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LAVORO NOTTURNO
Decreto Legislativo
26 novembre 1999, n. 532
A chi si applica:
Il decreto si applica a tutti i datori
di lavoro pubblici e privati che utilizzino lavoratori e lavoratrici con
prestazioni di lavoro notturno, ad eccezione di quelli operanti nei settori del
trasporto aereo, ferroviario, stradario, marittimo, della navigazione interna,
della pesca in mare, delle altre attivita' in mare, nonche' delle attivita' dei
medici in formazione. Nei confronti del personale dirigente e direttivo, del
personale addetto ai servizi di collaborazione familiare e dei lavoratori
addetti al culto dipendenti da enti ecclesiastici o da confessioni religiose,
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 4.
Nei riguardi delle forze
armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco, nonche' nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie, di quelle destinate per finalita' istituzionali alle
attivita' degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica,
le norme del presente decreto sono applicate tenendo conto delle particolari
esigenze connesse al servizio espletato e per la specifica disciplina del
rapporto di impiego, con le modalita' individuate con decreto del Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
della sanita', del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per
la funzione pubblica, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
lavoro notturno: attivita' svolta nel corso
di un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo fra la
mezzanotte e le cinque del mattino;
lavoratore notturno:
1)
qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga,
in via non eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;
2)
qualsiasi lavoratore che svolga, in via non eccezionale, durante il periodo
notturno almeno una parte del suo orario di lavoro normale secondo le norme
definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In difetto di disciplina
collettiva e' considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga
lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il
suddetto limite minimo e' riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale.
Volontarietą:
Sono adibiti al lavoro notturno con
priorita' assoluta i lavoratori e le lavoratrici che ne facciano richiesta,
tenuto conto delle esigenze organizzative aziendali.
Contrattazione Collettiva:
1)
la contrattazione collettiva puo' determinare ulteriori limitazioni
all'effettuazione del lavoro notturno, ovvero ulteriori priorita'
2)
La contrattazione collettiva definisce le modalita' di applicazione dei
casi di inidoneitą al lavoro notturno e individua le soluzioni nel caso in cui
l'assegnazione prevista dal citato comma non risulti applicabile.
3)
La contrattazione collettiva stabilisce la riduzione dell'orario di lavoro
normale settimanale e mensile nei confronti dei lavoratori notturni e la
relativa maggiorazione retributiva.
4)
I contratti collettivi possono prevedere modalita' e specifiche misure di
prevenzione relativamente alle prestazioni di lavoro notturno di particolari
categorie di lavoratori, quali quelle individuate con riferimento alla legge 5
giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
Durata della
prestazione
L'orario di lavoro dei lavoratori
notturni non puo' superare le otto ore nelle ventiquattro ore, salvo
l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali, che
prevedano un orario di lavoro plurisettimanale, di un periodo di riferimento
piu' ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite.
Successivi decreti
ministeriali
1) Entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, previa consultazione delle organizzazioni
sindacali nazionali di categoria comparativamente piu' rappresentative e delle
organizzazioni nazionali dei datori di lavoro, viene stabilito un elenco delle
lavorazioni che comportano rischi particolari o rilevanti tensioni fisiche o
mentali, il cui limite e' di otto ore nel caso di ogni periodo di ventiquattro
ore.
2) Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale provvede a verificare periodicamente, e almeno annualmente,
le disposizioni introdotte dai contratti collettivi nazionali (la riduzione
dell'orario di lavoro normale settimanale e mensile nei confronti dei
lavoratori notturni e la relativa maggiorazione retributiva)
Calcolo della media
Il periodo minimo di riposo
settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370,
non viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi.
Tutela della
salute
I lavoratori notturni devono
essere sottoposti a cura e a spese del datore di lavoro, per il tramite del
medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242:
a)
ad accertamenti preventivi volti a constatare l'assenza di
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti;
b) ad accertamenti periodici
almeno ogni due anni per controllare il loro stato di salute;
c) ad accertamenti in caso di
evidenti condizioni di salute incompatibili con il lavoro notturno.
Casi di inidoneitą al lavoro
notturno:
Nel caso in cui sopraggiungano
condizioni di salute che comportano l'inidoneita' alla prestazione di lavoro
notturno, accertata tramite il medico competente, e' garantita al lavoratore
l'assegnazione ad altre mansioni o altri ruoli diurni.
Rapporti sindacali
L'introduzione del lavoro notturno e'
preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali unitarie, ovvero
delle rappresentanze sindacali aziendali e, in mancanza, delle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale; la consultazione e'
effettuata e conclusa entro sette giorni a decorrere dalla comunicazione del
datore di lavoro.
Doveri di
informazione
1. Il datore di lavoro, prima
dell'adibizione al lavoro, informa i lavoratori notturni e il rappresentante
della sicurezza sui maggiori rischi derivanti dallo svolgimento del lavoro
notturno, ove presenti.
2. Il datore di lavoro garantisce
l'informazione sui servizi per la prevenzione e la sicurezza, nonche' la
consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, ovvero delle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, per le lavorazioni che
comportano i rischi particolari di cui all'articolo 4, comma 2.
Comunicazione del lavoro notturno
1. Il datore di lavoro informa per
iscritto la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro,
competente per territorio, con periodicita' annuale, dell'esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, quando esso
non sia previsto dal contratto collettivo; tale informativa va estesa alle
organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8.
Misure di protezione personale e
collettiva
1. Durante il lavoro notturno il
datore di lavoro garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali
di cui all'articolo 8, un livello di servizi e di mezzi di prevenzione o di
protezione adeguati alle caratteristiche del lavoro notturno e assicura un
livello di servizi equivalente a quello previsto per il turno diurno.
2. Il datore di lavoro, previa
consultazione con le rappresentanze sindacali di cui all'articolo 8, dispone,
ai sensi degli articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che
comportano rischi particolari di cui all'elenco definito dal competente
Ministero, appropriate misure di protezione personale e collettiva.
Sanzioni
1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a)
con la sanzione di cui all'articolo
89, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,n.626, per
la violazione della disposizione inerenti la Tutela della salute;
b)
con la
sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 300.000 per ogni giorno e per ogni
lavoratore adibito al lavoro notturno oltre i limiti temporali previsti per la durata della prestazione.