Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

Via Piave, 37 - 63020 Ponzano di Fermo (AP) - Tel. 0734.631574 - Fax  0734.631071

E-mail: linominnetti@virgilio.it   -   www.studiominnetti.it

 

   NOTA  INFORMATIVA  10 / 2002  

***  Legge Finanziaria  2003  ***

Con la Legge n. 289 del 27/12/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31/12/2002, Supplemento Ordinario n. 240, si sono introdotte numerose novità in campo fiscale e tributario a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Le principali novità introdotte, vengono di seguito descritte in una breve sintesi.

1)  Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (art. 2, c.1).

            Scaglione di reddito          aliquota

-         Fino ad Euro       15.000     à   23 %

-         da  15.000    a     29.000     à   29 %

-         da  29.000    a     32.600     à   31 %

-         da  32.600    a     70.000     à   39 %

-         oltre ad Euro       70.000     à   45 %

 

-         Per tutti i contribuenti l’importo di 3.000 Euro.

-         Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente o assimilati, si deduce un ulteriore importo di 4.500 Euro.

-         Se il reddito complessivo è composto da uno o più redditi di pensione, si deduce un ulteriore importo di 4.000 Euro.

-         Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro autonomo o d’impresa, si deduce un ulteriore importo di 1.500 Euro (non cumulabile con i casi precedenti).

2)  Detrazione IRPEF  36% per gli interventi in edilizia (art. 2, c.5 e 6).

3)  IVA indetraibile sull’acquisto di autovetture (art. 2, c.13).

L’indetraibilità dell’IVA sugli acquisti di ciclomotori, motocicli, autovetture e autoveicoli, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2003, pertanto fino a tale data, l’IVA sarà detraibile solo nella misura del 10% dell’IVA pagata all’atto di acquisto ed indetraibile per il restante 90%.

4)  Riduzione dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (art. 4).

      L’aliquota IRPEG, dall’anno d’imposta 2003, è pari al  34%.

5)  Riduzione dell’imposta regionale sulle attività produttive (art. 5).

    ·       Sono state elevate le deduzioni IRAP, fino a concorrenza dei seguenti importi:

a)      Euro  7.500  se la base imponibile non supera Euro 180.759,91.

b)      Euro  5.625  se la base imponibile supera Euro 180.759,91 ma non Euro 180.834,91.

c)      Euro  3.750  se la base imponibile supera Euro 180.834,91 ma non Euro 180.909,91.

d)      Euro  1.875  se la base imponibile supera Euro 180.909,91 ma non Euro 180.984,91.

·        Ai soggetti di cui sopra, che nel periodo d’imposta hanno componenti positivi non superiori ad Euro 400.000, compete una deduzione dalla base imponibile IRAP, pari ad Euro 2.000 per ciascun lavoratore dipendente impiegato nel periodo d’imposta, fino a un massimo di 5. La deduzione è ragguagliata ai giorni di durata del rapporto di lavoro nel periodo d’imposta, e nel caso di contratti di lavoro a tempo parziale, è ridotta in misura proporzionale. In caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore ai 12 mesi, e in caso d’inizio e cessazione dell’attività in corso d’anno, gli importi delle deduzioni e della base imponibile sono ragguagliati all’anno solare.

·        I contributi erogati a norma di legge concorrono alla determinazione della base imponibile dell’IRAP, fatta eccezione per quelli correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione. La disposizione deve interpretarsi nel senso che tale concorso si verifica anche in relazione a contributi per i quali sia prevista l’esclusione dalla base imponibile delle imposte sui redditi, sempre che l’esclusione dalla base imponibile non sia prevista dalle leggi istitutive dei singoli contributi ovvero da altre disposizioni di carattere speciale.

6)  Concordato preventivo (art. 6).

·        Al concordato triennale preventivo, possono accedervi i contribuenti titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo soggetti all’IRPEF e all’IRAP, che nel periodo d’imposta immediatamente precedente quello del concordato, hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a  5 milioni di euro. Il concordato definisce la base imponibile e le imposte di 3 anni e gli eventuali maggiori imponibili, rispetto a quelli oggetto di concordato, non saranno soggetti ad imposta e l’imposta non sarà ridotta per eventuali minori imponibili.

·        Con apposito regolamento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilirà le regole di accesso per le singole categorie di contribuenti ed emanerà le relative norme di attuazione.

7)  Definizione automatica dei redditi di anni pregressi (art. 7).

·        I soggetti titolari di reddito d’impresa e gli esercenti arti e professioni, nonché le società di persone ed equiparate, possono effettuare la definizione automatica dei redditi d’impresa, di lavoro autonomo e di quelli imputati per trasparenza, relativi ad annualità per le quali le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2002. La definizione automatica, relativamente ad uno o più periodi d’imposta, ha effetto ai fini IRPEF e relative addizionali, ai fini IVA ed IRAP e si perfeziona con il versamento, mediante autoliquidazione dei tributi derivanti dai maggiori ricavi o compensi determinati con i criteri stabiliti da apposito decreto.

·        La definizione automatica è esclusa per i soggetti:

  1. -       che hanno omesso di presentare la dichiarazione, ovvero non hanno indicato nella medesima il reddito d’impresa o di lavoro autonomo, ovvero il reddito agrario.

  2. -       che hanno dichiarato ricavi o compensi di importo annuo superiore a 5.164.569 euro.

  3. -       ai quali, alla data del 1 gennaio 2003, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ovvero avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e/o IRAP, nonché invito al contraddittorio.

  4. -       nei cui riguardi è stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

·        Per il periodo d’imposta 1997, i soggetti interessati possono effettuare la definizione automatica con il versamento, entro il 20 giugno 2003, esclusivamente di una somma pari ad Euro 300. Per i periodi d’imposta successivi, la definizione automatica si perfeziona con il versamento, entro il 20 giugno 2003 delle somme determinate secondo la metodologia di calcolo applicabile al contribuente. Gli importi calcolati a titolo di maggiore ricavo o compenso non possono essere inferiori a 600 euro per le persone fisiche e a 1.500 euro per gli altri soggetti. Sulle relative maggiori imposte, non sono dovuti gli interessi e le sanzioni.

·        I soggetti che hanno dichiarato ricavi e compensi di ammontare non inferiore a quelli determinabili sulla base degli studi di settore e dei parametri, possono effettuare la definizione automatica con il versamento di una somma pari a 300 euro per ciascuna annualità.

·        La definizione automatica ai fini del calcolo dei contributi previdenziali, rileva nella misura del 60% per la parte eccedente il minimale reddituale ovvero per la parte eccedente il dichiarato se superiore al minimale stesso, e non sono dovuti interessi e sanzioni.

·        Le società di persone ed assimilate, nonché i titolari dell’azienda coniugale e dell’impresa familiare, che hanno effettuato la definizione automatica, comunicano alle persone fisiche titolari di redditi da partecipazione, l’avvenuta definizione entro il 20 luglio 2003. La definizione automatica da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, si perfeziona con il versamento delle somme dovute, entro il 16 settembre 2003.

·        La definizione automatica inibisce, a decorrere dalla data del primo versamento e con riferimento a qualsiasi organo inquirente (salvo le disposizioni del C.P. e del C.P.P.), limitatamente all’attività d’impresa e di lavoro autonomo, l’esercizio dei poteri di accertamento ed esclude l’applicabilità delle presunzioni di cessioni e di acquisto, essendo questi opponibili dal contribuente, mediante l’esibizione degli attestati di versamento e dell’atto di definizione in suo possesso.

·        La definizione automatica non è revocabile né soggetta a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte del competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, e non rileva ai fini penali ed extratributari.

·        La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e non modifica l’importo degli eventuali rimborsi e crediti in esse indicati, ai fini dell’IRPEF e delle relative addizionali, dell’IVA e dell’IRAP.

8)  Integrazione degli imponibili per gli anni pregressi (art. 8).

·        Le dichiarazioni relative ai periodi d’imposta per i quali i termini per la loro presentazione sono scaduti entro il 31 ottobre 2002, possono essere integrate ai fini dell’imposte su redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, dell’IVA, dell’IRAP, dei contributi previdenziali e di quelli per il Servizio Sanitario Nazionale. I sostituti d’imposta possono integrare le ritenute relative ai periodi d’imposta oggetto di definizione.

·        La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 20% delle imposte non versate. Le controversie non definitivamente accertate, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 30% del dovuto o della maggiorazione accertata dall’ufficio alla data del 1 gennaio 2003.

·        L’integrazione si perfeziona con il pagamento dei maggiori importi dovuti, entro il 16 marzo 2003, mediante l’applicazione delle disposizioni vigenti in ciascun periodo d’imposta, relativamente ai tributi oggetto della definizione, nonché dell’intero ammontare delle ritenute e dei contributi, sulla base di una dichiarazione integrativa da presentare entro la medesima data.

·        L’integrazione non è applicabile qualora:

  1.       alla data del 1 gennaio 2003, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e/o IRAP, nonché invito al contraddittorio.

  2. -       alla data del 1 gennaio 2003, sia stato già avviato un procedimento penale, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

·        Le società di persone ed assimilate, nonché i titolari dell’azienda coniugale e dell’impresa familiare, che hanno presentato la dichiarazione integrativa, comunicano, entro il 16 aprile 2003, alle persone fisiche titolari di redditi da partecipazione, l’avvenuta presentazione. L’integrazione da parte delle persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, si perfeziona presentando, entro il 20 giugno 2003, la dichiarazione integrativa e versando contestualmente le imposte e i relativi contributi.

·        La presentazione della dichiarazione integrativa da parte delle società, costituisce titolo per l’accertamento nei confronti dei soggetti che non hanno integrato i redditi prodotti in forma associata.

9)  Definizione automatica per gli anni pregressi “Condono Tombale” (art. 9).

·        I contribuenti, al fine di beneficiare di tale disposizione, presentano entro il 16 marzo 2003 una dichiarazione, chiedendo, a pena di nullità, la definizione automatica per tutte le imposte e concernente tutti i periodi d’imposta per i quali i termini per la presentazione delle relative dichiarazioni sono scaduti entro il 31 ottobre 2002. Non possono essere compresi nel “condono tombale” i redditi soggetti a tassazione separata e quelli conseguiti all’estero, fatta salva per questi, la possibilità di avvalersi della dichiarazione integrativa “semplice”.

·        La definizione automatica si perfeziona con il versamento per ciascuna imposta:

  1. -       ai fini delle imposte sui redditi e relative addizionali, delle imposte sostitutive, dell’IRAP, nonché dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, fermi restando i versamenti minimi, di un importo pari al 18% delle imposte lorde e delle imposte sostitutive risultanti dalla dichiarazione originariamente presentata. Se ciascuna imposta lorda è originariamente risultata superiore a 10.000 euro, alla parte eccedente si applica la percentuale pari a 16%, mentre se superiore a 20.000 euro, si applica il 13%.

  2. -       ai fini dell’IVA, fermi restando i versamenti minimi, di un importo pari alla somma del 2% dell’imposta sulle operazioni imponibili e del 2% dell’imposta detraibile, riferite al periodo d’imposta preso in considerazione. Se l’imposta sulle operazioni imponibili ovvero quella detraibile risultata superiore a 200.000 euro, alla parte eccedente si applica la percentuale pari a 1,5%, mentre se superiore a 300.000 euro, si applica l’1%.

·        Il versamento delle maggiori imposte sui redditi, deve essere comunque, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari:

a)   a 100 euro, per le persone fisiche e le società semplici titolari di redditi diversi da quelli d’impresa e di quelli derivanti dall’esercizio di arti o professioni.

b)   ai seguenti importi, per le persone titolari di reddito d’impresa, per gli esercenti arti e professioni, per le società di persone ed equiparate:

  1. -      450 euro, se l’ammontare dei ricavi o dei compensi non è superiore a 10.000 euro.

  2. -         900 euro, se l’ammontare dei ricavi o dei compensi non è superiore a 100.000 euro.

  3. -         1.200 euro, se l’ammontare dei ricavi o dei compensi non è superiore a 200.000 euro.

  4. -         1.600 euro, se l’ammontare dei ricavi o dei compensi non è superiore a 500.000 euro.

  5. -         2.000 euro, se l’ammontare dei ricavi o dei compensi non è superiore a 5.000.000 di euro.

  6. -         450 euro, per ogni 500.000 euro in più.

·        Ai fini della definizione automatica, le persone fisiche titolari dei redditi prodotti in forma associata, il titolare e i collaboratori dell’impresa familiare, nonché il titolare ed il coniuge dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria, indicano nella dichiarazione integrativa, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare dell’importo minimo, in ragione della propria quota di partecipazione, che in nessun caso, potrà risultare inferiore a 200 euro.

·        Il versamento delle maggiori imposte ai fini IVA, deve comunque essere, in ciascun periodo d’imposta, almeno pari a:

  1. -         500 euro, per i soggetti con volume d’affari fino a 10.000 euro.

  2. -         1.000 euro, per i soggetti con volume d’affari superiore a 10.000 euro ma non a 200.000.

  3. -         2.000 euro, per gli altri soggetti.

·        Ai fini del “condono tombale” non assume rilevanza le eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni originarie. Per la definizione automatica dei periodi d’imposta chiusi in perdita o in pareggio, sarà versato l’importo minimo per ciascun periodo.

·        La definizione automatica, limitatamente a ciascuna annualità, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all’applicabilità di esclusioni.

·        Il perfezionamento della definizione automatica comporta:

  1. -         la preclusione, nei confronti del dichiarante e dei soggetti coobbligati, di ogni accertamento tributario.

  2. -         l’estinzione delle sanzioni amministrative tributarie ed accessorie.

  3. -         l’esclusione della punibilità per i reati tributari oggetto della definizione.

·        Qualora gli importi da versare eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 2 rate di pari importo, entro il 16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

·        Le disposizioni del “condono tombale” non si applicano qualora:

  1. -         alla data del 1 gennaio 2003, sia stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini IRPEF, IVA e/o IRAP, nonché invito al contraddittorio.

  2. -         alla data del 1 gennaio 2003, sia stato già avviato un procedimento penale, di cui il soggetto che presenta la dichiarazione ha avuto formale conoscenza.

  3. -         il contribuente abbia omesso la presentazione di tutte le dichiarazioni e di tutti i tributi definibili e per tutti i periodi d’imposta previsti.

10) Proroga di termini (art. 10).

Per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni per la definizione automatica, i termini per l’accertamento tributario, sono prorogati di un anno.

11) Definizione agevolata delle imposte indirette (art. 11).

·        Ai fini delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull’incremento di valore degli immobili, per gli atti pubblici formati, le scritture private autenticate e le scritture registrate entro la data del 30 novembre 2002, nonché per le denunce e le dichiarazioni presentate entro la medesima data, possono essere definiti, con istanza del contribuente da presentare entro il 16 marzo 2003, con l’aumento del 25%, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta.

·        Alla liquidazione dei tributi provvede il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, senza applicazione di sanzioni e interessi.

·        Se alla data del 1 gennaio 2003, sono decorsi i termini per la registrazione ovvero per la presentazione delle denunce o dichiarazioni, non sono dovute sanzioni e interessi qualora si provveda al pagamento dei tributi ed alle formalità omesse, entro il 16 marzo 2003.

12) Definizione dei carichi di ruolo pregressi (art. 12).

Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari per la riscossione fino al 30 giugno 1999, i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere gli interessi di mora, con il pagamento di una somma pari al 25% dell’importo iscritto a ruolo e delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive eventualmente effettuate dallo stesso.

13) Definizione dei tributi locali (art. 13).

Con riferimento ai tributi propri, le Regioni, le Province e i Comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente, la riduzione dell’ammontare delle imposte e tasse a loro dovute, nonché l’esclusione o la riduzione dei relativi interessi e sanzioni, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a 60 giorni dalla pubblicazione dell’atto.

14) Regolarizzazione delle scritture contabili (art. 14).

Tutti i soggetti che si avvalgono delle disposizioni per la definizione automatica per gli anni pregressi (integrativa semplice, condono tombale ed altre), possono specificare in apposito prospetto i nuovi elementi attivi e passivi o le relative variazioni, da cui derivano gli imponibili, i maggiori imponibili o le minori perdite indicati nelle dichiarazioni stesse. Il prospetto deve essere conservato secondo le vigenti disposizioni di legge e deve essere esibito o trasmesso su richiesta dell’ufficio competente.

15) Definizione degli accertamenti, degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di contestazione (art. 15).

·        Gli avvisi di accertamento per i quali alla data del 1 gennaio 2003 non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, gli inviti al contraddittorio, nonché i processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla data del 1 gennaio 2003, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero ricevuto invito al contraddittorio, possono essere definiti senza applicazione di interessi e sanzioni.

·        La definizione non è ammessa per i soggetti nei cui confronti sia stato avviato procedimento penale per i reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, di cui il contribuente ha formale conoscenza.

·        La definizione degli avvisi di accertamento e degli inviti al contraddittorio, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, degli importi che risultano dovuti per effetto dell’applicazione delle percentuali di seguito indicate, con riferimento a ciascuno scaglione:

  1. -         30 % delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, non superiori a 15.000 euro.

  2. -         32 % delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 15.000 euro, ma non superiori a 50.000 euro.

  3. -         35 % delle maggiori imposte e contributi complessivamente accertati ovvero indicati negli avvisi al contraddittorio, superiori a 50.000 euro.

·        La definizione dei processi verbali di constatazione, si perfeziona mediante il pagamento, entro il 16 marzo 2003, di un importo calcolato:

a)   per le imposte sui redditi, relative addizionali e imposte sostitutive, applicando l’aliquota del 20 % alla somma dei maggiori componenti positivi e minori componenti negativi complessivamente risultanti dal verbale medesimo.

b)   per l’IRAP, l’IVA e le altre imposte indirette, riducendo del 50 % l’aliquota applicabile alle operazioni risultanti dal verbale stesso.

·        I pagamenti delle somme dovute devono essere effettuati entro il 16 marzo 2003, escludendo la compensazione.

·        Qualora gli importi da versare eccedano complessivamente, per le persone fisiche, la somma di 2.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 5.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in 2 rate di pari importo, entro il 16 marzo 2004 e il 16 marzo 2005, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 17 marzo 2003.

·        Il perfezionamento della definizione comporta l’esclusione, a ogni effetto, della punibilità per i reati tributari, quando tali reati siano riferiti alla stessa pendenza o situazione tributaria, oggetto di definizione.

·        Dalla data del 1 gennaio 2003 e fino al 18 marzo 2003 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, di perfezionamento ed agli inviti al contraddittorio.

16) Chiusura delle liti fiscali pendenti (art. 16).

·        Le liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie in ogni grado del giudizio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio, con il pagamento della somma:

a)   di 150 euro, se il valore della lite è di importo fino a 2.000 euro.

b)   pari al 10 % del valore della lite, se questo è di importo superiore a 2.000 euro.

·        Le somme dovute per la definizione sono versate entro il 16 marzo 2003, secondo le ordinarie modalità previste per il versamento diretto dei tributi cui la lite si riferisce, esclusa in ogni caso la compensazione.

·        La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate.

·        Le liti fiscali che possono essere definite, sono sospese fino al 30 giugno 2003.

17) Regolarizzazione di inadempienze di natura fiscale (art. 17).

18) Progetto << PC ai giovani >>  (art. 27).

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha istituito un Fondo speciale, denominato << PC ai giovani >>, il quale è destinato alla copertura delle spese relative al progetto promosso dal Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie, diretto ad incentivare l’acquisizione e l’utilizzo degli strumenti informatici e digitali tra i giovani che compiono 16 anni nel 2003.

19) Disposizioni varie per gli enti locali (Aree fabbricabili – art. 31, c.20).

I Comuni, quando attribuiscono ad un terreno la natura di area fabbricabile, ne danno comunicazione al proprietario a mezzo del servizio postale con modalità idonee a garantire l’effettiva conoscenza da parte del contribuente.

20) Abolizione del divieto di cumulo tra pensioni di anzianità e redditi di lavoro (art. 44).

·        A decorrere dal 1° gennaio 2003, il regime di totale cumulabilità tra i redditi da lavoro autonomo e dipendente e pensioni di anzianità a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, è esteso ai casi di anzianità contributiva pari o superiore ai 37 anni a condizione che il lavoratore abbia compiuto 58 anni di età. I predetti requisiti debbono sussistere all’atto del pensionamento.

·        Gli iscritti alle forme di previdenza, già pensionati di anzianità alla data del 1° dicembre 2002 e nei cui confronti trovino applicazione i regimi di divieto parziale o totale di cumulo, possono accedere al regime di totale cumulabilità, a decorrere dal 1° gennaio 2003, versando un importo pari al 30 % della pensione lorda relativa al mese di gennaio 2003, ridotta di un ammontare pari al trattamento minimo mensile del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, moltiplicato per il numero risultante come differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e di età anagrafica, pari a 95, e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento di anzianità.

·        Se l’importo da versare è inferiore al 20 % della pensione di gennaio 2003, viene comunque versato il 20 % della pensione di gennaio 2003.

·        Il versamento massimo è stabilito in misura pari a tre volte la predetta pensione.

21) Razionalizzazione della spesa sanitaria (art. 52, c.1).

A decorrere dal 1° gennaio 2003, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall’art. 8, comma 16, della Legge 537/93, dal D.M. della Sanità n. 329/99, degli invalidi di guerra, degli invalidi civili e del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa per un importo di 50 euro.

22) Deducibilità delle erogazioni liberali per la ricerca medica (art. 59).

      Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 500 euro, effettuate nei primi quattro mesi dell’anno 2003, da persone fisiche a favore di enti pubblici e privati, che alla data del 1° gennaio 2003, svolgono attività di studio e di ricerca scientifica sulle malattie neoplastiche, sono deducibili dal reddito complessivo determinato per l’anno 2003.

23) Incentivi alle assunzioni (art. 63).

·        L’incentivo per l’incremento dell’occupazione, costituito da un contributo attribuito nella forma di credito d’imposta, è prorogato fino al 31 dicembre 2006 con diverse modifiche.

  1. -    Per ogni assunzione effettuata dopo il 1° gennaio 2003, che dà luogo ad un incremento della base occupazionale, compete al datore di lavoro un contributo di 100 euro ovvero di 150 euro se il nuovo assunto è di età superiore ai 45 anni.

  2. -    Per ogni assunzione effettuata dopo il 1° gennaio 2003, nelle aree depresse, sarà attribuito un ulteriore contributo di 300 euro.

·        Per maturare il diritto ai contributi, i datori di lavoro devono, in ogni caso, inoltrare al centro operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate, una istanza preventiva contenente i dati stabiliti con provvedimento della medesima Agenzia, emanato entro il 31/01/2003.

24) Disposizioni per l’insediamento nelle zone di montagna (art. 67).

La normativa concernente misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno, è estesa, fino all’ammontare massimo di 10 milioni di euro annui, anche ai Comuni montani con meno di 5.000 abitanti.

25) Contributo per l’acquisto o il noleggio di ricevitori per la televisione digitale terrestre e per l’accesso a larga banda ad Internet  (art. 89).

·        Per l’anno 2003, alle persone fisiche, ai pubblici esercizi e agli alberghi che acquistano o noleggiano un apparato idoneo a consentire la ricezione dei segnali televisivi in tecnica digitale terrestre (T-DVB) e la conseguente interattività, è riconosciuto un contributo statale pari a 150 euro.

·        Un contributo statale pari a 75 euro è altresì riconosciuto alle persone fisiche o giuridiche che acquistano, noleggiano o detengono in comodato un apparato di utente per la trasmissione o la ricezione a larga banda dei dati via Internet.

·        Il contributo è corrisposto mediante uno sconto di pari importo, praticato sull’ammontare previsto nei contratti di abbonamento al servizio di accesso a larga banda ad Internet, stipulati dopo il 1° dicembre 2002.

·        Nel caso di acquisto, il contributo è riconosciuto immediatamente sulle prime bollette di pagamento e fino alla concorrenza dello sconto.

·        Nel caso di noleggio o detenzione in comodato, il cui contratto deve avere durata annuale, il contributo è riconosciuto ripartendo lo sconto sulle bollette del primo anno.

26) Disposizioni per l’attività sportiva dilettantistica (art. 90).

·        Le disposizioni della legge n. 398/91 e successive modificazioni, e le altre disposizioni tributarie, riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche, si applicano anche alle società di capitali senza fine di lucro.

·        A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 1 gennaio 2003, l’importo per accedere al regime agevolato, è elevato a 250.000 euro.

·        I compensi corrisposti per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale, di natura non professionale, resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche, sono ritenuti redditi diversi ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 917/86, escludendo dalla formazione del reddito un importo fino a 7.500 euro.

·        Il corrispettivo in denaro o in natura in favore di associazioni dilettantistiche, costituisce, per il soggetto erogante, fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti dello stesso.

·        Per le persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro in favore di associazioni sportive dilettantistiche, sono detraibili per un importo non superiore a 1.500 euro per anno d’imposta ed alla condizione che il versamento di tali somme sia eseguito tramite banca, ufficio postale ovvero secondo le altre modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e approfondimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 31 dicembre 2002.

Studio Minnetti

 

Copyright © 2002 Studio Minnetti. All rights reserved.