ASSOCIAZIONE ARMA AERONAUTICA
Sezione di Martina Franca

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TITOLO II
 Soci - Acquisto e perdita delle qualità di socio - Sanzioni
 disciplinari
Art. 3 - Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che, con qualsiasi grado ed in qualsiasi categoria, anche come militarizzati, hanno appartenuto od appartengono all'Aeronautica Militare.
Non possono essere soci coloro che siano venuti meno alle leggi dell'onore.
Possono essere iscritti all'Associazione, come soci aggregati, coloro che hanno i requisiti di cui al successivo art. 4.
Art. 4 - I soci dell'Associazione si suddividono nelle seguenti categorie:
1) soci ad honorem;
2) onorari;
3) benemeriti;
4) effettivi,
5) aggregati.
Sono soci ad honorem i Caduti dell'Aeronautica che vengono iscritti nell'Albo d'Oro dell'Associazione.
Possono essere soci onorari i decorati dell'Ordine Militare d'Italia, di Medaglia d'oro al Valor Militare, al Valor Aeronautico, al Valor Civile ed i Grandi Invalidi di guerra e per servizio ordinario viventi ed appartenenti all'Aeronautica Militare nonché coloro che nel campo scientifico, industriale, della propaganda ed altri, hanno svolto importante opera nel settore aeronautico ed aerospaziale.
Possono essere soci benemeriti coloro che con le loro opere, con elargizioni o donazioni, hanno contribuito alla valorizzazione ed allo sviluppo dell'Associazione.
Possono essere soci effettivi:
a) coloro hanno appartenuto con qualsiasi grado all'Aeronautica Militare;
b) coloro Che prestano servizio con qualsiasi grado nell'Aeronautica
Militare;
c) coloro che con un brevetto od incarico aeronautico prestano od hanno prestato servizio in reparti dell'Aviazione dell'Esercito, della Marina Militare e di altri Corpi ed Enti dello Stato;
d) gli Ufficiali in congedo appartenenti ad altra Forza Armata che. hanno prestato servizio con brevetto di osservatore nell'Aeronautica Militare;
e) i Cappellani militari che prestano o abbiano prestato servizio presso l'Aeronautica Militare;
f) gli appartenenti ad altre Forze Armate che hanno prestato o . prestano servizio presso l'Aeronautica Militare per un periodo di tempo non inferiore a due anni;
g) il personale civile dipendente del Ministero della Difesa che presta od ha prestato servizio presso Enti, Comandi e Reparti dell'Aeronautica Militare.
Possono essere soci aggregati coloro che operano od hanno operato in attività aeronautiche civili, nonché coloro che hanno particolare inclinazione per le attività aeronautiche ed aerospaziali e/o che praticano o abbiano praticato sports aeronautici.
Possono essere inoltre soci aggregati i familiari dei soci anche se deceduti.
Art. 5. - I soci ad honorem sono iscritti, d'ufficio, nell'albo d'Oro esistente presso la Presidenza nazionale, su proposta scritta e motivata del Presidente nazionale o di un Presidente di Sezione, sentito il parere del Consiglio direttivo di Sezione.
La delibera del Consiglio direttivo nazionale è portata a conoscenza dell'interessato con l'invito a comunicare per iscritto l'accettazione della qualifica di socio attribuitagli.
La nomina decorre dalla data di accettazione dell'interessato.
Coloro che desiderano iscriversi all'Associazione debbono presentare domanda scritta alla Sezione alla quale intendono appartenere, documentando il possesso dei requisiti richiesti.
La domanda viene esaminata dal Consiglio direttivo di Sezione ed accettata o respinta con delibera dello stesso Organo.
Il contenuto della delibera viene portato a conoscenza dell'interessato. In caso di accettazione della domanda, l'iscrizione a socio decorre dalla data della predetta delibera.
Contro la delibera del Consiglio direttivo di Sezione che respinge la domanda di iscrizione a socio è ammesso, entro 30 giorni dalla data di comunicazione, ricorso al Consiglio direttivo nazionale.
Le decisioni adottate in materia da tale Organo sono definitive ed inappellabili.
Art. 6 - Il socio, con l'assunzione di tale qualifica, si impegna:
- a osservare lo statuto dell'Associazione, il regolamento di
 attuazione dello stesso, nonché le delibere dell'Assemblea
 Generale dei soci e degli altri Organi direttivi dell'Associazione
 legalmente adottate;
- a tenere condotta seria, dignitosa ed onesta, ispirata ai principi
 di lealtà e di fraterna solidarietà, sui quali è basato il contenuto
 morale e materiale dell'Associazione;
- a collaborare efficacemente, nei limiti delle proprie possibilità, al
 miglioramento morale e materiale dell'Associazione;
- a pagare la quota sociale nella misura annualmente fissata dal
 Consiglio direttivo nazionale.
Il socio ha diritto di:
- intervenire ed esercitare i propri diritti nell'Assemblea di Sezione
 alla quale è iscritto;
- frequentare i locali sociali, secondo le disposizioni degli organi
 competenti;
- fregiarsi del distintivo dell'Associazione;
- partecipare a tutte le manifestazioni della vita associativa con le
 modalità previste.
Art. 7 - La qualifica di socio si perde:
- per decesso;
- per volontaria rinuncia;
- per decadenza a seguito di morosità;
- per radiazione a norma del successivo articolo 8.
La volontaria rinuncia deve essere comunicata per iscritto alla Sezione di appartenenza. La decadenza per morosità è deliberata dal Consiglio direttivo di Sezione a carico del socio che, nonostante i vari solleciti, non provvede al versamento della quota sociale nei termini e con le modalità previsti dal regolamento.
Art. 8 - Il socio che venga meno ai doveri sociali prescritti dal seguente statuto o che, con il proprio comportamento, arrechi danni- morali e/o materiali all'Associazione, o che ne comprometta il prestigio o il buon nome, è passibile dei seguenti provvedimenti disciplinari:
- richiamo scritto;
- sospensione;
- radiazione.
Il richiamo scritto, deliberato dal Consiglio direttivo di Sezione, viene notificato all'interessato dal presidente della Sezione stessa ed è portato a conoscenza del Presidente nazionale.
Avverso detto provvedimento è ammesso ricorso al Presidente Nazionale, entro 30 giorni dalla notifica. La decisione del Presidente nazionale è definitiva.
La sospensione da uno a dodici mesi viene proposta dal Presidente di Sezione ed è deliberata dal Consiglio direttivo della stessa a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei presenti. Il provvedimento deve essere notificato all'interessato e portato a conoscenza della Presidenza nazionale. Avverso il provvedimento medesimo è ammesso il ricorso al Consiglio direttivo nazionale, entro 30 giorni dalla notifica.
La delibera che il Consiglio direttivo nazionale adotterà in merito, a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti, è definitiva.
I provvedimenti di cui sopra, a carico di componenti degli organi centrali dell'Associazione o dei Presidenti di Sezione, sono proposti, con motivazione scritta del Presidente nazionale al Consiglio direttivo nazionale che deciderà a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei presenti. La delibera viene portata a conoscenza dell'interessato, il quale può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla notifica stessa.
La radiazione è deliberata dal Consiglio direttivo nazionale con voto a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri nei confronti del socio che si sia macchiato di atti disonorevoli, o abbia ignorato completamente i doveri sociali, o abbia danneggiato in qualunque modo l'interesse morale e materiale od il prestigio ed il buon nome dell'Associazione.
La proposta di radiazione, scritta e motivata, deve essere presentata al Consiglio direttivo nazionale dal Presidente nazionale o da un Presidente di Sezione, previa delibere del Consiglio direttivo della Sezione stessa. Con le stesse modalità di votazione e di maggioranza, il Consiglio direttivo nazionale può, in luogo della radiazione proposta, adottare le minori punizioni disciplinari previste dal presente articolo. Avverso la delibera del Consiglio direttivo nazionale è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla sua notifica all'interessato.
Per gli stessi motivi e con le stesse modalità di votazione e di maggioranza il Consiglio direttivo nazionale, su proposta scritta é motivata del Presidente nazionale o di un proprio Membro, può deliberare la radiazione di un componente degli Organi centrali dell'Associazione o di un Presidente di Sezione. Avverso la delibera è ammesso ricorso al collegio Nazionale dei Probiviri, entro 30 giorni dalla notifica.
La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza di qualsiasi carica o funzione in seno all'Associazione.

Titolo I
Denominazione - Sede - Scopo

Titolo II
Soci - Acquisto e perdita delle qualità di socio - Sanzioni disciplinari

Titolo III
Ordinamento

Titolo IV
Disposizioni amministrative

Titolo V
Modifiche allo Statuto - Regolamento

Titolo VI
Varie

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