1. Ai fini della trasparenza della attività dell'Associazione disciplinata dall'Art. 30 dello Statuto, spetta alla Giunta esecutiva dichiarare
quali atti siano coperti dal segreto d'ufficio.
ART. 66
Efficacia
1. Il presente regolamento spiega efficacia contestualmente allo Statuto approvato a norma dell'Arte. 1, comma 2, del decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509.
2. Ai sensi e per gli effetti dell' Art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n 509, L'Associazione è titolare di tutti i rapporti
attivi e passivi già della Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali - Ente di diritto pubblico
- pendenti al momento della trasformazione.
3. In ogni caso, le prestazioni garantite ai sensi della normativa preesistente, se più favorevoli, dovranno comunque essere assicurate agli
interessati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509