Legge 9 febbraio 1963, n. 160

Istituzione della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali
(Gazzetta Ufficiale n. 66 del. 9 marzo 1963)


La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I - DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA
CAPO II - DEL PATRIMONIO
CAPO III -
DEL TRATTAMENTO DI PREVIDENZA
CAPO IV -
DEL TRATTAMENTO DI ASSISTENZA
CAPO V - DELLA GESTIONE FINANZIARIA

CAPO I

DELL'ISTITUZIONE E DELL'ORDINAMENTO DELLA CASSA


Art. 1.

E' istituita la " Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali " allo scopo di provvedere a trattamenti di previdenza ed assistenza.
La Cassa, con sede in Roma, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 2.

Sono obbligatoriamente iscritti alla Cassa i ragionieri e periti commerciali iscritti nell'Albo professionale, che esercitano la libera professione.
L'iscrizione è facoltativa per coloro che abbiano compiuto il 60° anno di età.
Il trattamento di pensione è cumulabile con qualunque altro goduto dall'iscritto.


Art. 3.

Gli organi della Cassa sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato dei delegati;
c) il Consiglio di amministrazione,
d) la Giunta esecutiva;
e) il Collegio dei sindaci.


Art. 4.

Il presidente, eletto dal Consiglio di amministrazione fra i suoi componenti, convoca e presiede il Comitato dei delegati, il Consiglio di amministrazione e la Giunta esecutiva; ha la rappresentanza della Cassa; rimane in carica fino a quando dura il Consiglio di amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto.
Il presidente è coadiuvato e, in caso di impedimento o di assenza, è sostituito dal vicepresidente eletto dal Consiglio di amministrazione.


Art. 5.

Il Comitato dei delegati è composto dai rappresentanti degli iscritti alla Cassa, eletti dagli iscritti medesimi in ciascuna sede dei Collegi professionali, nel numero di un rappresentante per ogni 75, o frazione di 75 non inferiore a 40, ragionieri e periti commerciali che, al 31 dicembre dell'anno precedente quello delle elezioni, risultino iscritti all'albo professionale, formato e pubblicato a norma delle vigenti disposizioni.
Se gli iscritti sono meno di 40, si uniscono, ai fini delle elezioni dei delegati, agli iscritti nell'albo di altro Collegio professionale dei ragionieri e periti commerciali avente competenza su circoscrizioni territoriali confinanti con i quali possano raggiungere complessivamente 75 unità, o frazione di 75 non inferiore a 40, secondo le indicazioni e le direttive deliberate dalla Giunta esecutiva della Cassa almeno sessanta giorni prima della data delle elezioni e portate a conoscenza dei Collegi interessati e degli iscritti ai rispettivi albi professionali almeno trenta giorni prima della data suddetta.
Le elezioni si svolgono secondo le norme stabilite dal regolamento per l'esecuzione della presente legge, previsto dal successivo articolo 46.


Art. 6.

Il Comitato dei delegati ha le seguenti funzioni:
a) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;
b) elegge, tra gli iscritti alla Cassa, otto membri del Consiglio di amministrazione e due membri effettivi ed un membro supplente del Collegio dei sindaci;
c) approva i bilanci preventivo e consuntivo;
d) esercita tutte le altre attribuzioni previste dalla legge.

Il Comitato dei delegati dura in carica quattro anni.


Art. 7.

Il Comitato dei delegati è convocato, almeno due volte l'anno, dal presidente della Cassa mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.
L'avviso deve essere spedito a mezzo raccomandata postale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
L'adunanza è valida se interviene la maggioranza dei delegati.
Sono valide le deliberazioni approvate dalla maggioranza dei delegati presenti.
Il presidente deve convocare senza ritardo il Comitato dei delegati quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei componenti o dal Collegio sindacale per la materia di propria competenza.





Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è costituito da nove componenti di cui:
1) otto eletti a scrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa a norma dell'articolo 6, lettera b) della presente legge.
Ai fini dell'elezione dei membri di cui sopra si considerano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero dei voti. In caso di parità di voti, è preferito il candidato più anziano di età;
2) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Consiglio di amministrazione è convocato almeno ogni sei mesi, nella sede della Cassa su invito del presidente; può essere convocato straordinariamente su richiesta di un terzo dei suoi componenti o del Collegio sindacale per la materia di propria competenza.
L'avviso di convocazione deve essere diramato almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione; in caso di urgenza deve essere diramato almeno cinque giorni prima.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere rieletti.


Art. 9.

Il Consiglio d'amministrazione ha le seguenti funzioni:
a) elegge il presidente ed il vicepresidente;
b) delibera sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo da presentare al Comitato dei delegati per l'approvazione;
c) determina l'importo delle somme da assegnare ai fondi previsti dalla presente legge;
d) delibera l'investimento delle disponibilità patrimoniali;
e) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;
f) delibera il regolamento organico ed il trattamento economico del personale della Cassa;
g) provvede alla nomina del direttore della Cassa;
g) delibera sui ricorsi contro le deliberazioni della Giunta.

Le delibere di cui alle lettere f) e g) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Art. 10.

La Giunta esecutiva è composta dal presidente, dal vicepresidente e da tre membri eletti tra i propri componenti dal Consiglio di amministrazione.


Art. 11.

La Giunta ha le seguenti funzioni:
a) esegue le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
b) delibera sulle iscrizioni alla Cassa previste dall'articolo 2;
c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti, salvo ratifica da parte del Consiglio di amministrazione;
d) provvede, su richiesta degli interessati, alla liquidazione delle pensioni, o d'ufficio nei casi di raggiunti limiti di età e per le pensioni di reversibilità; e) amministra il personale; f) decide sui ricorsi a norma dell'articolo 40.


Art. 12.

Contro le deliberazioni della Giunta di cui alle lettere b), d) ed e) del precedente articolo 11 è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di spedizione della raccomandata di comunicazione, al Consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.


Art. 13.

Il Collegio del sindaci è composto da cinque membri effettivi e quattro supplenti, dei quali:
a) un membro effettivo ed uno supplente, con funzioni di presidente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
b) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;
c) un membro effettivo ed uno supplente, in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia;
d) due membri effettivi ed uno supplente, in rappresentanza degli iscritti alla Cassa, eletti dal Comitato dei delegati secondo le norme di cui al punto 1) dell'articolo 8 della presente legge.

Il Collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
I sindaci esercitano le proprie funzioni secondo le norme degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; intervengono alle sedute del Comitato dei delegati, del Consiglio di amministrazione e della Giunta esecutiva.
I sindaci durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.


Art. 14.

I componenti il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci, che si astengano, senza giustificato motivo, dal partecipare alle riunioni per tre sedute consecutive decadono dalla carica.
In caso di cessazione dalla carica nel corso del quadriennio per decadenza, dimissioni o decesso dei membri elettivi del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, il Comitato dei delegati elegge i membri per la loro sostituzione nella prima riunione successiva alla vacanza.
Tutti i membri nominati nel corso del quadriennio durano in carica fino alla scadenza dell'organo.


Art. 15.

Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il Comitato dei delegati, ai componenti il Consiglio di amministrazione, ai componenti la Giunta esecutiva, sono dovute soltanto le indennità di viaggio e di soggiorno nelle misure spettanti agli impiegati dello Stato di grado quinto.
La misura della indennità dovuta ai sindaci sarà determinata dal Comitato dei delegati.
Tutte le predette indennità sono a carico della Cassa.