La Dott.ssa Elena Tacchinardi ha trattato brillantemente in sede di
tesi un argomento di grande attualità, è utile per noi tutti vederne
il profilo normativo per conoscere più a fondo la figura professionale
del telelavoratore .
IL LAVORO A DOMICILIO NELLA SUA EVOLUZIONE PIU’ MODERNA , QUALE IL
TELELAVORO A DOMICILIO.
“…forme di prestazione dell’attività lavorativa: “la zona
grigia”tra lavoro autonomo e subordinato”.
(M. FRANCESCHELLI)
Il solo fatto di lavorare presso il domicilio non è di per sé
sufficiente a determinare l’applicazione al rapporto di telelavoro
della legge n. 877 del 1973 relativa al lavoro a domicilio e quindi ad
escludere l’applicabilità della normativa di tutela prevista per i
lavoratori subordinati tout court.
Per l’inquadramento del telelavoro a domicilio nell’ambito di questa
disciplina, viene suggerito di interpretare estensivamente l’art. 1
della legge suddetta, che si riferisce a prestazioni di natura
manifatturiera , al fine di includere, nel campo di applicazione
della legge, anche le professioni impiegatizie fino alle più moderne
versioni informatiche.
Le strutture normative predisposte per il tradizionale lavoro a
domicilio sono compatibili con tutte le possibili tipologie di lavoro
a distanza.
Per l’applicazione della legge bisogna però dire che devono sussistere
vari requisiti:
-
disponibilità del locale esterno all’azienda, -
il
lavoratore deve rendere un lavoro prevalentemente personale (con la
sola possibilità di avvalersi dell’aiuto accessorio di membri della
famiglia), soprattutto deve essere assoggettato a direttive
predeterminate impartite dal committente e deve svolgere un’attività
omogenea, come contenuto rispetto quella del committente .
I tratti distintivi essenziali del rapporto di lavoro subordinato a
domicilio sono facilmente individuabili nelle figure di telelavoro
off-line ed one-way-line. In questi casi il telelavoratore non essendo
collegato interattivamente e continuamente con l’impresa dalla quale
dipende, non può essere soggetto ad un obbligo continuativo di
obbedienza, ma solo al rispetto delle direttive dall’imprenditore, la
descrizione del lavoro da eseguire, la specificazione della quantità e
della qualità dei materiali, nonché la data del lavoro eseguito.
Importante porre anche in luce la proposta di testo unificato del 21
gennaio 1999, dei disegni di legge n. 2305, 3123, 3189, 3489.
Sono stabiliti 4 punti cardine:
-
il diritto a un eguale trattamento
salariale e giuridico rispetto agli altri lavoratori della stessa
categoria, -
il diritto di informazione e partecipazione all’azienda,
-
il diritto alla socialità informatica , cioè ad accedere e
scambiare informazioni attraverso la rete aziendale, -
i diritti
sindacali, con la possibilità di partecipare ad assemblee in
teleconferenza e avere la bacheca elettronica a garanzia del diritto
di affissione.
Dott.ssa Elena Tacchinardi
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