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Legge 5.2.1992, n. 104

Il Parlamento approva la Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (Legge 5.2.1992, n. 104).

Con questo importante provvedimento si completa il quadro dei diritti civili della persona disabile.

L’innovazione della legge e che indipendentemente dal tipo di handicap in cui si trova, considera nel suo sviluppo la persona, quindi; nella scuola, nel lavoro e nel tempo libero. Si passa dallo stato assistenziale allo stato sociale, predisponendo strumenti e condizioni per offrire risposte adeguate e mirate

Per non emarginare le persone in difficoltà

La novità, oltre a ridefinire e regolamentare l’insieme delle norme per tutelare la dignità della persona handicappata, la Legge-quadro prevede il coinvolgimento delle istituzioni sociali .

Rimuovere le situazioni invalidanti e di predisporre interventi che evitino processi di emarginazione. La persona con handicap deve essere considerata tale quando la minorazione di cui è portatrice, gli causa delle difficoltà e può determinargli svantaggi sociali e relazionale.

Accanto alle disposizioni relative alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e all’assistenza, la Legge-quadro individua interventi e servizi che assicurino l’autonomia e l’integrazione sociale, come:

1. aiuto personale;

2. centri socio-riabilitativi ed educativi diurni;

3. comunità-alloggio;

4. case famiglia).

Ai genitori e familiari che lavorano e convivono con disabili vengono concessi specifiche agevolazioni:

1. permessi giornalieri;

2. permessi mensili;

3. possibilità di trasferirsi a sedi di lavoro più vicine al propri domicilio.    

La da sette anni dalla sua emanazione, incontra difficoltà nella sua completa applicazione, per la carenza d’azione sinergica dei diversi soggetti.

L’assenza di una legge di riordino dei servizi socio-assistenziali, con la conseguente carenza in diverse regioni di strumenti normativi al riguardo, impedisce di collocare la legge 104/92 all’interno di un sistema in cui siano chiare le competenze e le responsabilità a vari livelli istituzionali.

A livello regionale non si sono avuti orientamenti unitari nelle scelte programmatiche e nelle attuazioni dei servizi, i quali in taluni casi si sono strutturati secondo modelli territoriali particolari e diversificati.

In diverse regioni sono state promosse adeguate politiche sociali, che si sono tradotte nell’organizzazione di interventi di sostegno alla famiglia e di reti di servizi; in altre la disomogenea e carente produzione normativa ha rallentato la piena applicazione di importanti disposizioni.

Il provvedimento, con particolare riguardo alla situazione delle persone con handicap in situazione di gravità, considera e indica forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale anche della durata di 24 ore, servizi di accoglienza e di emergenza; prevede la promozione di iniziative innovative per estendere la pratica di attività sportive, turistiche, ricreative e per migliorare l’autonomia e la mobilità.

A tal fine sono stati previsti contributi alle regioni, nonché finanziamenti per progetti sperimentali di durata massima biennale, promossi dagli enti locali anche con il coinvolgimento del privato-sociale.

I progetti possono riguardare: prestazioni e servizi territoriali rivolti a persone con handicap grave, prive di sostegno familiare; iniziative finalizzate a migliorare la pratica sportiva, il turismo e il tempo libero; modalità innovative per migliorare la mobilità e i sistemi di trasporto.

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Per ogni chiarimento  o domande scrivere a:mailto:ruggigaetano@tiscalinet.it

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