REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO XI
NORME PER IL PERSONALE ATA

Art. 104

Il personale ATA collabora all’opera educativa dell’Istituto e ne assicura la funzionalità.

Art. 105
I Collaboratori Scolastici devono assicurare la vigilanza degli alunni all’interno della Scuola e provvedere all’accurata pulizia dei locali, dei servizi e dell’edificio. Esercitano inoltre servizio di portineria, con rigoroso controllo dell’ingresso dell’Istituto, accoglienza del pubblico, diffusione delle circolari e servizio rilascio fotocopie.

Art. 106

I Collaboratori Scolastici hanno il diritto-dovere di richiamare gli alunni che si intrattengono nei corridoi, nei bagni o nell’atrio ed invitarli ad entrare nelle aule. Qualora dovessero rifiutarsi devono immediatamente comunicare i nominativi al Dirigente Scolastico o ai suoi collaboratori per gli opportuni provvedimenti.

Art. 107

I Collaboratori Scolastici hanno il compito di attendere alla cura ordinaria e alla collocazione degli arredi di cui è dotato l’Istituto.

Art. 108
I Collaboratori Scolastici non possono allontanarsi dal posto di servizio; in caso di necessità devono presentare richiesta ed essere autorizzati dal Direttore dei servizi amministrativi.
Art. 109
Agli assistenti amministrativi sono affidate le funzioni organizzative, amministrative e contabili per gli alunni, per i Docenti e per la gestione complessiva dell’Istituto.
Art. 110
Agli assistenti tecnici sono affidate attività di supporto tecnico alla funzione Docente; devono occuparsi in particolare della gestione dei laboratori, della conservazione degli strumenti e del loro utilizzo per le esercitazioni pratiche.

Art. 111

Non è consentito l’uso del telefono, della fotocopiatrice, del fax e di tutte le attrezzature della scuola per uso personale o per motivi non attinenti alla gestione della Scuola.

Art. 112

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto di fumo negli uffici ed in tutti i locali dell’ Istituto.

Chiunque venga sorpreso incorrerà nelle sanzioni previste dalla legge n. 584/75 e dalla vigenti disposizioni : Circolare Ministero Sanità n. 4 del 28/3/2001; art. 52 comma 20 Legge Finanziaria 448/2001.

Art. 113

Tutto il personale ATA è tenuto a rispettare il divieto dell’utilizzo del telefono cellulare durante le ore di servizio in quanto elemento di disturbo al corretto svolgimento della attività di vigilanza che non può essere interrotta da attività personali.

Art. 114

Il rispetto dell’orario di servizio costituisce per tutto il personale ATA un obbligo inderogabile la cui inosservanza, oltre a compromettere la vigilanza e la funzionalità amministrativa, determina un danno all’erario per le somme erogate a titolo di retribuzione per il lavoro non effettuato.

Art. 115

Il dipendente che non osserva l’orario di servizio, viene meno ad un suo preciso dovere e, di conseguenza, il suo comportamento è valutabile anche sotto il profilo disciplinare, specialmente quando diventi abitudinario.

Art. 116

L’orario di servizio del personale ATA, sarà strutturato su forme di flessibilità che devono assicurare le esigenze delle attività didattiche, educative ed amministrative sia in orario curriculare che in orario extrascolastico.