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ABBECEDARIO

 

PART-TIME

 

 

Il part-time consiste in una riduzione dell’orario di lavoro e, proporzionalmente, della retribuzione.

 

Un datore di lavoro che deve procedere ad assunzione di nuovo personale a tempo pieno è te­nuto a riconoscere un diritto di precedenza ai lavoratori già in forza a part-time occupati presso unità produttive situate en­tro 100 km da quella nella qua­le è programmata la nuova as­sunzione.

La riforma del contratto di lavoro parziale (part-time) avviene con il Dlgvo 61/200 in attuazione della di­rettiva comunitaria n. 97/81/Ce.

Si parte da una con­creta definizione del nuovo contratto part-time: le nuove dispo­sizioni prevedono due tipi di contratto part-time:

1)           il part-time orizzontale, nel quale la riduzione d'orario ri­spetto al tempo pieno è stabilita in relazione all’rario normale giornaliero del lavoro;

2)           il part-time di tipo verticale, in cui la prestazione lavorativa è resa a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeter­minati nel corso della settima­na, del mese o dell'anno.

3)           Una terza tipologia, cosiddet­ta part-time misto, è invece ri­messa all'autonomia della con­trattazione collettiva nazionale.

       Cade il divieto al lavoro supplementare e straordi­nario nei contratti part-time. È il punto della riforma maggior­mente discusso e secondo la nuo­va disciplina il lavoratore a part-time potrà lavorare oltre l'orario fissato dal contratto, cosa finora impossibile, a patto che sia lui stesso consenziente. La richiesta di prestazioni aggiuntive, infatti, è una mera facoltà del datore di lavoro e l'eventuale rifiuto da parte del lavoratore non costituisce infrazio­ne disciplinare, né causa di giu­stificato motivo di licenziamento. In ogni caso, è previsto un limite alle prestazioni aggiuntive che dovrà essere stabilito dai singoli contratti collettivi insieme alle cause obiettive per le quali le im­prese potranno richiedere la pre­stazione aggiuntiva. Nelle more, il recente decreto legislativo sta­bilisce che la misura massima di ricorso al lavoro supplementare non debba eccedere il tetto del 10% della durata dell'orario di lavoro a part-time. Le ore di lavoro supplementare andranno pagate come quelle ordinarie, se effett­uate nel limite del predetto tet­to legale o contrattuale; mentre le ore eccedenti con una maggiorazione del 50% della retribuzio­ne base e il lavoratore avrà la possibilità di esercitare il diritto di consolidamento (di queste ore aggiuntive) nel suo orario di la­voro. Nei contratti part-time di tipo verticale, inoltre, si apre la possibilità al lavoro straordinario. La prestazione è ammessa solo in relazione alle giornate di attività lavorativa e con l'appli­cazione del trattamento norma­tivo e retributivo previsto per i lavoratori a tempo pieno, anche in relazione ai limiti (trimestrale di 80 ore e annuale di 250 ore) che vanno considerati riproporziona­ti in relazione alla durata del parti-time.

Sarà un decre­to del ministro del lavoro a quan­tificare gli incentivi. La novità più interes­sante, al riguardo, è l'estensione quali beneficiari, ai profes­sionisti nell'ambito dei datori di lavoro non imprenditori. L'in­centivo, nella forma di sgravi contributivi, spetterà nel caso di nuove assunzioni a part-time con contratti di lavoro a tempo indeterminato e a incremento degli organici esistenti, calcola­ti con riferimento alla media de­gli occupati nei 12 mesi prece­denti la nuova assunzione.

Ai fini pensionistici l’anzianità si computa per intero relativamente ai periodi a tempo pieno e proporzionalmente all’orario effettivo l’anzianità relativa ai periodi a part-time.

Gli assegni familiari spettano per intero in caso di prestazione lavorativa settimanale non inferiore alle 24 ore, anche con cumulo di ore prestate in diversi rapporti di lavoro.

Per l’assicurazione contro gli infortuni professionali  si considera la retribuzione tabella rispettante per il lavoro a tempo pieno.

Per la p.a. restano altresì in vigore le norme dettate dalle ultime leggi finanziarie.

 


La storia del part-time

L'art.1 commi 56-65 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, ha disciplinato i rapporti di lavoro a tempo parziale, già regolati dalla legge n.554/88, dal D.P.C.M. -17/3/89 n. 117 e dall'art.36 del d.lgs.29/93, introducendo la possibilità, per il lavoratore a part-time, con prestazione non superiore al 50% del tempo pieno, di effettuare altre attività lavorative che non siano in conflitto con quella prestata presso l'amministrazione pubblica.

L'art.6 della legge 140 del 1997 ha successivamente modificato l'art.1 della legge n. 662, ampliandone la portata, attraverso l'inserimento, dopo il comma 56, del comma 56 bis e del comma 58 bis, che attribuiscono al dipendente la possibilità dell'esercizio di tutte le attività professionali, comprese quelle che. comportano l'iscrizione in albi, (allorché la prestazione lavorativa non sia superiore al 50% di quella a tempo pieno), tranne quelle indicate come incompatibili con decreto emanato dai singoli Ministri competenti, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, in ragione della interferenza con i compiti istituzionali.
Inoltre il comma 58ter, consente di arrotondare per eccesso, onde arrivare all'unità, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno dì ciascuna qualifica funzionale prevista dall'art.22, comma 80 della legge 23/12/94, n. 724, al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Lo stesso art.6 della legge 140 dei 1997, citata, prevede che i dipendenti che trasformano il rapporto da tempo pieno a tempo parziale, hanno, diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio, dalla trasformazione. nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi.
Infine l'art.22 lett. D L.448/98 ha stabilito che una percentuale, non inferiore al 25% delle assunzioni deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazioni lavorative non superiore al 50% di quelle a tempo pieno o con contratto di formazione e lavoro.

 

Le Leggi

Dlgvo 61 del 25/2/2000

 

La Giurisprudenza

Incidenza sugli scatti di anziani maturati nel tempo pieno (Cass. N.13093 del 24/11/1999)