Assegno di
accompagnamento anche per i malati di tumore
Grazie ad una sentenza innovativa della Sezione Lavoro della
Corte di Cassazione (sentenza n° 1705/99), anche i malati di tumore sottoposti
a chemioterapia nelle strutture ospedaliere potranno avere diritto all’indennità
d’accompagnamento.
La Suprema Corte ha, infatti, accolto il ricorso dei genitori
di un bambino sardo, il quale, affetto da leucemia, si era visto negare l’indennità
di frequenza prevista per i minori di anni 18, ed ha riconosciuto il diritto all’indennità
per tutto il periodo in cui il giovane sarà costretto a farsi accompagnare dal
padre in ospedale per sottoporsi alle cure chemioterapiche.
Chi può richiederlo.
L’indennità può essere richiesta facendo redigere dal
proprio medico curante un certificato che attesti la natura della malattia di
cui soffre il paziente. Il medico dovrà attestare che il paziente ha bisogno di
assistenza continua perché il soggetto non è in grado di compiere atti
quotidiani della vita o di deambulare autonomamente.
E’ necessario presentare questo attestato con un documento
di identità alla A.S.L di appartenenza ed è necessario che gli esami
specialistici siano effettuati in una struttura pubblica.
I soggetti legittimati sono sia i giovani affetti da tumori
che si stiano sottoponendo a cicli di chemioterapia, che quelli affetti da
patologie legate alla perdita di capacità di movimento (sindromi post
traumatiche, emiparesi, tetraparesi e malattie degenerative del sistema nervoso
come sclerosi multipla, sclerosi a placche e miastenie muscolari gravi), sia gli
anziani affetti dal Morbo di Alzheimer, demenza senile, ictus celebrale
invalidante, ossia tutte quelle malattie che provocano la perdita della
capacità motoria, artrite reumatoide e artropatie degenerative.
I tempi per l’accertamento sanitario da parte della
commissione medica non possono superare i nove mesi dalla presentazione della
domanda.
Una volta accertato lo stato di salute del paziente,
bisognerà sottoporsi agli esami che siano necessari per gli accertamenti
documentativi e che verranno effettuati presso una struttura sanitaria pubblica.
Con la sentenza n°1705/99 la Cassazione ha posto le basi
affinchè in un futuro ,si spera, non molto lontano l’indennità sia estesa ad
altre patologie invalidanti che portano il soggetto a dover fronteggiare le
spese assistenziali personalmente.
* N.B. si ricorda in particolare che il precedente
menzionato, pur riconoscendo nello specifico caso il diritto all’indennità,
non per ciò stesso vale per tutti coloro che presentino la richiesta. Sarà
discrezione della amministrazione valutare il riconoscimento della indennità.
Contro le decisioni emesse, il cittadino potrà, però, sulla base dei
presupposti riconosciuti validi con la citata sentenza, eventualmente ricorrere
al Giudice competente.