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Legge 5.2.1992, n. 104Il Parlamento approva la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5.2.1992, n. 104). Con questo importante provvedimento si completa il quadro dei diritti civili della persona disabile. L’innovazione della legge e che indipendentemente dal tipo di handicap in cui si trova, considera nel suo sviluppo la persona, quindi; nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero. Si passa dallo stato assistenziale allo stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e mirate Per non emarginare le persone in difficoltà La novità, oltre a ridefinire e regolamentare l’insieme delle norme per tutelare la dignità della persona handicappata, la Legge-quadro prevede il coinvolgimento delle istituzioni sociali . Rimuovere le situazioni invalidanti e di predisporre interventi che evitino processi di emarginazione. La persona con handicap deve essere considerata tale quando la minorazione di cui è portatrice, gli causa delle difficoltà e può determinargli svantaggi sociali e relazionale. Accanto alle disposizioni relative alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e all’assistenza, la Legge-quadro individua interventi e servizi che assicurino l’autonomia e l’integrazione sociale, come:
Ai genitori e familiari che lavorano e convivono con disabili vengono concessi specifiche agevolazioni:
La da sette anni dalla sua emanazione, incontra difficoltà nella sua completa applicazione, per la carenza d’azione sinergica dei diversi soggetti. L’assenza di una legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, con la conseguente carenza in diverse regioni di strumenti normativi al riguardo, impedisce di collocare la legge 104/92 all’interno di un sistema in cui siano chiare le competenze e le responsabilità a vari livelli istituzionali. A livello regionale non si sono avuti orientamenti unitari nelle scelte programmatiche e nelle attuazioni dei servizi, i quali in taluni casi si sono strutturati secondo modelli territoriali particolari e diversificati. In diverse regioni sono state promosse adeguate politiche sociali, che si sono tradotte nell’organizzazione di interventi di sostegno alla famiglia e di reti di servizi; in altre la disomogenea e carente produzione normativa ha rallentato la piena applicazione di importanti disposizioni. Il provvedimento, con particolare riguardo alla situazione delle persone con handicap in situazione di gravità, considera e indica forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, servizi di accoglienza e di emergenza; prevede la promozione di iniziative innovative per estendere la pratica di attività sportive, turistiche, ricreative e per migliorare l’autonomia e la mobilità. A tal fine sono stati previsti contributi alle regioni, nonché finanziamenti per progetti sperimentali di durata massima biennale, promossi dagli enti locali anche con il coinvolgimento del privato-sociale. I progetti possono riguardare: prestazioni e servizi territoriali rivolti a persone con handicap grave, prive di sostegno familiare; iniziative finalizzate a migliorare la pratica sportiva, il turismo e il tempo libero; modalità innovative per migliorare la mobilità e i sistemi di trasporto. ® |
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