Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 2 / 2004
Contributi
Previdenza e Assistenza ENASARCO
Facendo seguito al nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione ENASARCO, in vigore dal 1° gennaio 2004, si comunica l’aggiornamento degli adempimenti contributivi, in particolare quelli che disciplinano le aliquote contributive degli agenti e dei rappresentanti di commercio che operano in forma individuale, per i quali si versano specificatamente i contributi al Fondo Previdenza, nonché i limiti e le aliquote per gli agenti che operano sotto la forma giuridica di società di capitali (S.r.l. – S.p.A.), per i quali si versano i contributi al Fondo Assistenza.
ARTICOLO 4 - Aliquote contributive
1. Per
tutte le somme spettanti all’agente in dipendenza del rapporto di
agenzia, a qualsiasi titolo ed anche se non ancora pagate, è dovuto un
contributo previdenziale complessivo, fissato nella misura e con le
decorrenze di cui alla tabella che segue:
2. I
contributi di cui al comma precedente sono a carico dell’agente e
del preponente per la metà ciascuno (6,50%), nel limite
inderogabile del massimale provvigionale annuo di Euro 24.548,00
per l’agente monomandatario e nel limite inderogabile del massimale
provvigionale annuo di Euro 14.027,00 per ciascun preponente
dell’agente plurimandatario. 3. A partire dal 1/1/2004, i contributi relativi all’aliquota contributiva dell’1% sono permanentemente destinati al Fondo di previdenza a titolo di solidarietà. 5. I
massimali provvigionali ed i minimali contributivi, a decorrere dal 1/1/2004
saranno rivalutati ogni biennio, secondo l’indice generale ISTAT
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, con
arrotondamento all’Euro superiore. 6. In
caso di rapporti di agenzia con agenti che svolgono la loro attività in
forma societaria, o comunque associata, che implichi la responsabilità
illimitata di uno o più soci, il contributo di cui al primo comma del
presente articolo sarà suddiviso, tra i soci illimitatamente
responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in
misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal
contratto sociale; in difetto i contributi verranno ripartiti in misura
paritetica. Eventuali modifiche del contratto sociale avranno efficacia,
ai fini contributivi, dal primo gennaio dell’anno successivo a quello
della comunicazione e dovranno essere certificate mediante atto
notarile. 7. In
caso di inizio o cessazione del rapporto in corso d’anno, l’anzianità
contributiva valida ai fini pensionistici è rapportata ai trimestri di
effettiva durata del rapporto. 8. Il
preponente che si avvalga di agenti che svolgono la loro attività in
forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata,
è tenuto al pagamento, ad esclusivo suo carico, di un contributo
determinato come segue:
Il
contributo predetto, a carattere regressivo, dovrà essere calcolato in
base agli scaglioni di importi provvigionali annui, su tutte le somme
dovute in dipendenza del rapporto di agenzia. Tale contributo è
destinato al Fondo delle prestazioni integrative di previdenza. 9.
Le aliquote contributive, il massimale provvigionale e l’importo
minimo dei contributi possono essere variati, con decorrenza dal primo
gennaio dell’anno successivo, con atto deliberativo del Consiglio di
Amministrazione della Fondazione. |
FONDO ASSISTENZA |
In riferimento ai contributi dovuti al Fondo Assistenza, si rammenta che fino al 31 agosto 2003 devono essere calcolati su tutte le somme dovute in dipendenza del rapporto di agenzia o rappresentanza commerciale, senza alcun limite di minimale o massimale. A partire dal mese di settembre 2003, valgono i limiti provvigionali e le aliquote contributive sopra indicate. |
ARTICOLO 5 - Disciplina dei
massimali provvigionali
1.
Qualora un rapporto di agenzia abbia inizio o termine in corso di anno,
il massimale provvigionale non è frazionabile. 2.
All’atto del versamento dei contributi con il quale si raggiunge il
massimale annuo, il preponente ne deve fornire espressa indicazione
nella distinta di accompagnamento o nelle successive distinte relative
allo stesso anno. |
ARTICOLO 6 - Disciplina dei
minimali di contribuzione
1.
Il contributo minimale annuo è frazionabile per quote trimestrali
cumulate per i singoli trimestri, sempre che in almeno uno di essi siano
maturate provvigioni, ed è versato nei termini di cui all'art. 7, commi
1 e 2. 2.
In caso di inizio o cessazione del rapporto di agenzia nel corso
dell'anno, l'importo del minimale di contribuzione è frazionato in
quote per trimestri ed è versato per tutti i trimestri di durata del
rapporto di agenzia dell'anno considerato. 3.
La differenza tra il minimale e l'entità dei contributi maturati è a
totale carico del preponente. |
ARTICOLO 7 - Modalità di
pagamento
1. I contributi di cui all’art. 4 del presente Regolamento devono essere versati alla Fondazione dal preponente, per ognuno dei seguenti trimestri:
2. Il versamento dei
contributi deve essere effettuato entro il giorno 20 del secondo mese
successivo alla scadenza di ciascun trimestre. Il
preponente è responsabile del pagamento dei contributi anche per la
parte a carico dell’agente. In nessun caso la Fondazione è
responsabile per il ritardato, omesso o incompleto versamento dei
contributi. 3. Il
versamento dei contributi, a partire dal primo gennaio 2004, dovrà
essere preceduto da una distinta compilata e trasmessa alla Fondazione
per via telematica o attraverso altro strumento informatico entro il
termine, con le forme e nei modi stabiliti dal Consiglio di
Amministrazione. Tuttavia per l’anno 2004, in via transitoria, sarà
ancora consentito il versamento dei contributi secondo le modalità
indicate nella previgente normativa. La
distinta di versamento dovrà riportare:
4.
Il versamento è effettuato mediante addebito automatico sul conto
corrente bancario del preponente o secondo le altre modalità stabilite
dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
In
caso di versamenti inferiori al totale indicato nella distinta, relativa
a più agenti, gli obblighi di cui sopra sorgono limitatamente alle
somme versate.
|
L’aggiornamento relativo ai contributi dovuti al Fondo Previdenza, si può sintetizzare come segue:
FONDO PREVIDENZA, fino al 31/12/2003, nella misura del 11,50% | ||
Agente | Plurimandatario | Monomandatario |
Contributo minimo | Euro 124,00 | Euro 248,00 |
Contributo massimo | Euro 1.425,00 | Euro 2.494,00 |
FONDO PREVIDENZA, dal 01/01/2004, nella misura del 12,50% | ||
Agente | Plurimandatario | Monomandatario |
Contributo minimo | Euro 124,00 | Euro 248,00 |
Contributo massimo | Euro 1.753,00 | Euro 3.068,00 |
L’argomento in questione, è stato precedentemente trattato, vedere: Nota Informativa 2/2003 - Nota Informativa 2/2002
Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per
ulteriori dettagli e chiarimenti in merito.
Ponzano di Fermo li, 23 gennaio 2004.
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