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Legge n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili"

Con la promulgazione della legge n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", del marzo scorso sono previsti in particolare interventi e forme di sostegno per realizzare processi di inserimento lavorativo mirato. Attualmente sono in corso di approvazione altri importanti provvedimenti, tra i quali quello che riguarda l’istituzione della figura dell’amministratore di sostegno, nel quadro di una migliore tutela patrimoniale delle persone disabili, e quello riguardante i congedi parentali, nell’ambito del quale sono previste sostanziali modifiche per la fruizione delle agevolazioni di genitori lavoratori con figli disabili. Tutto per assicurare condizioni di pari opportunità.

Entrata in vigore il 18 gennaio legge n. 68 del 12 marzo 1999

"Norme per il diritto al lavoro dei disabili", che è obbligatoria anche per il pubblico e non solo per il privato.

La parola disabile cambia, come abbiamo visto nella 104, infatti l'art. 1 dice:

"...alle persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche che comportino una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45% (invalidità civile.. cioè tutte quelle persone che la loro minorazione, gli causa delle difficoltà e può determinargli svantaggi sociali e relazionale)

La legge riconosce il diritto di chi ha problemi di invalidità ad una posizione lavorativa, con l'introduzione del collocamento obbligatorio

L'art. 10, ai punti i e 2, dice testualmente:

"1) Ai lavoratori assunti a norma della presente legge si applica il trattamento economico e normativo previsto dalle leggi e dai contratti collettivi.

2)11 datore di lavoro non può chiedere al disabile una prestazione non compatibile con le sue minorazioni". L'articolo 13, comma i, ai punti a), b) e c), dice anche tra l'altro:

a) la fiscalizzazione totale, per la durata massima di otto anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi ad ogni lavoratore disabile che, assunto in base alla presente legge, abbia una riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria.

b) la fiscalizzazione nella misura del 50 per cento, per la durata massima di cinque anni, dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi agli stessi lavoratori disabili... c) il rimborso forfetario parziale delle spese necessarie alla trasformazione del posto di lavoro per renderlo adeguato alle possibilità operative dei disabili o per l’appressamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione delle barriere architettoniche che limitano in qualsiasi modo l'integrazione degli stessi.

2. Le agevolazioni sono estese anche ai datori di lavoro che, pur non essendo soggetti agli obblighi della presente legge, procedono all'assunzione di disabili.

9.11 Governo della Repubblica, entro tre anni dalla data di entrata in vigore della legge, procede ad una verifica degli effetti delle disposizioni del presente articolo e ad una valutazione

 

Si entra in Europa

L’evoluzione della normativa italiana per la promozione dei diritti e dell’integrazione delle persone disabili ha trovato pieno riscontro e sostegno nelle politiche adottate dall’Unione europea.

A partire dal 1981, con l’istituzione della divisione "Azioni a favore degli handicappati", l’Unione europea ha promosso diverse iniziative finalizzate a perseguire obiettivi comuni in tutti gli Stati membri e a sostenere scambi di esperienze tra le diverse realtà europee, nonché specifici interventi con particolare riguardo alla formazione professionale e all’inserimento lavorativo dei disabili.

Di recente è stata promossa una specifica risoluzione sulle condizioni di pari opportunità dei disabili che impegna tutti gli Stati membri ad adottare politiche attive contro forme di discriminazioni nei confronti delle persone disabili.

In riferimento alle politiche adottate dall’Unione europea, la legislazione italiana appare adeguata e per taluni aspetti innovativa. Le problematiche maggiori che oggi si evidenziano non riguardano tanto la corrispondenza delle leggi alle direttive comunitarie ma, come sopra accennato, alcune difficoltà connesse alla loro piena attuazione.

A tal fine è importante che si continui ad operare e collaborare anche in ambito europeo. Il continuo confronto e scambio di esperienze tra i Paesi comunitari, oltre a consolidare i traguardi già raggiunti, potranno senz’altro concorrere, sia in Italia che in altri Paesi europei, a migliorare le condizioni di autonomia delle persone disabili e la loro piena partecipazione in ogni contesto della vita sociale

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Per ogni chiarimento  o domande scrivere a:mailto:ruggigaetano@tiscalinet.it

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