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PART-TIME
Il part-time consiste in una riduzione dell’orario di lavoro
e, proporzionalmente, della retribuzione.
Un datore di lavoro che
deve procedere ad assunzione di nuovo personale a tempo pieno è tenuto a
riconoscere un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a part-time
occupati presso unità produttive situate entro 100 km da quella nella
quale è programmata la nuova assunzione.
La riforma del contratto
di lavoro parziale (part-time) avviene con il Dlgvo 61/200 in attuazione della direttiva
comunitaria n. 97/81/Ce.
Si parte da una concreta definizione del nuovo contratto part-time: le
nuove disposizioni prevedono due tipi di contratto part-time:
1)
il part-time orizzontale, nel quale la riduzione d'orario rispetto al tempo
pieno è stabilita in relazione all’rario normale giornaliero del lavoro;
2)
il part-time di tipo verticale, in cui la prestazione
lavorativa è resa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel
corso della settimana, del mese o dell'anno.
3)
Una terza tipologia, cosiddetta part-time misto, è invece rimessa
all'autonomia della contrattazione collettiva nazionale.
Cade il divieto al lavoro supplementare e straordinario
nei contratti part-time. È il punto della riforma maggiormente discusso e
secondo la nuova disciplina il lavoratore a part-time potrà lavorare oltre
l'orario fissato dal contratto, cosa finora impossibile, a
patto che sia lui stesso consenziente. La richiesta di prestazioni aggiuntive,
infatti, è una mera facoltà del datore di lavoro e l'eventuale rifiuto da parte
del lavoratore non costituisce infrazione disciplinare, né causa di giustificato
motivo di licenziamento. In ogni caso, è previsto un limite alle prestazioni
aggiuntive che dovrà essere stabilito dai singoli contratti collettivi insieme
alle cause obiettive per le quali le imprese potranno richiedere la prestazione
aggiuntiva. Nelle more, il recente decreto legislativo
stabilisce che la misura massima di ricorso al lavoro supplementare non debba eccedere il tetto
del 10% della durata dell'orario di lavoro a part-time. Le ore di lavoro
supplementare andranno pagate come quelle ordinarie, se effettuate nel limite del predetto tetto legale o contrattuale; mentre le ore
eccedenti con una maggiorazione del 50% della retribuzione base e il lavoratore avrà la
possibilità di esercitare il diritto di consolidamento (di queste ore
aggiuntive) nel suo orario di lavoro. Nei contratti part-time di tipo
verticale, inoltre, si apre la possibilità al lavoro
straordinario. La prestazione è ammessa solo in
relazione alle giornate di attività lavorativa e con
l'applicazione del trattamento normativo e retributivo previsto per i
lavoratori a tempo pieno, anche in relazione ai limiti (trimestrale di 80 ore e
annuale di 250 ore) che vanno considerati riproporzionati
in relazione alla durata del parti-time.
Sarà un decreto del
ministro del lavoro a quantificare gli incentivi. La novità più interessante,
al riguardo, è l'estensione quali beneficiari, ai professionisti nell'ambito dei
datori di lavoro non imprenditori. L'incentivo, nella forma di
sgravi contributivi, spetterà nel caso di nuove assunzioni a part-time con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a incremento degli organici esistenti, calcolati con riferimento alla media degli
occupati nei 12 mesi precedenti la nuova assunzione.
Ai fini pensionistici l’anzianità si computa per
intero relativamente ai periodi a tempo pieno e proporzionalmente all’orario
effettivo l’anzianità relativa ai periodi a part-time.
Gli assegni familiari spettano per intero in caso di
prestazione lavorativa settimanale non inferiore alle 24 ore, anche con cumulo
di ore prestate in diversi rapporti di lavoro.
Per l’assicurazione contro gli infortuni professionali si considera la retribuzione tabella
rispettante per il lavoro a tempo pieno.
Per la p.a. restano altresì in vigore le norme dettate dalle ultime leggi
finanziarie.
La storia del part-time
L'art.1 commi 56-65 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha
disciplinato i rapporti di lavoro a tempo parziale, già regolati dalla legge
n.554/88, dal D.P.C.M. -17/3/89 n. 117 e dall'art.36 del d.lgs.29/93,
introducendo la possibilità, per il lavoratore a part-time, con prestazione non
superiore al 50% del tempo pieno, di effettuare altre attività lavorative che
non siano in conflitto con quella prestata presso l'amministrazione pubblica.
L'art.6 della legge 140 del 1997 ha successivamente modificato l'art.1
della legge n. 662, ampliandone la portata, attraverso l'inserimento, dopo il
comma 56, del comma 56 bis e del comma 58 bis, che attribuiscono al dipendente
la possibilità dell'esercizio di tutte le attività professionali, comprese
quelle che. comportano l'iscrizione in albi, (allorché la prestazione
lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno), tranne quelle
indicate come incompatibili con decreto emanato dai singoli Ministri
competenti, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, in ragione
della interferenza con i compiti istituzionali.
Inoltre il comma 58ter, consente di arrotondare per eccesso, onde arrivare
all'unità, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di
personale a tempo pieno dì ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art.22,
comma 80 della legge 23/12/94, n. 724, al fine di consentire la trasformazione
del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
Lo stesso art.6 della legge 140 dei 1997, citata, prevede che i
dipendenti che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, hanno,
diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio,
dalla trasformazione. nonché alle successive scadenze previste dai contratti
collettivi.
Infine l'art.22 lett. D L.448/98 ha stabilito che una percentuale, non
inferiore al 25% delle assunzioni deve avvenire con contratto di lavoro a tempo
parziale, con prestazioni lavorative non superiore al 50% di quelle a tempo
pieno o con contratto di formazione e lavoro.
Le Leggi
La
Giurisprudenza
Incidenza sugli scatti di anziani maturati nel tempo
pieno (Cass. N.13093 del 24/11/1999)