REGOLAMENTO DI ISTITUTO

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TITOLO X
NORME PER LA TENUTA DEL REGISTRO PERSONALE E DEL REGISTRO DI CLASSE

Art. 99

La tenuta del registro personale deve essere effettuata con la necessaria diligenza, in quanto costituisce il documento probatorio dell’attività didattica del Docente e dei suoi rapporti con gli alunni.

Art. 100

Non sono consentite note o votazioni a matita, mentre occorre che siano chiare e leggibili le date, il numero delle ore effettuate, le valutazioni, distinguendo chiaramente quelle orali da quelle relative alle prove scritte, che saranno riportate nelle ultime colonne a destra.

Art. 101

Le pagine riservate all’argomento delle lezioni devono essere compilate contestualmente allo svolgimento delle attività didattiche, per testimoniarne ed illustrarne contenuti ed attuazione.

Art. 102

La compilazione del registro-giornale di classe deve essere effettuata con la massima cautela ed attenzione, in quanto si tratta del documento ufficiale e legale sull’attività di servizio dei Docenti e sulla presenza a scuola degli alunni

Art. 103

I Docenti hanno l’obbligo ed il preciso dovere di:

§        firmare in corrispondenza alle loro ore di lezione, indicando anche la materia svolta;

§        registrare con grafia chiara e leggibile in ordine alfabetico i cognomi degli studenti assenti; in caso di omonimi riportare anche il nome o la data di nascita;

§        annotare le giustificazioni delle assenze e richiamare specialmente al lunedì e ad ogni ripresa quelle non perfezionate;

§        riportare sempre fedelmente gli argomenti spiegati;

§        riportare le eventuali note disciplinari nella colonna “ comunicazioni del Dirigente Scolastico o dei Professori” e fare accompagnare subito, o al termine della lezione, gli alunni cosi segnalati dal Dirigente Scolastico o dai suoi delegati e comunque informare tempestivamente il Dirigente Scolastico.