L A    P A G I N A   d e l l a    E C O N O M I A





PENSIONI: FINO AD OGGI FUNZIONANO COSI'

il pensionamento progressivo esisteva già

La legge di riforma del sistema pensionistico del 1995, accogliendo una vecchia richiesta dei sindacati, ha introdotto il cosiddetto "pensionamento progressivo". In cosa consiste questa nuova opportunità? Quando il lavoratore dipendente ha raggiunto una determinata anzianità contributiva, che la legge di riforma aveva fissato in 37 anni o in quella più elevata necessaria per il diritto alla pensione di anzianità a prescindere dall'età anagrafica (37 anni fino al 2003; 38 anni per il biennio 2004-2005; 39 anni per il biennio 2006-2007 e 40 anni dal 2008), può trasformare il rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale e cumulare la retribuzione relativa al nuovo rapporto di lavoro a orario ridotto con una quota della pensione maturata. La normativa stabilisce che la somma della retribuzione con la quota della pensione maturata "non può comunque superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presti la sua opera a tempo pieno". In tal modo, pur lavorando a orario ridotto, il lavoratore continua a percepire un reddito pressoché uguale a quello precedente e ha più tempo a disposizione per adeguarsi "progressivamente" alla nuova futura vita da pensionato.
Successivamente, con la legge finanziaria per l'anno 1997 e con effetto dal 30 settembre 1996, con l'intento di favorire nuova occupazione, la normativa sul "pensionamento progressivo" ha subito alcune modifiche tuttora in vigore. Le modifiche stabiliscono che: per poter usufruire del cumulo tra la retribuzione derivante dal rapporto di lavoro a tempo parziale e la quota della pensione maturata (per un importo complessivo che "non può in ogni caso superare l'ammontare della retribuzione spettante al lavoratore che, a parità di altre condizioni, presta la sua opera a tempo pieno"), è sufficiente aver maturato il diritto alla pensione di anzianità (quindi, anche con i trentacinque anni di anzianità contributiva unitamente alla prevista età anagrafica); o l'orario a tempo parziale non può essere inferiore a diciotto ore settimanali; o il datore di lavoro deve assumere nuovo personale per la durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono del "pensionamento progressivo".
Il pensionamento progressivo, con la contestuale assunzione di nuovo personale, oltre a favorire i lavoratori anziani nell'adeguamento graduale al futuro tipo di vita, consente ai datori di lavoro di continuare ad avvalersi, ancora per alcuni anni, dell'esperienza e della professionalità acquisita da tali lavoratori e, nel contempo, può agevolare i nuovi lavoratori nel necessario apprendimento se opportunamente affiancati ai lavoratori in uscita.
Per le amministrazioni pubbliche si prescinde dall'obbligo di assumere nuovo personale e per il personale docente del comparto scuola la riduzione dell'orario di lavoro avviene nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nelle specifiche ordinanze ministeriali.
I datori di lavoro che si avvalgono della normativa in oggetto debbono darne comunicazione ai competenti istituti previdenziali e all'Ispettorato provinciale del lavoro.
Con la legge finanziaria per l'anno 1997 è stato anche previsto che per i lavoratori autonomi in possesso dei requisiti di età e di contribuzione per l'accesso al pensionamento di anzianità spetta, ove rinuncino al pensionamento, fino alla data di compimento dell'anzianità contributiva di quarant'anni e comunque per un periodo non superiore all'età del pensionamento di vecchiaia, una riduzione sui contributi dovuti pari a 10 punti percentuali, a condizione che il lavoratore autonomo assuma una o più unità anche a tempo parziale per un orario non inferiore al 50 per cento dell'orario normale di lavoro, ovvero che si avvalga dei contratti di riallineamento retributivo per regolarizzare posizioni lavorative non conformi ai contratti di categoria, ovvero affianchi un socio nell'esercizio dell'attività.

CARLO CARTA




PRESENTATA LA RIFORMA DELLE PENSIONI

dal 2008 saranno necessari 40 anni di contributi

Dal 2008 saranno necessari 40 anni di contributi per accedere alla pensione di anzianità, contro i 35 attuali. In alternativa, la soglia dell'età anagrafica necessaria per il pensionamento sarà di 65 anni per gli uomini e di 60 anni per le donne. Inoltre, chi pur avendo i requisiti per la pensione di anzianità decide di restare al lavoro (per almeno due anni) avrà in busta paga la totalità dei contributi previdenziali (32,7 per cento). Come previsto, sono queste le principali novità della proposta sulla riforma del sistema previdenziale che il governo ha presentato alle parti sociali. Tra le altre misure si prevede l'introduzione di un contributo di solidarietà del 2%, per i prossimi tre anni, sulle pensioni d'oro, una stretta su quelle di invalidità con maggiori controlli su questi trattamenti. Il governo ha comunicato che gli incentivi saranno inseriti nella Finanziaria, così da essere operativi già a partire dal gennaio 2004.
Le ipotesi su cui da settimane lavora il governo non convincono affatto i sindacati, che ritengono inutile intervenire ora sulle pensioni e chiedono di aspettare il 2005, data prevista dalla riforma Dini per una prima verifica sul sistema previdenziale.
La riforma che il governo proporrà a Cgil, Cisl e Uil prevede, come detto, due fasi d'intervento.
La prima, da subito, puntando sugli incentivi a ritardare il pensionamento: chi se se avvarrà riceverà i contributi Inps (32,7%) direttamente in busta paga, probabilmente esentasse o con un prelievo agevolato. La seconda fase, a partire dal 2008, prevede l'innalzamento della soglia minima a 40 anni di contributi o a 65 anni d'età (60 per le donne). E' proprio la seconda fase della riforma ad essere bocciata dai sindacati, che non vedono un'emergenza nella spesa pensionistica e non ritengono necessari interventi strutturali.

CARLO CARTA




TUTTI I TRUCCHI DELLA LEGGE 30/2003

Il decreto attuativo della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil sta continuando una campagna di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che nascondono però più di un trucco a partire da un'idea autoritaria delle relazioni sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata.
I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che vi possano essere contratti firmati "da" (cioè solo alcune) e non "dalle" organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla contrattazione sono posti sotto "ricatto": un eventuale decreto del ministro del Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9 mesi (in alcuni casi 6) dall'emanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i richiami alla contrattazione
Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e somministrazione di manodopera. L'articolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo "Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione" applicabile. Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra invece sottintendere l'esistenza di un Ccnl specifico delle imprese di somministrazione tout court (esempio per l'indicazione degli interventi che dovrebbe adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).
Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione, sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.
Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali. Il decreto attuativo della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil continuerà una campagna di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che nascondono però più di un trucco a partire da un'idea autoritaria delle relazioni sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata.
I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che vi possano essere contratti firmati "da" (cioè solo alcune) e non "dalle" organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla contrattazione sono posti sotto "ricatto": un eventuale decreto del ministro del Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9 mesi (in alcuni casi 6) dall'emanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i richiami alla contrattazione.
Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e somministrazione di manodopera.
L'articolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo "Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione" applicabile. Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra invece sottintendere l'esistenza di un Ccnl specifico delle imprese di somministrazione tout court (esempio per l'indicazione degli interventi che dovrebbe adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).
Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione, sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.
Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali o to attuativo della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil continuerà una campagna di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che nascondono però più di un trucco a partire da un'idea autoritaria delle relazioni sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata.
I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che vi possano essere contratti firmati "da" (cioè solo alcune) e non "dalle" organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla contrattazione sono posti sotto "ricatto": un eventuale decreto del ministro del Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9 mesi (in alcuni casi 6) dall'emanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i richiami alla contrattazione.
Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e somministrazione di manodopera. L'articolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo "Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione" applicabile. Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra invece sottintendere l'esistenza di un Ccnl specifico delle imprese di somministrazione tout court (esempio per l'indicazione degli interventi che dovrebbe adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).
Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione, sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.
Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali. Ccnl delle agenzie di sommi Il decreto attuativo della legge 30/03 di riforma del mercato del lavoro - contro la quale la Cgil continuerà una campagna di mobilitazione - prevede diversi rinvii espliciti alla contrattazione. Rinvii che nascondono però più di un trucco a partire da un'idea autoritaria delle relazioni sociali. Un esempio per tutti: si pensi al principio, già contenuto nel dlgs 368/01 sul contratto a termine che, per determinate tipologie, le nuove norme entrano direttamente in vigore senza nessun rinvio alla contrattazione se non per ampliarne la portata. I diversi rinvii mettono sullo stesso piano gli accordi nazionali, territoriali e aziendali, tra loro sempre intercambiabili, nel tentativo esplicito di svuotare il contratto nazionale. Le nuove norme legittimano eventuali accordi separati prevedendo che vi possano essere contratti firmati "da" (cioè solo alcune) e non "dalle" organizzazioni comparativamente più rappresentative. Infine quasi tutti i rinvii alla contrattazione sono posti sotto "ricatto": un eventuale decreto del ministro del Lavoro potrà, in caso di accordo non raggiunto, sostituirsi alle parti sociali passati 9 mesi (in alcuni casi 6) dall'emanazione delle nuove norme. Vediamo con ordine tutti i richiami alla contrattazione
Requisiti dei soggetti che svolgeranno intermediazione e somministrazione di manodopera. L'articolo 5 rinvia a un decreto da emanarsi entro 30 giorni, sentite le parti sociali comparativamente più rappresentative, in merito alle competenze e alle strutture che i soggetti privati e pubblici devono possedere. Tra i criteri per autorizzare la somministrazione rientra inoltre il completo rispetto del nuovo "Contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione" applicabile. Qui compare, per poi riapparire più volte nel testo, il riferimento a un Ccnl delle imprese di somministrazione che sembrerebbe più un rimando ad eventuali appendici contrattuali previste nei Ccnl di settore già esistenti; in altri casi il testo sembra invece sottintendere l'esistenza di un Ccnl specifico delle imprese di somministrazione tout court (esempio per l'indicazione degli interventi che dovrebbe adottare il previsto fondo del 4%, art. 12 comma 3 e 4) indipendentemente se si tratti di somministrazione a tempo determinato o indeterminato.
Anche per la procedura di accreditamento (specifica per soggetti che fanno intermediazione) le Regioni dovranno sentire le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Questo passaggio è molto importante al fine di definire criteri che riconoscano una funzione prevalente al pubblico, reali norme anti discriminatorie e di solidarietà verso i più deboli, un uso corretto e trasparente delle risorse pubbliche (nazionali e Ue). Alla contrattazione nazionale o territoriale è demandata anche la possibilità che i lavoratori paghino per essere collocati (art.11).
Fondo del 4% (art.12). I soggetti che somministreranno lavoro dovranno versare un contributo pari al 4% della retribuzione corrisposta ai lavoratori, presso un apposito fondo bilaterale da costituire e finalizzato alla formazione, sostegno al reddito, e così via. Oltre a quanto già detto sul poco chiaro rinvio ad uno specifico Ccnl delle agenzie di somministrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo. Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali o nistrazione, segnaliamo che in caso di mancato accordo, il ministro è autorizzato - senza che il testo indichi entro quanto tempo- a interviene per decreto per regolare il nuovo fondo.

Somministrazione di manodopera. Oltre ai settori già indicati dal decreto per cui e già autorizza la somministrazione a tempo indeterminato (custodia, call center, ecc.) i contratti nazionali o territoriali stipulati "da" organizzazioni comparativamente più rappresentative, possono prevedere altri casi in cui la somministrazione sia possibile (art. 20 c. 3). Per la somministrazione a tempo determinato (ammessa per ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo e sostitutivo anche per l'ordinaria attività) i Ccnl individuano i limiti quantitativi (art. 20 c. 4). I termini inizialmente posti al singolo contratto di somministrazione a tempo determinato (cioè il termini entro cui il singolo contratto "scade") possono essere prorogati nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore (non specificando quale, art. 22 c.2). In relazione alla fase di transizione dal vecchio al nuovo sistema (viene abolito il lavoro interinale) i Ccnl vigenti all'entrata in vigore del decreto attuativo conservano, salvo diverse intese, la loro efficacia con esclusivo riferimento però alle sole causali per il lavoro temporaneo (cioè in quali circostanze è possibile ricorrervi) che si estendono ora automaticamente al nuovo contratto di somministrazione a tempo determinato (quindi valgono le causali, ma non valgono più i limiti quantitativi all'utilizzo massimo di questi lavoratori , art. 86 c. 3). Sempre un "contratto collettivo" (quale, nazionale o territoriale? art. 22 c. 3) fisserà l'indennità di disponibilità per il lavoratore somministrato a tempo indeterminato, momentaneamente non occupato presso un'azienda utilizzatrice, nonché come esercitare i diritti sindacali nei confronti dell'azienda somministratrice.
I contratti collettivi applicati dall'utilizzatore (cioè dall'impresa a cui l'agenzia di somministrazione ha "prestato" il lavoratore) potranno stabilire modalità e criteri per determinare le erogazioni economiche correlate ai risultati dell'azienda (produttività, gratifiche, ecc art. 23 c 4). Lavoro intermittente. Le esigenze o i particolari periodi dell'anno (articolo 37) che consentono il ricorso a questa tipologia sono individuate dai contratti collettivi (art. 34) stipulati "da" organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale (trascorsi 5 mesi, in assenza di accordo, il ministro del Lavoro emana nei 4 mesi successivi un decreto sostitutivo, art. 40). La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dai contratti collettivi che definiscono anche l'eventuale risarcimento che il lavoratore deve al datore, in caso di mancata risposta (art. 36 c. 1 e 6). Lavoro ripartito (o in coppia, art. 41 e 43). I "contratti o accordi collettivi" possono determinare le modalità di sostituzione tra i due lavoratori, eventuali modifiche della loro collocazione e regolare l'istituto.
Norme transitorie (art.86). Entro 6 mesi il ministro per la Funzione Pubblica convoca le organizzazioni sindacali per armonizzare le nuove norme in relazione al pubblico impiego (cosa che formalmente però la legge 30 escludeva esplicitamente); passati 18 mesi il Ministro del lavoro verifica con le organizzazioni sindacali l'efficacia di diverse sperimentazioni (disabili, lavoro a chiamata per lavoratori under 25 e over 45,ecc.); entro 5 giorni dall'emanazione del decreto il ministro del Lavoro convoca le organizzazioni comparativamente più rappresentative per verificare la fattibilità di uno o più accordi interconfederali per la gestione della fase transitoria dalle vecchie alle nuove norme.

CARLO CARTA




I NUOVI CONTRATTI DI LAVORO -

OPERATIVITA' DELLA LEGGE BIAGI
IN VIGORE DAL 24 OTTOBRE 2003.

( prima parte)

Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2003 è stato pubblicato il Decreto Legislativo di attuazione della Legge delega n. 30 del 14 febbraio 2003 , diventa così operativa la" più importante riforma del lavoro approvata nel nostro paese negli ultimi 30 anni e quella più innovativa nei contenuti" così si è espresso il Ministro Maroni all'Università di Modena attualmente intitolata a Marco Biagi, illustre giurista e docente universitario, conosciuto da tutti per la sua tragica fine , al quale dobbiamo la riforma del lavoro che permette al nostro paese di stare di pari passo col resto dell'Europa.
Analizziamo la riforma del lavoro nelle sue novità più salienti e in particolare le nuove tipologie dei contratti di lavoro, che possiamo riassumere nelle seguenti:
  • Somministrazione di lavoro ( staff leasing)
  • Lavoro intermittente (lavoro a chiamata - job on call)
  • Lavoro ripartito (job sharing)
  • Part-time
  • Apprendistato
  • Contratto di inserimento
  • Tirocinio estivo di orientamento
  • Lavoro a progetto
  • Lavoro accessorio
  • Certificazione

SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO,

questo contratto sostituisce il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, giuridicamente lo definiamo un contratto attraverso il quale un soggetto somministratore mette a disposizione di un altro soggetto utilizzatore, il lavoratore che presta la propria opera nell'interesse e sotto la direzione dello stesso utilizzatore. Il somministratore sarà un soggetto autorizzato dal Ministero del Lavoro e fungerà da tramite fra l'azienda (utilizzatore) e il lavoratore .
Il contratto di somministrazione potrà essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. La stipula a tempo indeterminato è prevista esclusivamente per determinate attività legate a esigenze di carattere tecnico, produttivo e organizzativo e ben definite dal Ministero o dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali, quali:
  • servizi di assistenza e cura della persona,
  • lavori di facchinaggio e pulizia,
  • servizi di ristorazione e portineria,
  • attività di marketing,
  • gestione di call-center,
  • installazioni o smontaggio di impianti e macchinari,
  • costruzioni edilizie all'interni degli stabilimenti,
  • tutte le attività connesse alla fase di avvio di una nuova attività nelle aree Obiettivo 1 di cui al regolamento CE 1260/99.

Il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato, invece potrà essere stipulato anche nell'ambito dell'attività ordinaria dell' impresa utilizzatrice purchè giustificato da esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo.
E' richiesta la forma scritta per entrambe le tipologie e dovrà contenere le indicazioni previste dai contratti collettivi di lavoro e in ogni caso, gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al soggetto somministratore, il numero dei lavoratori da somministrare, le ragioni che giustificano il ricorso allo stesso contratto, la durata prevista, le mansioni e l'inquadramento dei lavoratori, il trattamento economico, nonché gli obblighi a cui sono soggetti il somministratore e l'utilizzatore.
E' previsto il divieto per la stipula del contratto di somministrazione, nel caso di sostituzione di lavoratori assenti per esercitare il diritto di sciopero, per sostituzione di lavoratori ai quali è stato ridotto l'orario di lavoro con diritto al trattamento di integrazione salariale, quando l'impresa nei sei mesi precedenti abbia effettuato licenziamenti collettivi e in caso di mancata redazione della valutazione dei rischi prevista dalla Legge 626/94.
Questa tipologia di contratto prevede la partecipazione di tre distinte figure, il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore ai quali fanno capo diritti e obblighi ben definiti,
  • il somministratore deve corrispondere la retribuzione prevista dai C.C.N.L. ai lavoratori, sostenere gli oneri previdenziali e assicurativi, informare i lavoratori sui rischi della sicurezza, formare i lavoratori ed esercitare il potere disciplinare;
  • l'utilizzatore invece deve informare il lavoratore delle sue mansioni e rendere noto se le stesse sono soggette a rischi particolari, deve osservare gli obblighi di protezione e sicurezza del lavoratore, risponde in solido con il somministratore per la corresponsione della retribuzione e del pagamento degli oneri previdenziali e assicurativi ;
  • il lavoratore ha diritto a godere di tutti i diritti e del trattamento economico previsti per gli altri dipendenti in forza nell'azienda dell'utilizzatore.

LAVORO INTERMITTENTE O LAVORO A CHIAMATA -( JOB ON CALL)

Il contratto di lavoro a chiamata è un contratto mediante il quale un lavoratore si mette a disposizione di un datore di lavoro e ne aspetta la chiamata per svolgere prestazioni a carattere discontinuo individuate dai contratti collettivi di lavoro o da Decreto Ministeriale, lo stesso contratto prevede una indennità mensile di disponibilità da corrispondere al lavoratore per i periodi in cui garantisce al datore di lavoro la propria disponibilità in attesa di essere utilizzato.
Nella prima fase di applicazione potranno stipulare questo tipo di contratto i giovani disoccupati con età inferiore a 25 anni, o lavoratori di età maggiore di 45 anni iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento.

Il contratto dovrà essere stipulato con la forma scritta al fine di provare la sussistenza dei seguenti elementi: durata, luogo di svolgimento delle mansioni, modalità di disponibilità da parte del lavoratore e relativo preavviso di chiamata che non dev'essere inferiore ad un giorno lavorativo, trattamento economico e relative modalità di pagamento, eventuali misure di sicurezza necessarie in base al tipo di attività svolta.
Rimane esclusa la possibilità di avvalersi dei contratti di lavoro a chiamata per le stesse cause e motivazioni citate per il contratto di somministrazione.






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Franco Cocco

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