Provveditorato agli Studi di Modena, gennaio
2000
Sintesi del
documento:
"l’Esame di Stato conclusivo dei corsi di studio degli studenti in situazione di handicap: rassegna di norme e delle indicazioni".
Norme che attualmente regolamentano l’esame di stato:
1. D.P.R. n.323 del 23 luglio 1998 "Regolamento recante discipline degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria, a norma dell’articolo 1 della legge 10 dicembre 1997 n.425 in
particolare l’art.6 – Esami dei candidati con H. e l’art. 13 - certificazioni;
2. Ordinanza Ministeriale n. 38 dell’11 febbraio 1999 "Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
nelle scuole statali e non statali a.s. 1998-99, in particolare l’art.17 – esami dei candidati in situazione di handicap -
3. Ordinanza Ministeriale n. 128 del 14 maggio 1999 "Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore – a.s. 1998-99. In particolare l’art.4 – valutazione degli alunni in situazione di handicap.
4. Ministero Pubblica Istruzione, coordinamento per l’esame di stato. Materiali multimediali per l’aggiornamento. Linee guida. "Versione 2.0. Novembre 1998. In particolare "Scheda n.3 – candidati in situazione di handicap pagg. 50/56.
5. M. Pavone e M. Tortello: le leggi dell’integrazione scolastica, Erickson, Trento, 1998. In particolare "Lettura pedagogica. Il nuovo esame di stato" sezione 9. Aggiornamento febbraio 1999, pag. 37-41.
6. Ordinanza Ministeriale 31 del 4 febbraio 2000 art. 17 "Esami dei candidati in situazione di H."
Per saperne di più si può accedere al sito del Ministero della Pubblica Istruzione
Esame di Stato | Quadro normativo | Faq handicap |mailto:nuovoesamedistato@istruzione.it
E’ interessante sapere che:
Marzo 2000
Quesito inviato al sito http://www.istruzione/.it
Sono una docente di sostegno in servizio presso l'IPSSCTP " L.Einaudi" di Ferrara.
I miei colleghi ed io abbiamo ravvisato già da tempo un'incongruenza tra l'Om. 330/1997(artt.3,4,9), la quale prevede, per gli studenti con certificazione che non riescono a ottenere il diploma di qualifica alla fine del terzo anno di corso negli istituti professionali, l'impossibilità d'iscrizione al 4° anno di corso (anche se poi tali studenti possono seguire le attività della classe 4° in base a progetti fatti dai consigli di classe) e quindi la reiscrizione alla classe 3° e la legge 10/12/98 n. 425 la quale in materia di nuovi esami di stato dà la possibilità a tutti (e specifica: anche per coloro che sono in possesso di certificazione e seguono un PEI ad obiettivi differenziati) di sostenere le prove relative agli esami di stato. Ma se questi stessi studenti risultano iscritti di fatto alle classi 3° perché non in possesso di qualifica, come fanno poi a risultare negli elenchi dei candidati per gli esami di stato?
Lo stesso quesito è stato sollevato da più parti in diversi corsi di aggiornamento a cui ho partecipato. Ogni scuola ha interpretato diversamente la questione: in alcune realtà tali studenti non fanno l'esame, in altre lo fanno in tempi diversi rispetto ai compagni ed in altre ancora sostengono l'esame insieme ai compagni di 5° anche se risultano comunque iscritti alla classe 3° e sprovvisti di diploma di qualifica. In questo clima di
incertezza ho chiesto parere al Prof. Mario
Tortello dell'Osservatorio della PI il quale mi ha informata che c'è chi sta
lavorando alla questione per fare chiarezza una volta per tutte ma, allo stato
attuale, non ci è pervenuta alcuna comunicazione in proposito. Vorrei perciò
sapere a che punto siamo che come ci dobbiamo comportare con quegli studenti che
stanno frequentando la classe 5°.
prof.ssa Alessandra Riti
mailto:alriti@tin.it
Insegnanti di sostegno commissari agli esami di Stato? quesito sollevato dai colleghi dell’Aquila
Alcuni insegnanti di sostegno dell'Aquila hanno segnalato la CM n.67/2000 con la quale si esclude la possibilità che gli insegnanti per l'attività di sostegno possano presentare domanda per partecipare alle commissioni di cui all'oggetto.
in merito, occorre distinguere tra la nomina di tali insegnanti a commissari d'esame e la loro nomina quali assistenti degli esaminandi alunni in situazione di handicap: