NORMATIVA STATALE
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Legge 3 gennaio 1978, n. 1
Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche
e di impianti e costruzioni industriali.

In grigio gli articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999.

Art. 1 Dichiarazione d'urgenza

1. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

2. Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

3. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

4. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali.

5. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni.
(i commi 4 e 5 sono stati così sostituiti dall'articolo 4, comma 3, della legge n. 415 del 1998)

6. La Regione emana il decreto di approvazione entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.

7. (abrogato dall'art. 8 delle legge n. 48 del 1989)

Art. 2. Aree destinate all'edilizia scolastica

1. L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica può essere inferiore di non oltre il venti per cento di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641 e dell'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che l'individuazione dell'area sia disposta entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3. Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

1. Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'articolo 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'articolo 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

2. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

3. Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

4. Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso, per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.
(si veda l'articolo 32 della legge n. 265 del 1999)

Art. 4. Attraversamenti e spostamenti

1. Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

2. Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Art. 5. Inosservanza dei termini

1. Le regioni stabiliscono le forme e le modalità di esercizio dei poteri sostitutivi nel caso di inosservanza di termini assegnati da provvedimenti normativi agli enti locali territoriali, agli istituti autonomi per le case popolari ed agli enti ospedalieri per gli adempimenti di loro competenza in ordine a procedimenti amministrativi per la esecuzione di opere pubbliche finanziate dallo Stato o da enti pubblici.

2. Fino all'emanazione delle leggi regionali, nel caso di inosservanza per oltre trenta giorni dei termini di cui al primo comma l'organo regionale di controllo e, quando trattasi di adempimenti di competenza degli istituti autonomi per le case popolari, la giunta regionale, di ufficio o su comunicazione di chiunque vi abbia l'interesse, fissano un congruo termine per provvedere, sentito l'ente interessato.
In caso di ulteriore inosservanza l'organo regionale di controllo e la giunta regionale nominano, entro trenta giorni, un commissario per provvedere agli adempimenti omessi.

3 - 4. (abrogati con sentenza Corte Costituzionale n. 8 del 1982)

Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali (abrogato implicitamente dalla legge n. 142 del 1990)

Art. 7. Pareri

1. Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

3. I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.
(da coordinare con l'articolo 50 della legge n. 142 del 1990 e con l'articolo 16 della legge n. 241 del 1990)

Art. 8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno (omissis)

Art. 9. Comitati tecnico-amministrativi (omissis)

Art. 10. Adempimenti degli uffici periferici e decentrati (omissis)

Art. 11. Modalità di aggiudicazione (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 12. Aggiudicazione a trattativa privata (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 13. Prestazione di garanzie (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Nei casi in cui, per la costituzione di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso lo Stato o altri enti pubblici, è prescritta la prestazione di fidejussione bancaria, sono ammesse anche le polizze cauzionali rilasciate da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con d.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449.

Art. 14. Revisione prezzi in caso di anticipazioni (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 15. Esecuzione di opere in pendenza dell'adeguamento finanziario (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 16. Proroghe (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge non possono essere concessi alle imprese esecutrici in corso di opera periodi di proroga del termine fissato per l'ultimazione dei lavori che non siano giustificati da comprovate circostanze eccezionali e imprevedibili.

Art. 17. Collaudi (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

Art. 18. Opere di somma urgenza e di bonifica e difesa del suolo (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Il limite di spesa previsto dal secondo comma dell'art. 70 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, n. 350, modificato dalla legge 23 febbraio 1952, n.133 e dalla legge 27 ottobre 1966, n. 944, è stabilito in 100 milioni di lire

2. I limiti di importo progettuale stabiliti dall'art 12 del d.P.R. 22 maggio 1967, n. 446, in lire 25 milioni ed in lire 100 milioni sono elevali rispettivamente a lire 100 milioni ed a lire 200 milioni.

Art. 19. Adempimenti per l'erogazione delle rate di mutuo

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

Art. 20. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

1. I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

2. Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

Art. 21. Gare deserte (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. Le norme di cui all'art. 1 della legge 3 luglio 1970, n. 504, come modificato dall'art. 6 della legge 10 giugno 1971, n. 291, sono estese a tutte le opere di cui all'art. 1 della presente legge.

Art. 22. Pagamenti in conto (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

1. A modifica del primo comma dell'articolo 48 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e successive modificazioni, nei contratti per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, i pagamenti in conto, da disporsi per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti, sono pari ai diciannove ventesimi dell'importo contrattuale. All'atto del pagamento in conto è corrisposto, dietro richiesta dell'esecutore dei lavori, anche il residuo ventesimo, subordinatamente alla prestazione, per un importo equivalente, di fidejussione bancaria o di polizza fidejussoria assicurativa, rilasciata da enti o istituti autorizzali a norma delle disposizioni vigenti.

Art. 23. Pagamento delle indennità

1. Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

2. Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione del possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, degli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà.

3. Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo.

4. Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono o del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma.

5. Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo.

6. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti resi nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongono il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi.

Articoli 24, 25 e 26 (omissis)

27. Condizioni di esclusione dagli appalti (abrogato dall'art. 231 del regolamento approvato con d.P.R. n. 554 del 1999, in vigore dal 28 luglio 2000)

28. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori
(omissis - sostituisce l'art. 13 della legge n. 57 del 1962 sull'A.N.C.)

Art. 29. Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584 (abrogato dal d. lgs. n. 406 del 1991)

Art. 30. Lavori di variante e nuovi prezzi (omissis - riguarda lavori dell'ANAS)

Art. 31. Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS (omissis)

Art. 32. Lavori e forniture in economia

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

Art. 33. Parere degli organi consultivi (omissis - competenza trasferita alle regioni)

Art. 34. Procedure in corso (omissis - norma transitoria che ha perso efficacia)

Art. 35. Leggi regionali (omissis)

Art. 36. Modifica dell'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14
(omissis - sostituisce il quarto comma dell'art. 7, legge n. 14 del 1973)

37. Entrata in vigore (omissis)

 

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