1. I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono
tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio
professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo
stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti
a segnalarlo all'Associazione.
2. Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne
rilasceranno ricevuta.
3. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo;
b) certificato di nascita;
c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio
dell'attività;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa
Associazione;
4. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una
dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e
che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.
5. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita
la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al
collegio professionale.
6. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare
per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e
dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.
ART. 3
Comunicazioni dei Collegi professionali
1. I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.
ART. 4
Iscrizioni
1. La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione
all'associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di
ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.
ART. 5
Ruolo matricolare
1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei
confronti dei singoli iscritti.
2. Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne
cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.
ART. 6
Persistenza dell'esercizio professionale
1. In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento
all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.
2. L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle II.DD. e IVA
competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione nel
quinquennio antecedente.
ART. 7
Cancellazione
1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:
a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità; per aversi esercizio
della attività professionale con carattere di continuità è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale nonché la titolarità della partita I.V.A.
rilasciata dall'interessato con il codice di categoria;
c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti
iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.
2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle
cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato,
deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.
3. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza
obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico di altra forma assicurativa.
ART. 8
Sospensione
1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per, lo stesso periodo dalla
Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con
ricevuta di ritorno.
2. Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo avere raggiunto i
requisiti di iscrizione e di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
ART. 9
Qualità di Associato
1. La qualità di associato rivestita di diritto da ogni iscritto e da ogni titolare di pensione diretta, si perde con la cessazione dell'esercizio
della libera professione.
2. Non può essere vantato dall'Associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associato
medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettatigli nonché la restituzione dei contributi di cui all'art. 47 del presente
Regolamento.
ART. 10
Comunicazione dei provvedimenti
1. L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di
sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli
Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il
"silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.
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