(Torna alle attivitą istituzionali )

RINVIO


ART. 32)

- Per quanto non previsto nel presente Statuto e nel Regolamento di esecuzione si applicano le norme del decreto legislativo 30 giugno 1994, N°509, e quelle del codice civile in quanto applicabili.

ART. 33)

- Il presente Statuto spiega efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1995, data stabilita dall'art.1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.509.