RELAZIONE: Dott. Carlo Sedda


TREMONTI INVESTIMENTI

Meccanismo dell'agevolazione

L'agevolazione Tremonti consiste nella totale esclusione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dell'importo agevolato. L'importo escluso dall'imposizione dipende dall'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della disposizione ed in quello successivo, rispetto alla media degli investimenti in beni nuovi effettuati nei 5 periodi d'imposta precedenti. Pur nel silenzio della norma in esame, ma per via dell'esplicito richiamo alle modalità applicative della "vecchia" Tremonti del D.L. 357/94, l'ammontare degli investimenti in beni nuovi deve essere depurato dei disinvestimenti effettuati nel medesimo periodo; lo stesso meccanismo va applicato al calcolo della media degli investimenti dei 5 anni precedenti. L'importo dei disinvestimenti deve essere calcolato con riferimento al prezzo di vendita, per le cessioni a titolo oneroso, o al valore normale dei beni, per quelle gratuite o per i beni assegnati all'imprenditore, ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o professione, a nulla rilevando il valore contabile del bene. Si considerano anche le cessioni dei beni acquistati usati. In dipendenza di questo meccanismo, al contribuente che dovesse effettuare degli investimenti di sostituzione converrebbe cedere i beni in uso nel 2001, per poi acquistare i nuovi nel 2002. Infatti, si otterrebbero così due vantaggi: non si avrebbero cessioni da scomputare dal volume degli investimenti del 2002 e in più le cessioni del 2001, diminuirebbero la media degli investimenti netti effettuati nell'anno (e quindi nel quinquennio) precedente. Qualora la differenza tra investimenti e disinvestimenti in un determinato esercizio dia origine ad un risultato negativo, si dovrà ignorare tale risultato ed assumere il valore zero. Una interessante novità introdotta nella presente versione dell'agevolazione, consiste nella possibilità di escludere dalla media degli investimenti dei 5 anni precedenti una annualità a scelta del contribuente (ovviamente quella in cui sono stati effettuati gli investimenti maggiori). L'importo agevolato è pari al 50% degli investimenti realizzati in eccesso rispetto alla media degli anni precedenti, calcolata come sopra. Gli investimenti agevolati sono soltanto quelli effettuati successivamente al 30 giugno 2001. A differenza dell'analoga agevolazione del D.L. 357/94, gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta agevolato partecipano nel successivo periodo alla formazione della media degli acquisti degli anni precedenti, mentre per il 2001, gli investimenti effettuati nei primi sei mesi dell'anno, non essendo riferiti a periodi precedenti, non partecipano al calcolo della media. I soggetti che non hanno un quinquennio per il calcolo della media faranno riferimento al numero di periodi disponibili ed anche per loro sarà possibile escludere l'anno "peggiore". Pertanto, per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel periodo anteriore a quello in corso alla data del 25 ottobre gli investimenti effettuati nel presente periodo d'imposto sono completamente agevolabili. L'ammontare agevolato è escluso dal reddito d'impresa ai fini IRPEF ed IRPEG, mentre per ora non è previsto alcun beneficio ai fini dell'IRAP.

Tipologie di investimenti agevolabili

L'art. 4, comma 4, della legge istitutiva prevede che rientra nell'agevolazione gli investimenti effettuati nel territorio dello Stato finalizzati:

1. alla realizzazione di impianti nuovi

Per impianti si considerano in via principale :

· le aree sulle quali insistono i fabbricati;

· le aree accessorie ai abbricati;

· i fabbricati;

· gli altri manufatti persistenti sul suolo;

· le attrezzature.

Il legislatore non ha richiesto ne' l'integrale realizzazione del nuovo impianto, ne', tantomeno, che la sua entrata in funzione avvenga negli esercizi agevolati. La realizzazione degli investimenti può avvenire anche attraverso la costruzione in economia.

2. al completamento di opere sospese

Per "completamento di opere sospese" si intende l'ultimazione di impianti la cui fabbricazione è cominciata in anni precedenti a quello per cui spetta l'agevolazione fiscale, qualunque sia i motivi che hanno determinato la sospensione dell'opera. L'importo agevolato è comunque quello sostenuto dopo il 30 giugno.

3. all'ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti

Queste fattispecie si intendono realizzate qualora si verifichino interventi tesi a :

· aumentare la potenzialità produttiva degli impianti;

· riportare in funzione impianti disattivati;

· adeguare tecnologicamente gli impianti ai fini dell'economicità produttiva dell'impresa.

Tra le spese di ammodernamento vi rientrano anche la realizzazione di nuovi impianti elettrici, di riscaldamento e condizionamento. Gli impianti devono essere situati in Italia e non necessariamente devono essere di proprietà.

4. all'acquisto di beni strumentali nuovi

Rientrano in tale fattispecie l'acquisto o la costruzione in economia di beni nuovi, materiali o immateriali, soggetti ad ammortamento, con esclusione, quindi, di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Immobili

Per quanto riguarda l'investimento immobiliare, il legislatore richiede come unico requisito, oltre alla novità, la strumentalità per natura dell'immobile; ciò significa che per le imprese commerciali la strumentalità è garantita anche quando non vi sia l'utilizzo diretto del bene ai fini dell'attività esercitata, purché si tratti di un immobile ad uso non abitativo. Pertanto l'immobile acquistato godendo dell'agevolazione può essere locato a terzi, utilizzato come foresteria o dato in comodato all'amministratore. Per i professionisti, invece, l'immobile può essere considerato strumentale solo nel caso in cui venga utilizzato in modo diretto nell'ambito dell'attività esercitata. Requisito della novità Il requisito della novità si realizza in presenza di fabbricati costruiti in economia, acquistati dalle imprese costruttrici (purché non locati o utilizzati direttamente in attesa di venderli) o anche da privati, purché sia dimostrato, anche mediante dichiarazione del venditore nell'atto di acquisto, che il bene non è mai stato utilizzato dal cedente o da altro soggetto. Una via di scampo a questa limitazione è fornita dalla circolare 17 ottobre 2001, n° 90/E, la quale precisa che "può essere considerato nuovo, per il terzo acquirente, anche un fabbricato strumentale acquistato da un'impresa di costruzioni che prima della cessione abbia operato sullo stesso interventi di radicale trasformazione; ciò a condizione che gli interventi non costituiscano mero adattamento della struttura alle caratteristiche di una eventuale categoria catastale e che l'importo complessivo dei lavori sia comunque prevalente rispetto al costo di acquisto dell'immobile da parte del cedente, il quale è tenuto ad attestare la sussistenza dei suddetti requisiti". La precisazione di cui sopra si riferisce solamente al caso in cui il venditore sia un'impresa edile; negli altri casi l'investimento può essere agevolato esclusivamente nell'ipotesi in cui siano conservati solamente alcuni componenti strutturali dell'edificio preesistente (ad esempio, le facciate) in dipendenza di vincoli storico - artistici o derivanti da strumenti urbanistici. L'agevolazione compete anche in caso di acquisto di un immobile strumentale per natura non ancora ultimato dall'impresa costruttrice e completato in economia dall'acquirente, con riferimento al costo complessivamente sostenuto.

Aree edificabili

Pur in mancanza del requisito della strumentalità, il diritto a fruire dell'agevolazione per l'acquisto di terreni edificabili sorge con l'inizio dei lavori di costruzione del fabbricato, da quando cioè la destinazione del terreno a scopo edificatorio trova concreta attuazione; non rileva il fatto che la costruzione non sia stata ultimata nel periodo di vigenza del beneficio, ma il costo dell'area potrà fruire del beneficio fiscale in misura corrispondente al rapporto alla quota parte dei lavori eseguiti al termine di ciascun periodo d'imposta e l'ammontare complessivo del costo preventivato per l'intera costruzione che insiste sull'area. Esempio: - area edificabile acquistata nel 2001 per € 100.000; - costo preventivato per la costruzione: € 300.000; - costi di costruzione sopportati nel 2001: € 150.000; l'investimento agevolabile è da € 150.000 (costi sostenuti per la costruzione, pari al 50% del preventivato) + € 50.000, pari al 50% del costo del terreno. Beni ad uso promiscuo Per quanto riguarda autovetture e telefoni cellulari, la circolare 90/E precisa che "l'ammontare dell'investimento è determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente rilevante al fine del calcolo degli ammortamenti nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo". Pertanto, l'acquisto di un'autovettura va considerato al 50% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) e per un massimo di Lit. 35 milioni (Lit. 50 milioni per gli agenti e rappresentanti di commercio), a meno che l'auto in questione non debba essere utilizzata promiscuamente da un dipendente per la maggior parte dell'anno; in questo caso, infatti, non ci sono più limitazioni alla deducibilità dei costi. Beni acquistati in leasing Per espressa previsione normativa, sono agevolabili gli acquisti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria. L'agevolazione spetta per il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene e con riferimento al periodo d'imposta in cui il bene viene consegnato. E' necessario tener conto degli acquisti in leasing anche nel calcolo della media del quinquennio.

Beni ad uso promiscuo

Per quanto riguarda autovetture e telefoni cellulari, la circolare 90/E precisa che "l'ammontare dell'investimento è determinato in misura corrispondente al costo di acquisto fiscalmente rilevante al fine del calcolo degli ammortamenti nella determinazione del reddito d'impresa o di lavoro autonomo". Pertanto, l'acquisto di un'autovettura va considerato al 50% (80% per gli agenti e rappresentanti di commercio) e per un massimo di Lit. 35 milioni (Lit. 50 milioni per gli agenti e rappresentanti di commercio), a meno che l'auto in questione non debba essere utilizzata promiscuamente da un dipendente per la maggior parte dell'anno; in questo caso, infatti, non ci sono più limitazioni alla deducibilità dei costi. Beni acquistati in leasing Per espressa previsione normativa, sono agevolabili gli acquisti effettuati mediante contratto di locazione finanziaria. L'agevolazione spetta per il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto del bene e con riferimento al periodo d'imposta in cui il bene viene consegnato. E' necessario tener conto degli acquisti in leasing anche nel calcolo della media del quinquennio.

Revoca dell'agevolazione

L'incentivo fiscale è revocato se i beni vengono ceduti o destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa o di lavoro autonomo entro il secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto (per gli immobili 5 periodi). Ciò comporta l'aumento del reddito imponibile, relativo all'esercizio in cui si verifica la cessione o dismissione, per un importo pari al corrispettivo di vendita, ma comunque mai superiore all'entità della variazione in diminuzione effettuata nell'esercizio in cui è stato effettuato l'investimento, per la parte ad esso proporzionalmente riferibile. Nel caso di cessione d'azienda non scatta l'intento elusivo e pertanto non si applica la revoca del beneficio fiscale eventualmente fruito.

CONFRONTO CON IL CREDITO D'IMPOSTA

  TREMONTI BIS CREDITO D'IMPOSTA
Soggetti destinatari della norma Titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo Esclusivamente titolari di reddito d'impresa.
Ambito territoriale Tutto il territorio nazionale Unità produttive ubicate nelle regioni svantaggiate
Vantaggio fiscale Irpef o Irpeg dovute sul 50 % degli investimenti agevolati 50% degli investimenti agevolati
Natura dell'agevolazione Detassazione del reddito ai fini Irpef o Irpeg (non Irap) Credito d'imposta da utilizzarsi in compensazione nel mod. F24
Revoca dell'agevolazione Alienazione entro il 2° periodo d'imposta successivo per i beni mobili ed entro il 5° per gli immobili Alienazione entro il 5° periodo d'imposta successivo per tutti i beni
Periodo di vigenza della norma Esercizio in corso al 25/10/2001 e successivo. Rientrano nella agevolazione i beni acquistati dopo il 30.06.2001 A partire dal 16.03.2001 e fino al 31/12/2006
Tempo per sfruttare l'agevolazione I lavoratori autonomi possono abbattere, al massimo, i redditi dell'esercizio (qualunque sia la loro natura); gli imprenditori possono utilizzare l'eventuale perdita ottenuta per ridurre il reddito d'impresa dei 5 esercizi successivi o senza limitazioni di tempo, se imprese di nuova costituzione. Senza limiti
Utilizzo degli investimenti effettuati I beni acquistati possono anche essere dati in locazione o in comodato. Gli investimenti agevolati devono essere utilizzati direttamente nella attività propria dell'impresa
Cumulabità con altre agevolazioni Gli investimenti possono essere oggetto di finanziamenti agevolati; se si ottengono per gli stessi beni contributi in c/capitale, l'importo agevolabile con la Tremonti deve essere considerato al netto del contributo. Non è assolutamente cumulabile con alcuna altra agevolazione.

 

TREMONTI FORMAZIONE

Il 2° comma dell'art. 4 della Legge 383/2001 disciplina quella che è stata denominata "Tremonti formazione" e che prevede la detassazione del 50% delle spese sostenute per la formazione e aggiornamento del personale. I soggetti interessati sono i medesimi della "Tremonti investimenti", quindi imprese e professionisti.. Oggetto dell'agevolazione sono tutte le spese sostenute per la formazione e aggiornamento del personale, maggiorate del costo del personale impiegato, sia come docente che come discente, nell'attività di addestramento, fino al limite del 20% delle retribuzioni corrisposte nel periodo d'imposta. Possiamo idealmente suddividere le spese agevolabili in due categorie:

1. i costi per servizi legati alla formazione ed all'aggiornamento del personale, quali ad esempio:

· personale docente esterno, per il quale non sono richieste caratteristiche, ne' titoli particolari;

· materiale didattico, quale libri, fotocopie, videocassette, etc; · spese per l'organizzazione diretta del servizio, ad esempio l'affitto di locali idonei allo svolgimento di corsi;

· altre;

I costi suddetti accedono integralmente al beneficio senza tetti massimi.

2. i costi del personale interno impiegato nell'attività di formazione e aggiornamento, sia in qualità di formatore, che in qualità di discente. Per questa seconda categoria di costi vi è un limite massimo di costi agevolabili, pari al 20% del totale delle retribuzioni annue corrisposte. Così, per lo meno, sembrava; in realtà il Governo, in risposta all'interpellanza parlamentare dell'On. Visco, ha affermato che il parametro del 20% non viene considerato un limito riferito alla retribuzione annua, ma viene, invece, riferito al dato complessivo del singolo dipendente che riguarda il periodo di aggiornamento; in pratica sarebbe agevolabile solamente il 20% del costo figurativo giornaliero del dipendente moltiplicato per il numero di giornate dedicate all'aggiornamento e formazione. Sono espressamente esclusi dall'agevolazione sia l'acquisto di beni strumentali da utilizzarsi per la formazione e l'aggiornamento (in quanto rientrano già nella "Tremonti investimenti"), che l'ammortamento di beni strumentali presenti in azienda e utilizzati a tal fine.

Beneficiario dell'attività di formazione e aggiornamento deve essere il personale dipendente; sono quindi esclusi i titolari dell'impresa o i professionisti datori di lavoro, così come anche i collaboratori coordinati e continuativi (questo per lo meno è il parere dell'Amministrazione Finanziaria).

L'agevolazione (detassazione Irpef o Irpeg del 50%) riguarda tutte le spese sostenute, al netto di eventuali contributi ricevuti, senza alcun confronto con la media degli anni precedenti.

Esempio:

l'Arch. Tizio, che non si occupa di calcoli strutturali, organizza per i propri dipendenti un corso di formazione tecnico, tenuto dal suo amico Ing. Caio, al quale corrisponde una parcella di € 5.000; l'Ing. Caio, organizza, a sua volta, per i propri dipendenti un corso di arredamento d'interni, tenuto dall'Arch. Tizio, esperto del settore, al quale paga una parcella di € 5.000. Entrambi i professionisti:

· hanno fruito di un corso di formazione per i propri dipendenti;

· hanno sostenuto un costo di € 5.000;

· hanno incassato una parcella di € 5.000;

· godono di una agevolazione di € 2.5000.

In sostanza, quindi, a fronte di una situazione reddituale in cui nessuno dei professionisti ha base imponibile, viene riconosciuto un importo detassabile pari a € 2.500. All'esempio, inoltre, andrebbe aggiunto il costo del personale che ha seguito il corso. Per quanto riguarda il periodo agevolato, si aspetta un chiarimento professionale, per stabilire se sono agevolate tutte le spese sostenute nell'esercizio in corso al 25 ottobre, o solamente quelle sopportate dopo il 30 giugno. Per godere dell'agevolazione, è sempre richiesto l'intervento del Presidente del Collegio Sindacale, ovvero, in mancanza, di un Revisore contabile, Dottore Commercialista, Ragioniere Collegiato o Consulente del Lavoro, il quale deve in ogni caso attestare l'assenza di contributi ricevuti per le medesime spese e, nel caso in cui non vi sia una fattura a fronte del servizio acquistato, dell'effettività delle stesse. Il Professionista incaricato non entra nel merito della congruità delle spese sostenute, ne' dell'opportunità o dell'inerenza dell'attività di formazione.

 

CARLO SEDDA

carlosedda@tiscalinet.it

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