Associazione Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali

Lo Statuto

S T A T U T O

dell'ASSOCIAZIONE "CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZAA FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI"



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
ASSOCIATI
PATRIMONIO - ENTRATE - GESTIONE
ORGANI
VIGILANZA
RINVIO



DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

ART. 1)
- La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali - Ente di Diritto Pubblico - è trasformata, con effetto dal 1° gennaio 1995 ai sensi dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994 N° 509, in ASSOCIAZIONE denominata "CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI" che subentra nel patrimonio ed in tutti i rapporti attivi e passivi spettanti alla prima (C.N.P.R.)
ART. 2)
- L'Associazione ha sede in Roma. Via Pinciana, n. 35.
Potranno, inoltre, essere istituite delegazioni con uffici di rappresentanza sul territorio nazionale e comunitario con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 3)
- L'Associazione ha la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.l2 e seguenti del Codice Civile e dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, N°509.
L'Associazione provvede, ai sensi dell'art.38 della Costituzione nella Repubblica Italiana, ai compita di previdenza eri assistenza previsti dallo Statuto.
Essa non ha fini di lucro e corrisponde le seguenti pensioni :a) di vecchiaia; b) di anzianità: c) di inabilità e di invalidità;d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.L'Associazione, inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennità "una tantum":
b) indennità di maternità.
L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonchè a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il contributo di cui alla lettera b) dell'art.7 dello Statuto.
Tutte le pensioni e le altre prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
Le attività ed i compiti previdenziali ed assistenziali sono disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e le cui modificazioni sono sottoposti all'approvazione dei Ministeri. vigilanti ai sensi dell'art.3 del decreto Legislativo, N°509 del 30 giugno 1994.