Aimar associazione                                1/1999

INDICE DELLE LEGGI

 

 Le protesi e gli ausili tecnici

• Rapporti tra genitori di bambini stomatizzati e medici specialisti pediatri

• Suggerimenti per i genitori di bambini stomatizzati

• L'invalidità civile

• Urgenze nelle visite mediche

Provvidenze economiche

• L'accompagnamento

• I farmaci e i tickets

• Il lavoro .

• Igiene, salute e sicurezza sul posto di lavoro

• Provvidenze I. n.p.s per i "lavoratori inabili"

• Integrazione socio‑assistenziale per i portatori di handicap (l. n ° 104/92)

;Aggravamento delle sanzioni penali se l'offeso è riconosciuto portatore di handicap

• Il difensore civico a tutela del cittadino

• Carta blu‑viaggiare in treno

• La patente speciale e le agevolazioni fiscali (D.L. 3010411992 n ° 2ss)

• Sgravi fiscali per l acquisto di sussidi tecnici ed informatici

• Esonero dal servizio di leva

• Modulistica

 

LE PROTESI E GLI AUSILI TECNICI

 

Dopo l'intervento chirurgico la prima necessità vitale dello stomizzato è quella di poter disporre delle protesi; esse si ottengono consegnando all'Ufficio Riabilitazione e/o d'Igiene Pubblica della propria A.S.L. la seguente documentazione: 

1.     il certificato medico (modulorichiesta compilato dallo specialista A.S.L, dall'Università o dal medico di famiglia purché avvalorato da una delle due anzidette strutture, vedi modello C); 

2.     . il certificato di residenza in carta semplice; 

3.     . la fotocopia del verbale

(Commissione medica per l'invalidità civile) attestante l'invalidità. Qualora lo stomizzato non fosse in possesso del documento di cui al punto 3 è sufficiente la certificazione medica relativa all'intervento chirurgico subito. Infatti l'articolo 4 comma 4, del decreto del Ministero della Sanità del 28/12/92 (in G.U. n. 10 del 14/1/93), assicura che "agli istanti entero-urostomizzati in attesa di accertamento, spetta l'erogazione degli ausili tecnici correlati alla menomazione in esito all'intervento chirurgico, previa presentazione della certificazione medica". L'art. 2 comma 2, del suddetto decreto assicura che "i presidi sono erogati con spesa a carico del fondo sanitario nazionale in misura non superiore all'importo per quantitativi predeterminati indicato sulla impegnativa". L'istanza per l'ottenimento dell'invalidità è da inoltrarsi alla Commissione medica per l'invalidità civile (modello A o B), essa serve per ottenere una serie di provvidenze economiche tra cui, ad esempio, la pensione d'invalidità, l'esenzione dai ticket sanitari, il riconoscimento dell'handicap (legge n. 104/92). Per l'ottenimento dei presidi da parte dell'Ufficio Riabilitazione e/o d'Igiene Pubblica, è necessario che il chirurgo prescriva sull'apposito modulo‑richiesta (allegato C) il "piano riabilitativo" (art. 2/3 D.M. 30/07/91, in G.U. n. 203 del 30/8/91), riportando i dati del richiedente, la diagnosi, il programma terapeutico, la prescrizione delle protesi ed i codici del Nomenclatore Tariffario con le quantità prescrivibili. L'indicazione del fornitore dei presidi autorizzati e dell'Azienda costruttrice gli Ausili Protesici, spetta alla libera scelta dell'utente e va effettuata al momento della consegna del modulo‑richiesta all'Ufficio Riabilitazione e/o d'Igiene Pubblica. L'indicazione dell'Azienda costruttrice dei presidi è effettuata liberamente dallo stomizzato o dalla sua famiglia al momento dell'ordinazione in farmacia o sanitaria. Per non violare la legge suggeriamo al chirurgo specialista di evitare di scrivere sull'apposito modulo richiesta l'indicazione dell'azienda costruttrice le protesi, ma di consegnare allo stomizzato o alla sua famiglia un promemoria a parte, annotando dettagliatamente tutti i suggerimenti e le indicazioni utili inerenti l'utilizzo della fornitura protesica. Gli articoli 36, comma 6, dei D.P.R. n. 484/96 (Accordo collettivo nazionale con i medici di medicina generale ‑ riportato a pagina 47, del S.O.G.U. n. 220/96) e n. 613/96 (Accordo collettivo nazionale con i medici specialisti pediatri ‑ riportato a pagina 42, del S.O.G.U. n. 285/96), sanciscono in maniera inequivocabile l'identico diritto e, riferiscono che: "la necessità della erogazione dei presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del medico curante e/o del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo le modalità organizzative fissate dalla regione".

Diverse farmacie e sanitarie in caso di necessità effettuano su richiesta la consegna dei presidi a domicilio. Quando lo atomizzato è ricoverato presso una struttura ospedaliera, le protesi vengono fornite gratuitamente dalla struttura ricoverante. I medici di medicina generale, i pediatri e gli specialisti A.S.L., sono tenuti a compilare la modulistica senza alcuna remunerazione economica.

 

RAPPORTI TRA GENITORI DI BAMBINI STOMIZZATI E MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI

 

Il D.P.R. 21 ottobre 1996, n. 613 (in S.O.G.U. n. 285 del 5/12/1996) è lo "Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta'. Il decreto nella premessa richiamala Convenzione internazionale sui Diritti dell'Infanzia, recepita dal Parlamento con la legge n. 176, del 27/05/91, in cui lo Stato riconosce l'infanzia come un bene sociale da salvaguardare e sul quale investire, riconfermando la tutela sanitaria dell'infanzia e dell'adolescenza, come un diritto fondamentale ed uno degli obiettivi proposti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Nell'ambito della tutela costituzionale della salute del cittadino, il Servizio Sanitario demanda al medico convenzionato per la pediatria di famiglia i compiti di prevenzione individuale, diagnosi, cura, riabilitazione ed educazione sanitaria, intesi come un insieme unitario qualificante l'atto professionale. L'art. 26 comma 3, prevede che: "Il pediatra iscritto negli elenchi può acquisire e conservare scelte relative ad assistiti dalla nascita fino al compimento del 14° anno di età". L'art. 34 declara che il pediatra deve consultarsi con lo specialista qualora lo ritenga utile per la salute del bambino. Il consulto può essere effettuato presso gli ambulatori pubblici o su richiesta motivata da parte del pediatra, anche presso il domicilio del paziente. L'art. 36 comma 6, sancisce che: "La necessità della erogazione di presidi, siringhe e prodotti dietetici e di ogni altro ausilio viene proposta una volta all'anno da parte del pediatra alla Azienda. L'erogazione ed il relativo eventuale frazionamento è disposto dalla Azienda secondo modalità organizzative fissate dalla regione" (pagina 42 del S.O.G.U. n. 285/96). L'art. 39 prevede interventi socioassistenziali, stabilendo che: "Il pediatra di fiducia sulla base della conoscenza del quadro anamnestico complessivo dell'assistito (...), ove lo ritenga necessario segnala ai servizi sociali individuati dall'Azienda l'esigenza di particolari interventi socioassistenziali".

 

SUGGERIMENTI PER I GENITORI DI BAMBINI STOMIZZATI

 

Avere in famiglia un bambino stomizzato comporta innumerevoli difficoltà sia per i genitori che per i nonni. Si badi, i problemi che i genitori debbono affrontare non si risolvono unicamente con l'intervento chirurgico o con la terapia riabilitativa, ma altrettanto importanti risultano essere le tensioni connesse alla patologia e con le quali i genitori debbono confrontarsi e comunque convivere: 1. il fondato rischio che altri bambini coetanei sappiano della stomia e lo prendano in giro con gravi ripercussioni psichiche; 2. le risposte da fornire al piccolo che inizia ad accorgersi di essere comunque "visivamente diverso" dagli altri bambini; 3. il volersi sedere sulla tazza del bagno così come fanno mamma, papà ed i fratellini;

4. il far rilevare ai genitori durante il bagno o la doccia la sua diversità a causa della sacca; 5. l'imbarazzante domanda posta in estate al mare sul perché egli non è vestito come gli altri bambini; 6. spesso chiedono a mamma e papà notizie sulla sacca e se possono togliersela; 7. il fondato timore da parte dei genitori del rapporto coi suoi coetanei durante i giochi e soprattutto nel mondo della scuola, all'interno del quale spesso regna la regola del più forte. Sono tutte problematiche di complessa soluzione perché collegate alla cultura ed al rapporto instaurato nel nucleo familiare. Personalmente suggerisco ai genitori di aprirsi con i piccoli stomizzati aiutandoli a far comprendere e a superare le mille difficoltà quotidiane, dialogando e spiegando loro la temporanea diversità. In simili situazioni bisogna chiedere alle Istituzioni un sostegno concreto, costante ed adeguato, iniziando col pretendere la corretta applicazione dell'art. 33, della legge n. 104/92 (e n. 423/93), esso prevede che il genitore in attività lavorativa, ha diritto a fruire di permessi retribuiti (dall'I.N.PS.), onde poter assistere il piccolo stomizzato (vedere modelli O e P, a seconda del caso). Il pediatra, l'Assessorato ai servizi sociali del proprio comune, gli specialisti A.S.L. ed il mondo della scuola "per legge sono obbligati" a programmare, assistere e coordinare interventi mirati, atti a migliorare non soltanto lo stato di salute del bambino, mala vivibilità nel nucleo familiare, agevolando sinanche l'inserimento nel mondo della scuola. Si pensi che nell'età scolare non è previsto alcun concreto sostegno ai piccoli stomizzati, infatti, spesso, i direttori didattici non potendo usufruire di una infermiera specializzata (enterostomista), autorizzano i genitori a recarsi a scuola in classe, per

far loro provvedere alla sostituzione delle sacche di raccolta, con gravi conseguenze psichiche e, per tali motivazioni, spesso, i genitori del bambino preferiscono condurlo a casa, per riportarlo poi in classe. Gli stomizzati in età scolare non superiore ai 18 anni, possono usufruire dell'indennità mensile di frequenza pari a £ 381.600, per l'anno 1997, ai sensi della legge n. 289/90 (in G.U. n. 243/90).

 

L’INVALIDITA CIVILE

 

Subito dopo l'intervento chirurgico lo stomizzato per ottenere i benefici di legge e le provvidenze economiche, deve necessariamente presentare istanza alla Commissione medica per l'invalidità civile della A.S.L. d'appartenenza (vedere allegati A e B) e chiedere di essere sottoposto a visita medica. Alla domanda deve essere allegata una completa e dettagliata certificazione medica attestante la natura delle infermità invalidanti e delle loro conseguenze. L'istante sulla domanda deve barrare le caselle corrispondenti alle proprie necessità. Tale riconoscimento consente di acquisire notevoli vantaggi, ma soprattutto di poter beneficiare delle due ore di permesso giornaliero retribuito nonchè di tre giorni mensili, le quali saranno utilizzate per recarsi a casa nell'arco della giornata lavorativa (art. 33, legge n. 104/92 ed art. 2, legge n. 423/93). L'art. 2 della legge n. 423/93, ha apportato notevoli innovazioni all'art A, della legge n. 104/92, perché ha stabilito che qualora la Commissione medica non si pronunci entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti vengono. effettuati in via provvisoria, ai soli fini dell'art. 33 della legge n. 104 (permessi retribuiti dall'INPS), da un medico specialista nella patologia in servizio presso 1'A.U.S.L.

I minori di 18 anni o interdetti debbono presentare istanza su apposito modello B (vedere allegato B). In sede di accertamento sanitario il paziente può farsi assistere da un medico di propria fiducia. L'art. 3 comma 1, del D.PR n. 698/94, stabilisce che l'A.S.L. fissa l'accertamento sanitario entro tre mesi dalla richiesta; trascorsi i tre mesi senza essere chiamati a visita medica, l'interessato può presentare una diffida in carta semplice (vedere modello Q) all'Assessorato alla Sanità della propria Regione. L'Assessorato entro sei mesi dalla presentazione della diffida provvede a fissare la data in cui la Commissione dell'A.S.L. effettuerà la visita. L'iter per essere sottoposti a visita medica "deve" concludersi entro nove mesi dalla presentazione della domanda (art. 1 comma 3, del D.P.R. n. 698/94). Se l'Assessore alla sanità entro sei mesi dalla diffida non provvede a fissare la data della visita, si possono intraprendere azioni giudiziarie avverso il Presidente pro‑tempore della Giunta regionale d'appartenenza. Qualora il paziente è convocato a visita medica e, per gravi ragioni di salute è impossibilitato a presentarsi, l'istante, oppure se non è in grado di farlo personalmente, un suo familiare convivente, può richiedere che venga effettuata la visita domiciliare, indicando la data in cui è possibile sottoporsi a visita, motivandola con documentazione medica probatoria circa l'impossibilità di presentarsi alla visita (art. 1 comma 7, D.P.R. n. 698/94). A visita effettuata copia dei verbali vengono trasmessi dalla A.S.L., alla competente Commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d'invalidità civile. Decorsi sessanta giorni senza essere richiamati a visita dalla Commissione medica periferica, le due suddette Commissioni trasmettono all'interessato un originale del verbale di visita, mediante lettera raccomandata A/R. Nel caso in cui il paziente, in seguito alle minorazioni riconosciute ottiene una percentuale d'invalidità che dà diritto alle provvidenze economiche erogate dal Ministero dell'interno, le Commissioni su menzionate, trasmettono d'ufficio alla Prefettura copia dell'istanza di concessione di detti benefici, unitamente a copia autenticata del verbale sanitario. La Prefettura in tal caso è tenuta a concludere il pagamento delle provvidenze economiche entro 180 giorni a partire dalla data di ricezione di copia dell'istanza trasmessa dalla Commissione sanitaria competente. Tale termine è prorogato di ulteriori 60 giorni, nel caso in cui l'istante richieda per iscritto alla Prefettura di produrre ulteriore documentazione probatoria (art. 4 comma 1, D.P.R. n. 698/94). Se la visita medica ha dato esito sfavorevole, entro sessanta giorni dalla notifica del verbale di visita è consigliabile procedere ad un ricorso avverso il Ministero del Tesoro (vedere modello D); esso va presentato ai sensi dell'art. 3 del D.PR. n. 698, del 21/09/94 (in G.U. n. 298 del 22/ 12/94). Il Ministero del Tesoro sentita la Commissione medica superiore deciderà entro 180 giorni, diversamente il ricorso deve intendersi respinto, in tal caso l'istante può rivolgersi al magistrato ex art. 1/8 legge n. 295, del 15/10/90 e successive modificazioni (vedere modello E). Alla Commissione medica ci si può rivolgere anche per chiedere il declassamento dell'infermità (vedere modello G). Le istanze vanno presentate in carta semplice e spedite a mezzo posta con raccomandata A/R. Per quanto concerne le domande d'aggravamento, l'articolo 1 comma 6, del D.P.R. n. 698/94, richiama l'art. 11 del D.L. n. 509, del 23/11/88, ne consegue che non sono prese in esame le domande non corredate da documentazione sanitaria che "comprovi le modificazioni del quadro clinico preesistente". In merito all'utilizzo dell'art. 33 della legge n. 104/92, poiché per ovvie ragioni nessuno ne parla, è doveroso informare i potenziali utilizzatori che la legge 104/92 non prevede per i permessi retribuiti il versamento dei contributi figurativi. Ne consegue che lo Stato ai fini pensionistici non versa all'I.N.PS. i contributi dei permessi utilizzati (tranne se versati dal datore di lavoro, poiché previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro). Tradotto in termini reali significa che alla fine della vita lavorativa per poter andare in pensione bisogna lavorare tanti altri mesi e/o anni, pari alla somma dei permessi utilizzati (es.: permessi utilizzati nell'anno = 50 giorni x 10 anni di utilizzo = 500 gg. A fine vita lavorativa per maturare l'anzianità pensionabile, prevista dalla legge n. 335/95 e.successive modificazioni, bisogna lavorare ulteriori 500 gg.)

 

URGENZA NELLE VISITE MEDICHE

 

Se il paziente vive in condizioni clinico‑sanitarie di particolare gravità, può richiedere alla Commissione medica per l'invalidità civile di essere sottoposto con "urgenza" a visita medica. In tal caso bisogna presentare una istanza in carta semplice invocando il decreto del Ministero del Tesoro n. 387, del 5/8/91 art. 3 comma 1 (in G.U. n. 286, del 6/12/91), allegando la documentazione clinico sanitaria probatoria l'urgenza (vedere facsimile di domanda in allegato F). La Commissione medica salvo apposito regolamento in merito al procedimento amministrativo, entro trenta giorni è tenuta a comunicare la data della visita (art. 2, commi 2 e 3, della legge n. 241 /90). Nel caso in cui la Commissione medica A.S.L. per una serie di ragioni non è nelle condizioni di poter effettuare la visita medica con sollecitudine, può far sottoporre a visita il paziente da altra Commissione A.S.L. nel cui ambito lo stesso temporaneamente si trova. L'istante, ove sussistano documentate esigenze fisico‑sanitarie dovute alla mobilità ed al proprio stato di salute, può richiedere o fare richiedere da un familiare convivente la visita domiciliare, indicando anche la data in cui è possibile effettuarla; alla visita può presenziare un medico di propria fiducia. La U.S.L. è inoltre tenuta ad informare l'istante sul procedimento amministrativo‑burocratico della pratica (legge n. 241/90, sulla trasparenza amministrativa e sull'abolizione del segreto d'ufficio; Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, D.PC.M. del 27/01/94).

 

PROVVIDENZE ECONOMICHE

 

Le provvidenze economiche per gli invalidi civili sono: a) la pensione di inabilità per gli invalidi totali di età non inferiore agli anni 18, ne superiore agli anni 65; b) l'assegno mensile per gli invalidi parziali di età non inferiore agli anni 18, né superiore agli anni 65; c) l'indennità d'accompagnamento per gli invalidi totali non autosufficienti di qualunque età; d) l'indennità mensile di frequenza per gli invalidi civili minori di anni 18, non autosufficienti o ipoacusici, che debbono far ricorso a trattamenti riabilitativi o, terapeutici; e) la pensione sociale per gli invalidi totali o parziali ultrasessantacinquenni, in sostituzione della pensione o dell'assegno prima in godimento.

Ai fini delle provvidenze economiche è richiesta un'invalidità minima del 74% (D.M. n. 509/88, in G.U. n. 278/88) per ottenere il diritto all'assegno mensile in qualità di invalido parziale; del 100% per il diritto alla pensione di inabilità in qualità di invalido totale e qualora si tratti di soggetti non deambulanti e non autosufficienti, per il diritto alla indennità di accompagnamento. Le provvidenze sono concesse a condizione che l'interessato risulti sprovvisto di redditi propri e quindi svincolato da qualsiasi reddito dei componenti il nucleo famigliare. Il limite di reddito, calcolato agli effetti dell'Irpef dall'1/01/96, non deve risultare superiore a £ 22.310.775 per gli invalidi civili totali, a £ 5.077.800 per gli invalidi civili parziali e per gli invalidi civili minori di anni 18 (D.M. 22/01/97, in G.U. n. 25/97). I trattamenti di pensione per l'invalidità civile e non autosufficienti a carico del Ministero dell'Interno per l'anno 1997 sono: a) invalidi civili totali £ 381.600; b) invalidi civili parziali £ 381.600.

 

L'ACCOMPAGNAMENTO

 

L'indennità di accompagnamento è sancita dall'art. 1l della legge n. 18, dell'll/02/80 (in G.U. n. 44/80). Essa recita: "Ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche (...) che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di assistenza continua, è concessa una indennità di accompagnamento, non reversibile, al solo titolo della minorazione, a totale carico dello Stato (...)". Coloro che sono invalidi al 100 "possono lavorare con le capacità residue", inoltre, qualora ricorra il caso sopra descritto, hanno anche diritto all'indennità d'accompagnamento (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 28 ottobre 1969, prot. 6/ 13966/A e, Circolare del Ministero della Sanità n. 3, dell' 11 /02/87). Tale indennità spetta anche ai minori di 18 anni che si trovano nelle condizioni sopra indicate. L'importo dell'indennità d'accompagnamento per l'anno 1997 è di £ 767.980 mensili (Decreto Ministero dell'Interno 22 gennaio 1997, in G.U. n. 25, del 31/01/97).

 

I FARMACI ED I TICKETS

 

I farmaci (tranne alcuni) non possono essere venduti senza ricetta medica. La ricetta medica del Servizio Sanitario Nazionale ha validità per dieci giorni e può essere utilizzata una sola volta, chi però è costretto ad utilizzare più volte lo stesso farmaco è fornito di una ricetta ripetibile utilizzabile al massimo cinque volte nell'arco di tre mesi. La ricetta scritta su carta intestata del medico ha validità per tre mesi e può essere utilizzata una sola volta. I farmaci sono suddivisi in tre classi: a: essenziali e per malattie croniche; b: di rilevante interesse terapeutico; c: a pagamento (tranne alcuni per particolari patologie croniche). Oltre alle suddette classi vi è la classe H, farmaci destinati esclusivamente ad uso ospedaliero. I bambini sotto i 6 anni e gli anziani oltre i 65 anni, con famiglia avente un reddito non superiore ai 70 milioni annui, hanno diritto a ricevere gratuitamente i farmaci compresi nella lista A e B previo pagamento di £ 3.200 per l'acquisto di un farmaco e £ 6.500 per l'acquisto di due farmaci a ricetta. 1 farmaci della lista C (tranne alcuni) sono tutti a pagamento. L'A.S.L. provvede alla dispensazione gratuita di alcuni medicinali della fascia C, purché "l'assoluta necessità" del trattamento sia stata riconosciuta dalla stessa A.S.L. in ragione della particolare cronicità e gravità della patologia. Sono esentati dalla partecipazione alla spesa farmaceutica: gli invalidi di guerra; di lavoro; di servizio e civili al 100%; i titolari di pensioni sociali; i pensionati al minimo con più di 60 anni; i disoccupati con reddito inferiore a 16 milioni (22 milioni per chi è sposato, a cui va aggiunto 1 milione per ogni figlio). Per avere diritto all'esenzione è sufficiente una dichiarazione firmata dall'interessato o da un suo familiare sul retro della ricetta. 1 cittadini esenti per patologia pagano egualmente le 3.000 lire a farmaco o le 6.000 lire per due o più farmaci a ricetta, sia per la classe A che B; oltre alla ricetta essi pagano il 50 % del prezzo dei farmaci della classe B non correlati alla patologia specifica. Al fine di agevolare l'interpretazione delle nuove disposizioni riportiamo alcuni esempi: 1) una confezione di fascia A paga la quota fissa di £. 3.200; 2) una confezione di fascia B a favore di un soggetto di età superiore ai 65 anni o inferiore a 6 paga la quota fissa di £ 3.200; 3) una confezione di fascia A più una di fascia B a favore di un soggetto non esente paga la quota fissa di £ 3.200 più il 50% del costo del farmaco; 4) una confezione di fascia A più una di fascia B a favore di un soggetto superiore a 65 anni o inferiore a 6, paga la quota fissa di £ 6.500; 5) per l'ossigeno terapeutico si paga una quota fissa di £ 3.200; 6) per una fiale di morfina si paga una quota fissa di £ 3.200; 7) per le multiprescrizioni si paga una quota fissa di £ 6.500; 8) la franchigia sulle ricette per visite specialistiche e analisi ai cittadini non esenti è di £ 70.000. N.B.: la quota percentuale è arrotondata alle 500 lire superiori.

 

IL LAVORO

 

L'art. 1 della Costituzione sancisce che "l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro". In realtà l'inserimento nel mondo del lavoro comporta una "gestazione" lunga quanto complessa. La legge n. 482/68 prevede per gli invalidi l'assunzione obbligatoria (senza concorso) nella percentuale sottoindicata ed il diritto di precedenza nei pubblici concorsi. Ai fini dell'assunzione sono considerate "categorie protette", gli invalidi con una riduzione di capacità lavorativa superiore al 45 % (art. 7, D.L. 23/11/88 n. 509 e, successive modificazioni). Il numero dei posti riservati alle categorie protette è così ripartito:

 

invalidi di guerra                          25%

invalidi civili di guerra                 10%

invalidi per servizio                      15%

invalidi del lavoro                         15%

orfani e vedove di guerra,

per servizio e del lavoro                15 %;

invalidi civili                                 15 %;

sordomuti                                        5 %.

 

Sono escluse dall'assunzione le aziende e le amministrazioni con meno di 35 dipendenti, le ferrovie, le imprese di navigazione marittima ed aerea. La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 ° dicembre 1993 (in G.U. n. 97 del 20/ 12/93), in merito alle assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori d'handicap, prevede che coloro i quali presentano una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 67 % o invalidità ascritta dalla I^ alla IV^ categoria di cui al testo unico delle pensioni di guerra (l'ano preternaturale è iscritto alla I^ categoria, punto 23, della tabella delle lesioni ed infermità D.PR n. 834/81) hanno titolo ad essere assunti presso le pubbliche amministrazioni. Le Amministrazioni pubbliche annualmente (e comunque periodicamente) determinano i posti da destinare alle categorie protette in misura non inferiore al 10% e non superiore al 30% da coprire anche con portatori di handicap, previo tirocinio pre‑lavorativo. Le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fornire adeguata pubblicità per le assunzioni, l'amministrazione predispone le graduatorie sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria di iscrizione al collocamento obbligatorio, ammettendo gli interessati al tirocinio, previa verifica dell'idoneità alle mansioni da svolgere. L'accertamento dell'idoneità è effettuato a cura dell'A.S.L. di residenza, ed al termine del tirocinio, i soggetti portatori di handicap dichiarati idonei sono nominati in ruolo, qualifica e profilo per il quale hanno svolto il tirocinio.

Gli Organi istituzionali del collocamento sono: 

A)   ministero del lavoro (controlla che le leggi vengano rispettate); 

B)    prefettura (nomina i componenti delle Commissioni di collocamento ed ha potere decisionale sulle contravvenzioni dell'Ispettorato provinciale del lavoro); 

C)    ispettorato provinciale del lavoro (è preposto al controllo degli obblighi delle Aziende private nei confronti dei lavoratori e degli invalidi assunti con il collocamento obbligatorio); 

D)    ufficio provinciale del lavoro (compila le liste dei soggetti da avviare al lavoro); 

E)     commissione provinciale (approva le liste di cui si è parlato in precedenza, disposte seguendo una graduatoria basata sull'anzianità d'iscrizione, sulle condizioni socioeconomiche, ecc.); 

F)     sottocommissione centrale (fornisce poteri sull'attività tecnico organizzativa del collocamento obbligatorio). L'invalido iscritto alle liste di collocamento obbligatorio rimane iscritto anche alle liste di collocamento ordinario, per cui deve ogni anno vidimare il tesserino di disoccupazione.

 

IGIENE SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO

 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 303/1956 (in S.O.G.U. n.105/56), stabilisce le norme generali per l'igiene del lavoro e gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori. Stabilisce con estrema precisione l'altezza, la cubatura e la superficie delle strutture di lavoro, le coperture, il pavimento, le pareti ed annesse aperture, i locali sotterranei, il ricambio dell'aria, l'illuminazione naturale e artificiale, la temperatura, gli apparecchi di riscaldamento, l'umidità, i sedili, la pulizia dei locali, i depositi dei rifiuti, la difesa dagli agenti nocivi. L'art. 9 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori, in G.U. n. 131 /70), introduce il diritto dei lavoratori a controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, di promuovere la ricerca, l'elaborazione e la attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica. Il Decreto legge n. 626/1994 (in S.O. n. 141, alla G.U. n. 265/94), in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, recepisce otto direttive europee e sancisce che dal 1° marzo 1995, a garanzia della tutela e della sicurezza dei lavoratori, ogni datore di lavoro deve affiancare ai sistemi di prevenzione già sanciti per legge, i "servizi di protezione e prevenzione aziendali”.

Con la nuova normativa i lavoratori hanno diritti e doveri, diritti sono: 

1.     avere in azienda il proprio rappresentante per la sicurezza; 

2.      diritto alla informazione su: i rischi per la salute e sicurezza sul posto di lavoro; le misure di prevenzione adottate; i pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati tossici e, pericolosi; le procedure di pronto soccorso; di antincendio; di allontanamento e fuga in caso di pericolo; i nominativi e le funzioni del responsabile aziendale del servizio di prevenzione e, del medico competente; i nominativi dei lavoratori incaricati del pronto soccorso; 

3.      diritto alla formazione: al momento dell'assunzione, ed in merito ai compiti e alle mansioni da svolgere; successivamente, se il datore di lavoro acquista ed introduce in azienda nuove attrezzature di lavoro e tecnologie, o nuove sostanze e preparati; 

4.      diritto alla verifica dell'applicazione delle misure di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza adottati dalla azienda; esso si esercita richiedendo al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza una apposita riunione; 

5.      si noti bene che la visita può anche essere richiesta dal lavoratore. In caso di esposizione a piombo, rumore, xilolo, benzolo, silice, radiazioni ionizzanti,‑ ecc .... 

6.      il diritto alla sorveglianza sanitaria attraverso visite mediche periodiche, effettuate dal medico competente. 

I doveri dei lavoratori sono: 

1          osservare le norme di sicurezza previste dalla legge e le disposizioni impartite dal datore di lavoro;

2          partecipare direttamente, attivamente e responsabilmente al miglioramento del livello della sicurezza aziendale e della propria salute sui posti di lavoro.

Il datore di lavoro in presenza di portatori di handicap deve: 

a) adeguare le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e tutti i posti utilizzati dai lavoratori portatori di handicap;

b) dotare i luoghi di lavoro di misure idonee per consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e, di igiene personale da parte dei lavoratori portatori di handicap. 

c) il datore di lavoro nel caso in cui non ottempera agli obblighi di legge è penalmente perseguibile.

 

PROVVIDENZE I.N.P.S. PER I "LAVORATORI INABILI"

 

Le pensioni dell'Inps sono di diversi tipi, noi tratteremo soltanto quelle dei lavoratori inabili (fondi speciali esclusi). Abbiamo due provvidenze: 

A)   l'assegno di invalidità; 

B)    la pensione di inabilità. 

I requisiti per ottenere l'assegno ordinario di invalidità sono:

-avere ridotta la capacità lavorativa di almeno di un terzo (essere invalidi al 66%); 

 -avere una anzianità assicurativa di almeno 5 anni; 

 -fare valere 260 contributi settimanali o 1350 contributi giornalieri per i lavoratori agricoli, di cui almeno 156 contributi settimanali 0 810 contributi giornalieri versati o accreditati nei 5 anni immediatamente precedenti la domanda. 

L'assegno è riconosciuto ber tre anni ed è rinnovabile per un periodo uguale; dopo tre riconoscimenti consecutivi l'assegno è confermato automaticamente. Ciò significa che l'interessato non sarà più soggetto alla presentazione di ulteriori domande di conferma. In presenza di redditi l'assegno di invalidità è ridotto proporzionalmente all'entità dei redditi. L'Inps in qualsiasi momento può sottoporre l'interessato a visita di revisione e revocare la prestazione, in caso di riacquisita capacità di guadagno. Se al compimento dell'età pensionabile si sta percependo l'assegno d'invalidità, questo viene trasformato in pensione di vecchiaia, se i requisiti sono maturati (bisogna avere almeno 15 anni di contributi versati). A questo fine sono considerati utili i periodi durante i quali si è goduto dell'assegno d'invalidità, ma non si è lavorato. Ciò vale tuttavia solo per il diritto alla pensione e non anche per la misura, questo significa che se un lavoratore diventa invalido a 35 anni e in quel momento ha dieci anni di contributi versati, al compimento dei 60 anni avrà diritto alla pensione di vecchiaia, ma calcolata soltanto su quei 10 anni di contributi, eventualmente integrata al minimo se l'importo fosse inferiore a tale limite. I requisiti per ottenere la pensione ordinaria d'inabilità sono: ‑ il lavoratore deve trovarsi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa; ‑ il requisito contributivo è identico all'assegno ordinario. La pensione d'inabilità è incompatibile con i compensi da lavoro autonomo o subordinato in Italia e all'estero, nonché con l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori autonomi e negli albi professionali, con i trattamenti di disoccupazione e con altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

 

INTEGRAZIONE SOCIO ASSISTENZIALE PER I PORTATORI DI HANDICAP (L. N° 104/92)

 

La legge n. 104/92 è la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. L'articolo 3 della suddetta legge sancisce che: "è persona handicappata, colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale, da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". L'art. 3 comma 3, sancisce che "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità". Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici". Per ottenere il riconoscimento dell'handicap e l'eventuale connotazione di gravità, bisogna presentare istanza all'apposita Commissione medica per l'accertamento dell'handicap, istituita ai sensi dell'art. 4 (vedere modello N e R, in caso di diffida). La legge n. 104/92 ha posto fine all'alluvione legislativa verificatasi negli anni precedenti, consentendo all'Italia (teoricamente) di allinearsi con i Paesi europei più progrediti.

 

AGGRAVAMENTO DELLE SANZIONI PENALI SE L'OFFESO È RICONOSCIUTO PORTATORE DI HANDICAP

 

L'art. 36 della legge n. 104/92 (aggravamento delle sanzioni penali), stabilisce che: " 1. Per i reati di cui agli articoli 519, 520, 521, 522, 523, 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui ai titolo XII del libro Il' del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà. 2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare".

 

IL DIFENSORE CIVICO A TUTELA DEL CITTADINO

 

L'art. 8 della legge n. 142/90 (in S.O.G.U. n.135/90), sull'Ordinamento delle autonomie locali, stabilisce che: "Lo statuto provinciale e quello comunale possono prevedere (istituto del difensore civico, il quale svolge un ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale". Come rileverete gli statuti comunali/provinciali non sono obbligati a prevedere l'inserimento e l'elezione del "difensore civico". Al difensore civico possono rivolgersi sia le persone singole in quanto cittadini‑utenti, che le Associazioni. Coloro costretti a subire soprusi e/o che ricevono continui dinieghi da parte della pubblica amministrazione, in prima istanza, possono a lui rivolgersi, invocando la propria tutela, contro eventuali abusi, negligenze, disfunzioni, ritardi, irregolarità compiute dalla pubblica amministrazione e le carenze . (scortesie, ritardi nelle visite mediche, violazioni e ritardi nella fornitura delle protesi ed ausili, maltrattamenti, ecc. ecc..).

 

Carta Blu  Viaggiare in treno

 

Con la "cartablu" il viaggiatore, titolare di tale carta, ha diritto ad acquistare un biglietto a tariffa ordinaria e/o un supplemento rapido calcolati per una persona, ma validi per sé e per l'accompagnatore. Il costo della "cartablu" è di Lit. 10.000 e si può richiedere alla sezione Handicap/Invalidi nelle Stazioni Ferroviarie principali esibendo una fotocopia del certificato di invalidità con un documento valido.

 

LA PATENTE SPECIALE E LE AGEVOLAZIONI FISCALI DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285)

 

Attualmente il D.L. 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) e la legge 104/92 (art. 27‑28), hanno consentito all'Italia di allinearsi ai Paesi europei in tema di patenti di guida comunitaria. Esse consentono ai portatori di handicap di ottenere vantaggi, agevolazioni economiche e fiscali sotto forme differenti tra loro. Il Decreto legge n. 285/92, al comma 5 dell'art. 116 (a) recita: "i mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono ottenere la patente speciale delle categorie A, B, C e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio leggero. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche nonché con determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'art. 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente e devono precisare quale protesi sia prescritta, ove ricorra, e/o quale tipo di adattamento sia richiesto sul veicolo. Essi non possono, comunque guidare i veicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente per trasporto di persone o in servizio di linea, le autoambulanze, nonché i veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose". Per ottenere la patente speciale bisogna presentare una apposita domanda in bollo (vedere modello H) alla commissione medica provinciale Patenti di Guida allegando: ‑la ricevuta del versamento del c/c postale (Tesoreria Provinciale del Tesoro);

• le fotocopie della documentazione clinica;

• il certificato di residenza in carta semplice;

• una foto formato tessera. In caso di diniego da parte della Commissione si può presentare ricorso al Ministero dei Trasporti Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione. Il ricorso va presentato entro trenta giorni a decorrere dalla data della visita collegiale contestata. Nel ricorso si dovrà precisare se l'istante intende farsi assistere da un medico di propria fiducia. La patente speciale con la modifica regolarmente trascritta dà diritto a: 1. riduzione dell'aliquota dell'IVA al 4% (ogni quattro anni) sino ad autovetture di 2000 c.c. per motori a benzina e 2500 per motori diesel; 2. ai titolari di patenti speciali con incapacità permanenti, le AA.SS.LL. contribuiscono alla spesa per la modifica del sedile, quale strumento protesico extra tariffario nella misura del 20%. L'IVA per modificare il sedile auto è del 4%, anche se l'autovettura non è nuova di fabbrica. 3. Le spese sostenute per i mezzi necessari per la deambulazione e locomozione dei portatori di handicap sono deducibili dal reddito (vedere istruzione per la compilazione dei mod. 730/740) 4. "tutte le persone con ridotte capacità di deambulazione" possono richiedere ed ottenere dal sindaco del proprio comune di residenza il rilascio del "contrassegno speciale" (modello L) valido su tutto il territorio nazionale. La domanda (vedere modello I) va redatta su carta da bollo, allegando il certificato di residenza in carta semplice ed il certificato medico di invalidità. Il contrassegno ha validità quinquennale, esso va esposto in maniera visibile sul parabrezza del veicolo e consente la circolazione e la sosta, laddove normalmente non è consentita con esclusione delle corsie preferenziali, dei centri pedonali, dei passi carrabili ed ogni qualvolta la sosta costituisce un intralcio al traffico (circolare n. 1030/83 del Ministero LL.PR). Ove richiesto il contrassegno dà diritto ad ottenere un posto auto "riservato" nei pressi del proprio alloggio e luogo di lavoro, nel secondo caso la richiesta va effettuata al comune dal datore di lavoro, in nome e per conto del dipendente invalido. Eart. 49 del D.L. n. 507/93 ( in G.U. n. 288/93), sancisce che i portatori di handicap sono esentati dal pagamento della tassa per l'occupazione degli spazi pubblici (es. passo carrabile e posto auto riservato); l'istanza di esonero va presentata al sindaco del comune di residenza (vedere modello M).

 

SGRAVI FISCALI PER L'ACQUISTO DI SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI

 

La legge 28 febbraio 1997 n. 30 (G.U. n. 50/97), prevede l'equiparazione fiscale e tributaria dei: "sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei soggetti riconosciuti portatori di handicap, ai sensi dell'art. 3, della legge n. 104/92". Ne consegue che per l'acquisto di computer, programmi informatici specifici e sistemi di controllo ambientale, si dovrà pagare l'IVA al 4%, anziché al 20%. Nella denuncia reddituale (mod. 730/740) si potrà detrarre l'intero importo della spesa sostenuta per l'acquisto, nella misura del 22% (riferimenti legislativi: Part. 1 comma 1, lettera a), del D.L. 31/12/96, n. 669; convertito dalla legge n. 30/97, integrando l'articolo 13‑bis del TUIR).

 

ESONERO DAL SERVIZIO DI LEVA

 

L'esonero dal servizio di leva è previsto nei seguenti casi: 

1.     primogenito o figlio unico di genitori viventi, dei quali uno affetto da infermità permanente ed insanabile che lo renda inabile ad esplicare la sua abituale attività lavorativa, ovvero di padre vedovo o celibe o di madre vedova o nubile, purché in tutti i casi, a causa della partenza alle armi del1'arruolato, la famiglia venga a perdere i necessari mezzi di sussistenza (art. 2 comma 4, legge n. 269/91); 

2.     . figlio unico convivente con genitori dei quali uno portatore di handicap che lo renda non autosufficiente o invalido civile affetto da mutilazione o invalidità analoga a quelle per le quali è previsto l'accompagnatore (art. 4 comma 8; art. 7 lettera a, della legge n. 269/91); 

3.     . unico fratello convivente di handicappato non autosufficiente (art. 4 comma 9 legge n. 269/91) 

4.     . i portatori di handicap gravi che risultino dichiarati tali dalla competente A.U.S.L. hanno diritto, a richiesta, di essere sottoposti a visita medica di leva a domicilio (art. 10 legge n. 269/91).

 Il ministero della difesa emette appositi decreti che regolamentano i criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. Essi sanciscono i criteri e le priorità con cui smaltire le eccedenze degli iscritti nelle liste di leva. 

In sintesi oltre alle situazioni menzionate, hanno priorità nell'esonero: 

a)     coloro che sono responsabili e/o determinanti nella conduzione di attività svolte da imprese familiari; 

b)     coloro che tutelano l'integrità socio‑economico del nucleo famigliare; 

c)     c) coloro che possiedono un minore indice di idoneità somatico funzionale e/o psico-attitudinale. 

Per le situazioni non sancite, in ogni caso ai fini dell'esonero è consigliabile presentare regolare istanza, allegando nei modi e nei termini di legge, valida documentazione probatoria. Le Commissioni militari preposte in talune situazioni (sovrannumero) prendono in debita considerazione la richiesta ed in qualche caso l'esonero è egualmente ottenuto.

Nel caso in cui non fosse "comunque" possibile ottenere l'esonero, sappiate che è vostro diritto ottenere l'avvicinamento; pertanto è consigliabile presentare l'istanza alcuni mesi prima della partenza alla leva (vedere modello S)

La richiesta di avvicinamento alla famiglia è previsto nei seguenti casi:

a) malattia grave e incurabile di uno dei genitori;

b) fratello unico di germano portatore di grave handicap;

c) figlio unico di padre o madre affetti da gravi malattie;

d) morte recente di un congiunto stretto

E Possono essere inoltre disposti trasferimenti nel caso in cui sussista un "grave turbamento del nucleo familiare, cui giova il conforto che il congiunto chiamato alle armi può fornire nelle ore libere dal servizio". Le istanze vanno inoltrate alla Direzione Generale per il Personale di leva del Ministero della Difesa, correlate dai documenti (autenticati) rilasciati dagli Enti amministrativi competenti. In ogni caso prima di inviare le istanze è consigliabile recarsi al proprio Distretto militare, chiedendo ulteriori ragguagli.

 
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