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ABBECEDARIO

 

Assenza per

Assistenza a figlio, parente o affine

con handicap

 

 

 

Minore fino a tre anni di età: La  lavoratrice  madre  o, in alternativa, il lavoratore padre, anche  adottivi,  di  minore  con  handicap  in situazione di gravità accertata   hanno  diritto  al  prolungamento  fino  a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione  che  il  bambino  non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Possono chiedere ai rispettivi datori di lavori di usufruire, in alternativa al prolungamento fino a tre  anni  del  periodo  di  astensione  facoltativa,  di  due ore di permesso  giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Al  compimento  del  terzo  anno  di  vita del bambino, la lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche  adottivi,  di  minore  con  handicap in situazione di gravità, nonché  colui  che  assiste una persona, con handicap in situazione di gravità, che sia parente  o  affine  entro  il terzo grado, convivente, hanno diritto  a  tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa (così mod.L53/2000 art. 19) fruibili anche in maniera continuativa  a  condizione che la persona con handicap in situazione di gravità non sia ricoverata a tempo pieno. (Ai  permessi  di cui ai due precedenti capoversi , che si cumulano con quelli previsti all'art. 7 della citata legge 30 dicembre 1971, n. 1204, si applicano le  disposizioni  di  cui  all'ultimo comma del medesimo art. 7 della  legge  n. 1204 del 1971, nonchè quelle contenute negli articoli 7 e 8 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.)

Parente o affine entro il terzo grando anche se non convivente: Il  genitore  o il familiare lavoratore, con rapporto di lavoro pubblico o privato, che assista con continuità un parente o un affine entro  il  terzo grado, handicappato, (con lui convivente - è stato soppresso dall’art. 19 Legge 8/3/2000 n. 53), ha diritto a scegliere,  ove  possibile,  la  sede di lavoro più vicina al proprio domicilio  e non puo’ essere  trasferito senza il suo consenso ad altra sede.

Parente o affine maggiorenne convivente con handicap: I dipendenti per assistere parenti o affini (compresi i coniugi) entro il terzo grado, che siano inoltre portatori di handicap, maggiorenni e con loro conviventi, hanno diritto a tre giorni di permesso mensile, fruibili anche in maniera continuativa purché la persona portatrice di handicap non sia ricoverata a tempo pieno.

Affidatari  di  persone  handicappate  Tali  disposizioni  si applicano anche  agli  affidatari  di  persone  handicappate  in  situazione di   gravità.

La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità puo’ usufruire alternativamente (mod. Legge 8/3/2000 n. 53) dei permessi di cui ai precedenti capoversi 2 e 3, ha diritto a scegliere,ove  possibile,  la  sede di lavoro  piu’ vicina al proprio domicilio e non puo’ essere trasferita in altra sede,  senza il suo consenso.

 

 

Le Fonti:  Legge 104/1992