TITOLO
X Art. 99 La tenuta del registro personale deve essere effettuata con la necessaria diligenza, in quanto costituisce il documento probatorio dell’attività didattica del Docente e dei suoi rapporti con gli alunni. Art. 100 Non sono consentite note o votazioni a matita, mentre occorre che siano chiare e leggibili le date, il numero delle ore effettuate, le valutazioni, distinguendo chiaramente quelle orali da quelle relative alle prove scritte, che saranno riportate nelle ultime colonne a destra. Art. 101 Le pagine riservate all’argomento delle lezioni devono essere compilate contestualmente allo svolgimento delle attività didattiche, per testimoniarne ed illustrarne contenuti ed attuazione. Art. 102 La compilazione del registro-giornale di classe deve essere effettuata con la massima cautela ed attenzione, in quanto si tratta del documento ufficiale e legale sull’attività di servizio dei Docenti e sulla presenza a scuola degli alunni Art. 103 I Docenti hanno l’obbligo ed il preciso dovere di: § firmare in corrispondenza alle loro ore di lezione, indicando anche la materia svolta; § registrare con grafia chiara e leggibile in ordine alfabetico i cognomi degli studenti assenti; in caso di omonimi riportare anche il nome o la data di nascita; § annotare le giustificazioni delle assenze e richiamare specialmente al lunedì e ad ogni ripresa quelle non perfezionate; § riportare sempre fedelmente gli argomenti spiegati; § riportare le eventuali note disciplinari nella colonna “ comunicazioni del Dirigente Scolastico o dei Professori” e fare accompagnare subito, o al termine della lezione, gli alunni cosi segnalati dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati e comunque informare tempestivamente il Dirigente Scolastico. |