SULPM CENTRO STUDI E DOCUMENTAZIONE

ABBECEDARIO

 

SICUREZZA

DEL LAVORO:

 

L’ORGANIZZAZIONE  DELLE AZIENDE

SULLA SICUREZZA DEL LAVORO

DOPO IL D.LGS 626/94

 

 

 

Sono molti i  Dirigenti Sindacali che ci inviano domande per meglio conoscere il Decreto Legislativo n.626/1994: da parte nostra cercheremo di rispondere alle domande nella maniera più semplice e schematica, in modo tale da poter fornire non un saggio, lungo e verboso, ma uno strumento agile e di facile lettura.

Vieppiù che il d.lgs 626/1994 è composto di 98 articoli e 13 tabelle allegate, per la stragrande maggioranza non riguardanti, purtroppo, direttamente il lavoro del Vigile Urbano, ma solo accidentalmente alcune attività collaterali.

E’ chiaro che una trattazione tecnica sulle caratteristiche delle stanze di lavoro, o magari dei dispositivi di sicurezza, per esempio dei personal computer, richiederebbe non solo una grande quantità di spazio editoriale (3-400 pagine), ma per di più si rileverebbe forse addirittura inutile all’interesse generale. Invero non sono giunte domande in tal senso.

Qualora, nel particolare, perverranno a questo Ufficio specifiche richieste, saranno trattate a parte, e se interessanti anche pubblicate successivamente.

Non da ultimo corre l’obbligo ricordare l’attività politico-sindacale del Sulpm, che sta  cercando di dimostrare proprio che la strada deve essere considerata “il luogo di lavoro dei vigili urbani”,  e non è certo un caso, se poi a Roma, con la collaborazione della Segreteria Nazionale e  Regionale del Lazio, della Segreteria romana e della II cattedra di malattie dell’apparato respiratorio dell’Università di Siena, si stanno svolgendo visite “broncopneumologiche” sui Vigili Urbani e vengono pubblicati i risultati, il primo rapporto preliminare è stato pubblicato su importanti riviste scientifiche (ndr: oltreché sugli atti del Convegno Sulpm-Anpfolp di Lanciano 1998), che dimostrerebbero un’alta incidenza degli agenti  atmosferici inquinanti sulla salute respiratoria dei Vigili Urbani.

Abbiamo scelto così di  trattare solo la nuova “Organizzazione” sulla sicurezza del lavoro imposta dal D.lgs 626/1994.

 

- Cos’è il D.lgs 626/1994

 

Con il d.lgs 19/9/1994 n.626  si compie il recepimento nell’ordinamento giuridico nazionale del primo pacchetto di direttive dell’Unione Europea sulla tutela della salute e protezione dei lavoratori.

 

 

-         Chi sono I SOGGETTI ai quali si rivolge ?:

 

Il LAVORATORE: persona che presta  il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro;

Il DATORE DI LAVORO: persona fisica, giuridica o soggetto pubblico titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed abbia la responsabilità dell’impresa o stabilimento;

 

 

-         Cosa si intende per ?:

 

a)      SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali nell’azienda (o unità produttiva);

 

b)      MEDICO COMPETENTE con specializzazione in:          

1)      medicina del lavoro; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia  industriale o specializzazione equipollente;

2)      docenza o libera docenza in medicina del lavoro; medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia  industriale o in igiene industriale o specializzazione equipollente

3)      autorizzazione di cui all’art. 55 del D.lgs 15/8/1991 n.277;

 

c)      RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI: persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;

 

d)      RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA:  persone o persone elette o designate per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro;

 

e)      PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno;

 

f)        AGENTE: agente chimico, fisico, biologico, presente durante il lavoro e potenzialmente  dannoso per la salute.

 

g)      LUOGHI DI LAVORO: I luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché in ogni altro luogo nell’area della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il lavoro

 

 

-         Quali sono i principi o i criteri generali esposti per la protezione della salute dei lavoratori ?

 

a)      valutazione ed eliminazione dei rischi , in relazione alle conoscenze acquisite;

b)      riduzione dei rischi alla fonte;

c)      programmazione della prevenzione;

d)      rispetto dei principi ergonomici nella progettazione di posti, attrezzature, metodi di lavoro;

e)      priorità nella scelta delle misure di protezione collettiva;

f)        limitazione degli esposti al rischio;

g)      limitazioni  nell’uso di agenti fisici, chimici, biologici;

h)      controllo sanitario in funzione dei rischi;

i)        allontanamento dei lavoratori dall’esposizione al rischio per motivi sanitari;

j)        misure tecniche, organizzative e procedurali;

k)      misure igieniche;

l)        misure di protezione individuale, qualora il rischio non è evitabile in altro modo;

m)    misure di emergenza per: pronto soccorso, pericolo grave, evacuazione, antincendio;

n)      manutenzione regolare  (macchine, impianti, dispositivi di sicurezza);

o)      informazione, formazione, consultazione epartecipazione dei lavoaotir alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

 

-         Quali sono gli obblighi del datore di lavoro (o del dirigente o del preposto) ?

     

1)      Il Datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela e ad una VALUTAZIONE complessiva su talune scelte atte a prevenire e proteggere dai rischi i lavoratori:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casella di testo: I RISCHI PER LA SICUREZZA  E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

 

 

 

 

 

 

 

 


2)      Dopo la valutazione deve elaborare un PIANO DI SICUREZZA (un documento) contenente:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3)      deve designare il responsabile del servizio, gli addetti del servizio ed il medico competente o affidare il servizio a persone esterne. De inoltre comunicare ad Usl e Ispettorato del lavoro i nominativi delle persone designate come responsabili dichiarando compiti, periodo e curriculum dei designati

 

 

 

 

 

 

 

 


            SERVIZIO INTERNO DI                  SERVIZIO ESTERNO DI

 PREVENZIONE E                   CONSULENZA ALLA

                 PROTEZIONE                                         SICUREZZA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


-         Quali sono gli obblighi dei lavoratori ?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

-         Cosa deve fare il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ?

 

!       individuare i fattori di rischio;

!       valutare i rischi;

!       determinare le misure di sicurezza;

!       elaborare il piano di sicurezza;

!       elaborare le procedure di sicurezza;

!       proporre programmi di informazione e formazione;

!       partecipare alle consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione dai rischi;

!       fornire informativa su rischi e misure di prevenzione

 

 

 

 

-         Quali sono gli obblighi del datore di lavoro nei confronti del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi ?

 

 

 

Il Datore di lavoro fornisce al servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sulla descrizione degli impianti e processi di produzione

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


I componenti il Servizio di prevenzione e protezione  e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono  soggetti all’obbligo del segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle loro funzioni. Non essendo stata prevista una specifica sanzione, si fa riferimento all’art. 4  Legge 22/7/1961 n. 628, che disciplina lo specifico obbligo previsto per gli Ispettori del lavoro e che rimanda all’applicazione dell’art. 623 del codice penale.

Per processi lavorativi si può intendere, ad esempio, la composizione di una certa sostanza sulla quale il datore di lavoro ha il cd diritto d’autore (vedi composizione della Coca Cola,…….).

 

 

 

 

 

 

-         Come si raccordano tra loro tutti questi soggetti ?

 

Almeno una volta l’anno il datore di lavoro, nelle aziende, o unità produttive, con più di 15 dipendenti, direttamente o tramite il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi indice una riunione a cui partecipano:

a)      il datore di lavoro;

b)      il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

c)      il medico competente ove previsto;

d)      il rappresentante per la sicurezza.

 

Nella riunione viene esaminato il documento di sicurezza o l’aggiornamento del piano di sicurezza, l’idoneità dei mezzi di sicurezza individuale, il programma di formazione e informazione alla sicurezza.

Della riunione è redatto verbale a cura del datore di lavoro o anche del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

      La convocazione della riunione può essere richiesta dal rappresentante dei lavoratori per le aziende minori di 15 dipendenti.

 

 

 

-         Cosa fanno dunque le organizzazioni sindacali ?

 

Con funzioni  di orientamento e promozione  di iniziative formative nei confronti dei lavoratori vengono previsti, a livello territoriale, organismi paritetici tra le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori.

 

 

 

 

-         Chi deve vigilare nella Pubblica Amministrazione ?

 

Ognuno per specifica competenza, la Azienda Sanitaria Locale e il Corpo dei Vigili del Fuoco.