Introduzione

3 WMF ITALIA 2000

IL BANDITISMO IN SARDEGNA

Murgia Tamara

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Country:
Italy

Language:
Italian


La delinquenza in Sardegna presuppone l'individuazione di forme criminose che ricorrono più frequentemente e che possono considerarsi espressioni tipiche del banditismo sardo:

· Estorsioni
· Incendi
· Ricatti
· Abigeato(furto di bestiame)
· Sequestri di persona

Il banditismo nacque come ribellione e degenerata risposta all'ingiustizia causata dall'assenza dello Stato nell'isola. Infatti la Sardegna fu sin dall'età antica sottomessa ad altri popoli, che rivendicarono su di essa privilegi e monopoli, sfruttandola e abbandonandola a se stessa.
Nel XV° Secolo la Sardegna tentò una rivolta contro il dominatore di turno (Aragonesi) cercando di ristabilire la propria libertà di vita e i propri naturali diritti, ma non vi riuscì, ritrovandosi sempre più debole e stremata.
In questo clima di sfiducia nel 1600/1700 aumentò il numero dei ladri, dei casi di abigeato e delle attività delittuose. Nei villaggi circolarono bande armate che depredarono greggi, armamenti, uccidendo chi oppose resistenza.

Il ceto medio, dissanguato dai tributi, fu costretto a chiedere denaro e sementi con interessi altissimi agli usurai, nonostante le pene delle autorità Viceregie.
Così nacque il banditismo, che si manifesta soprattutto nella "Barbagia", zona centro orientale della Sardegna, caratterizzata da una catena montuosa utilizzata come rifugio delle libertà per troppo tempo sottratte ai sardi.
Ed è proprio nelle montagne della Barbagia che si sviluppa una comunità umana cosi come scrive Manlio Brigaglia, "un'area culturale in cui il banditismo è da considerarsi pratica non individuale ma sociale, voluta e accettata da tutta la comunità e che ha come presupposto la vendetta. Tale pratica della vendetta si fonda su di un codice, "un ordinamento", legato a tradizioni, e refrattario a l'ordinamento Statale perché ritenuto incapace e non funzionale rispetto alla struttura e alle forme di vita proprie della comunità, (un esempio, nel 1899 furono messi all'asta i beni espropriati a causa del mancato pagamento delle imposte, con conseguente messa sul lastrico di circa 120 famiglie sarde, da ciò è comprensibile il risentimento che ne è derivato nei confronti dello Stato).
Tale ordinamento sancisce diritti e doveri, in modo da qualificare comportamenti possibili, legittimando l'azione vendicatrice. Uccidere è necessario per vendicare un'offesa, (per esempio in seguito all'uccisione di un fratello non vendicarsi è ritenuto una vergogna, un'infedeltà).

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Il sociologo Vilfredo Pareto nel suo "Trattato di Sociologia Generale" scrisse: "dove è debole l'opera della potestà pubblica si costituiscono piccoli Stati dentro grandi Stati, piccole società entro la maggiore, similmente, dove viene meno l'opera della giustizia pubblica, si sostituisce quella di una giustizia privata".
Nel volume "Violence in Sardinia" gli autori Ferracuti e Wolfgang, hanno scritto: "L'accettazione e l'impiego esplicito della violenza in alcuni ambienti socioculturali, quale meccanismo di risoluzione di problemi in una varietà di situazioni sociali determinerebbe un conflitto con la cultura dominante (che tende ad escludere il ricorso alla violenza) nella quale sono incluse le formazioni sub-culturali.
In queste formazioni sub-culturali i valori e le norme orientate verso la violenza sono trasmessi socialmente sin dal periodo infantile e possono evolvere in direzione del comportamento criminale nel corso del successivo sviluppo individuale".
Il codice barbaricino è di tipo consuetudinario, le sue norme tramandate oralmente, in sardo sono state messe per iscritto dallo studioso Antonio Pigliaru e si divide in:

· Principi generali
· Le offese
· La misura della vendetta

I principi generali

1) L'offesa deve essere vendicata. Non è uomo d'onore chi si sottrae al dovere della vendetta, salvo nel caso che, avendo dato con il complesso della sua vita prova della propria virilità, vi rinuncia per un superiore motivo morale.

2) La legge della vendetta obbliga tutti coloro che ad un qualsivoglia titolo vivono ed operano nell'ambito della comunità.

3) Titolare del dovere della vendetta è il soggetto offeso, come singolo o come gruppo, a seconda che l'offesa è stata intenzionalmente recata ad un singolo individuo in quanto tale o al gruppo sociale, nel suo complesso organico, sia immediatamente sia mediatamente.

4) Nessuno che vive ed opera nell'ambito della comunità può essere colpito dalla vendetta per un fatto non previsto come offensivo. Nessuno può essere altresì tenuto responsabile di un'offesa se al momento in cui ha agito non era capace di intendere e di volere, nel quel caso rispondono i moralmente responsabili.

5) La responsabilità è o individuale o collettiva a seconda che l'evento offensivo consegua all'azione di un singolo individuo o a quella di un gruppo organizzato operante in quanto tale. Il gruppo organizzato sia sulla base di un vincolo naturale sia per effetto di sopravvenuti rapporti sociali, risponde dell'offesa quando questa è cagionata da un singolo membro del gruppo con iniziativa individuale nel caso in cui il gruppo medesimo, posto di fronte alle conseguenze dell'azione offensiva, esprima, in modi e forme non equivoci, attiva solidarietà nei confronti del colpevole in quanto tale.


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6) La responsabilità di chiunque si trova nella condizione di ospite è solo personale e deriva dalle eventuali azioni od omissioni di lui, in rapporto ai doveri particolari del suo stato.

7) La vendetta deve essere eseguita solo allorché si è conseguita oltre ogni dubbio possibile la certezza circa l'esistenza della responsabilità a titolo di dolo da parte dell'agente.

8) L'offesa si estingue:
a) quando il reo lealmente ammette la propria responsabilità assumendo su di se l'onere del risarcimento richiesto dall'offeso o stabilito con lodo arbitrale;
b) quando il colpevole ha agito in stato di necessità, ovvero per errore o caso fortuito ovvero perché costretto da altri mediante violenza cui non poteva sottrarsi. In quest'ultimo caso risponde dell'offesa l'autore della violenza.

9) L'applicazione della legge della vendetta è altresì sospesa nei confronti di chi, pur fondatamente sospettato, chiede e ottiene di essere sottoposto alla prova del giuramento onde essere liberato. In tal caso il giuramento deve essere prestato secondo la seguente formula: <<Giuro di non aver fatto ne veduto ne consigliato; e di non conoscere persona alcuna che abbia fatto, veduto o consigliato>>. E però ammessa, previo accordo, l'omissione della seconda parte della formula. Il giuramento liberatorio ha valore identico agli effetti della presente norma, sia che venga effettuato in presenza di terzi convocati in qualità di testimoni; ovvero in forma solennissima, secondo le consuetudini locali.

10) L'inadempimento fraudolento degli oneri derivanti dall'applicazione di quanto è indicato all'art. 8,a); ovvero il giuramento che risulti falso alla luce di ulteriori prove intervenenti a confermare le responsabilità del colpevole, costituiscono aggravante specifica. Nel caso del falso giuramento l'offesa è ulteriormente aggravata se il giuramento è stato reso in forma solenne.

Le offese

11) Un'azione determinata è offensiva quando l'evento da cui dipende l'esistenza di essa offesa è preveduto e voluto allo scopo di ledere l'altrui onorabilità e dignità.

12)Il danno patrimoniale in quanto tale non costituisce offesa né motivo sufficiente di vendetta. Il danno patrimoniale costituisce offesa quando, indipendentemente dalla sua entità, è stato prodotto con specifica intenzione di offendere, ovvero è stato realizzato in circostanze tali da implicare, per se medesimi, sufficiente ragione di offesa, ovvero quando in esso sia presente l'esplicita volontà di recare danno effettivo.

13) Le circostanze dell'offesa sono oggettive e soggettive. Le circostanze oggettive dell'offesa concernono la natura, la specie, i mezzi, l'oggetto e il modo dell'azione. Le circostanze soggettive concernono l'intensità del dolo o le condizioni e qualità del colpevole ovvero i rapporti esistenti o esistiti tra il colpevole e l'offeso.


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14) Pertanto il danno patrimoniale costituisce offesa nei seguenti casi:
a) furto di bestiame quando esso pur rientrando nella normale pratica dell'abigeato è stato consumato: 1) da un nemico; 2) da chi è stato compagno d'ovile dell'offeso e conosce per tanto l'organizzazione tecnica dell'ovile medesimo; 3) dal titolare dell'ovile confinante; ovvero se è stato reso possibile dalle loro complicità od omertà;
b) furto della capra da latte destinata alla alimentazione del complesso famigliare;
c) furto di un maiale destinato all'ingrasso per motivo di economia famigliare;
d) furto o sgarrettamento di una vacca destinata in dono al neonato, alla sposa, all'orfano;
e) furto o sgarrettamento di un cavallo ovvero di un giogo di buoi destinati alla normale pratica del lavoro;
f) distruzione vandalica del bestiame ovino, bovino, equino;
g) incendio doloso;
h) pascolo abusivo entro un terreno recintato, consumato con scopo provocatorio ovvero a titolo di dispetto;
i) ingiusta divisione patrimoniale, che consegue ad un comportamento sleale posto in essere con il deliberato disegno di recare un danno effettivo a persona non in condizioni di fare valere al giusto momento le proprie ragioni, per una qualsivoglia circostanza di fatto;
l) esercizio esoso delle proprie ragioni effettuato con intenzione di offendere.

15) Quando più persone concorrono all' esecuzione materiale di un fatto elencato nell'art. 14, non ne risponde chiunque vi abbia partecipato:
a) non essendo a titolo personale nelle condizioni espressamente previste per quanto concerne i casi preveduti dalla lett. a);
b) non essendo a conoscenza della particolare natura o destinazione della cosa, nei casi di alle lettere b), c), d), e);
c) avendo agito per esecuzione di mandato ricevuto, senza altra partecipazione che di natura tecnica al verificarsi dell'evento, nei casi di cui alle lettere f), g), h);
Non risponde altresì dell'offesa colui il quale, in ordine al caso di cui alla lettera i), abbia agito in buona fede perché tratto in errore da terzi.

16) Inoltre costituisce offesa:
a) il passaggio provocatorio di un nemico attraverso un terreno chiuso;
b) l'ingiuria, quando l'offesa al decoro di una pecora o di un gruppo è recata con attribuzione di un fatto determinato ma falso, tale da ledere l'onorabilità della persona o del gruppo cui il fatto medesimo venga attribuito;
c) la diffamazione e la calunnia, quando concorrono le stesse circostanze previste per la ingiuria;
d) la rottura di una promessa di matrimonio. In questo caso è aggravata quando il fatto è in sé privo di giustificazione; ovvero allorché l'azione è stata posta in essere in circostanze tali da compromettere pubblicamente l'onere della promessa sposa e insieme la dignità e l'onere della famiglia cui essa appartiene. Costituisce altresì offesa ulteriormente aggravata la rottura della promessa di matrimonio quando il colpevole abbia agito con lo scopo di menomare l'onore della promessa sposa ovvero di offendere la di lei famiglia;
e) la non giustificata rottura o il mancato adempimento di un patto stabilito per qualunque motivo a fine nelle debite forme. L'offesa è aggravata se il soggetto recedente si avvale del vantaggio a lui derivante dalla qualità di socio per recare o favorire chi intende recare un danno all'altra parte. L'offesa è ulteriormente aggravata quando il recesso ovvero l'inadempienza sono stati posti in essere allo scopo di recar danno;


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f) la delazione, ove non sia effettuata dalla parte lesa ma avvenga a scopo di lucro ovvero a titolo di dispetto. L'offesa è aggravata quando viene recata con confidenza all'autorità di pubblica sicurezza invece che all'autorità giudiziaria;
g) la falsa testimonianza resa da persona non legittimata dalla qualità di parte lesa. La falsa testimonianza non offende quando è prestata da chi esercita la professione di teste falso ovvero da chi dichiara il falso a favore dell'imputato indipendentemente dalla colpevolezza o non colpevolezza di quest'ultimo;
h) ogni azione posta in essere contro la persona ospitata. In tal caso titolare della vendetta è la persona o il gruppo ospitante;
i) l'offesa del sangue;

17) Costituisce offesa ogni azione intesa a produrre un fatto di natura offensiva quando l'evento non si verifica, ove ciò sia dipeso dalla mutata volontà dell'agente e tuttavia gli atti compiuti
esprimono in modo idoneo e non equivoco la volontà di recare offesa.

La misura della vendetta

18) La vendetta deve essere proporzionata, prudente o progressiva. S'intende per vendetta proporzionata un'offesa idonea a recare un danno maggiore ma analogo a quello subito; s'intende per vendetta prudente un'azione offensiva posta in essere dopo la conseguita certezza circa la esistenza della responsabilità dolosa dell'agente e successivamente al fallito tentativo di pacifica composizione della vertenza in atto, ove le circostanze della offesa originaria rendono ciò possibile; s'intende per vendetta progressiva un'azione offensiva posta in essere con prudenza e tuttavia adeguantesi con l'impiego di mezzi sempre più gravi o meno gravi all'aggravarsi od all'attenuarsi progressivo dell'offesa originaria, anche in conseguenza dell'eventuale verificarsi di nuove circostanze che aggravino ovvero attenuino l'offesa originaria o del progressivo concorrere nel tempo di nuove ragioni di offesa.

19) Sono mezzi normali di vendetta, tutte le azioni previste come offensive a condizione che siano condotte in modo da rendere lealmente manifesta la loro natura specifica.

20) Costituisce altresì strumento di vendetta il ricorso all' autorità giudiziaria quando oltre la certezza morale sulla responsabilità dolosa dell'agente si è conseguita una ragionevole certezza sulla sufficienza processuale delle prove raggiunte; e il danno derivante dall'esito del processo si può prevedere sufficientemente adeguata alla natura dell'offesa secondo i principi della legge sulla vendetta in generale.

21) Nella pratica della vendetta, entro i limiti della graduazione progressiva, nessuna offesa esclude il ricorso al peggio sino al sangue. Parimenti nessuna offesa esclude la possibilità di una composizione pacifica, allorché il comportamento complessivo del responsabile rende ciò possibile.

22) La vendetta deve essere esercitata entro ragionevoli limiti di tempo, a eccezione della offesa del sangue che mai cade in prescrizione.

23) L'azione offensiva posta in essere a titolo di vendetta costituisce a sua volta motivo di vendetta da parte di chi ne è stato colpito, specie se condotta in misura non proporzionata ovvero non adeguata, ovvero sleale. La vendetta del sangue costituisce offesa grave anche quando è stata consumata allo scopo di vendicare una precedente offesa di sangue.


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Perchè Banditi? E' questa la domanda che si è posto Manlio Brigaglia nel suo libro "Sardegna perche banditi".
Cosa spinge questa comunità verso queste attivita criminose? Lo stato di necessità, ossia "S'APPRETTU" in cui una persona può venirsi trovare in un determinato momento. Colui che riesce ad uscire indenne da una situazione di difficoltà possiede la virtù della "BALENTIA", cioè l'unica virtù di colui che vale, di colui che ruba, per migliorare la sua condizione sociale e poi non fa più del male a nessuno.
Il sequestro di persona viene considerato come una forma tipica del banditismo contemporaneo (Pigliaru), in una società che muta anche nelle zone immutabili, a causa del penetrare anche in Barbagia della società del consumismo (Brigaglia).
Per la comunità Barbaricina il furto del bestiame e paragonato al sequestro di persona , rubare una persona è sempre rubare, anche se più grave.
Sequestrare una persona significa essere disposti a tutto in un tempo in cui rubare il bestiame non è più conveniente, in un tempo in cui per guadagnare quanto un sequestro occorre rubare tutta la vita il bestiame, ed è più facile nascondere una persona piuttosto che cento pecore. (Da un'intervista di Pigliaru a dei pastori barbaricini).
Il più antico sequestro risale al 1884, quando furono rapiti due commercianti francesi.
Con questo nuovo corso del banditismo sardo, cadde l'abigeato infatti dai 1428 casi di furto di bestiame nel 1960 si arrivò ai 379 casi del 1969.
La virtù della Balentia, ha ispirato poeti e letterati come Sebastiano Satta, Michele Pira e Grazia Deledda, che hanno esaltato la figura del bandito come un ribelle e giustiziere idealizzato dalla fantasia popolare, in lotta contro uno Stato che da lui esige solo tributi, e per questo costretto a rubare, uccidere e a nascondersi nelle montagne dove vivrà braccato sino alla morte.
Un esempio di come questa virtù della "Balentia" è venuta meno, lo ricordiamo con il rapimento di Farouk Kassam, un bambino di otto anni rapito nel 1992 a cui è stato inferto il taglio dell'orecchio sinistro, e ai genitori è stata inviata una foto del piccolo in ginocchio e sanguinante.

I suoi rapitori per 5 mesi hanno potuto agire indisturbati, confidando nel timore e nel rispetto di tutta la comunità. In generale infatti le tecniche di cattura e di trasferimento degli ostaggi maturano in una lunga tradizione di abigeato, di custodia, di coperture, sostegni e complicità senza le quali il sequestro non sarebbe possibile.
Questo misto di paura e di complicità viene definito da Manuzzo, scrittore e giornalista, "OMERTA'", che risucchia l'omertoso dalla parte dei sequestratori. La nostra isola, dice Manuzzo, sarà finalmente libera da questa piaga quando la gente romperà il silenzio. Alla testa di questa rottura devono porsi Nuoro e la Barbagia.
Infatti con il rapimento del piccolo Farouk, la comunità montana del Nuorese ha diffuso un documento in cui esprimeva condanna per i rapitori del bambino, esortando tutta la comunità a fare il vuoto attorno ai banditi per sconfiggere ogni forma di complicità spregevole che tradizionalmente facevano da battistrada a queste bande di criminali.
Per quell'occasione, "Radio Barbagia" emittente della Curia Nuorese ha aperto i microfoni alle telefonate della popolazione.
All'appello hanno risposto soprattutto le donne che hanno esortato: "Come potrete spendere i soldi del ricatto?" "Come avrete la forza di far studiare i vostri figli con questi soldi?" "Non potrete godervi quei soldi perché noi vi controlleremo". All'appello rispondono anche i bambini che incoraggiano Farouk a tenere duro.
I bambini hanno avuto un ruolo da protagonisti in questa vicenda, in quanto hanno avuto il merito di smuovere le coscienze di tutta l'Italia attraverso disegni, messaggi e poesie di tutti i bambini d'Italia, che sono arrivati alla scuola elementare di Abbiadoni (un Villaggio tra Arzachena e Porto Cervo) e dove si è allestita una mostra grazie alla sensibilità delle maestre di Farouk.


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Tra i messaggi ricordiamo i più significativi:
"Rapitori trattate bene Farouk, non siate violenti e qualche volta giocate con lui"
Tra le poesie ricordiamo quella di Roberto, intitolata "libertà":
"Sono libero, sono fortunato, posso giocare, posso fare ciò che desidero lui non è libero, è rinchiuso, è legato, è triste, non si può muovere, non può giocare, gli manca la libertà."
Un disegno mostra: un padre, una madre, la sorellina, e un bambino che cerca disperatamente di restare aggrappato al collo del suo papà.
Il giornalista e scrittore Sergio Zavoli in quell'occasione ha proposto di stendere lenzuola bianche, come segno di solidarietà nei confronti della famiglia Kassam, in tutta l'Italia senza distinzione tra nord e sud , tra ricchi e poveri, tra atei e credenti.
"I teli bianchi avrebbero la forza di un segno, di un evento, umano e civile, in cui far prevalere l'amore collettivo, dar voce all'indignazione più grande."
Il rapimento di Farouk si è concluso con il suo rilascio dopo cinque mesi di prigionia, e tra i motivi del suo rilascio non è da escludere l'ipotesi di una mediazione tenuta però all'oscuro ai mass media, così come avveniva in passato, in cui grazie ad una persona ritenuta imparziale dalle parti si riusciva a porre fine alle faide, alla resa del bandito e al rilascio degli ostaggi.

BIBLIOGRAFIA:

"La società in Sardegna nei secoli"- Autori vari-
"Il banditismo in Sardegna"- Antonio Pigliaru-
"Sardegna perché banditi"- Manlio Brigaglia-
"Trattato di sociologia generale"- Vilfredo Pareto-
"Violence in Sardinia"- Ferracuti, Wolfgang-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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