NORMATIVA

Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80
(G.U. 8 aprile 1998, n. 82, s.o. 65/L)
Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59
(sono omessi gli articoli che modificano il decreto legislativo n. 29 del 1993, al quale si rinvia)

da 1 a 27 (omissis)

28

1. Dopo l’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è inserito il seguente:
´Articolo 59 bis (Impugnazione delle sanzioni disciplinari) - (omissis)´

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a far data dall’entrata in vigore del primo contratto collettivo successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. Dalla medesima data cessano di produrre effetti i commi 7, 8 e 9 dell’articolo 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.

da 29 a 32 (omissis)

33 (competenze del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi - ndr)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi compresi quelli afferenti al credito, alla vigilanza sulle assicurazioni, al mercato mobiliare, al servizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481.

2. Tali controversie sono, in particolare, quelle:

a) concernenti la istituzione, modificazione o estinzione di soggetti gestori di pubblici servizi, ivi comprese le aziende speciali, le istituzioni o le società di capitali anche di trasformazione urbana;
b) tra le amministrazioni pubbliche e i gestori comunque denominati di pubblici servizi;
c) tra le amministrazioni pubbliche e i soci di società miste e quelle riguardanti la scelta dei soci;
d) in materia di vigilanza e di controllo nei confronti di gestori dei pubblici servizi;
e) aventi a oggetto le procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, svolte da soggetti comunque tenuti alla applicazione delle norme comunitarie o della normativa nazionale o regionale;
f) riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona e delle controversie in materia di invalidità.

3. All’articolo 5, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono soppresse le parole ´o di serviziª.

34 (competenze del giudice amministrativo in materia edilizia e urbanistica - ndr)

1. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie aventi per oggetto gli atti, i provvedimenti e i comportamenti delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia.

2. Agli effetti del presente decreto legislativo, la materia urbanistica concerne tutti gli aspetti dell’uso del territorio.

3. Nulla è innovato in ordine:

a) alla giurisdizione del tribunale superiore delle acque;
b) alla giurisdizione del giudice ordinario per le controversie riguardanti la determinazione e la corresponsione delle indennità in conseguenza dell’adozione di atti di natura espropriativa o ablativa.

35 (procedimento nelle controversie di competenza del giudice amministrativo - ndr)

1. Il giudice amministrativo, nelle controversie devolute alla sua giurisdizione esclusiva ai sensi degli articoli 33 e 34, dispone, anche attraverso la reintegrazione in forma specifica, il risarcimento del danno ingiusto.

2. Nei casi previsti dal comma 1, il giudice amministrativo puÚ stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione pubblica o il gestore del pubblico servizio devono proporre a favore dell’avente titolo il pagamento di una somma entro un congruo termine. Se le parti non giungono a un accordo, col ricorso previsto dall’articolo 27, primo comma, n. 4, del Testo unico approvato col Regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, puÚ essere chiesta la determinazione della somma dovuta.

3. Il giudice amministrativo, nelle controversie di cui al comma 1, puÚ disporre l’assunzione dei mezzi di prova previsti dal Codice di procedura civile, nonchÈ della consulenza tecnica d’ufficio, esclusi l’interrogatorio formale e il giuramento. L’assunzione dei mezzi di prova e l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio sono disciplinate, ove occorra, nel regolamento di cui al Regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, tenendo conto della specificità del processo amministrativo in relazione alle esigenze di celerità e concentrazione del giudizio.

4. L’articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, è sostituito dal seguente:
´Il tribunale amministrativo regionale, nelle materie deferite alla sua giurisdizione esclusiva, conosce anche di tutte le questioni relative a diritti. Restano riservate all’autorità giudiziaria ordinaria le questioni pregiudiziali concernenti lo stato e la capacità dei privati individui, salvo che si tratti della capacità di stare in giudizio, e la risoluzione dell’incidente di falsoª.

5. Sono abrogati l'articolo 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e ogni altra disposizione che prevede la devoluzione al giudice ordinario delle controversie sul risarcimento del danno conseguente all'annullamento di atti amministrativi nelel materie di cui al comma 1.

Collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 (atti senato n. 3593):

Art. 11. (Norme sul processo amministrativo)

1. All'articolo 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come sostituito dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, nel primo periodo, dopo la parola: "giurisdizione", È soppressa la parola: "esclusiva" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compreso il risarcimento del danno".

2. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le con troversie relative a procedure di affidamento di lavori, servizi, o forniture svolte da soggetti comunque tenuti, nella scelta del contraente, all'applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o regionale.

36

1. La rubrica e il primo comma dell’articolo 410 del Codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti: ´Articolo 410 - (omissis)´

37

1. Dopo l’articolo 410 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: ´Articolo 410-bis - (omissis)´.

38

1. L’articolo 412 del Codice di procedura civile è sostituito dal seguente: ´Articolo 412 - (omissis)´

39

1. Dopo l’articolo 412 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti:
´Articolo 412-bis (omissis)
Articolo 412-ter (omissis)
Articolo 412-quater (omissis)´

40

1. Dopo il quarto comma dell’articolo 413 del Codice di procedura civile sono inseriti i seguenti: (omissis)

41

1. Dopo l’ultimo comma dell’articolo 415 del Codice di procedura civile è aggiunto, infine, il seguente comma: (omissis).

42

1. Dopo l’articolo 417 del Codice di procedura civile è inserito il seguente: ´417-bis. (omissis)´

43 (abrogazioni e sostituzioni - ndr)

1. Sono abrogati gli articoli 5, 8, 20, commi 9, 10 e 11, 22, 25, commi 1 e 3, 27, comma 2, 30, 32, 40, 41, 42, comma 1, 43, 44, 45, comma 2, 53, comma 2, 57, 62, 72, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e ogni altra disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

2. Il comma 2 dell’articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è sostituito dal seguente: (omissis)

3. Sono abrogati il d.p.c.m. 16 settembre 1994, n. 716, il d.m. funzione pubblica 27 febbraio 1995, n. 112, e ,dalla data di attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, le lettere b), d) ed e) dell’articolo 2 del d.p.c.m. ottobre 1994, n. 692.

4. Sono abrogati i commi 5, 6, 23, 27, e da 47 a 52, nonchÈ 31, ultimo periodo, dell’articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. E' abrogato il comma 15 dell'articolo 22 della legge 29 dicembre 1994, n. 724.

5. » abrogato l’articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

6. L’articolo 3 comma 1, lettera e) della legge 14 gennaio 1994, n. 20 è abrogato. Restano ferme le altre disposizioni di cui all’articolo 3 della stessa legge.

7. Sono abrogati il secondo e il terzo comma dell’articolo 5 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

8. Nell'articolo 61, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole ´di cui alla lettera d) dell'articolo 8´ sono sotituite dalle seguenti: ´di cui all'articolo 36, comma 3, lettera e)´.

9. Nell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le parole ´ai sensi dell'articolo 5, lettera b)´ sono sotituite dalle seguenti: ´ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c)´.

44 (omissis)

45

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti.
(si vedano in proposito l'articolo 51, comma 3, della legge n. 142 del 1990 e l'articolo 19 del decreto legislativo n. 77 del 1995)

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni previgenti riferite ai dirigenti generali si intendono riferite ai dirigenti di uffici dirigenziali generali.

3. (omissis)

4. (omissis)

5. Con riferimento ai rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal presente decreto legislativo, non si applica l’articolo 199 del Dpr 10 gennaio 1957, n. 3.

6. Fino all’attuazione dell’articolo 21, commi 16 e 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59, rimane in vigore l’articolo 57, comma 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

7. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano al personale della scuola. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35 e dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

8. Le disposizioni di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto legislativo, si applicano dalla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 24 del medesimo decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto, e comunque non oltre la data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3 dell’articolo 23 del decreto legislativo n. 29 del 1993 come modificato dal presente decreto. Dalla stessa data decorre il termine di cui al comma 8 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto. Fino alla predetta data continua a trovare applicazione l’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

9. Le disposizioni di cui all’articolo 22, commi 17 e 18, della legge 29 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi alle amministrazioni che non hanno ancora provveduto alla determinazione delle dotazioni organiche previa rilevazione dei carichi di lavoro.

10. Per il personale della carriera prefettizia di cui al comma 4 dell’articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 gli istituti della partecipazione sindacale di cui all’articolo 10 del medesimo decreto sono disciplinati attraverso apposito regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

11. In materia di reclutamento, le pubbliche amministrazioni applicano la disciplina prevista dal d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche e integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall’articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto legislativo, salvo che la materia non venga regolata, in coerenza con i principi ivi previsti nell’ambito dei rispettivi ordinamenti.

12. Sono portate a compimento le procedure di reclutamento per cui alla data di entrata in vigore del presente decreto siano stati emanati i relativi bandi, ovvero siano stati adottati i provvedimenti autorizzativi da parte dei competenti organi, fermo restando quanto previsto dall’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

13. (omissis)

14. Nei confronti delle amministrazioni pubbliche che, anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto legislativo, abbiano fatto le comunicazioni relative all’anagrafe delle prestazioni nei termini e secondo le modalità previste dalla preesistente disciplina, le disposizioni di cui all’articolo 58, commi 12 e 13, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto legislativo si applicano a decorrere dall’anno 1999.

15. Al comma 1 dell’articolo 26 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 è aggiunto il seguente periodo: ´Relativamente al personale del ruolo tecnico e professionale l’ammissione è altresì consentita ai candidati in possesso di esperienze lavorative con rapporto di lavoro libero-professionale o di attività coordinata e continuata presso enti o pubbliche amministrazioni, ovvero attività documentate presso studi professionali privati, società o istituti di ricerca, aventi contenuto analogo a quello previsto per corrispondenti profili del ruolo medesimo´.
(riguarda il personale del Servizio Sanitario nazionale - n.d.r.)

16. (omissis)

17. Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 68 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come modificato dal presente decreto legislativo, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.

18. Le controversie di cui agli articoli 33 e 34 del presente decreto legislativo sono devolute al giudice amministrativo a partire dal 1 luglio 1998. Resta ferma la giurisdizione prevista dalle norme attualmente in vigore per i giudizi pendenti alla data del 30 giugno 1998.

19. Le disposizioni contenute nell’articolo 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, sono prorogate fino alla data di entrata in vigore dei contratti collettivi di cui all’articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 come modificato dal presente decreto legislativo, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998. All’onere derivante dall’attuazione del presente comma, determinato in lire 37 miliardi per l’anno 1998, si provvede utilizzando l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 2, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 550.

20. (omissis)

21. (omissis)

22. (omissis)

23. In tutti i casi, anche se previsti da normative speciali, nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare la utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l'amministrazione che utilizza il personale rimborsa all'amministrazione di appartenenza l'onere relativo al trattamento fondamentale. La disposizione di cui al presente comma si applica al personale comandato, fuori ruolo o in analoga posizione presso l'ARAN a decorrere dalla completa attuazione del sistema di finanziamento previsto dall'articolo 50, commi 8 e 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, accertata dall'organismo di coordinamento di cui all'articolo 46, comma 5, del medesimo decreto.

24. Le disposizioni dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si applicano fino all'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 17, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

25. Fino alla entrata in vigore della nuova disciplina derivante dal contratto collettivo per il comparto scuola, relativo al quadriennio 1998-2001, continuano ad applicarsi al personale della scuola le procedure di cui agli articoli 272, 484, 522, 524, 525 e 586 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

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