Studio Consulenza Aziendale  -  dott. Lino Minnetti

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   NOTA  INFORMATIVA   8 / 2003  

***  Legge Finanziaria  2004  ***

Con il Decreto Legge del 30 settembre 2003, n. 269, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003, Supplemento Ordinario n. 157, si sono introdotte numerose novità in campo fiscale e tributario.

Le principali novità introdotte, vengono di seguito descritte in una breve sintesi.

1)  Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo, tecnologia digitale, export, quotazione in borsa, stage aziendali per studenti (art. 1).

Per i soggetti in attività alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:

a) un importo pari al 10% dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali nonché degli investimenti direttamente sostenuti in tecnologie digitali, volte a innovazioni di prodotto, di processo, e organizzative; a tale importo si aggiunge il 30% dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti;

b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese di sponsorizzazione;

c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso più di un anno dal termine del relativo corso di studi;

d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.

L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista abilitato.

Per gli investimenti di cui al punto a), il beneficio spetta nei limiti del 20% della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.

2)  Rinnovo agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori e pedaggi autostradali (art. 16).

Il c.d. "Bonus fiscale" sull'acquisto di gasolio per l'autotrazione, impiegato dagli autotrasportatori, è prorogato fino al 31 dicembre 2003, applicando uno sconto di sei centesimi di euro per litro di carburante.

3)  De tax  (art. 19).

Il consumatore che acquista prodotti per un prezzo pari o superiore a 50 euro in esercizi commerciali convenzionati con associazioni, organizzazioni ed enti che svolgono attività etiche, ha facoltà di manifestare l'assenso alla destinazione nei loro riguardi, da parte dello Stato, di una quota pari al 1% dell'IVA, relativa ai prodotti acquistati.

Con apposito Decreto, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, individuerà i territori comunali nei quali trova applicazione tale norma, nonché elencherà le associazioni che esercitano attività etiche.

4)  Assegno per ogni secondo figlio e incremento del Fondo nazionale per le politiche sociali (art. 21).

Per ogni figlio nato dal 1° dicembre 2003 e fino al 31 dicembre 2004, secondo od ulteriore per ordine di nascita, e, comunque, per ogni figlio adottato nel medesimo periodo, alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie, è concesso un assegno pari ad euro 1.000.

L'assegno è concesso dai Comuni, i quali provvedono ad informare gli interessati invitandoli a certificare il possesso dei requisiti all'atto dell'iscrizione all'anagrafe dei nuovi nati.

L'assegno, ferma restando la titolarità in capo ai comuni, è erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai comuni medesimi, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito decreto, dal Ministero del Lavoro in concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

5)  Proroga dell'agevolazione IVA per ristrutturazioni edilizie (art. 24).

La riduzione dell'aliquota IVA (al 10%), per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato fino al 31 dicembre 2003.

6)  Misure per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l'incentivazione dell'attività di repressione dell'abusivismo edilizio, nonché per la definizione degli illeciti edilizi e delle occupazioni di aree demaniali "CONDONO EDILIZIO" (art. 32).

Il c.d. "Condono Edilizio", avverrà con la presentazione di una apposita domanda, da presentare entro il termine del 31 marzo 2004. Contestualmente, entro tale termine, dovrà essere versato il 30% dell'oblazione e degli oneri di concessione dovuti al Comune territorialmente competente per l'edificio oggetto di sanatoria.

7)  Disposizioni urgenti per la disciplina del concordato preventivo (art. 33).

Al fine di anticipare l'avvio a regime del concordato preventivo triennale, per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2003 e per quello successivo i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni, sono ammessi al concordato preventivo secondo le disposizioni del presente articolo.

L'osservanza degli obblighi fiscali manifestata mediante l'adesione al concordato preventivo, comporta quanto segue:

(comma 6) Il contribuente che ha presentato la comunicazione di adesione al regime del concordato preventivo dichiara, per il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, ricavi o compensi non inferiori a quelli relativi al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, determinati ai sensi del comma 7, maggiorati del 9%; i predetti ricavi o compensi concordati sono ulteriormente maggiorati del 4,5% per il secondo periodo d'imposta oggetto di concordato rispetto al periodo d'imposta precedente. Per il periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2003 questa condizione può essere soddisfatta ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto anche a seguito di adeguamento in dichiarazione. Per il periodo d'imposta successivo i ricavi o compensi concordati devono comunque risultare dalle annotazioni effettuate nelle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto; è fatta salva la possibilità di adeguamento in dichiarazione qualora la soglia dei ricavi o compensi minimi, ai sensi del primo periodo, possa essere raggiunta mediante incremento non superiore al 1% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili.

(comma 7) Per la determinazione degli importi minimi di cui al comma 6, si assume a riferimento, relativamente al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001, il maggior valore tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore di cui all'articolo 62 bis del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, ovvero sulla base dei parametri di cui all'articolo 3, commi da 181 a 189, della Legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni. Se i ricavi o compensi dichiarati sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei predetti studi di settore o parametri, l'adesione al concordato preventivo è subordinata all'adeguamento a questi ultimi e all'assolvimento delle relative imposte, con esclusione di sanzioni ed interessi, da effettuare, anteriormente alla data di presentazione della comunicazione di adesione, con le modalità stabilite con provvedimento adottato dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Ai fini di quanto previsto dal primo periodo si tiene conto, inoltre, degli atti di accertamento che, alla data della presentazione della comunicazione di cui al comma 4, sono divenuti non più impugnabili, ancorché definiti per adesione, nonché delle integrazioni e definizioni di cui alla Legge 27 dicembre 2002, n. 289. Non si tiene conto delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, che abbiano determinato una riduzione del reddito, ovvero dei ricavi o compensi dichiarati.

(comma 8) Ai fini della determinazione agevolata delle imposte sul reddito, in previsione del completamento della riforma della imposta sul reddito, sull'eccedenza del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato nei periodi d'imposta oggetto di concordato, rispetto a quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, determinato tenendo conto del comma 7, l'imposta è determinata separatamente applicando l'aliquota del 23%. L'aliquota da applicare è pari al 33%, per i soggetti di cui all'articolo 87 del T.U.I.R., di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per gli altri soggetti qualora il reddito d'impresa o di lavoro autonomo relativo al periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2001 risulti superiore 100 mila euro. Per i soggetti che, relativamente al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003, effettuano l'adeguamento in dichiarazione previsto dal comma 6, secondo periodo, è esente dalle imposte sul reddito la eventuale quota di reddito d'impresa o di lavoro autonomo che eccede quello relativo al periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2001, calcolato tenendo conto anche di quanto previsto dal comma 7, incrementato del 7%. Sulla quota di reddito incrementale che eccede il reddito minimo determinato secondo le modalità di cui al comma 13, non sono dovuti contributi previdenziali per la parte eccedente il minimale reddituale, salva la facoltà, per il contribuente che vi abbia interesse, di tenerne conto a tali fini.

8)  Scontrini e Ricevute fiscali  (art. 33, comma 16).

A decorrere dalla data del 2 ottobre 2003, è soppresso l'articolo 11, comma 6, del D.Lgs. n. 471/1997, concernente la sanzione applicabile al destinatario dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.

9)  Proroga di termini in materia di definizioni agevolate (art. 34).

Sono stati prorogati al 16 marzo 2004 i termini per l'adesione alle sanatorie fiscali, ferma restando la decorrenza degli interessi dal 17 ottobre 2003, anche per gli eventuali pagamenti rateali. E' escluso dalla proroga lo "Scudo Fiscale".

10) Disposizioni urgenti in materia di acquisti e importazioni in sospensione di IVA (art. 36).

La nuova disposizione normativa, prevede per i soggetti che effettuano operazioni in sospensione IVA, i seguenti adempimenti e controlli:

11) Istituzione della gestione previdenziale in favore degli associati in partecipazione (art. 43).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, i soggetti che, nell'ambito dell'associazione in partecipazione di cui agli articoli 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554 del Codice Civile, conferiscono prestazioni lavorative i cui compensi sono qualificati come redditi di lavoro autonomo, sono tenuti, con esclusione degli iscritti agli albi professionali, all'iscrizione in un'apposita gestione previdenziale istituita dall'INPS. 

Il contributo a tale gestione, è pari al contributo pensionistico corrisposto alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, dai soggetti non iscritti ad altre forme di previdenza. Il 55% del predetto contributo è posto a carico dell'associante ed il 45% è posto a carico dell'associato.

Il contributo è applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini IRPEF, quale risulta dalla dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi. Per il versamento del contributo, si applicano le modalità ed i termini previsti per i collaboratori coordinati e continuativi iscritti alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/95 e successive modificazioni ed integrazioni. 

I soggetti tenuti all'iscrizione prevista da tale norma, comunicano all'INPS entro il 31 marzo 2004, ovvero dalla data di inizio dell'attività lavorativa, se posteriore, i propri dati anagrafici, il numero di codice fiscale e il proprio domicilio.

12) Disposizioni varie in materia previdenziale (art. 44).

A decorrere dal 1° gennaio 2004, le domande di iscrizione alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura delle imprese artigiane e di quelle esercenti attività commerciali, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli Enti previdenziali e del pagamento dei contributi e premi agli stessi dovuti. A tal fine le Camere di Commercio integrano la modulistica in uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica del nuovo adempimento. 

Entro 30 giorni dalla data della trasmissione, gli Enti previdenziali notificano agli interessati l'avvenuta iscrizione e richiedono il pagamento dei contributi dovuti ovvero notificano le cancellazioni e le variazioni intervenute. 

A decorrere dal 1° gennaio 2004, i datori di lavoro sono tenuti a trasmettere mensilmente, per via telematica, la denuncia dei contributi dovuti all'INPS (mod. DM 10/2).

13) Aliquota contributiva dei lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 335/95 (art. 45).

Con effetto dal 1° gennaio 2004, l'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, è stabilita in misura identica a quella prevista per la gestione pensionistica dei commercianti (per l'anno 2003 è pari al 17,19%).

Per gli anni successivi, ad essa si applicano gli incrementi previsti dall'articolo 59, comma 15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, fino al raggiungimento dell'aliquota del 19%.

Ponzano di Fermo li, 20 ottobre 2003.

Attenzione !!!

Il Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, è stato convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326.  Per ragioni di aggiornamento ai contenuti, è stata pubblicata la  Nota informativa 9/2003.

Lo Studio resta a Vostra completa disposizione per ulteriori dettagli ed approfondimenti in merito.

Ponzano di Fermo li, 10 dicembre 2003.

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