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ROMA: I SERVIZI

 

MINORI

DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DI DIRITTI E DI OPPORTUNITA' PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA  (SU)

 

Ha istituito presso la presidenza del consiglio un fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale , regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e  dell'adolescenza privilegiando l'ambiente ad essi più confacente: la famiglia naturale, adottiva o affidataria, ciò in attuazione della Convenzione sui diritti del fanciullo resa esecutiva  con la              L. 176/1991 e con gli artt. 1 e 5 L. 104/92.

Sono ammessi al finanziamento del fondo i progetti  che perseguono  le seguenti finalità:

¨   Realizzazione di servizi di preparazione e di sostegno alla relazione genitori - figli, di contrasto alla povertà alla violenza e alle misure alternative al ricovero dei minori in istituti educativi-assistenziali.

¨   Innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia.

¨   Servizi ricreativi ed educativi per il tempo libero

¨   Azioni positive per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per l'esercizio dei diritti civili fondamentali, per il miglioramento della fruizione dell'ambiente urbano e naturale da parte dei minori, per lo sviluppo del benessere della qualità della vita dei minori, per la valorizzazione, nel rispetto di ogni diversità, delle caratteristiche di genere, culturali ed etniche.

¨   Azioni per il sostegno economico ovvero di servizi alle famiglie naturali o affidatarie che abbiano al loro interno uno o più minori con handicap al fine di migliorare la qualità della vita del gruppo-famiglia ed evitare situazioni di emarginazione e di istituzionalizzazione.

 

L. 216/1991   (SU)

                      

                       Con questo provvedimento, il Dipartimento degli Affari Sociali  presso la Presidenza del Consiglio promuove il sostenimento delle iniziative volte a tutelare e a favorire la crescita, la maturazione individuale e la socializzazione della persona di età minore, al fine di eliminare le condizioni di disagio con conseguente riduzione del rischio del coinvolgimento dei minori in attività criminose. Sono , pertanto previsti dei contributi a favore dei comuni delle province, dei loro consorzi, delle comunità montane nonché degli enti e organizzazioni di volontariato, associazioni e cooperative di solidarietà sociale che operino senza scopo di lucro   per il perseguimento  delle seguenti finalità:

§       Attività di comunità per l'accoglienza dei minori per i quali si sia reso necessario l'allontanamento temporaneo dall'ambito familiare; allontanamento che può essere disposto dal Tribunale per i Minorenni ai sensi degli artt. 330 e ss. del cod.civ., su segnalazione dei servizi sociali, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e dell'autorità di pubblica sicurezza;

§       Attuazione di interventi a sostegno delle famiglie, anche dopo il reinserimento del minore a seguito della eliminazione della situazione di rischio, in particolare per l'assolvimento degli obblighi scolastici;

§       Attività di centri d'incontro e di iniziativa di di presenza sociale nei quartieri a rischio;

§       Attuazione di interventi da realizzare, previo accordo con le competenti autorità scolastiche e sulla base di indirizzi del Ministro della Pubblica Istruzione, nell'ambito delle strutture scolastiche, in orari non dedicati all'attività istituzionale o nel periodo estivo.