NORMATIVA

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Legge 1 giugno 1939, n. 1089

Tutela delle cose di interesse artistico e storico

Art. 1

1. Sono soggette alla presente legge le cose, immobili e mobili, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico, compresi:
a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
b) le cose d'interesse numismatico;
c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni aventi carattere di rarità e di pregio.

2. Vi sono pure compresi le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico.

3. Non sono soggette alla disciplina della presente legge le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Art. 2

1. Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa, del Ministero per l'educazione nazionale.

2. La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

2. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenza, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

3. L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

4. Chiunque abbia interesse può prenderne visione.

Art. 4

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e degli istituti legalmente riconosciuti devono presentare l'elenco descrittivo delle cose indicate nell'art. 1 di spettanza degli enti o istituti che essi rappresentano.

2. I rappresentanti anzidetti hanno altresì l'obbligo di denunziare le cose non comprese nella prima elencazione e quelle che in seguito vengano ad aggiungersi, per qualsiasi titolo, al patrimonio dell'ente o istituti.

3. Le cose indicate nell'art. 1 restano sottoposte alle disposizioni della presente legge, anche se non risultino comprese negli elenchi e nelle dichiarazioni di cui al presente articolo.

Art. 5.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica del le collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristi che ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 6.

1. Sono soggette alla vigilanza del Ministro per l'educazione nazionale le cose che hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5.

2. Le cose immobili e mobili di proprietà dello Stato, le quali hanno l'interesse di cui agli articoli 1, 2 e 5 della presente legge, sono sottoposte alla vigilanza del ministro per l'educazione nazionale per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenute in uso o in consegna.

Art. 7.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale vigila perché siano rispettati i diritti di uso e di godimento che il pubblico abbia acquisito sulle cose soggette alla presente legge.

Art. 8.

1. Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il Ministro per l'educazione nazionale nell'esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d'accordo con l'autorità ecclesiastica.

Art. 9.

1. I soprintendenti possono ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia delle cose soggette alla presente legge.

2. Nei confronti con i privati la presente disposizione si applica alle sole cose che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 10.

1. I provvedimenti adottati dal Ministro per l'educazione nazionale sono definitivi.

2. Contro i provvedimenti delle autorità inferiori è ammesso, entro trenta giorni, ricorso gerarchico al Ministro per l'educazione nazionale.

Art. 11.

1. Le cose previste dagli artt. 1 e 2, appartenenti alle province, ai comuni, agli enti e istituti legalmente riconosciuti, non possono essere demolite, rimosse, modificate o restaurate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale.

2. Le cose medesime non possono essere adibite ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Esse debbono essere fissate al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla Soprintendenza competente.

Art. 12.

1. Le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata notificate ai sensi degli articoli 2, 3 e 5 della presente legge.

2. Nel caso in cui il trasporto di cose mobili notificate sia in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi dovrà darne notizia alla competente Sovrintendenza, la quale potrà prescrivere le misure che ritenga necessarie perché le cose medesime non subiscano danno.

Art. 13.

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, deve ottenere l'autorizzazione dal Ministro per l'educazione nazionale, anche se non sia intervenuta la notifica del loro interesse.

Art. 14.

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà di provvedere direttamente alle opere necessarie per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento delle cose indicate negli articoli 1 e 2, appartenenti a province, comuni, enti o istituti, legalmente riconosciuti, e, se trattasi di cose mobili, di farle anche trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti.

2. In caso di urgenza il Ministro può adottare senz'altro i provvedimenti conservativi di cui al comma precedente.

Art. 15.

1. Le disposizioni di cui all'articolo precedente si applicano anche alle cose di proprietà privata, che abbiano formato oggetto di notificazione ai sensi degli articoli 2, 3 e 5.

Art. 16.

1. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, ha facoltà d'imporre, perle cose di cui all'art. 14, le provvidenze necessarie per assicurarne la conservazione ed impedirne il deterioramento.

2. La spesa occorrente è a carico dell'ente proprietario.

3. Qualora l'ente dimostri di non essere in condizione di sostenerla, il Ministro può, con suo decreto, stabilire che l'onere sia assunto in tutto o in parte dallo Stato.

Art. 17.

1. Nei casi di cui agli articoli 14 e 15 e ultimo comma dell'articolo precedente, gli enti e privati interessati hanno l'obbligo di rimborsare allo Stato la spesa sostenuta per la conservazione della cosa.

2. L'ammontare della spesa è determinato con decreto del Ministro. Qualora la spesa non sia rimborsata, il Ministro ha facoltà di acquistare la cosa al prezzo di stima che essa aveva prima delle riparazioni.

3. Ove il Ministro non ritenga di avvalersi di detta facoltà, l'ammontare della spesa sarà riscosso con le forme previste per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Art. 18.

1. I proprietari, possessori e detentori a qualsiasi titolo, delle cose mobili od immobili, contemplate dalla presente legge, hanno l'obbligo di sottoporre alla competente Soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.
(per i termini utili per il rilascio delle autorizzazioni si veda l'articolo 12, commi 5 e 6, della legge n.127 del 1997)

2. La disposizione del comma precedente si applica alle cose di proprietà privata, nel solo caso in cui sia intervenuta la notificazione di cui agli articoli 2 e 5.

3. In sede di ricorso gerarchico avverso i provvedimenti del Soprintendente, il Ministro per l'educazione nazionale decide sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti.

Art. 19.

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli all'opera, purché ne sia data immediata comunicazione alla Soprintendenza competente, alla quale dovranno essere inviati, nel pi breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Art. 20.

1. Il Soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 18 e 19.

2. La stessa facoltà spetta al Soprintendente per i lavori relativi alle cose di cui agli articoli 2, 3 e 5, anche quando non sia per esse intervenuta la notifica.

3. In tal caso la notifica deve essere fatta dal Ministro non pi tardi di 60 giorni dall'ordine di sospensione.

4. Trascorso tale termine senza che il Ministro abbia provveduto alla notifica, ordine di sospensione si intende revocato.

Art. 21.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere : distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori.

3. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo devono essere, su richiesta del Ministro, trascritte nei registri delle Conservatorie delle ipoteche ed hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

Art. 22.

1. Con disposizione dei competenti Soprintendenti, sarà vietato il collocamento e l'affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, che danneggino l'aspetto, il decoro o il pubblico godimento degli immobili ndicati negli articoli 1, 2 e 3.

Art. 23.

1. Le cose indicate negli articoli 1 e 2 sono inalienabili quando appartengono allo Stato o ad altro ente o istituto pubblico.

Art. 24

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale dell'educazione, delle scienze e delle arti, può autorizzare l'alienazione di cose di antichità e d'arte, di proprietà dello Stato o di altri enti o istituti pubblici, purché non ne derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

2. Il Ministro può altresì autorizzare la alienazione di duplicati e, in genere, di cose di antichità e d'arte che non abbiano interesse per le collezioni dello Stato o di altro ente o istituto pubblico.

Articoli 25, 26 e 27 (omissis)

Art. 28.

1. Le disposizioni degli articoli 23, 24, 26 e 27 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno e, in generale, a tutti i negozi giuridici che possono importare alienazioni.

2. Ove si tratti di alienazione a titolo oneroso è riservato allo Stato il diritto di prelazione, da esercitarsi nel termine e nei modi di cui agli articoli 31 e 32. Tale diritto può essere esercitato anche nel caso in cui la cosa sia, a qualunque titolo, data in pagamento.

Art. 29.

1. Quando si proceda per conto dello Stato o di altro ente o istituto pubblico alla demolizione di un immobile, non si intendono comprese, fra i materiali di risulta che per contratto siano stati riservati all'imprenditore dei lavori di demolizione, le cose che abbiano l'interesse di cui all'articolo 1 anche se vengano in luce soltanto per il fatto dell'abbattimento.

2. E' nullo ogni patto contrario.

Articoli da 30 a 34 (omissis)

 Art. 35. (così sostituito dall'articolo 17 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. » vietata, se costituisca danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni di cui all'articolo 1 della presente legge ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni, che, in relazione alla loro natura o al contesto storico-culturale di cui fanno parte, presentino interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico.

2. Il divieto riguarda anche:
a) audiovisivi con relativi negativi, la cui esecuzione risalga a oltre venticinque anni;
b) mezzi di trasporto aventi pi di settantacinque anni, tranne che l'uscita non sia temporanea per la partecipazione a mostre e raduni internazionali;
c) beni e strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi pi di cinquanta anni.

3. Il divieto di cui al comma 1 si applica comunque agli archivi e ai singoli documenti dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, nonchè ai beni di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 3 e 5 della presente legge.

4. Per i beni culturali non assoggettati ai divieti del presente articolo i competenti uffici di esportazione rilasciano l'attestato di libera circolazione.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

 Art. 36. (così sostituito dall'articolo 18 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale.

2. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

3. Per i beni culturali di proprietà della regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza oppure oggetto di delega di funzioni amministrative alla regione, l'ufficio di esportazione sente la regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

4. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;
b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;
c) un terzo è trasmesso al competente Ufficio centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

 Art. 37. (così sostituito dall'articolo 19 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. L'attestato di libera circolazione, previsto dal comma 2 dell'articolo 36, è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne dà notizia al competente Ufficio centrale che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. Avverso il rifiuto dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al Ministro per i beni culturali e ambientali.

4. Copia del ricorso deve essere contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

5. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

6. Qualora il Ministro per i beni culturali e ambientali accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

7. In caso di rigetto, i beni sono sottoposti al regime di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge e agli articoli 3 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 38 (abrogato dall'articolo 24 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

Art. 39 (così sostituito dall'articolo 20 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro per i beni culturali e ambientali o la regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione competente hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Art. 39-bis (Certificato di importazione) (inserito dall'articolo 21 della legge 30 marzo 1998, n. 88)

1. La spedizione o l'importazione in Italia delle cose indicate nell'articolo 35 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro dell'Unione europea di spedizione.

4. Il certificato di cui al comma 3, per cinque anni dalla data della sua emanazione, sostituisce ad ogni effetto l'attestato di cui all'articolo 36.

Art. 40. (così sostituito dall'articolo 22 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto nei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 35 possono circolare in via temporanea per manifestazioni culturali, mostre o esposizioni d'arte.

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ufficio di esportazione rilascia una autorizzazione con validità non superiore ad un anno.

3. La spedizione o l'esportazione temporanea sono garantite mediante cauzione, costituita anche da polizza fideiussoria, per un importo superiore del 10 per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'Amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non siano reimportati nel termine stabilito, fatta salva l'applicazione del secondo comma dell'articolo 65.

Articoli 41 e 42 (abrogati dall'articolo 24 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

Art. 43.

1. Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di eseguire ricerche archeologiche e, in genere, opere per il ritrovamento di cose di cui all'art. 1, in qualunque parte del territorio del Regno.

2. A tale scopo può, con suo decreto, ordinare l'occupazione degli immobili ove debbono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Invece dell'indennizzo, il Ministro può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, le cose ritrovate, o parte di esse, quando non interessino le collezioni dello Stato.

Art. 44.

1. Le cose ritrovate appartengono allo Stato. Al proprietario dell'immobile sarà corrisposto dal Ministro, in denaro o mediante rilascio di una parte delle cose ritrovate, un premio, che in ogni caso non può superare il quarto del valore delle cose stesse.

2. In caso di disaccordo, il premio è determinato insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal proprietario ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal proprietario.

Articoli da 45 a 57 (omissis)

Art. 58.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti ed istituti legalmente riconosciuti, che entro il termine prescritto dal Ministro non presentino, senza giustificato motivo, l'elenco di cui all'art 4 o presentino una denuncia inesatta, sono puniti con la sanzione amministrativa da L. 600.000 a L. 6.000.000 senza pregiudizio delle maggiori pene previste dal Codice penale.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Ministro può disporre la compilazione dell'elenco a spese degli inadempienti. La nota delle spese è resa esecutoria con rovvedimento del Ministro e rimessa, a mezzo dell'Intendenza di finanza, all'esattore delle imposte che provvede alla riscossione con le forme e la procedura privilegiata stabilite per l'esazione delle imposte dirette

Art. 59.

1. Chiunque trasgredisca le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 18, 19, 20 e 21 della presente legge è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da L. 1.500000 a L 75.000.000.

2. Il trasgressore è tenuto inoltre ad eseguire quei lavori che il Ministro per la educazione nazionale sentito il Consiglio nazionale dell'educazione delle scienze e delle arti, riterrà di prescrivergli per riparare ai danni da lui prodotti alla cosa.

3. Quando la riduzione della cosa in pristino non sia possibile, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa per effetto della trasgressione.

4. Ove il trasgressore non accetti la determinazione della somma fatta dal Ministro, la somma stessa è stabilita insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dal trasgressore.

Art. 60.

1. Chiunque, contro il divieto del Soprintendente, proceda al collocamento o all'affissione di manifesti, di cartelli, pitture, iscrizioni e altri mezzi di pubblicità, è punito con la sanzione amministrativa da L 250.000 a L. 5.000.000.

2. Indipendentemente dall'azione penale, il Soprintendente può disporre la rimozione d'ufficio dei sopraindicati mezzi di pubblicità chiedendo all'uopo, ove occorra, l'ausilio della forza pubblica.

3. Le spese sono a carico del trasgressore.

Art. 61.

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalla presente legge o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esse prescritte sono nulli di pieno diritto.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministro per l'educazione nazionale di esercitare il diritto di prelazione a norma degli articoli 31 e 32.

Art. 62.

1. I rappresentanti delle province, dei comuni, degli enti e istituti legalmente riconosciuti, che, in violazione delle disposizioni della presente legge, alienino cose di antichità e d' arte, sono puniti con la reclusione fino ad un anno e la multa da L. 3.000.000 a L. 150.000.000.

Articoli da 63 a 65 (omissis)

Art. 66 (così sostituito dall'articolo 23 della legge 30 marzo 1998, n. 88 - Norme sulla circolazione dei beni culturali)

1. Chiunque trasferisce negli Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnografico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché i beni di cui al comma 2 dell'articolo 35, senza aver ottenuto il prescritto attestato di libera circolazione o la prescritta licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena è aumentata se si tratta di cose di interesse particolarmente importante.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza definitiva di condanna consegue la sospensione della autorizzazione amministrativa all'esercizio dell'attività per una durata minima di sei mesi. L'autorizzazione è revocata nei casi di recidiva ai sensi dell'articolo 99, secondo comma, numeri 1) e 2), del codice penale.

5. La pena applicabile per i reati previsti nel comma 1 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva e comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti ovvero esportati.

6. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui al comma 1, chiunque spedisce verso Stati membri dell'Unione europea o esporta verso Paesi terzi le cose di cui al comma 1 non accompagnate dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

Articoli da 67 a 69 (omissis)

Art. 70.

1. Salvo che non sia prevista una pena pi grave, chiunque trasgredisca ad un ordine, dato dal Ministro per l'educazione nazionale, in conformità della presente legge, è punito con le pene di cui all'art. 650 del Codice penale.

Artt. 71 e 72 (omissis)

Art. 73.

Fino a quando non entrerà in vigore il regolamento da emanarsi per la esecuzione della presente legge, varranno, in quanto siano applicabili, le norme del Regolamento approvato con R.D. 30 gennaio 1913, n. 363.

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