Legge 10 dicembre 1997, n.
425
Disposizioni per la riforma
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore
Art. 1
Finalità e disciplina degli esami
di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore
1.Gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno
come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato
in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della
scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli
istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2.Il Governo
è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di
studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con
regolamento da adottare ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli
articoli da 2 a 6 della presente legge.
3.Il regolamento di cui
al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in
corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso
detta anche le disposizioni transitorie:
a)per l'applicazione graduale
della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici,
anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;
b)per
la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della
Pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della
terza prova scritta e delle modalità relative alla sua
predisposizione.
Art. 2
Ammissione
1.All'esame di Stato sono
ammessi:
a)gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato
l'ultimo anno di corso;
b)gli alunni delle scuole statali che siano
stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;
c)gli alunni
delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato
l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno
tre classi del quinquiennio oppure che risulti in via di
esaurimento;
d)gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di
studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.
2.I requisiti
di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo:
all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione
secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea;
a obblighi internazionali.
3.Fermo restando quanto disposto
dall'Art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso
di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame
preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie
previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano
in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si
tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il
superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto
statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato
assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è
sottoposto.
4.Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del
corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento
dell'obbligo di leva.
5.Possono sostenere, nella sessione dello
stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di
studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione
all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei
classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti
magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti
d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la
promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in
ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la
valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.
Art.
3
Contenuto ed esito dell'esame
1.L'esame di Stato
comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è
intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua
nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive,
logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera
espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una
delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali
l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere
pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e
consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a
quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi
pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è
strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della
conoscenza di una lingua straniera.
2.I testi relativi alla
prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della
Pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto
dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto
della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica
istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il
ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta,
nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla
elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo
ricevimento delle medesime.
3.Il colloquio si svolge su
argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al
lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.
4.La lingua d'esame
è la lingua ufficiale di insegnamento.
5.Nelle scuole della
Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a
norma dell'Art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata
nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una
deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta
del candidato.
6.A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a
ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il
risultato della somnma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle
prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti
per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del
colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo
di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di
60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati,
nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni
prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può
motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il
candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un
risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70
punti.
7.Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati
in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8.Per gli
alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate
sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali,
particolari modalità di svolgimento degli stessi.
Art.
4
Commissione e sede d'esame
1.La Commissione d'esame è
nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più
di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per
cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie
affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei
termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione,
adottato a norma dell'Art. 205 del Testo unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del
presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma
5.
2.Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente
unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari
a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non
superiore a quattro. Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica
istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di
istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di
istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione
all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori
universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i
ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti
degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a
riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria
superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni
delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della
Pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È
stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di
membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole
del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli
ultimi due anni.
3.Le Commissioni d'esame possono provvedere
alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio
operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte
dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.
4.A ogni singola
Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque
candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o
pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati
esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e
il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati
interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati
esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni
apposite.
5.La partecipazione dei presidenti e dei commissari è
compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica
istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite
di spesa di cui all'Art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, come interpretato dall'Art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi
sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi
compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di
percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame.
I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono
specificamente individuati.
6.Sede d'esame per i candidati
interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle
ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1,
gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei
candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di
esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente
individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di
residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve
essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è
presentata la domanda di ammissione agli esami.
Art.
5
Credito scolastico
1.Il consiglio di classe
attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un
credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale
credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito
il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono
individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua
eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di
svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni
familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente
superate.
2.Il credito scolastico degli alunni per gli anni
scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina
è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo
triennio.
3.Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del
corso di studi per merito ai sensi dell'Art. 2, comma 5, è attribuito, per
l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei
casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo Art. 2,
comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno
frequentato.
4.Per i candidati esterni il credito scolastico è
attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
Art.
6
Certificazioni
1.Il rilascio e il
contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento
dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove
disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e
capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle
esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione
europea.
Art. 7
Esami
di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
1.In attesa dell'entrata
in vigore delle disposizioni di attuazione dell'Art. 33, quarto comma,
della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente
riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio
è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi
agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a
quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Art.
8
Disposizioni finali
1.Sullo schema di
regolamento di cui all'Art. 1 è acquisito, anche contemporaneamente al
parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle
commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.
2.Dalla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 1 sono abrogati:
gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'Art. 361,
commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297; l'Art. 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto
dal comma 2. Dalla medesima data, nell'Art. 199 del predetto Testo unico,
si intendono espunti i riferimenti agli esami di
maturità.
3.Sono fatte salve le competenze delle Province
autonome di Trento e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'Art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'Art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e
dall'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983,
n. 89, come modificato dall'Art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996,
n. 434.
4.Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare,
entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'Art. 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
Art. 9
Norma
finanziaria
1.Le spese relative
all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti
iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione
del ministero della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico
capitolo del medesimo stato di previsione.
2.All'onere derivante
dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a
decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per
l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al ministero della Pubblica istruzione.
3.Il ministro del Tesoro
è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni
di bilancio.