SULPM

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ABBECEDARIO

Maternita’

ALLATTAMENTO

 

 

 L’art. 10 della Legge 1204/1971 (Vedi recenti modifiche apportate dalla Legge 53 del 13/03/2000) ha sancito che spetta alla lavoratrice madre di fruire, durante il primo anno di vita del bambino, di due periodi di riposo (uno per orario di lavoro inferiore a sei ore), anche cumulabili durante la giornata, di un’ora ciascuno. In tali casi la lavoratrice potrà uscire dall’azienda.(art. 10 Legge 1204/1971).

Per orario di lavoro si intende quello contrattuale, senza quindi siano conteggiate eventuali evenienze, eccetto ovviamente lo sciopero al quale partecipa la lavoratrice madre (Corte di Cassazione sent. N. 7800 del 20/12/86 e n. 3187 del 2/4/87).

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota n. 4256/1204/10 del 16/05/88, ha inoltre precisato che:

1)    tali riposi devono essere fissati tassativamente in base ad un accordo tra datore di lavoro e lavoratrice madre (l.m.),  o in mancanza mediate l’intervento dell’Ispettorato del Lavoro;

2)    in caso di sciopero per l’intera giornata a cui abbia aderito la lavoratrice non spettano i riposi;

3)    in caso di sciopero parziale in una fascia oraria coincidente con uno di quelli fissati per il godimento dei riposi alla l.m.spetta il restante riposo;

4)    in caso di sciopero parziale in una fascia oraria non coincidente con   quelli fissati per il godimento dei riposi alla l.m. spettano tutti i riposi;

Detti principi sono applicabili anche in tutti gli altri casi in cui si verifichi la sospensione temporanea dell’orario del lavoro.

 

RINUNCIA A FAVORE DEL MARITO:  La rinuncia della l.m. a favore del marito all’astensione facoltativa post-partum comporta la rinuncia ai periodi di riposo per allattamento (Consiglio di Stato parere sez.II n.1668/84).

DECESSO DEL BAMBINO Venendo meno le funzioni vitali del bambino decade l’obbligo della madre ad attendere alla tutela dello stesso.

DECESSO O INFERMITA’ DELLA MADRE In caso di decesso o infermità della madre tali riposi spettano al lavoratore padre.

PARTI PLURIMI: Spettano 4 riposi di 1 ora cumulabili

I PERIODI DI RIPOSO NON SONO CUMULABILI IN ALTRI GIORNI: La Presidenza del Consiglio dei Ministri con risoluzione n. 876 del 28/02/96 ha ritenuto precisare che i periodi di riposo spettano per i soli orari giornalieri di lavoro e non possono essere cumulati se non fruiti.

 

Schema

 

GENITORE

DURATA

PERIODO GODIMENTO

RETRIBUZIONE

PREVIDENZA

NOTE

Madre

2 (4 per i parti plurimi)  riposi di 1 ora cumulabili

 

Primo anno di vita del bambino

Normale

 

copertura misurata al 200% dell’assegno sociale, salvo integrazione dell’interessato

(e) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga o nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre.

Padre (e)