Studio Consulenza Aziendale - dott. Lino Minnetti
NOTA INFORMATIVA 2 / 2007
*** Numerazione e Bollatura dei Libri Contabili ***
In
riferimento alla nostra INFORMATIVA N. 3/2002
trasmettiamo un promemoria per una corretta applicazione dell’imposta di bollo
per l’anno 2006 e per i precedenti anni, relativamente alla bollatura dei
libri contabili.
Con l’entrata
in vigore della Legge n. 383 del 18/10/2001, a far data dal 25/10/2001,
l’articolo 8 stabilisce che i libri contabili obbligatori andranno
soggetti ai seguenti adempimenti:
1)
Regola generale. I
libri contabili e i registri, prima di essere messi in uso, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina.
2)
Deroga. La
bollatura o la vidimazione, sarà eseguita solo se espressamente prevista.
3)
Numerazione. La numerazione deve essere effettuata
progressivamente per ciascun anno, con l’indicazione, pagina per pagina,
dell’anno a cui si riferisce: ad esempio, per l’anno 2006, sarà 2006/1,
2006/2 e così via. Per i libri contabili e i registri non soggetti a
bollatura o vidimazione iniziale, non è obbligatorio effettuare la
numerazione sin dall’inizio, per l’intero libro, ma può essere eseguita
contestualmente all’utilizzo della pagina. Il software per il computer
dovrebbe già gestire ed assolvere tale funzione.
4) Imposta di Bollo. L’imposta di bollo deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, cioè prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina. Si precisa che l’imposta, per il libro giornale e per quello degli inventari, è dovuta nella misura stabilita, per le imprese individuali e per le società di persone (v. Tabella di sintesi) per ogni 100 pagine o frazione. L’imposta di bollo può essere assolta mediante l’applicazione di Marche o versamento diretto con il Modello F23, utilizzando il codice tributo 458-T. Relativamente al libro giornale e al libro inventari, la Marca da Bollo potrà essere applicata indipendentemente sulla prima pagina numerata di ogni blocco di 100 o sull’ultima pagina, a condizione che l’imposta di bollo sia assolta prima che il libro sia posto in uso (Risoluzione Ministeriale n. 85/E del 12 marzo 2002).
Anno | Imposta in Euro | Pagine | Note e consigli |
2002 | 20,66 | 100 | Due Marche da Euro 10,33 |
2003 | 22,00 | 100 | Due Marche da Euro 11,00 |
2004 | 22,00 | 100 | Due Marche da Euro 11,00 |
2005 | 29,24 | 100 | Due Marche da Euro 14,62 |
2006 | 29,24 | 100 | Due Marche da Euro 14,62 |
5)
Bollatura. I libri contabili, soggetti all’obbligo della
bollatura o della vidimazione, dovranno essere bollati in ogni foglio dall’Ufficio
del Registro Imprese o da un Notaio.
6)
Registri IVA. Tutti i registri previsti dalla normativa IVA, pur
essendo soggetti alla numerazione progressiva in ogni pagina, sono esonerati
dall’obbligo di vidimazione iniziale e sono esenti dall’imposta di bollo.
In breve sono interessati i seguenti registri: Registro delle Fatture emesse,
dei Corrispettivi, degli Acquisti, delle Dichiarazioni d’intento, Unico IVA,
delle Liquidazioni IVA di gruppo, Prima nota corrispettivi, dei Beni in conto
lavorazione, dei Beni in conto deposito, dei Beni in comodato, dei Corrispettivi
per mancato funzionamento del registratore di cassa, dei Depositi IVA, ecc..
7)
Libri e registri contabili. I
libri giornale e quelli degli inventari, sono solo soggetti ad imposta di bollo
e non sono soggetti a bollatura iniziale, mentre i libri sociali obbligatori,
previsti dall’art. 2421 del codice civile, sono soggetti sia all’imposta di
bollo che alla bollatura iniziale. I libri sociali obbligatori sono:
libro Soci, Assemblee, Consiglio di amministrazione, Collegio sindacale,
Comitato esecutivo, Obbligazioni, Obbligazionisti. I libri e registri,
esonerati da ogni adempimento, sono i seguenti: Conti di mastro, Contabilità
di magazzino, Registro Cronologico professionisti (contabilità ordinaria),
Registro incassi e pagamenti professionisti (contabilità semplificata), Libro
dei beni ammortizzabili ed altri registri previsti dalle norme fiscali.
8)
Registri soggetti a vidimazione iniziale. L’abolizione
dell’obbligo di vidimazione iniziale, riguarda solo i libri e i registri
previsti da disposizioni IVA e fiscali, ma non riguarda i libri ed i registri
tenuti ai sensi di disposizioni diverse, anche se possono avere riflessi nel
campo IVA, come, ad esempio, i Formulari di identificazione dei rifiuti,
che continueranno ad essere sottoposti alla numerazione e alla vidimazione, così
come i Registri di carico e scarico dei rifiuti (C.M. n. 104 del
11/12/2001).
9) Sanzioni. In forza delle nuove disposizioni, l’omessa bollatura delle scritture contabili non è più punibile, anche se commessa anteriormente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni (25/10/2001).
Lo
Studio è a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti in merito.
Ponzano
di Fermo li, 18 gennaio 2007.
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