RELAZiONE: Dott. Andrea Dore

Nel presente intervento vengono esaminate, sia pure sinteticamente, talune delle numerose, e spesso tuttora irrisolte, problematiche fiscali delle procedure concorsuali. Più precisamente gli approfondimenti concernono la procedura concorsuale mag-giore in quanto per il concordato preventivo e per l'amministrazione controllata gli a-spetti fiscali e specificamente gli adempimenti posti a carico del Commissario Giudizia-le sono invero assai meno numerosi e più semplici.

1. IMPOSTE DIRETTE

1.1 Periodo anteriore alla dichiarazione del fallimento (art. 125, primo comma T.U.I.D.) Come è noto il reddito d'impresa relativo al periodo compreso tra l'inizio dell'esercizio e la data della dichiarazione del fallimento va calcolato in base al bilancio redatto dal Curatore. Nel caso di fallimento di imprese individuali e di società di perso-ne, il predetto reddito concorre alla formazione del reddito complessivo dell'imprenditore, dei familiari partecipanti all'impresa o dei soci relativo al periodo di imposta in corso alla data di dichiarazione del fallimento. Consegue pertanto che la dichiarazione iniziale del Curatore deve riguardare esclusi-vamente il reddito d'impresa (o, più frequentemente, la perdita) del periodo anteriore alla dichiarazione di fallimento mentre non andranno ricompresi in tale dichiarazione eventuali redditi di altra natura conseguiti dal fallito in tale periodo (fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, di lavoro autonomo ecc.) per i quali continua a far capo al fallito l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Il patrimonio dell'impresa o della società fallita all'inizio della procedura concorsuale va calcolato mediante confronto, secondo i valori riconosciuti ai fini delle imposte sui red-diti, tra le attività e le passività risultanti dal bilancio redatto dal Curatore ed allegato al-la dichiarazione iniziale dallo stesso Curatore. Il patrimonio netto si considera nullo se l'ammontare delle passività è pari o superiore a quello delle attività, come normalmente accade. In presenza di una contabilità corretta, sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale, i valori delle attività e passività da inserire nella situazione che il Cu-ratore deve redigere non possono che essere quelli risultanti dalla contabilità. Nel caso di contabilità inattendibile è opportuno riferirsi per le attività ai valori riscontrati in sede di inventariazione facendo anche riferimento alla previsione di cui all'art.9, ter-zo comma, del citato Testo Unico (e cioè al valore normale) mentre per le passività si farà riferimento alle risultanze dello stato passivo della procedura. Analogo comporta-mento va adottato nel caso di mancata tenuta della contabilità. La dichiarazione iniziale va presentata entro 4 mesi dalla nomina . In tema di dichiarazioni dei redditi, sia iniziali che finali presentate dal Curatore, va te-nuto presente che, con una recente pronunzia ministeriale, è stata esclusa la possibili-tà dell'unificazione con le altre dichiarazioni fiscali. La dichiarazione iniziale va quindi presentata autonomamente. Il Curatore, in possesso dei requisiti per richiedere l'abilitazione telematica alla trasmis-sione delle dichiarazioni fiscali, può trasmettere direttamente in via telematica sia la dichiarazione annuale IVA che le dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ovvero può rivolgersi ad altro intermediario abilitato che curerà la trasmissione telematica delle di-chiarazioni. A partire dal corrente anno 2001 deve ritenersi preclusa la possibilità di utilizzare il mo-dello cartaceo e di presentare lo stesso ad un istituto di credito o all'amministrazione postale, pur non potendosi escludere che, almeno limitatamente alle dichiarazioni da presentare nel corrente anno 2001, sia ancora possibile l'utilizzo del modello cartaceo da presentare ad un istituto di credito ovvero alle poste.

1.2 Periodo successivo sino alla chiusura della procedura (art. 125, secondo comma T.U.I.D.) Il reddito d'impresa compreso tra l'inizio e la chiusura della procedura fallimentare è costituito dalla differenza tra il residuo attivo ed il patrimonio netto dell'impresa o della società fallita all'inizio della procedura determinato in base a valori fiscalmente ricono-sciuti. Per le imprese individuali e per le società di persone la predetta differenza è diminuita dei corrispettivi della cessione dei beni personali dell'imprenditore o dei soci compresi nel fallimento ed è aumentato dei debiti personali dell'imprenditore o dei soci pagati dal Curatore. Ai fini dell'IRPEF l'eventuale reddito (o perdita) che ne risulta è imputato all'imprenditore, ai familiari partecipanti all'impresa familiare ovvero ai soci nel periodo di imposta in cui si è chiusa la procedura fallimentare. Il Curatore, prima di presentare la suddetta dichiarazione finale, deve provvedere al versamento, nei modi ordinari, dell'Irpeg, sull'eventuale reddito che risulta da tale di-chiarazione qualora ovviamente il fallimento abbia riguardato una società di capitali. La dichiarazione finale è volta alla determinazione del reddito e/o della perdita dell'intero periodo di durata della procedura. Per la determinazione dell'eventuale reddito (o più frequentemente della perdita) del periodo fallimentare non trovano applicazione le disposizioni ed i criteri di cui al capo VI del Testo Unico delle Imposte Dirette bensì si prendono in considerazione le somme realizzate dal Curatore ed i pagamenti effettuati da quest'ultimo e la materia imponibile emerge solo di raro, posto che debbono verificarsi contemporaneamente due condizio-ni e cioè: a) esistenza di un residuo attivo che sussiste soltanto allorquando l'ammontare dell'attivo realizzato è superiore a quello del passivo liquidato, posto che il residuo attivo è, in pratica, quel valore che scaturisce al termine della procedura dalla diffe-renza delle entrate rispetto alle uscite complessive (previe opportune rettifiche per le eventuali entrate rinvenienti dai beni personali dell'imprenditore o dei soci liquida-ti e per i debiti personali pagati dal Curatore). Il residuo attivo è quindi l'avanzo net-to che residua al termine della procedura e che va attribuito al fallito; b) ammontare del residuo attivo superiore al patrimonio netto iniziale. Nell'ipotesi (invero quasi di scuola) in cui dalla dichiarazione finale dei redditi emerga un reddito d'impresa, il Curatore è tenuto, prima di presentare la dichiarazione finale, a versare l'IRPEG qualora la fallita sia una società di capitali. Per contro nessun versa-mento dovrà essere effettuato nel caso di procedure fallimentari concernenti imprese individuali ovvero società di persone (in tali fattispecie infatti il predetto adempimento farà capo al fallito ovvero ai soci della società di persone fallita). Qualora dalla dichiarazione finale del Curatore dovesse emergere un reddito d'impresa (determinato, ripetesi, contrapponendo il residuo attivo al patrimonio netto iniziale) è previsto l'obbligo per il Curatore di versare anche l'ILOR sul predetto reddito d'impresa. Peraltro, a seguito dell'entrata in vigore dell'IRAP, l'ILOR è stata abolita talché sull'eventuale reddito d'impresa risultante dalla dichiarazione finale del Curatore non è più dovuto il suddetto tributo. La dichiarazione finale va presentata entro quattro mesi dalla chiusura della procedura fallimentare mentre per le modalità di presentazione della suddetta dichiarazione vale quanto indicato per la dichiarazione iniziale (invio telematico da parte del Curatore o di altro intermediario abilitato, divieto di unificazione della dichiarazione, ecc.). Sempre sul punto si evidenzia un'ulteriore problematica e cioè quella delle ritenute alla fonte sugli interessi attivi maturati sui depositi bancari delle procedure fallimentari. Le suddette ritenute sono sicuramente a titolo di acconto per le procedure fallimentari aperte a carico di società di capitali e di società di persone e si ritiene che possano es-sere considerate tali anche nel caso di procedura fallimentari aperte a carico di impre-se individuali. Le suddette ritenute possono essere richieste a rimborso esclusivamente sulla base della dichiarazione finale del Curatore, dichiarazione che deve considerarsi quale con-dizione essenziale per rendere esigibile il credito verso l'Erario rappresentato appunto dalle ritenute sugli interessi attivi. Tale circostanza vanifica di fatto la possibilità di ottenere il correlativo rimborso posto che la predetta dichiarazione viene presentata allorquando la procedura fallimentare è chiusa. Per ovviare agli accennati inconvenienti sono state indicare diverse soluzioni. Più precisamente è stata prospettata la possibilità di cedere il correlativo credito (peral-tro in proposito va tenuto presente che l'amministrazione finanziaria potrebbe sostene-re che il credito cedibile è solo quello risultante dalla dichiarazione finale del Curatore, il che comporterebbe evidenti problemi pratici per la cessione dello steso credito) ovve-ro di investire i fondi della procedura in operazioni di pronti contro termine che, qualora il fallimento riguardi una società di capitali, non dovrebbe comportare l'applicazione della ritenuta alla fonte sui proventi derivanti dalle correlative operazioni. Tale seconda soluzione potrebbe praticata soprattutto nei casi di rilevanti disponibilità liquide delle procedure.

2. IRAP

Tale imposta è entrata in vigore il 1° gennaio 1998 ed ha sostituito diversi altri tribu-ti, tra i quali l'ILOR. La normativa disciplinante il suddetto tributo stabilisce che, nei casi di fallimento, si os-servano le disposizioni di cui all'articolo 10 del DPR n. 600/1973 (che, come noto, di-sciplina la presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette nei casi di falli-mento), con esclusione del 2° e 3° comma del citato articolo 10 qualora non vi sia stato esercizio provvisorio nel corso della procedura fallimentare. In base alla formulazione di tale norma le procedure concorsuali debbono ritenersi e-scluse dal nuovo tributo, ad eccezione del caso di esercizio provvisorio. Pertanto, qualora non sia stato disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa fallita, il Cu-ratore dovrà limitarsi a presentare, ai fini dell'IRAP, la dichiarazione relativa al lasso di tempo intercorso tra l'inizio del periodo d'imposta e la data di apertura della procedura fallimentare unitamente alla dichiarazione iniziale dei redditi e l'eventuale debito di im-posta emergente da tale dichiarazione dovrà essere insinuato al passivo della procedu-ra da parte dell'amministrazione finanziaria. Tale credito si ritiene non abbia natura di credito privilegiato. Parimenti il Curatore non è tenuto a presentare, ai fini dell'IRAP, la dichiarazione finale nei quattro mesi dalla chiusura della procedura.

3. ILOR - ICI

Come accennato l'imposta locale sui redditi è stata abolita a partire dal 1° gennaio 1998 e ciò in base all'articolo 36 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 di-sciplinante l'IRAP. Pertanto, a partire dal 1° gennaio 1998, non è più dovuta l'ILOR sull'eventuale reddito d'impresa emergente dalla dichiarazione finale del Curatore. Sempre per quanto attiene l'ILOR il secondo periodo del 4° comma dell'articolo 125 del TUIR prevede che per i redditi degli immobili non strumentali e per quelli personali dell'imprenditore dichiarato fallito e dei soci ricompresi nel fallimento, il suddetto tributo è dovuto per ciascun anno di possesso rientrante nella durata della procedura fallimen-tare ed è prelevato dal prezzo realizzato dalla vendita degli immobili da parte del Cura-tore. L'articolo 18 del DPR n. 42 del 4 febbraio 1988 prevede l'obbligo per il Curatore di pre-sentare, entro un mese dalla vendita, all'Ufficio Imposte la dichiarazione ai fini dell'ILOR sui redditi dei predetti immobili. A seguito dell'entrata in vigore dell'Imposta Comunale sugli Immobili (1° gennaio 1993) essendo previsto che per gli immobili ricompresi nel fallimento è dovuto il predetto nuovo tributo, è evidente che l'ILOR sui redditi degli immobili non strumentali (o su quelli personali) ricompresi nel fallimento non è più dovuta a partire dal 1° gennaio 1993 mentre si ritiene sia ancora dovuta per i redditi dei predetti immobili maturati ante-riormente al 1° gennaio 1993. In ordine all'ICI, si ricorda che lo stesso tributo va versato entro tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato (e tale termine si ritiene coincida con quello del decreto di trasferimento) ed entro il medesimo termine il Curatore dovrà presentare la correlati-va dichiarazione ICI al Comune nella cui circoscrizione si trovano gli immobili alienati.

4. I.V.A.

L'articolo 74 bis del DPR n. 633/1972 stabilisce che il Curatore, una volta nominato, deve adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione per le operazioni effettuate prima della dichiarazione del fallimento qualora, all'atto della dichiarazione del fallimen-to, non siano ancora scaduti i termini per porre in essere tali operazioni e le suddette formalità dovranno essere eseguite dal Curatore entro quattro mesi dalla nomina. Sempre entro quattro mesi dalla nomina il Curatore deve presentare la dichiarazione I.V.A. dell'anno solare precedente, qualora il relativo termine non sia ancora scaduto. Parimenti il Curatore deve presentare, per gli anni successivi, la dichiarazione annuale I.V.A. per le operazioni poste in essere dallo stesso Curatore e tale adempimento an-drà effettuato entro i normali termini. E' invece venuto meno l'obbligo per il Curatore di presentare la dichiarazione I.V.A. re-lativa al segmento temporale prefallimentare che intercorre dal 1° gennaio sino alla da-ta della dichiarazione di fallimento. Anche le dichiarazioni I.V.A. debbono essere presentate autonomamente senza possi-bilità quindi di procedere all'unificazione. La presentazione dovrà avvenire in via telematica da parte dello stesso Curatore, pur-ché si tratti di soggetto abilitato, ovvero da parte di altri intermediari abilitati, sempre quando il Curatore abbia presentato le dichiarazioni I.V.A. periodiche. Per il corrente anno 2001 le istruzioni ministeriali sulla dichiarazione I.V.A. indicano che i Curatori possono utilizzare il modello cartaceo da presentare ad un istituto di credito ovvero all'amministrazione postale. Il Curatore è tenuto ad un ulteriore adempimento in materia di I.V.A. Deve infatti pre-sentare al competente Ufficio delle Entrate, entro quattro mesi dalla dichiarazione del fallimento, un modello I.V.A. relativo alle operazioni effettuate nella frazione di anno an-teriore alla dichiarazione del fallimento per consentire l'insinuazione al passivo della procedura fallimentare del credito I.V.A. vantato dall'Ufficio delle Entrate. Inoltre il Curatore, per le operazioni effettuate dopo il fallimento, è tenuto a presentare telematicamente le dichiarazioni periodiche I.V.A. (mensili o trimestrali). Peraltro, qualora nel mese o trimestre non siano state registrate operazioni rilevanti ai fini dell'I.V.A., il Curatore non deve compilare e presentare, per tale periodo, la dichia-razione periodica. Per i primi mesi del corrente anno 2001 le dichiarazioni periodiche I.V.A. andranno presentate entro il prossimo mese di maggio, mentre le dichiarazioni annuali I.V.A. re-lative al decorso anno 2000 andranno presentate dal Curatore entro il mese di maggio se viene utilizzato il modello cartaceo ovvero entro il mese di giugno nel caso di invio telematico delle dichiarazioni. Infine si ricorda che il Curatore è tenuto a presentare, entro trenta giorni dalla nomina, la dichiarazione di variazione dati concernente la comunicazione dell'avvenuta dichia-razione di fallimento. Inoltre, entro trenta giorni dalla definizione della procedura dovrà presentare l'ulteriore dichiarazione di variazione dati concernente appunto la cessazione della procedura, con possibilità, espressamente riconosciuta dal Ministero delle Finanze, di presentare tale dichiarazione anteriormente alla chiusura della procedura fallimentare ma non ap-pena ultimata la cessione dei beni e ciò al fine di accelerare le procedure di rimborso dell'eventuale credito I.V.A, rimborso il cui ottenimento comporta spesso non poche dif-ficoltà per i Curatori. Anche le dichiarazioni di variazioni dati potranno essere presentate in via telematica, almeno per quanto concerne le procedure fallimentari aperte a carico di persone fisiche.

5. CURATELA E SOSTITUTO D'IMPOSTA

Le istruzioni del modello 770 relativo ai periodi d'imposta 1998-1999 considerano obbligati alla presentazione del modello, tra gli altri, i curatori fallimentari. Tale indicazione è contenuta anche nelle istruzioni relative al modello 770 del decorso anno 2000. Va quindi verificato se sia fondata o meno la tesi ministeriale e cioè, in primo luogo, se il Curatore fallimentare possa essere considerato un sostituto d'imposta il quale nel momento in cui corrisponde compensi deve effettuare una ritenuta alla fonte. L'amministrazione finanziaria ha più volte affermato che a carico del Curatore fallimen-tare sussiste l'obbligo dell'effettuazione della ritenuta sui redditi di lavoro dipendente liquidati dal Curatore stesso dato che la funzione di quest'ultimo è strettamente con-nessa con la posizione del debitore fallito, alla cui sfera la sua attività deve essere ri-condotta. L'amministrazione finanziaria ha inoltre sostenuto che tale obbligo deve estendersi an-che all'ipotesi di corresponsione di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente ed al compenso percepito dal Curatore stesso per le sue prestazioni di curatela, il cui paga-mento è a carico del patrimonio fallimentare, del quale il Curatore ha l'amministrazione ai sensi dell'articolo 31 della Legge fallimentare. Per contro la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che il Curatore, attesa la sua qualità di organo dell'ufficio fallimentare e non di mero rappresentante del fallito, non riveste il ruolo di sostituto d'imposta non essendo ricompreso tra i soggetti per i quali gli articoli 23 e seguenti del DPR 29 settembre 1973 n. 600, con elencazione a carattere tassativo, prevedono l'obbligo di effettuare le ritenute al momento del paga-mento. In senso conforme si è espressa la prevalente dottrina. Aderendo all'ormai consolidato orientamento della Suprema Corte si può ritenere che il Curatore fallimentare non assuma, nello svolgimento delle proprie funzioni, la qualifica di sostituto d'imposta. Non effettuando ritenute non sorge neppure l'obbligo di presen-tare l'apposita dichiarazione e ciò vale sia per i periodi di imposta successivi alla nomi-na del Curatore che per il periodo prefallimentare.

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Prima di concludere desidero formulare talune puntualizzazioni su ulteriori tematiche fiscali alla luce di recenti innovazioni legislative, di pronunzie dell'amministrazione fi-nanziaria e di contributi della dottrina. In primo luogo ricordo la specifica disposizione (art. 6/bis del D.L. 29.09.1997 n.328) che prevede, per tutte le procedure fallimentari in essere alla data del 21.11.1997, la disapplicazione degli interessi e delle sanzioni erogate al soggetto sottoposto a proce-dure concorsuali a condizione che il debito verso l'erario per l'imposta dovuta venga pagato in un'unica soluzione nel termine di 30 giorni decorrente, per il fallimento, dal decreto di esecutività del piano di riparto finale di cui all'art. 111 della Legge Fallimen-tare (articolo richiamato erroneamente posto che il piano di riparto è disciplinato dall'art. 110 della Legge Fallimentare). Relativamente a tale agevolazione, che va tenuta in debita evidenza dai Curatori, evi-denzio che una recente risoluzione ministeriale (n. 15/E del 06.02.2001) ha stabilito che, nel caso di concordato fallimentare, per poter beneficiare dell'abbuono degli inte-ressi e delle penalità il versamento dei tributi va effettuato in un'unica soluzione entro trenta giorni dalla data di affissione della sentenza di omologa del concordato fallimen-tare ovvero dalla data del decreto del Giudice Delegato con la quale vengono fissate le modalità di esecuzione del concordato stesso. In secondo luogo ricordo che nella finanziaria del corrente anno 2001 è contenuta una disposizione che prevede, a partire dal 1° gennaio 2001, il rimborso dei crediti I.V.A. vantati da soggetti dichiarati falliti sino al limite di 500 milioni anche senza la prestazio-ne della garanzia fideiussoria richiesta dall'articolo 38/bis del D.P.R. n. 633/1972. Trattasi di un'innovazione più volte vanamente richiesta dai Curatori essendo assurdo che - a fronte di un'operazione a rischio zero (era ed è infatti prassi l'accantonamento dei crediti I.V.A. rimborsati alla Curatela sino allo spirare del termine utile per la rettifica delle dichiarazioni I.V.A. da cui emerge il credito rimborsato) - l'amministrazione finan-ziaria pretendesse la prestazione di una garanzia fideiussoria che si traduceva, in pra-tica, in un illecito arricchimento per le compagnie di assicurazione ed in un onere del tutto ingiustificato per le procedure fallimentari. Una considerazione su tale punto: meglio tardi che mai. In terzo luogo evidenzio che con una recente circolare della Direzione Regionale delle Entrate della Sardegna è stato precisato che, a seguito della soppressione di diversi uffici fiscali periferici, i pagamenti delle quote di riparto a valere su crediti insinuati al passivo delle procedure dagli uffici finanziari soppressi devono avvenire "per il tramite degli intermediari della riscossione (istituti di credito, uffici postali, concessionari della riscossione), utilizzando i modelli di versamento F23; F24; F35 e con l'indicazione sui modelli di versamento dei codici identificativi degli uffici locali territorialmente compe-tenti". Trattasi dell'ennesima complicazione, posto che è quanto meno poco agevole disporre di tutti i dati occorrenti per la corretta compilazione della suddetta modulistica (basti in-fatti pensare alle difficoltà che si incontreranno nell'individuazione dei diversi tributi che hanno dato origine alle insinuazioni, in particolare per quanto attiene ad insinuazioni risalenti ad epoche lontane nel tempo). Ho ritenuto quindi di interessare il nostro Ordine affinché manifesti alla Direzione delle Entrate le difficoltà che potranno incontrarsi nel soddisfare tale procedura e richieda nel contempo alla stessa Direzione gli opportuni chiarimenti in proposito e cioè la specifica dei codici identificativi degli uffici fiscali competenti nonché ulteriori precisazioni sui modelli che di volta in volta andranno compilati. Ripeto è l'ennesima complicazione per i Curatori. Per quanto attiene alle note di credito da emettere da parte dei creditori per i crediti di rivalsa derivanti da fatture a suo tempo emesse a carico del fallito all'epoca in bonis, l'orientamento prevalente, anche se invero non univoco, è quello in base al quale le cu-ratele devono accettare le predette note solo una volta che l'incapienza del credito I.V.A. è stata accertata sulla base del piano del riparto finale dell'attivo fallimentare. Segnalo, infine, un interessante studio pubblicato di recente su una rivista specializzata che affronta in modo esaustivo le problematiche della compensazione fiscale tra crediti e debiti nei confronti dell'amministrazione finanziaria da parte delle Curatele. Trattasi di un argomento importante e delicato che interessa una vasta cerchia di Cura-tori posto che è presente in numerose procedure. Per motivi di tempo non ritengo di dovermi soffermare su tale aspetto che meriterebbe un adeguato approfondimento in altra sede. Pur tuttavia evidenzio taluni aspetti che mi paiono particolarmente interessanti. Nello studio viene correttamente evidenziata la possibilità di compensare gli eventuali debiti del fallito nei confronti dell'amministrazione finanziaria ammessi allo stato passi-vo con crediti d'imposta maturati successivamente alla sentenza dichiarativa di falli-mento e la compensazione non potrà che avvenire in occasione dei riparti parziali ov-vero finali dell'attivo. La compensazione potrebbe operarsi anche tra crediti fiscali pregressi rispetto alla sentenza di fallimento e debiti post fallimento, pur essendo evidente la necessità di una doverosa cautela da parte del Curatore per evitare di portare in compensazione crediti di dubbia esigibilità con debiti certi in quanto sorti durante la procedura. Infine la compensazione può riguardare debiti e crediti fiscali sorti nel corso della pro-cedura anche se si tratta di un'ipotesi che concretamente dovrebbe essere non fre-quente.

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La presente giornata di studi è dedicata alle prospettive delle procedure fallimentari e non posso quindi esimermi dal formulare talune considerazioni che rinvengono anche dalla mia ultra trentennale esperienza nelle problematiche fiscali nei fallimenti. L'auspicio che formulo, pur paventando che si tratti solo di un illusione, è che il Ministe-ro delle Finanze si renda conto che la normativa tributaria relativa alle procedure con-corsuali (e non solo questa), va semplificata al massimo. L'obiettivo strategico sarebbe quello di eliminare tutte le incombenze poste a carico delle curatele almeno in materia di imposte dirette (esclusa ovviamente l'ipotesi di e-sercizio provvisorio) in quanto è noto a tutti, e dovrebbe essere a conoscenza anche del Fisco, che al sacrificio imposto ai curatori per i numerosi adempimenti da espletare non corrisponde alcun concreto beneficio per l'Erario (la base imponibile emergente dalle dichiarazioni fiscali iniziali o finali dei curatori è un ipotesi di scuola o meglio un miraggio nel deserto dei dissesti). Purtroppo si è ripetutamente constatato e si constata tuttora che, anche in materia fi-scale, il meglio è nemico del bene. Il meglio è indubbiamente rappresentato dalla soppressione degli inutili orpelli posti a carico dei curatori ma poiché sono certo che il Fisco non accetterà tale verità vera (e cioè che si tratta di adempimenti inutili o meglio di un retaggio ancestrale ed inspiegabile) mi riterrei soddisfatto del solo bene e cioè se, in occasione della riforma della legge fallimentare, si introducessero nella normativa tributaria disposizioni semplici e chiare per quanto attiene agli adempimenti fiscali del Curatore, avendo presente che non si tratta di un contribuente comune bensì di un pubblico ufficiale che opera quale ausiliario della giustizia, talché un trattamento, non dico privilegiato, ma almeno consono a tale qualifica, sarebbe doveroso. Sul punto sarebbe auspicabile che la categoria professionale cui appartengo si faccia promotrice dell'accennata semplificazione, elaborando ipotesi operative che sono fa-cilmente individuabili. E' con tale auspicio che chiudo il presente intervento, sperando di non essere ancora una volta deluso nelle aspettative di un'azione rapida e concreta della mia categoria.

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