Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Il regolamento




REGOLAMENTO DI ESECUZIONE

ex decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509


TITOLO I - DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE
TITOLO II - DEGLI ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE
TITOLO III - DEL PATRIMONIO, DELLE ENTRATE E DELLA GESTIONE
TITOLO IV - DEL TRATTAMENTO PREVIDENZIALE
TITOLO V - DEL TRATTAMENTO ASSISTENZIALE
TITOLO VI - DELLA GESTIONE FINANZIARIA
TITOLO VII - NORME FINALI



TITOLO I
DELLA ISCRIZIONE E DELLA CANCELLAZIONE

ART. 1
Requisiti per l'iscrizione

1. Alla Associazione "Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali", (C.N.P.R.), devono obbligatoriamente iscriversi, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, tutti i ragionieri e periti commerciali che sono iscritti o che si iscrivono all'Albo professionale dei ragionieri e periti commerciali che esercitano la professione con carattere di continuità.
2. L'iscrizione alla Associazione è obbligatoria altresì per i ragionieri e periti commerciali che continuano ad esercitare la professione con carattere di continuità anche dopo aver conseguito la pensione a carico dell'Associazione.
3. La iscrizione all'Associazione è facoltativa per i ragionieri e periti commerciali iscritti a forme di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta anche precedentemente alla iscrizione all'Albo professionale.
4. I ragionieri e periti commerciali con l'iscrizione alla Cassa acquistano la qualità di "associato" dell'Associazione.
ART. 2
Modalità di iscrizione

1. I ragionieri e periti commerciali che si iscrivono all'Albo professionale e che esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti, entro sei mesi dalla data in cui si verificano le predette condizioni, a presentare domanda di iscrizione alla Associazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviare, per conoscenza, al Collegio
professionale di appartenenza. Viceversa, sempre con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ed entro lo
stesso termine di sei mesi dalla data di iscrizione all'Albo, coloro che non esercitano la professione con carattere di continuità, sono tenuti a segnalarlo all'Associazione.
2. Gli interessati possono svolgere gli adempimenti previsti dal primo comma anche rivolgendosi direttamente agli Uffici che ne rilasceranno ricevuta.
3. La domanda di iscrizione deve riportare i dati anagrafici, il codice fiscale ed il domicilio e deve essere corredata dai seguenti documenti:
a) certificato di iscrizione all'Albo;
b) certificato di nascita;
c) copia dell'attestazione di apertura della partita IVA per la professione di ragioniere e perito commerciale riportante la data di inizio dell'attività;
d) dichiarazione di non essere iscritto ad altro albo professionale precisando, in caso positivo, di optare per l'iscrizione a questa Associazione;
4. Gli iscritti all'Albo professionale che comunicano di non esercitare la professione con carattere di continuità devono allegare una dichiarazione di responsabilità, rilasciata ai sensi di legge, dalla quale risulti che non esercitano la professione con carattere di continuità e che non sono titolari di partita IVA quali esercenti la professione di ragioniere e perito commerciale.
5. In caso di omissione degli adempimenti di cui ai precedenti comma, sul presupposto che chi si è iscritto all'Albo professionale esercita la professione con carattere di continuità, l'iscrizione all'Associazione verrà effettuata di ufficio con comunicazione all'interessato ed al collegio professionale.
6. Il ragioniere e perito commerciale che sia iscritto, o che si iscriva, anche ad albi professionali relativi ad altre professioni, deve optare per una delle Associazioni o Enti che svolgono attività previdenziale ed assistenziale a favore dei professionisti al cui Albo è iscritto e dovrà versare ogni contribuzione dovuta alla sola Cassa a favore della quale ha esercitato l'opzione.

ART. 3
Comunicazioni dei Collegi professionali

1. I Collegi professionali sono tenuti a comunicare per trimestre solare ogni variazione intervenuta nell'Albo professionale.

ART. 4
Iscrizioni

1. La Giunta esecutiva, entro i centoventi giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle domande deve deliberare sulla iscrizione all'associazione del richiedente. La decisione adottata deve essere comunicata all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi, per conoscenza, al Collegio di appartenenza.
ART. 5
Ruolo matricolare

1. E' istituito presso l'Associazione il ruolo matricolare degli iscritti, nel quale devono essere annotati tutti i provvedimenti adottati nei confronti dei singoli iscritti.
2. Il ruolo, recante l'indicazione della data alla quale è stato aggiornato, deve essere inviato periodicamente ai Collegi professionali che ne cureranno l'affissione nella sede per 15 giorni consecutivi dandone comunicazione a tutti gli iscritti.

ART. 6
Persistenza dell'esercizio professionale

1. In qualsiasi momento l'Associazione può controllare la sussistenza negli iscritti dei requisiti richiesti con particolare riferimento all'esercizio effettivo della libera professione ed al regolare versamento delle contribuzioni.
2. L'Associazione potrà richiedere periodicamente agli iscritti certificazione rilasciata dall'Ufficio distrettuale delle II.DD. e IVA competenti, attestante l'avvenuta presentazione della dichiarazione annuale in relazione all'esercizio della libera professione nel quinquennio antecedente.
ART. 7
Cancellazione

1. La cancellazione dell'iscritto dalla Cassa avviene nei seguenti casi:
a) per la cancellazione dall'Albo professionale o per trasferimento dall'Albo all'elenco speciale;
b) per cessazione dell'effettivo esercizio della attività professionale con carattere di continuità; per aversi esercizio
della attività professionale con carattere di continuità è necessaria l'iscrizione all'Albo professionale nonché la titolarità della partita I.V.A. rilasciata dall'interessato con il codice di categoria;
c) per la contemporanea iscrizione ad altra associazione o ente che svolge attività di previdenza ed assistenza a favore dei professionisti iscritti ad altri albi senza che sia stata esercitata opzione.
2. Il provvedimento di cancellazione, adottato con delibera della Giunta esecutiva, anche di ufficio nei casi in cui il verificarsi di una delle cause di cancellazione risulti da accertamenti di ufficio, ovvero a seguito di comunicazione del Collegio professionale o dell'interessato, deve essere portato a conoscenza dell'interessato mediante raccomandata.
3. La cancellazione dell'iscritto ha luogo a richiesta dell'interessato quando lo stesso risulti iscritto ad altra forma di previdenza obbligatoria ovvero quando consegue la pensione a carico di altra forma assicurativa.
ART. 8
Sospensione

1. L'iscritto sospeso dall'esercizio della professione per un periodo superiore a sei mesi, viene sospeso per, lo stesso periodo dalla Associazione con provvedimento della Giunta esecutiva da portare a conoscenza dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Resta sospesa altresì l'iscrizione del ragioniere e perito commerciale il quale ha cessato l'attività professionale dopo avere raggiunto i requisiti di iscrizione e di contribuzione necessari per avere diritto alla pensione di vecchiaia.
ART. 9
Qualità di Associato

1. La qualità di associato rivestita di diritto da ogni iscritto e da ogni titolare di pensione diretta, si perde con la cessazione dell'esercizio della libera professione.
2. Non può essere vantato dall'Associato alcuna pretesa o diritto sul patrimonio dell'Associazione, fermo restando il diritto dell'Associato medesimo a ricevere le prestazioni previdenziali eventualmente spettatigli nonché la restituzione dei contributi di cui all'art. 47 del presente Regolamento.
ART. 10
Comunicazione dei provvedimenti

1. L'Associazione è tenuta ad indicare, nel comunicare agli interessati i provvedimenti adottati in materia di iscrizione, di cancellazione, di sospensione dall'iscrizione, di contribuzione, di prestazioni previdenziali o assistenziali, le impugnative che possono essere proposte, gli Organi competenti a deciderle, i termini entro i quali debbono essere proposte, nonché i termini nei quali si può verificare, se si verifica, il "silenzio rifiuto" o il "silenzio assenso".
2. Debbono essere precisati, altresì, i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.



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