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CAPO V

DELLA GESTIONE FINANZIARIA


Art. 36.

[Presso la Cassa sono istituiti tre distinti fondi:- un fondo per le pensioni base, alimentato dai contributi personali di cui alle lettere a) e d) dell'articolo 17;un fondo per le pensioni integrative, alimentato dai contributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17;- un fondo per l'assistenza alimentato dal dieci per cento delle entrate di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 17] (17).

Art. 37.

L'esercizio finanziario della Cassa comincia col primo gennaio e termina col 31 dicembre.
Per ciascun esercizio il Consiglio di amministrazione delibera entro novembre sul bilancio preventivo ed entro aprile sul bilancio consuntivo.
I bilanci, corredati dalle rispettive relazioni, sono comunicati entro trenta giorni dalla approvazione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla fine di ogni quadriennio viene compilato il bilancio tecnico dal quale deve risultare anche l'ammontare netto del patrimonio della Cassa.
Il primo bilancio tecnico deve essere redatto non oltre il quinto anno di esercizio.

Art. 38.

[Ogni anno dall'importo delle entrate previste dalle lettere b) e c) dell'articolo 17 sono prelevate le somme stabilite per il trattamento di assistenza, le somme occorrenti per le integrazioni previste dalla presente legge e quelle occorrenti per le spese di gestione della Cassa e nei primi cinque anni di esercizio della Cassa le somme necessarie per l'accreditamento degli interessi dei conti individuali per la parte eventualmente non coperta dal reddito degli investimenti della Cassa.
Le rimanenti somme, ripartite in quote eguali tra tutti gli iscritti, sono accreditate nei rispettivi conti individuali,
L'iscritto che non versa il contributo obbligatorio, entro l'anno cui si riferisce, perde il diritto alla quota annua di riparto di cui al precedente capoverso] (18).

Art. 39.

[Dagli avanzi annuali di gestione si preleva una quota non inferiore al 15 per cento da destinarsi alla costituzione di una " Riserva di garanzia " per far fronte ad eventuali scarti sfavorevoli del saggio di investimento del patrimonio e ad eventuali scarti di sopravvivenza nei confronti delle tavole demografiche adottate per il` calcolo delle prestazioni della Cassa e delle relative Riserve matematiche.
Il Consiglio di amministrazione determina ogni anno in sede di bilancio gli accantonamenti od eventualmente i prelevamenti dalla riserva di garanzia] (19).







Art. 40.

L'esazione del contributo per marche si effettua a cura del professionista al rilascio dell'atto. Le marche sono fornite dalla Cassa a mezzo di Istituti di credito di diritto pubblico. Il professionista preleva le marche anticipandone l'importo.
La riscossione del contributo personale obbligatorio si effettua mediante ruoli annuali compilati dalla Giunta, resi esecutivi dall'Intendenza di finanza competente per il territorio e trasmessi alla Esattoria comunale che provvede all'incasso con le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati i termini e la forma ivi previsti, [senza l'obbligo del non riscosso come riscosso] (20).Avverso l'iscrizione nel ruolo per la riscossione del contributo di cui al comma precedente, gli interessati possono proporre ricorso nei soli casi di errori materiali o di doppia iscrizione, alla Giunta esecutiva, nel termine di trenta giorni dall'avviso esattoriale di pagamento. La Giunta decide sui ricorsi nel termine di tre mesi dalla data di presentazione del ricorso.
Il ricorso sospende il pagamento dovuto all'esattore giusta il ruolo.


Art. 41.

Le somme delle quali non sia necessario conservare la liquidità sono impiegate:1) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;2) in titoli di Istituti esercenti il credito fondiario;3) in beni immobili;4) in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma che non ecceda il 40 per cento del valore degli immobili stessi, debitamente accertato.
In casi eccezionali il Consiglio di amministrazione può anche provvedere ad investimenti di natura diversa, previo parere favorevole del Comitato dei delegati.
Le deliberazioni di cui al comma precedente debbono essere sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.



DlSPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 42.

[Nei primi venti anni dì esercizio della Cassa la ripartizione delle somme da accreditare nel conti individuali di tutti gli iscritti, pregiata dall'articolo 38, è latta nella seguente misura: 70 per cento nei conti individuali di tutti gli iscritti, 30 per cento nei conti individuali degli iscritti che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano compiuti i 50 anni di età] (21).


Art. 43.

[I ragionieri e periti commerciali che, alla data di entrata in amore defila presente legge, abbiano superato il 50° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per conseguire al 70° anno di età la liquidazione di una pensione di lire 240 mila annue versando per il numero degli anni indicati nella tabella D le quote suppletive, ivi stabilite in relazione all'età.

L'ammontare di detta pensione è aumentato dall'ammontare della pensione integrativa e di quella derivante dai versamenti volontari.
Il diritto di riscatto di cui al primo comma può essere esercitato dai ragionieri e periti commerciali che abbiano almeno 15 anni di iscrizione all'albo professionale, purché ne facciano domanda entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.
L'iscritto che si è avvalso del diritto di riscatto, qualora receda dall'esercizio professionale prima del raggiungimento del 70° anno di età, ha diritto con la liquidazione del conto individuale alla restituzione delle quote suppletive corrisposte con gli interessi naturali.
In caso di morte dell'iscritto prima del conseguimento del diritto alla pensione anche le quote di riscatto ed i relativi interessi maturati sono devoluti a favore degli eredi.
Qualora l'iscritto di età superiore ai 50 anni non abbia esercitato la facoltà di riscatto avrà diritto alla liquidazione dell'indennità una tantum di cui all'articolo 29] (22).


Art. 44.

Per il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge i poteri attribuiti agli organi della Cassa sono esercitati da un commissario, nominato dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentito il Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commerciali.
Entro l'undicesimo mese il commissario è tenuto a indire le elezioni dei delegati.


Art. 45.

Nel caso di ripetute violazioni di legge o di regolamento, ovvero qualora siano emerse gravi irregolarità o deficienze amministrative, il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. Con lo stesso decreto è nominato per la durata massima di un anno un commissario straordinario coi poteri del predetto Consiglio.


Art. 46.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio di amministrazione ne predispone il regolamento di esecuzione che sarà emanato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Fino a quando non sarà emanato il regolamento di cui al comma precedente, ferme restando le disposizioni di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 5 della presente legge, le elezioni dei delegati si svolgono secondo le norme in vigore per l'elezione dei membri dei Consigli dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, in quanto applicabili.


Art. 47.

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiate della Repubblica.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà insorta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 febbraio l963
SEGNI


FANFANI - BERTINELLI
Bosco - TRABUCCHI
TREMELLONI

Visto, il Guardasigilli: Bosco .




(1) Soppresse dal 3° comma dell'art. 7 legge n. 410/1968.
(2) Soppresse dal 3°, comma dell'art. 7 legge n. 410/1968.
(3) Sostituito dall'art. 2, legge n. 1140/1970.
(4) Numero soppresso dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.
(5) Numero ripristinato al punto 3) con modifiche, dall'art. 23 legge n. 1140/1970.
(6 e 7) Modificati in 1) e 2) dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.
(8) Soppresse dal 3° comma art. 7 legge n. 410/1968.
(9) Sostituito dall'art. 1 legge n. 1140/1970.
(10) Sostituito dall'art. 5 legge n. 1140/1970.
(1l) Sostituito dagli arti. 6 e 9 legge n. 1140/1970.
(12) Sostituito dall'art. 7 legge n. 1140/1970.
(13) Sostituito dall'art. 8 legge n. 1140/1970.
(14) Sostituito dall'art. 11 legge n. 1140/1970.
(15) Il Capo è stato integrato dalla legge n. 1140/l970 (arti. da 16 a 21).
(16) Sostituito dall'art. 20 legge n. 1140/1970.
(17) Sostituito dall'art. 13 legge n. 1140/1970.
(18) Modificato dall'art. 14 legge n. 1140/1970.
(19) Soppresso dall'art. 23 legge n. 1140/1970.(20) Modificato dal 3à comma art. 2 legge n. 1140/1970.(21) Soppresso dall'art. 23 legge n. 1140/1970.
(22) Abrogato dall'art. 23 legge n. 1140/1970.


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