| |
La
Cassazione ammette il rimborso per le spese sostenute dal paziente al di
fuori della ASL
|
La Costituzione
italiana all'art.32 cita che: "La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività,
garantisce cure gratuite agli indigenti".
Nel caso specifico il Sig. Santo C. si era rivolto ad una clinica
privata per essere curato perche la struttura pubblica 0 convenzionata
non gli permetteva l'intervento in tempi brevi.
Successivamente il paziente ha chiamato in causa la ASL lombarda nO 11
di Ponte San Pietro per il rimborso delle spese da lui sostenute nella
struttura privata.
Con la sentenza n° 2444/2001 la Corte di Cassazione si e pronunciata
ammettendo che al Sig. Santo C. gli fossero rimborsati 50 milioni dal
servizio sanitario nazionale. La Suprema Corte ha stabilito che :"
il diritto primario della salute quale fondamentale diritto
dell'individuo ,rientra tra quelli inviolabili della persona ed è
oggetto pertanto di incondizionata protezione nel caso di pericolo di
vita gravi condizioni di salute manca ogni potere autorizzatorio
discrezionale della pubblica amministrazione perché oggetto della
domanda e il diritto fondamentale alla salute."
La sentenza 2444 risulta essere innovativa e crea un precedente
giurisprudenziale rispetto a comportamenti illegittimi della pubblica
amministrazione che agisce con inefficienza e ritardi a scapito dei
pazienti.
Da questo momento i contribuenti che si
trovino con gravi problemi di salute e si trovano a dover attendere per
molto tempo per le cure nelle ASL potranno usufruire della struttura
sanitaria privata anche non convenzionata e poi provvedere ad un
rimborso.
|
|