sentenza 210
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Il Ministero della Sanità è stato condannato a liquidare l’indennizzo

all’art 2 comma 1 legge 25/2/1992 n 210 a far data della presentazione della domanda (sebbene la medesima sia stata inoltrata oltre i termini di legge), oltre gli interessi legali e a rifondere le spese di giudizio nei confronti di un nostro associato di Livorno infettato dall’epatite

 

Tutte le persone infettate dall’epatite alle quali il Ministero ha dato come risposta "Sì esiste nesso causale tra l’infezione e la malattia ( … ) ma non indennizzabile in quanto la domanda è stata presentata in ritardo ai sensi dell’art 3 comma 1 della legge 210/92 ( … )" - da oggi potranno fare ricorso citando la sentenza del Tribunale di Livorno Sez del Lavoro n 1395/00 ed essere indennizzati -

 

Diffondere il più possibile questa notizia utile soprattutto ai cittadini contagiati dal sangue infetto, ai quali sono state respinte le domande d’indennizzo perché avevano inviato la domanda oltre i termini di legge

 

Ad oggi sono oltre 5800 persone in tutta Italia a cui sono state respinte le domande

 

Volpiano 26 febbraio 2001

 

COMMENTO SULLA SENTENZA

Con la sentenza n°1395/2000 il Tribunale di Livorno ha accolto il principio da noi sostenuto che il termine triennale di decadenza per la presentazione della domanda di riconoscimento dei benefici introdotti dalla L n°210/92 a favore di coloro che hanno contratto epatiti post-trasfusionali può ritenersi iniziare solo dal 28/7/1997 data di entrata in vigore della L n°238/97

Ciò perché l’art3 della L210/92 prevedeva il termine perentorio di tre anni nel caso di vaccinazione o di dieci anni nei casi di infezione da HIV per la presentazione della relativa domanda, ma nessun termine era previsto, probabilmente per una dimenticanza del legislatore, per i danni derivanti da epatiti post-trasfusionali In relazione a ciò riteniamo che nessuna domanda presentata per i suddetti danni sino al 28/7/2000 possa essere considerata tardiva

Precisiamo altresì che già in precedenza la Sezione Lavoro del Tribunale di Firenze, in grado di appello, con sentenza n°113/2000 ha accolto la suddetta tesi, da noi sostenuta sin dal 1° grado, respingendo l’appello proposto dal Ministero della Sanità che eccepiva la tardività della domanda presentata dopo la scadenza del triennio A disposizione per ogni ulteriore chiarimento

 

Per saperne di piu’ contattate:

 www.politrasfusi.it

 info@politrasfusi.it

 

TRIBUNALE Dl LIVORNO

Sezione Monocratica del Lavoro

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro Dr Selmi ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa N 3889/97 Ruolo Previdenza TRA ASSOCIATO POLITRASFUSI ITALIANI assistito dagli AVVOCATI PER SOCIO POLITRASFUSI ITALIANI presso il loro studio dei quali in Livorno dove è domiciliato

CONTRO

MINISTERO DELLA SANITA' in persona del Ministro assistito dall'avvocatura dello Stato presso i cui Ufficio in Firenze via degli Arazieri n 4 è domiciliato

 

Conclusioni delle parti:

Per il ricorrente: Voglia il Giudice accogliere il ricorso

Per il resistente: Voglia il Giudice respingere il ricorso

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 30\12\1997 ASSOCIATO POLITRASFUSI ITALIANI

conveniva in giudizio il Ministero della Sanità, in persona del Ministro in carica pro tempore, chiedendo accertarsi che l'epatite HCV da cui affetto era stata?contratta in seguito a trasfusione e, conseguentemente, la condanna dell'ente convenuto a liquidargli l'assegno di cui all'art 2 della 1 25\2\1992 n 210, oltre interessi di legge e moratoria delle spese di giudizio All'uopo esponeva quanto segue:

1) di essere stato più volte ricoverato nel 1963, nel 1975 e nel 1984 presso l'Ospedale di Livorno e sottoposto in tutti i suddetti ricoveri ad emotrasfusione;

2) di essere stato riscontrato affetto da epatite HCV correlata da considerarsi, secondo concordi giudizi medici, come epatite post trasfusionale;

2) che, in relazione a tale infermità, aveva richiesto vanamente in sede amministrativa la concessione dell'emolumento oggetto di controversia, non avendo il Ministero convenuto mai provveduto a sottoporre il ricorrente al giudizio sanitario previsto dall'art 4 della legge 210/1992. Si costituiva in giudizio, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, il Ministero convenuto, contestando l'improcedibilità del giudizio a seguito del mancato completamento del procedimento amministrativo finalizzato alla concessione dell'indennità oggetto di controversia nonché la tardività domanda amministrativa essendo la stessa stata effettuata, in data 23\3\1995, oltre il termine perentori previsti dalla 1 n 210/1992

 

La causa veniva istruita documentalmente

 

All'odierna udienza il Giudice decideva emettendo dispositivo di sentenza di cui dava lettura

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva innanzi tutto il giudicante che infondate devono ritenersi le eccezioni preliminari di procedibilità del presente giudizio. Con tale proposito sostiene il Ministero convenuto che non era stato, al momento dell'esercizio della presente azione giurisdizionale, completato l'iter amministrativo,non avendo l’AUSL competente, alla quale la domanda di indennizzo del ricorrente era stata inoltrata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ancora effettuato gli adempimenti previsti dall'art 3, comma 1, 1 210/1992, come sostituito dall'art 1, comma 9, dell'art 1 n 238/1997, non essendo in particolare ancora stato emesso il giudizio di cui all'art 4 1 210/1992 Quanto sostenuto dal Ministero della Sanità non può essere condiviso

L'art 7 della legge n 533 del 11\8\1973 dispone infatti che 2in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione,senza che l'istituto si sia pronunciato" Deve, pertanto, in virtù del vano trascorrere del predetto termine relativamente alla domanda amministrativa dal ricorrente, pacificamente presentata in data 23\3\1995, considerarsi formato il silenzio?rifiuto e, quindi, validamente esperita l'azione giurisdizionale oggetto del presente giudizio conseguentemente respingersi l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'ente convenuto Si osserva, inoltre, che deve ritenersi la competenza del giudice adito in quanto giudice del lavoro, questione che comunque rimane rilevante, ai fini del presente giudizio anche dopo l'avvenuta soppressione dell'ufficio del Pretore del conseguente assorbimento di tale ufficio in quello del tribunale, stame che il venir meno della competenza funzionale del giudice del lavoro determinerebbe l'attribuibilità della presente controversia alla competenza per territorio del tribunale di Firenze, secondo le regole relative ai sensi della cd competenza erariale, ai sensi dell'art 6 del RD 30.10.1933 nl611)

Osserva il giudicante che l'indennizzo di cui alla legge n 210 del 1992, ha natura non gia risarcitoria, bensì assistenziale in senso lato, riconducibile agli artt 2 e 38 Cost ed alle prestazioni poste a carico dello Stato sociale in ragione del dovere di solidarietà sociale, tant'e' che è alternativo alla pretesa risarcitoria volta ad ottenere l'integrale risarcimento dei danni sofferti in conseguenza del contagio, ove sussista una colpa delle strutture del Servizio sanitario nazionale Pertanto le controversie aventi ad oggetto la spettanza dell'indennità rientrano in quelle previste dall'art 442 cpc (in taL senso, recentemente, Trib Firenze n 113 del 13\2000 e Cass sezlav, n 13923 del 21\10\2000) Parimenti infondata deve reputarsi l'eccezione di tardività della domanda amministrativa per essere la stessa stata presentata oltre il termine triennale previsto dall'art 3, comma 1, della 1210/92

 

Il predetto termine, infatti non è applicabile alla domanda del ricorrente, pacificamente presentata in data 23\3\1995, essendo stato introdotto per le epatiti post?trasfusionali solo con l'entrata in vigore della 1 25\7\1997 n 238, iL cui art 1, comma 9, ha modificato la precedente formulazione dell'art 3, comma 1, della 1 n 210/1992, vigente alla data del 23\3\1995 e che non prevedeva alcun termine perentorio per la patologia lamentata dal ricorrente Dovrà, pertanto, la domanda del ricorrente essere accolta, con conseguente condanna Del Ministero convenuto a corrispondere l'indennità in questione dal 14\1995 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda in sede amministrativa, cfr art 2, comma 2 1 n210/92) oltre interessi legali sui ratei non corrisposti sino al saldo

Deve infatti considerarsi pacifica la sussistenza del nesso di causalità tra la patologia epatica da cui è affetto il ricorrente e le emotrasfusioni a cui lo stesso è stato sottoposto, essendo tale nesso di casualità stato riconosciuto dallo stesso ente convenuto (cfr nota in data 27\3\2000) proveniente dal Ministero della Sanità, prodotta dal ricorrente all'udienza del 6\10\2000)

La regolamentazione delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza

 

PQM

1) dichiara che l'epatite HCV da cui è affetto ASSOCIATO POLITRASFUSI ITALIANI è stata contratta in seguito a trasfusione;

2) condanna il Ministero della Sanità a liquidare all'ASSOCIATO dei POLITRASFUSI ITALIANI, con decorrenza dal 1.4.1995, l'indennizzo di cui all'art 2 comma 11 25\2\1992 n 210 oltre interessi legali sino al saldo sui ratei non corrisposti;

3) Condanna il Ministero convenuto a rifondere all'ASSOCIATO dei POLITRASFUSI ITALIANI le spese di giudizio che liquida in complessive £ 2000000 di cui £ 1000000 per onorari, £ 950000 per diritti e £50000 per spese, oltre IVA e CAP come per legge

4) Sentenza provvisoriamente esecutiva Livorno, lì 17-02-2001

 

IL GIUDICE DEL LAVORO

 

Attenzione, per tutti coloro ai quali è stata respinta la domanda per decorrenza dei termini e per i quali non sono ancora trascorsi i 30 giorni per il ricorso, da momento che hanno ricevuto la lettera del Ministero, o della propria regione, o dal CMO, in cui dichiaravano: si esiste il nesso causale sono fuori da tempi di presentazione della domanda, lo facciano subito ricorso, citando le sentenze e soprattutto l’art 1 comma 9 della legge 238 , che ha cancellato il termine di tre anni, non fissando, nei fatti, alcun termine

Per tutti coloro per i quali sono trascorsi i 30 giorni per il ricorso, consigliamo di ripresentare la domanda, secondo quanto previsto oggi dalle procedure Recandosi cioè presso gli uffici delle ASL

competenti per territorio e chiedendo di ottenere la documentazione per la presentazione della domanda

A questo punto, allegando tutta la documentazione in fotocopia della vecchia pratica, chiedere un riesame della domanda

Infine puntualizziamo un aspetto che non riguarda i termini, ma la valutazione del danno, con riferimento alla possibilità di ricorso

A parere di valenti giuristi è fattibile il ricorso fondato sulla "qualificata conoscenza del danno epatico", che secondo la prevalente dottrina medico-legale e le attuali conoscenze immunotrasfusionali, non si poteva avere prendendo visione unicamente di testanti HCV di prima generazione (1990/1991) e seconda generazione (fino ad aprile 1992 e in certe realtà anche oltre) 1 test infatti di prima generazione avevano una sensibilità dell’80%, evidenziando un 20% di errore, di falsi negativi, persone cioè contagiate, ma non indennizzabili perchè il test li reputava, erroneamente, sane I test di seconda generazione avevano una sensibilità del 90%, lasciando fuori un 10% di falsi negativi I test odierni raggiungono il 100% di sensibilità

Alla luce di tutto ciò, sarebbe possibile ricorrere in tutti quei casi in cui il danno non è stato riconosciuto e chiedendo nel ricorso di rivalutare il caso utilizzando i test di terza generazione

 

®

 

 

 

 
Per ogni chiarimento  o domande scrivere a:mailto:ruggigaetano@tiscalinet.it

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