- L'Associazione ha la personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art.l2 e seguenti del Codice Civile e dell'art.1 del decreto legislativo 30 giugno 1994,
N°509.
L'Associazione provvede, ai sensi dell'art.38 della Costituzione nella Repubblica Italiana, ai compita di previdenza eri assistenza previsti dallo Statuto.
Essa non ha fini di lucro e corrisponde le seguenti pensioni :a) di vecchiaia; b) di anzianità: c) di inabilità e di invalidità;d) ai superstiti, di reversibilità o
indirette.L'Associazione, inoltre corrisponde le seguenti prestazioni:
a) indennità "una tantum":
b) indennità di maternità.
L'Associazione eroga altresì il trattamento di assistenza con la concessione di provvidenze ordinarie e straordinarie e di sussidi a favore degli iscritti, dei
beneficiari di qualsiasi tipo di pensione a carico dell'Associazione stessa e dei loro familiari, nonchè a favore di coloro che abbiano versato alla Cassa il
contributo di cui alla lettera b) dell'art.7 dello Statuto.
Tutte le pensioni e le altre prestazioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.
Le attività ed i compiti previdenziali ed assistenziali sono disciplinati da appositi regolamenti, la cui approvazione e le cui modificazioni sono sottoposti
all'approvazione dei Ministeri. vigilanti ai sensi dell'art.3 del decreto Legislativo, N°509 del 30 giugno 1994.