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La Cassazione ammette il rimborso per le spese sostenute dal paziente al di fuori della ASL

 

La Costituzione italiana all'art.32 cita che: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti".                                                                                                  Nel caso specifico il Sig. Santo C. si era rivolto ad una clinica privata per essere curato perche la struttura pubblica 0 convenzionata non gli permetteva l'intervento in tempi brevi.                                                                                                             Successivamente il paziente ha chiamato in causa la ASL lombarda nO 11 di Ponte San Pietro per il rimborso delle spese da lui sostenute nella struttura privata.                  Con la sentenza n° 2444/2001 la Corte di Cassazione si e pronunciata ammettendo che al Sig. Santo C. gli fossero rimborsati 50 milioni dal servizio sanitario nazionale. La Suprema Corte ha stabilito che :" il diritto primario della salute quale fondamentale diritto dell'individuo ,rientra tra quelli inviolabili della persona ed è oggetto pertanto di incondizionata protezione nel caso di pericolo di vita gravi condizioni di salute manca ogni potere autorizzatorio discrezionale della pubblica amministrazione perché oggetto della domanda e il diritto fondamentale alla salute."                                           La sentenza 2444 risulta essere innovativa e crea un precedente giurisprudenziale rispetto a comportamenti illegittimi della pubblica amministrazione che agisce con inefficienza e ritardi a scapito dei pazienti.                                                        Da questo momento i contribuenti che si trovino con gravi problemi di salute e si trovano a dover attendere per molto tempo per le cure nelle ASL potranno usufruire della struttura sanitaria privata anche non convenzionata e poi provvedere ad un rimborso.