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Redditi non soggetti a ILOR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 115)

- Imposta definitivamente abolita dall'art. 36, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 -

a) i redditi derivanti dalla partecipazione in societą ed enti indicati alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 87, per i quali spetta il credito di imposta di cui all'articolo 14, e alle lettere c) e d) dello stesso articolo;

b) i redditi derivanti dalla partecipazione in societą semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato;

c) i redditi delle imprese familiari imputati ai familiari collaboratori a norma del comma 4 dell'articolo 5;

d) i redditi indicati alle lettere l) e m) del comma 1 dell'articolo 81;

e) i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva;

e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attivitą commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre

 

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data ultima modifica 14/01/00