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CAPO Il

ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEI
RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI


Art. 16.

Oltre a quanto previsto dall'art. 34 rispettivamente delle leggi 3 febbraio 1963, n. 100, e 9 febbraio 1963, n. 160, le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono alla attuazione dell'assistenza di malattia in favore dei propri iscritti e dei loro familiari, con gestioni e contabilità separate.


Art. 17.

Il servizio di assistenza sanitaria è prestato da uno degli enti pubblici che già provvedono all'assistenza contro le malattie, con il quale le Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali sono singolarmente autorizzate a stipulare la relativa convenzione, che dovrà essere approvata dai rispettivi comitati dei delegati e dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Spetta pure ai rispettivi comitati dei delegati, in relazione alle possibilità finanziarie delle Casse, stabilire, con regolamento, quali prestazioni sanitarie debbono essere erogate ed il sistema da adottare per le stesse.
In ogni caso dovranno essere garantite le cure ospedaliere, sia mediche che chirurgiche, e gli accertamenti diagnostici e di laboratorio.
Eventuali convenzioni con ospedali, cliniche o case di cura e sanitarie in genere sono approvate dalle giunte esecutive delle predette Casse nazionali di previdenza ed assistenza.


Art. 18.

Sono obbligatoriamente soggetti all'assistenza sanitaria, ad eccezione di coloro che hanno diritto all'assistenza di malattia da parte di altri enti assicurativi di diritto pubblico, tutti coloro che sono iscritti rispettivamente alle Casse di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, nonché i dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e loro superstiti che fruiscono di pensione.
Gli iscritti che abbiano in corso polizze di assistenza malattie con compagnie private potranno ritardare la loro iscrizione obbligatoria, di cui al presente articolo, sino alla data di scadenza della polizza contratta. A questo fine essi dovranno inoltrare alla Cassa, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fotocopia autenticata della polizza da essi come sopra contratta.



Art. 19.

Ai fini delle disposizioni contenute nel presente capo sono considerati componenti la famiglia:
1) il coniuge; 2) i figli celibi o nubili conviventi e a carico, legittimi, legittimati o naturali legalmente riconosciuti, di età inferiore agli anni 21, o 26 se studenti, o di età superiore quando siano permanentemente inabili al lavoro; 3) gli ascendenti in linea retta conviventi a carico ed inabili al lavoro.
Nel caso in cui soggetto del rapporto assicurativo sia la madre, le prestazioni sono dovute alla stessa per i figli, qualora per i medesimi non sussista alcun titolo all'assistenza di malattia per assicurazione obbligatoria del padre.
Il diritto dei familiari dell'assicurato rimane in essere e cessa in una con quello dell'assicurato iscritto principale.
Sono esclusi dalle prestazioni i familiari assistiti da altra forma obbligatoria di assistenza o assicurazione malattia.


Art. 20.

Ai fondi occorrenti per l'assistenza contro le malattie, le due Casse nazionali di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali provvedono:
a) con un contributo personale annuo che è fissato dai rispettivi consigli di amministrazione e può essere modificato in relazione alle necessità finanziarie del servizio di assistenza sanitaria. La riscossione da parte delle anzidette due Casse di tale contributo personale annuo può essere effettuata tramite i ruoli esattoriali, rispettando i modi e i termini per la esazione delle imposte dirette, nel qual caso le Casse sono autorizzate ad avvalersi delle ricevitorie principali, oppure direttamente tramite appositi conti correnti postali o con altre modalità ritenute opportune;
b) con eventuale contributo da prelevarsi dalle somme destinate all'assistenza a norma dei precedenti articoli 13 e 14.


Art. 21

Quando ambedue i coniugi sono iscritti nello stesso albo professionale dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali per l'assistenza sanitaria è dovuto un solo contributo personale che è posto a carico del marito.