Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   2 / 2004  

Contributi Previdenza e Assistenza ENASARCO

Facendo seguito al nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO, in vigore dal 1° gennaio 2004, si comunica l’aggiornamento degli adempimenti contributivi, in particolare quelli che disciplinano le aliquote contributive degli agenti e dei rappresentanti di commercio che operano in forma individuale, per i quali si versano specificatamente i contributi al Fondo Previdenza, nonché i limiti e le aliquote per gli agenti che operano sotto la forma giuridica di società di capitali (S.r.l. – S.p.A.), per i quali si versano i contributi al Fondo Assistenza.

 ARTICOLO  4 - Aliquote contributive

1. Per tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non ancora pagate, è dovuto un contributo previdenziale complessivo, fissato nella misura e con le decorrenze di cui alla tabella che segue:

Decorrenza

Aliquota percentuale

DA

A

1/1/2004

31/12/2004

12,50

di cui 11,50% destinato al calcolo per l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;

1/1/2005

31/12/2005

13,00

di cui 12,00% destinato al calcolo per l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;

1/1/2006

 

13,50

di cui 12,50% destinato al calcolo per l’erogazione delle prestazioni di cui al Capo II del presente Titolo e il rimanente 1% destinato al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà;

2. I contributi di cui al comma precedente sono a carico dell’agente e del preponente per la metà ciascuno (6,50%), nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 24.548,00 per l’agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 14.027,00 per ciascun preponente dell’agente plurimandatario.

3. A partire dal 1/1/2004, i contributi relativi all’aliquota contributiva dell’1% sono permanentemente destinati al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà.

4. A decorrere dal 1/1/2005 i contributi annui non possono comunque essere inferiori a Euro 700,00 per il preponente dell’agente monomandario ed a Euro 350,00 per il preponente dell’agente plurimandatario. Per il periodo antecedente vale la previgente normativa.

5. I massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004 saranno rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con arrotondamento all’Euro superiore.

6. In caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al primo comma del presente articolo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura paritetica. Eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia, ai fini contributivi, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto notarile.

7. In caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’anzianità contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di effettiva durata del rapporto.

8. Il preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo determinato come segue:

IMPORTI PROVVIGIONALI ANNUI (Euro)

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA

DA

A

0

13.000.000,00

2%

13.000.000,01

20.000.000,00

1%

20.000.000,01

26.000.000,00

0,5%

26.000.000,01

in poi

0,1%

Il contributo predetto, a carattere regressivo, dovrà essere calcolato in base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza.

9. Le aliquote contributive, il massimale provvigionale e l’importo minimo dei contributi possono essere variati, con decorrenza dal primo gennaio dell’anno successivo, con atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

FONDO  ASSISTENZA

In riferimento ai contributi dovuti al Fondo Assistenza, si rammenta che fino al 31 agosto 2003 devono essere calcolati su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale. A partire dal mese di settembre 2003, valgono i limiti provvigionali e le aliquote contributive sopra indicate.


ARTICOLO  5 - Disciplina dei massimali provvigionali

1. Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno, il massimale provvigionale non è frazionabile.

 2. All’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative allo stesso anno.


ARTICOLO  6 - Disciplina dei minimali di contribuzione

1. Il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano maturate provvigioni, ed è versato nei termini di cui all'art. 7, commi 1 e 2.

2. In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso dell'anno, l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del rapporto di agenzia dell'anno considerato.

3. La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a totale carico del preponente.


ARTICOLO  7 - Modalità di pagamento

1. I contributi di cui all’art. 4 del presente Regolamento devono essere versati alla Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti trimestri:

     Trimestre 1  gennaio     -     31  marzo
II°    Trimestre 1  aprile      -      30  giugno
III°   Trimestre 1  luglio   -    30  settembre
IV°   Trimestre 1  ottobre   -   31  dicembre

2. Il versamento dei contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Il preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente. In nessun caso la Fondazione è responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei contributi.

3. Il versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il termine, con le forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. Tuttavia per l’anno 2004, in via transitoria, sarà ancora consentito il versamento dei contributi secondo le modalità indicate nella previgente normativa.

La distinta di versamento dovrà riportare:

  1. la ragione sociale o la denominazione sociale del preponente, il codice fiscale ed il numero di posizione assegnato dalla Fondazione allo stesso;
  2. il periodo al quale si riferiscono i contributi versati;
  3. il fondo al quale si riferiscono i contributi versati;
  4. i dati anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascun agente; nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associativa, oltre alla ragione o alla denominazione sociale, devono essere indicati i dati anagrafici e il numero di codice fiscale di ciascuno dei soci illimitatamente responsabili, nonché la ripartizione delle quote contributive in conformità a quanto previsto dall’art. 3 commi 1 e 4;
  5. l’ammontare delle provvigioni e l’importo contributivo per ciascun agente. Nel caso di mandato conferito ad agenti operanti in forma associata, devono essere indicati l’ammontare delle provvigioni della società e l’importo contributivo ripartito per ciascun socio illimitatamente responsabile, secondo le quote risultanti nella dichiarazione di cui all’art. 3 comma 4 del presente Regolamento;
  6. le modalità di effettuazione del versamento;
  7. la firma del preponente, anche elettronica, ove consentita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
  8. ogni altra informazione necessaria, stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

4. Il versamento è effettuato mediante addebito automatico sul conto corrente bancario del preponente o secondo le altre modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.


5. Gli obblighi derivanti alla Fondazione nei confronti degli agenti sorgono dalla data di ricezione dei versamenti, purché non inferiori al minimale.

In caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa a più agenti, gli obblighi di cui sopra sorgono limitatamente alle somme versate.


6. Dell’avvenuto versamento il preponente darà comunicazione all’agente interessato.


7. Il preponente straniero non avente la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia che, ai sensi del precedente art. 3 abbia iscritto alla Fondazione i propri agenti operanti sul territorio nazionale, all’atto del versamento dei contributi deve inviare la distinta redatta in lingua italiana completa dei dati di cui al precedente comma 3.


8. I contributi prescritti non possono essere regolarizzati.

 

L’aggiornamento relativo ai contributi dovuti al Fondo Previdenza, si può sintetizzare come segue:

FONDO  PREVIDENZA,  fino al 31/12/2003,  nella misura del  11,50%
Agente Plurimandatario Monomandatario
Contributo minimo Euro     124,00 Euro     248,00
Contributo massimo Euro  1.425,00 Euro  2.494,00

   

FONDO  PREVIDENZA,  dal 01/01/2004,  nella misura del  12,50%
Agente Plurimandatario Monomandatario
Contributo minimo Euro     124,00 Euro     248,00
Contributo massimo Euro  1.753,00 Euro  3.068,00

L’argomento in questione, è stato precedentemente trattato, vedere:   Nota Informativa  2/2003  -  Nota Informativa  2/2002

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 23 gennaio 2004.

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