoro, del Bilancio e della
Programmazione Economica
(Pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.277 del 27/11/2000)
ATTENZIONE: QUESTO TESTO NON HA CARATTERE DI
UFFICIALITA’