COORDINAMENTO PRECARI E DISOCCUPATI DELLA SCUOLA della Provincia di Venezia


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1. CONTRORIFORMA -  2. G.P. E RUOLO -  3. MOBILITA' E

ANNO DI PROVA -  4. SUPPLENZE E G.I. - 5. TAR LAZIO 

 

LA SITUAZIONE

- a cura di Andrea Florit -


 

Tracciamo un quadro generale riassuntivo della situazione relativa ai principali punti, aggiornata al 23 febbraio 2002

Le ultime modifiche sono evidenziate.

 

IL TESTO DELLA LEGGE 20.8.2001 N. 333 - (CONVERSIONE D.L. 255/01) 

(download del testo del DL 255/01 come modificato dalle Camere - file RTF zippato)

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 9/7/2001. Secondo me le nomine dei presidi si potrebbero anche fare COSI'... 

 

 20/9/2001. Secondo me le GP si potrebbero anche fare COSI'... 

 

 8/12/2001. Secondo me la RIFORMA DEI CICLI si potrebbe anche fare COSI'... 

 

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21/11/2001. Presto i docenti delle scuole "statali", o forse solo la parte che lavora negli istituti tecnici e/o professionali, potrebbero transitare alle dipendenze delle Regioni, secondo quanto previsto dalle più recenti norme e secondo i progetti governativo-ministeriali.

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Riguardo alle Graduatorie d'istituto ricordiamo che devono essere pubblicate contestualmente in tutta la provincia

(qui quelle definitive di Venezia)

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 TFR & C. 

L'attuale normativa in vigore sul T.F.R., cui si aggiunge la C.M. n. 108 dell’8 giugno 2001, fornisce un quadro ancora in fase di assestamento, dato che potrebbe subire alcune modifiche per effetto del disegno di legge delega in materia previdenziale, approvato dal Consiglio dei Ministri alla fine di dicembre. Facciamo comunque un quadro della situazione attuale, prendendo spunto da una recente nota della UIL-scuola, dati i molti dubbi che tale disciplina sta facendo nascere tra precari e neoassunti. 

 

1 - Disciplina del TFR per il personale con contratto a tempo indeterminato.

Come stabilito dal D.P.C.M. del 2 marzo 2001 - pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2001 - il personale della scuola assunto con contratto a tempo indeterminato con decorrenza successiva al 1° gennaio 2001 è assoggettato obbligatoriamente al TFR (trattamento di fine rapporto), in sostituzione del TFS (trattamento di fine servizio = indennità di buonuscita).

Se invece l’assunzione è avvenuta prima dell'1/1/2001, resta in vigore il TFS e a tale fine non è richiesto alcun adempimento da parte del personale. Tuttavia, se l’assunzione a t.i. è avvenuta nel periodo compreso tra il 30 maggio 2000 e il 31 dicembre 2000, anche questo periodo potrà essere assoggettato al TFR (unitamente ai periodi di servizio con contratto a tempo determinato, se riscattati) mediante apposita opzione da esercitare se e quando l’interessato deciderà di aderire volontariamente al Fondo pensione complementare Esperia. Qualora non aderisca al Fondo, nei suoi confronti continuerà a trovare applicazione la disciplina del TFS.

 

2 - Facoltà di opzione per il TFR da parte del personale con contratto a tempo indeterminato stipulato entro il 31 dicembre 2000.

Fatto salvo quanto riportato al punto 1, tutto il personale nei confronti del quale continuerà ad applicarsi la disciplina del TFS (buonuscita) potrà utilizzare le disposizioni contenute nell’art. 3 dell’Accordo quadro nazionale in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare per i dipendenti pubblici:

" Art. 3  (Effetti sul TFR)

1. In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 59, comma 56 della legge 449 del 1997, l’esercizio dell’opzione per l’iscrizione ai fondi pensione di cui al successivo capo II presuppone necessariamente, in quanto condizione imprescindibile per favorire nell’ottica della legge richiamata il finanziamento della previdenza complementare, l’applicazione della disciplina dell’art. 2120 del codice civile in materia di TFR.

2. Dalla data di esercizio di opzione le quote del TFR saranno calcolate applicando le regole previste dall’art. 2120 del codice civile. Il computo dell’indennità di fine servizio già maturata dal dipendente fino alla data di esercizio dell’opzione mediante sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione sarà effettuato secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento di fine rapporto successivamente maturate, saranno effettuate secondo le regole dell’art. 2120 del codice civile. Alla predetta indennità di fine servizio (buonuscita) maturata fino alla data dell’opzione e alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di indennità di fine servizio. Agli adempimenti predetti provvede l’INPDAP, per i dipendenti iscritti alle relative gestioni ai fini dei trattamenti di fine servizio."

 

3 - Disciplina del TFR per il personale con contratto a tempo determinato.

Il personale assunto con contratto a tempo determinato è obbligatoriamente assoggettato, dal 30 maggio 2000, al TFR. A decorrere da questa data, pertanto, il predetto personale ha diritto alla corresponsione, alla scadenza di ogni rapporto di lavoro, se di durata non inferiore a 15 giorni prestati senza soluzione di continuità nello stesso mese, alla liquidazione della quota di TFR maturata. La liquidazione sarà disposta direttamente dall’INPDAP (se lo stipendio è corrisposto dalla Direzione Provinciale del Tesoro) ovvero dalla scuola (se lo stipendio è corrisposto dalla stessa). In entrambi i casi la scuola dovrà compilare e trasmettere all’INPDAP il Mod. TFR/1. Il dipendente non è tenuto a presentare alcuna specifica richiesta di liquidazione. La liquidazione opera, infatti, d’ufficio entro gli stessi tempi previsti per la liquidazione della indennità di buonuscita.

Quanto ai periodi di servizio prestati antecedentemente al 30/5/2000, sempre con contratto a tempo determinato, questi possono essere riscattati secondo le norme previste per il riscatto dei periodi e dei servizi ai fini del trattamento di fine servizio (buonuscita), purché non abbiano dato luogo ad altre forme di liquidazione. I periodi riscattati formeranno oggetto di una prestazione calcolata in mesi e il relativo importo costituirà la quota che deve essere accantonata ai fini della liquidazione del TFR.

 

 



LA SITUAZIONE E LA STORIA

 

 

 

 

1. LA CONTRORIFORMA DELLA MORATTI

 

1.1  RIFORMA DEGLI ORGANI COLLEGIALI

E' iniziata l'11 dicembre 2001 alla 7^ Commissione Cultura, scienza e istruzione della Camera in sede referente l'esame della proposta ministeriale di riforma degli organi collegiali della scuola, registrata come Proposta di legge n. C-2010 (presentata in forma definitiva il 21 novembre 2001, su iniziativa dei deputati Adornato, Bianchi Clerici, Butti, Garagnani, Ranieli e assegnata alla 7^ Commissione il 29 novembre 2001) avente per oggetto "Norme concernenti il governo delle istituzioni scolastiche". Il 21 febbraio 2002 la 7^ commissione ha approvato un testo emendato (con significative modifiche) che sarà sottoposto al parere delle commissioni competenti e verso metà marzo sarà discusso in Aula. Gli OOCC vengono ridotti  solo a quattro: consiglio della scuola, collegio dei docenti, organo per la valutazione degli alunni, nucleo per la valutazione del funzionamento della scuola e della qualità del servizio (ora sono: consiglio di circolo o istituto, giunta esecutiva, collegio dei docenti, consigli di classe, comitato di valutazione del servizio dei docenti, comitati dei genitori e comitati degli studenti). Ogni singolo istituto avrà inoltre la possibilità di elaborare un proprio Regolamento, stabilendo le norme per il loro funzionamento.

Sono stati inoltre creati due organi di valutazione: uno della scuola e uno degli alunni. Il primo è il Nucleo di Valutazione dell'Istituto e dovrà verificare l'efficacia e l'efficienza della scuola; è composto dal Garante dell'utenza (il genitore più votato all'interno del Consiglio scolastico, preposto istituzionalmente alla tutela dei diritti degli alunni e delle famiglie), da un docente e da un esperto esterno nominato dal Consiglio della Scuola. Il secondo è chiamato a valutare, a fine anno e periodicamente, il rendimento ed il comportamento degli alunni, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto ed in accordo con l'attività dell'Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema d'Istruzione. 

Appare chiaro il notevole ridimensionamento del "peso" che i docenti avranno nella gestione scolastica. Il Collegio dei docenti è ridotto a semplice organo di indirizzo e nel Consiglio della scuola gli insegnanti sono in numero pari (superiori) o inferiore (tutte le altre scuole) a quello dei genitori, che diventano i veri artefici dell'amministrazione e delle decisioni gestionali; genitori che però perdono la presidenza del Consiglio che passa nelle mani del Dirigente scolastico.

 

 

1.2  MATURITA'

Il progetto del ministro sulla maturità dal 2003 prevede:

- commissioni interne, con il solo presidente esterno (già applicato quest'anno - vedi Finanziaria 2002 e D.M. n. 9 del 25/01/2002);

- ripristino del giudizio d'ammissione all'esame (un documento che ritragga la preparazione del candidato nelle varie discipline), abolizione dei crediti formativi e obbligo di saldo dei debiti scolastici negli anni precedenti;

- terza prova scritta decisa dal ministero e uguale su tutto il territorio nazionale (al contrario le prime due prove scritte potrebbero essere elaborate dalla commissione);

- abolizione della prova orale (che diventa facoltativa e richiedibile dal candidato o dalla commissione) e conclusione degli esami entro i primi giorni di luglio.

 

 

1.3  CICLI SCOLASTICI

Il progetto del ministro sui cicli scolastici si è giovato del contributo fornito dal Rapporto finale del Gruppo Ristretto di Lavoro costituito con D.M. 18 luglio 2001, n. 672, presieduto dal pedagogista Giuseppe Bertagna (rapporto presentato il 28/11/2001, sviluppato durante gli Stati Generali dell'Istruzione di dicembre e scaricabile, assieme alla sintesi finale, dalla pagina del sito del MIUR), anche se poi il disegno di legge elaborato da Letizia Moratti ha scavalcato e annullato non pochi punti del progetto Bertagna (notevole lo scempio degli istituti professionali voluto dalla Moratti, soprattutto se confrontato con l'elogio e con le forti raccomandazioni alla conservazione dell'attuale impostazione fornite dall'esperto della Commissione Bertagna incaricato di studiare il settore dell'istruzione professionale, invidiatoci in tutta Europa).

L'ipotesi elaborata dal Gruppo di Lavoro, modificata poi dal Ministero, prevede il "diritto/dovere" scolastico e formativo (non più definito obbligo) fino a 17-18 anni e scelta dell'indirizzo a 14; è probabile anche un bonus per i bambini che frequentano le materne.

Viene cancellata la scuola di base di sette anni; si torna alle elementari (in cui dovrebbe ritornare la prevalenza dell'insegnante unico rispetto al "team 3x2" attuale: 21 ore delle 25 totali settimanali nei primi 2 anni, 15 su 25 in 3^ e 4^ e mantenimento dei tre docenti per la quinta) e alle medie, con un ciclo primario di otto anni (dai 6 ai 14 anni) diviso in quattro bienni. L'accesso viene portato a 5 anni e mezzo.

I debiti formativi non potranno essere "ignorati" (oggi vengono trascinati, non recuperati, fino alla maturità), ma faranno fermare l'alunno alla fine di ogni biennio e ripetere l'anno (ammesso solo un debito per anno, e quindi due a biennio, per poter accedere ai due anni successivi); importante l'introduzione nel debito formativo della condotta dell'alunno, a pari peso con il profitto (il 7 in condotta avrà il suo peso). Sono previste prove di valutazione oggettiva di italiano, matematica, scienze e storia, stabilite a livello nazionale, alla conclusione di ogni singolo biennio scolastico (da affrontare nei primi dieci giorni di settembre dell'anno successivo a quello del biennio frequentato).

Frequentando inizialmente le scuole materne, che restano facoltative, si dovrebbe poter usufruire del bonus di un anno scolastico di obbligo, qualunque sia percorso prescelto. 

Gli studi di "diritto/dovere" durano 12 anni; gli ultimi quattro riguardano il ciclo secondario (strada dell'istruzione, mantenuta, per i licei, di 5 anni). Per chi sceglierà invece la strada della formazione professionale è previsto un percorso graduale e continuo (dai 14 ai 21 anni), parallelo ed integrato con quello scolastico e universitario, durante il quale verranno rilasciati tre titoli di studio: qualifica professionale e diploma professionale secondario e quindi diploma professionale superiore. La durata è di 4 anni (con Qualifica al terzo), con possibilità di un quinto anno integrativo per poter accedere agli IFTS o all'università. Dai 15 anni di età potranno essere seguiti percorsi alternati scuola-lavoro.

Altre novità: si accantonano sia lo studio della prima lingua straniera a partire dal primo anno della scuola di base, sia l'insegnamento della musica a partire dai sei anni. 

Lo schema prevede, dopo una scuola materna di tre anni, che i ragazzi affrontino un ciclo primario di otto anni, diviso in quattro bienni uguali per tutti, alla fine dei quali è previsto un esame di Stato (quello attuale di quinta elementare è abolito). La scelta tra "formazione" o "istruzione", cioè tra scuole professionali (con Qualifica al III anno) e licei, avverrà a 14 anni, esattamente come oggi, ma le scuole professionali saranno ridotte a quattro anni. Gli indirizzi delle superiori saranno i Licei Classico, Scientifico, Tecnologico, Economico, Umanistico, Linguistico, Artistico e Musicale, mentre saranno studiati dei meccanismi, in un “sistema integrato” con i Centri Professionali, per consentire agli studenti di passare dal filone professionale a quello liceale, e viceversa, anche se questo avverrà con crescente difficoltà col passare degli anni.

Le aree professionali di base sono: agricola/ambientale; tessile/sistema moda; grafica/multimediale; chimica e biologica; meccanica; elettrica-elettronica-informatica; edile e del territorio; turistica-alberghiera; aziendale-amministrativa; sociale/sanitaria; altri di particolare importanza sul territorio (es. artistico-artigianale).

Rimane l'intenzione di portare, da subito, il diritto/dovere scolastico a 18 anni (con il probabile sconto di un anno per chi ha frequentato i tre anni di materne).
Alla fine delle superiori tutti gli studenti, sia quelli usciti dai licei sia quelli diplomati alle professionali (col 5° anno integrativo), potranno scegliere tra l’Università (istruzione superiore) e gli Istituti di formazione superiore. Ma per accedervi sarà necessario superare un esame di ammissione, senza numero chiuso, per verificare se gli aspiranti possiedono le conoscenze di base per affrontare il corso di studi scelto. Chi sarà respinto potrà seguire un corso di recupero, che durerà da due mesi a un anno, tenuto dai docenti in soprannumero dei licei, rimasti senza cattedra per la riduzione di un anno delle superiori.

Gli studenti degli ultimi due anni delle superiori parteciperanno inoltre a stage obbligatori nelle aziende e, prima della maturità, sarà imposto l’orientamento universitario.

E' prevista inoltre una drastica riduzione delle ore settimanali e, di conseguenza, delle materie insegnate nella scuola secondaria (anche se si sono avute ripetute smentite ministeriali delle dettagliate notizie apparse sui quotidiani nazionali, che non hanno quindi ancora permesso di capire quali saranno le materie "sacrificate" e quanto lo saranno; ad ogni materia che viene nominata alla Moratti, lei assicura che non sparirà; in realtà non è chiaro come ciò sia possibile dato che il curriculum obbligatorio nazionale sarà solo di 20 ore) con probabili "accorpamenti" di alcune delle attuali materie in un'unica disciplina e la soppressione di altri insegnamenti non ritenuti indispensabili.

Le lingue straniere passeranno per tutte le scuole da una a due: la prima, obbligatoria, sarà l’inglese, mentre la seconda sarà decisa autonomamente dalle singole scuole.

La Moratti ha assicurato che l’educazione fisica non sparirà alle superiori. 


Le ore di lezione passeranno dalle attuali 1300 all’anno a 900, che corrisponde ad una riduzione settimanale dalle attuali 39 ore a 25 ore (di cui 20 stabilite a livello nazionale e 5 di scelta "locale", a potenziamento della quota nazionale). Queste 25 saranno tutte obbligatorie per gli studenti, con altre 10 ore settimanali di offerta aggiuntiva (obbligatorie per la scuola, ma facoltative per gli studenti). Queste 10 ore potranno essere utilizzate per integrare o recuperare alcune materie.

Cambieranno anche i programmi che saranno ridotti e non più ripetitivi nei diversi gradi scolastici; gli insegnanti dovranno limitarsi a fissare degli obiettivi formativi non più rigidamente stabiliti dal Ministero e a fare in modo che gli studenti arrivino ad acquisire delle competenze. Per l'istruzione professionale, lo Stato dovrebbe fissare solo dei criteri generali di base (requisiti minimi), mentre la gestione effettiva (programmi e amministrazione) dovrebbe passare alle Regioni, personale compreso. Sulla scia delle informazioni diffuse (riduzione a 4 anni, istruzione di serie B, gestione regionale) le iscrizioni agli istituti professionali sono decisamente calate; questi istituti diventeranno tra qualche anno serbatoio per tutti gli alunni bocciati più volte nei licei e per molti ragazzi extracomunitari.

Al Ministero confermano che una riduzione del numero di cattedre ci sarà e tra 10 anni gli insegnanti saranno 200 mila in meno di oggi. Si agirà attraverso una riduzione del turn-over e a rimetterci saranno i precari che arriveranno al ruolo con numerosi anni di ritardo. 

 

In pratica nel complesso è un progetto che dequalifica in modo irreversibile la nostra scuola, con il solo obiettivo di migliorare i dati statistici da presentare agli altri Paesi europei e di ridurre il personale scolastico, ma con il solo risultato di sfornare giovani sempre meno preparati e "formati".

Notizie aggiuntive si sono avute alla conclusione degli Stati Generali dell'Istruzione, tenutisi a Roma il 19 e 20 dicembre 2001. I Sindacati (forse l'unica forza che potrebbe opporsi in modo significativo ad una riforma-scempio di queste proporzioni) non sembrano avere la voglia né le palle di mettersi a studiare proposte alternative e, per la maggior parte, si sono dichiarati favorevoli all'impianto di base del progetto ministeriale (alcune riserve sono state espresse solo sul tema della scuola dell'infanzia).

La riunione romana si è conclusa con l'intervento del Presidente del Consiglio.

Sinceramente ci sono apparsi una sorta di maxi-vetrina dei papaveri ministeriali e governativi, un'astuta forma di propaganda, un elegante modo di gettare fumo negli occhi e un'occasione per confermare la determinazione del ministro nei suoi progetti. Così ben organizzati che ci riesce difficile credere che lo spostamento a Roma sia stato un ripensamento proprio dell'ultima ora.

Berlusconi ha chiaramente espresso la propria bassa opinione sulla scuola statale, affermando che "se una famiglia disagiata ha un figlio valido e capace è giusto che abbia la possibilità di mandarlo alla scuola privata"; preoccupante.

Non solo. Di fronte alle contestazioni dei giovani dell'auditorium ha anche affermato che quanto più questa riforma verrà contestata, tanto più lui proseguirà irremovibile nella strada già intrapresa; ci ricorda tanto l'asilo (ma non solo).

La Moratti ha messo la ciliegina sulla torta dichiarando che "coloro che vorranno fornire altri suggerimenti per la riforma, POTRANNO farlo"; incredibile, il ministro ci CONCEDE di esprimere i nostri pensieri.

Ma veniamo alla cronaca. Dopo una prima giornata destinata alla passerella delle opinioni dei vari protagonisti della riforma (Bertagna, i genitori, i dirigenti, i docenti e gli studenti, di scuole statali e private), la seconda parte della convention ha visto emergere la realtà delle cose: uno dopo l'altro, i 6 componenti della Commissione Bertagna, invece di commentare le diverse opinioni, le critiche e le proposte giunte dalle diverse componenti scolastiche, hanno semplicemente ribadito le motivazioni che li hanno condotti alla loro proposta di riforma. Insomma, dei giudizi, delle proteste e delle obiezioni se ne sono fregati alla grande, rimanendo inchiodati alle proprie opinioni. Il tema dei 4 anni delle superiori è stato addirittura glissato alla grande da tutti (d'altra parte Bertagna già nell'intervento introduttivo del primo giorno aveva chiaramente detto che, pur avendo avvertito il peso delle opinioni contrarie, non vedeva alternative alla riduzione di un anno della secondaria di II grado).

La Moratti, con un'ironia quasi sconcertante, ha continuato a ripetere fino alla nausea che questa sarà la riforma di tutti, che terrà conto di tutte le opinioni espresse.

Per tornare alla cronaca, questi sono alcuni dei punti principali messi in evidenza dalla Commissione Bertagna:

- sono state smentite le voci apparse sulla stampa nazionale sulla sparizione di alcune materie dal curriculum obbligatorio dei licei (quali l'educazione fisica, il latino allo scientifico e la matematica al classico); tuttavia Bertagna non ha indicato "come" avverrà la riduzione oraria settimanale;

- è stata sottolineata l'importanza del biennio di raccordo scuola elementare-media, con l'istituzione del maggior numero possibile di istituti comprensivi; é stato confermato il tempo pieno, senza alcuna riduzione e senza i contributi da parte delle famiglie;

- è stata confermata la sparizione del Consiglio di classe, sostituito dal lavoro dell'equipe dei docenti e dal "tutorato" del Coordinatore di Classe, figura cardine del nuovo sistema scolastico, a partire dalle scuole elementari (con formazione universitaria di 15 crediti); la seconda immagine che diventa fondamentale nel nuovo progetto è quella del Dirigente Didattico (affiancato a quello Scolastico), responsabile di tutta l'organizzazione formativa, di orientamento e di raccordo;

- per la scuola superiore è stata evidenziata la necessità della didattica duale (che coniughi tecnologia e cultura), della didattica "di rete" (condivisa con altre scuole), del collegamento diretto al contesto territoriale e dei moduli di riallineamento (che facciano sparire la netta separazione tra medie, superiori e università);

- è stata raccomandata la conservazione dell'impostazione pedagogica oggi presente negli istituti tecnici e professionali ed è stata fissata l'attenzione sulla necessità di istituire delle "vere" Scuole di Formazione Superiore (scuole universitarie professionali), come sbocco e prolungamento dell'istruzione tecnica e professionale.

Quindi sono veramente poche le novità emerse dalla due-giorni romana e poche sono quelle che ci attendiamo nel prossimo anno (in cui, come comunicato dalla Moratti, partirà la riforma) rispetto ai contenuti della relazione presentata dalla Commissione Bertagna.

 

Venerdì 1° febbraio 2002 Letizia Moratti ha ripresentato in Consiglio dei Ministri la sua riforma degli ordinamenti scolastici già introdotta l'11 gennaio. Come previsto, il Consiglio dei ministri ha dato il via libera alla legge delega per la riforma scolastica. Si tratta, ha spiegato Berlusconi, di un progetto strategico di riforma organica che, dopo quella di Gentile, si attendeva da molti anni. "La riforma della scuola, varata oggi dal Consiglio dei Ministri, rispetta in pieno la tradizione dell'educazione classica del nostro Paese" è stato il commento della Moratti, mentre il Capo del governo si è detto ottimista sulla possibilità di giungere anche ad aumenti nelle retribuzioni. La riforma piace anche a Buttiglione che la definisce la più organica dopo quella di Gentile e Bottai. 
Il disegno di legge presentato da Letizia Moratti esaminato oggi contiene ancora l'anticipo a 5 anni e mezzo per l'inizio della scuola elementare (l'anticipo di tale ingresso, accompagnato da quello a 2 anni e mezzo alle materne, richiede un aumento degli insegnanti in servizio che sarà però compensato dalla riduzione degli organici delle elementari, medie e superiori, per diminuzione delle ore settimanali di lezione e degli spezzoni). L'applicazione della riforma avverrà progressivamente a suon di decreti legge governativi distribuiti su 24-42 mesi.
Tra le novità rispetto alla stesura dell'11 gennaio c'è la divisione dei programmi d'insegnamento tra una quota nazionale ed una regionale (rispecchiante le esigenze locali) e la non presenza esplicita del concetto di cicli biennali di valutazione (che potrebbe quindi restare come l'attuale, periodica e annuale).

 

Non possiamo inoltre non ammettere la nostra perplessità sul destino dei precari "non SSIS"; infatti i piani prospettati nella relazione Bertagna di dicembre sembrano indicare che solo gli specializzati potranno essere assunti in ruolo.

 

La cosa che più ci irrita è che queste belle e accurate relazioni non comprendano mai degli altrettanto accurati prospetti sulla conseguente nuova distribuzione degli organici del personale, docente e non, in modo da mettere bene in evidenza i corposi tagli che tale riforma (un anno in meno e meno ore settimanali) porterà inevitabilmente con sé. Il fatto stesso che queste tabelle non siano state presentate ci fa capire la cospicuità dei tagli. Il ministro, come d'abitudine, garantirà che "non ci saranno docenti che perderanno il proprio posto", ben sapendo però che i tagli si fanno assumendo meno personale di quello che va in pensione e non certo licenziando. E i sindacati continuano a fingere di non capire.

 

 

 

1.4  FORMAZIONE DEI NUOVI INSEGNANTI

Sempre all'interno dei progetti concretizzati dal Gruppo di lavoro Bertagna si trova anche il nuovo percorso formativo che i docenti dovranno affrontare sia prima del diploma che dopo. Secondo tale ipotesi  si potrà diventare docenti di ruolo a soli 25 anni, dopo una laurea triennale, una specialistica biennale e dopo aver trascorso un periodo biennale di prova in una scuola.
Il percorso di formazione dell'insegnante sarà unico per tutti i tipi di scuola, dalla materna alle superiori: laurea triennale e laurea specialistica biennale per l’insegnamento con valore abilitante. Per materna ed elementare è prevista una sola specializzazione, per la secondaria invece si affronteranno tanti corsi di specializzazione quante sono le classi di concorso di cui si desidera l'abilitazione. La scuola di specializzazione sarà a numero "programmato" in base alla prevista disponibilità di cattedre dopo un biennio.
La caratteristica più clamorosa di tale progetto è quella che prevede che il laureato, appena conseguita la specializzazione abilitante, venga assunto come supplente per un biennio di tirocinio, seguito da un tutor della scuola e dai docenti dell’università, ricevendo già a 23 anni uno stipendio di poco inferiore a quello del docente di ruolo. Se insegna nella scuola materna o elementare deve superare prove teorico-pratiche pari a 60 crediti formativi (cfu) e fino a 90 se insegna nella secondaria. Trascorso il biennio, quindi a 25 anni, il «praticante» viene confermato di ruolo.
In seguito, dopo una carriera di 8 anni, il docente può tornare all’università per acquisire specifiche competenze professionali.

Si può così diventare:

- con 30 crediti curatore della documentazione scolastica o responsabile dei progetti speciali d’istituto;

- con 60 crediti  docente aggregato (che è sottratto alle norme sui trasferimenti e può essere richiesto dalle scuole che intendono qualificare la propria offerta formativa);

- con 90 crediti direttore dei piani di studio (che personalizza l’offerta formativa dell’istituto);

- con 120 crediti, infine, si arriva alla gestione della scuola.

Rimangono dei dubbi sulle possibilità offerte ai docenti già di ruolo e soprattutto sulla possibilità per questi di trasformare in crediti le esperienze già maturate nella scuola.

Tale progetto lascia poche alternative ai precari attualmente iscritti nelle GP che non siano in possesso della specializzazione all'insegnamento. Il piano parla chiaro: l'ammissione ai corsi di specializzazione è programmata sul numero dei posti che saranno disponibili dopo 2 anni (e non certo sul numero degli aspiranti già in lista d'attesa). Da lì in poi l'assunzione, il ruolo e la carriera sono automatici.

Pertanto si spera che il doppio canale di reclutamento (ora costituito da Concorsi + GP, ma che probabilmente verrà sostituito fra un anno da quello Specializzati + GP, dato che l'Ordinario avrà già permesso l'immissione in ruolo di un contingente triennale, dal 2000/01 al 2002/03) possa durare il più a lungo possibile prima che venga rimpiazzato interamente da questo nuovo sistema di assunzione in ruolo (non più per concorso, ma per "chiamata diretta" degli specialisti, a partire da quelli con molti crediti, esperienza alle spalle e corsi universitari al proprio attivo; le GP potrebbero sparire o restare destinate esclusivamente alle supplenze). In teoria, considerato il tempo necessario a programmare e ad attivare i nuovi corsi, i "nuovi" specializzati non arriverebbero prima di cinque anni.

Siamo tuttavia preoccupati, perché rimangono da collocare nello schema i diplomati delle SSIS, neoabilitati o di prossima specializzazione. Questi non solo si troverebbero nello stesso status dei futuri specializzati (per i quali è prevista l'assunzione diretta nella scuola), ma avrebbero anche frequentato un biennio universitario in più (quello che per i futuri specializzati corrisponderà al periodo di prova prima della conferma in ruolo). Questo ci fa temere che le regole del nuovo reclutamento possano cambiare a breve scadenza (con una legge di modifica), dato che il progetto Bertagna diventerebbe improponibile nei confronti di coloro che avessero concluso, anche da tempo, le SSIS e che fossero ancora senza occupazione definitiva.

In concreto, o Bertagna non sa nemmeno quello di cui sta parlando, e pertanto elabora dei progetti che rimarranno fantascienza, oppure conosce fin troppo bene i progetti ministeriali e pertanto i precari, più o meno storici, è bene che inizino a preoccuparsi seriamente e a prendere i necessari provvedimenti, tra cui non escludiamo quello dell'iscrizione alle SSIS.

A tal proposito, è auspicabile che la Moratti provveda al più presto ad inserire in modo "concreto" la valutazione del servizio già prestato nella scuola (e l'eventuale abilitazione già posseduta) nel computo del punteggio di ammissione ai corsi di specializzazione dei prossimi anni.

Riteniamo infatti che, a partire dal prossimo anno, il MIUR dovrebbe decidersi a provvedere affinché il maggior numero dei precari attualmente senza qualifica SSIS possa essere agevolato nell'accesso e nella frequenza delle scuole di specializzazione; questo soprattutto in considerazione del fatto che questo ministero ha ampiamente fatto capire che ritiene "indegni" e "senza futuro" gli insegnanti privi di specializzazione universitaria. E' pertanto indispensabile che coloro che hanno già investito parecchi anni della propria vita nell'insegnamento, che si sono anche abilitati, ma che vogliono completare la propria "preparazione" con quello che ormai sembra un "bollino" ritenuto indispensabile dal governo, debbano trovare un binario preferenziale di accesso che tenga conto dell'esperienza maturata nell'insegnamento (quale credito formativo). Un esempio concreto sarebbe costituito dall'ammissione diretta al secondo anno di SSIS, in cui seguire quasi esclusivamente le lezioni teoriche legate alla didattica e alla pedagogia. Un mancato passo in tal senso farebbe capire chiaramente la volontà di "tagliare fuori" al più presto l'attuale precariato non specializzato.

Una considerazione conclusiva è però d'obbligo: non siamo certi che sia conveniente un'iscrizione repentina alle SSIS. Infatti chi si iscrive in questi anni corre il rischio di rimanere bollato come "vecchio ordinamento" SSIS (ciclo universitario di laurea quinquennale + biennio di specializzazione) e ritrovarsi in una sorta di limbo ancora da definire. Se si aspetta invece il decollo della riforma della formazione dei docenti, si può entrare direttamente in quel percorso "programmato" che, almeno nelle intenzioni governative, dovrebbe condurre direttamente al ruolo. Tuttavia non siamo in grado di valutare ora se possa, al contrario, valere il detto "meglio un uovo oggi ...". Infatti è anche possibile che, tra qualche anno, le nuove regole ministeriali possano rendere assai difficile per i precari storici l'accesso al numero programmato del Biennio di specializzazione.

Speriamo pertanto che la Moratti chiarisca al più presto i propri progetti relativi ai precari già abilitati, agli abilitati SSIS diplomatisi in questi anni e ai futuri nuovi specializzati.

 

 

1.5  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO

Da marzo decollerà inoltre il progetto-pilota sulla valutazione del sistema scolastico. Circa un istituto su quattro (2.500 in tutt'Italia, compresi quelli che hanno già sperimentato l'autovalutazione in regime d'autonomia) sarà coinvolto nella verifica dell'apprendimento degli alunni e dell'efficienza dell'organizzazione scolastica, quali criteri per la valutazione della qualità del servizio. Sarà una sorta di monitoraggio basato su opportuni indicatori, che dovrà portare alla creazione di un sistema nazionale di valutazione della scuola, curato da un istituto indipendente dal governo (diretto dal prof. Giacomo Elias) che, a regime, fornirà annualmente le dovute indicazioni al ministero.

 

 

1.6  CODICE DEONTOLOGICO E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Il cardinale Ersilio Tonini è stato nominato presidente onorario del gruppo di lavoro per definire il codice deontologico del personale della scuola. La notizia ha provocato l'immediata reazione dei Radicali, per i quali "si è di fronte a un nuovo caso di grave commistione tra Chiesa e pubblica amministrazione, in spregio ai valori della laicità dello Stato"; "un altro segnale di vassallaggio nei confronti del clero" da parte del centrodestra. 

Il cardinale si è subito espresso in merito: «Se il fine della scuola è l’alunno e la sua crescita, diventa urgente per gli insegnanti una maggiore preparazione pedagogica e psicologica. Il risultato di questa loro insufficiente preparazione è che dalle medie inferiori all’università si verifica soprattutto una crescita di nozioni culturali e una deficienza di valori». Il cardinale pone dunque un problema di qualità delle persone chiamate a svolgere un compito tanto importante.

 

La Moratti ha anche insediato una Commissione che lavorerà per sburocratizzare l'azione amministrativa del ministero, con una riduzione delle circolari e delle decisioni trasmesse direttamente da Roma. 

 

 

 

1.7  FINANZIARIA

La Legge Finanziaria 2002 è stata pubblicata nel S.O. n. 285 alla G.U. 29 dicembre 2001 n. 301, come Legge 28 dicembre 2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

Inizialmente, a novembre, il Senato aveva approvato, senza modifiche rispetto al testo congedato dalla V commissione (e confermando l'assoluto rifiuto di estendere alla scuola secondaria l'organico funzionale), l'art. 13 del disegno di legge (riservato alla Scuola), ribadendo così le intenzioni governative sull'Istruzione. In seguito la Camera ha apportato alcune modifiche.

Questo è il testo dell'ex art. 13 approvato, ora divenuto l'art. 22 del nuovo testo (le modifiche della Camera riguardano i commi dal 7 in poi):

 

Articolo 22.

(Disposizioni in materia di organizzazione scolastica).


1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia e di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, le dotazioni organiche del personale docente delle istituzioni scolastiche autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti, delle caratteristiche e delle entità orarie dei curricoli obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di scuola, nonché nel rispetto di criteri e di priorità che tengano conto della specificità dei diversi contesti territoriali, delle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni e della necessità di garantire interventi a sostegno degli alunni in particolari situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e delle isole minori.

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti, i parametri per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed alla sua ripartizione su base regionale.

3. Le dotazioni organiche di cui al comma 1 sono definite, nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale, su proposta formulata dai dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate, sentiti i competenti organi collegiali delle medesime istituzioni, nel limite dell'organico regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2 assicurando una distribuzione degli insegnati di sostegno all'handicap correlata all'effettiva presenza di alunni iscritti portatori di handicap nelle singole istituzioni scolastiche.

4. Nel rispetto dell'orario di lavoro definito dai contratti collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono ai docenti in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente e con il loro consenso, le frazioni inferiori a quelle stabilite contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento oltre l'orario d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

5. L'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare viene prioritariamente assicurato all'interno del piano di studi obbligatorio e dell'organico di istituto.

6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari, possono provvedere alla sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, le proprie risorse di personale docente, anche oltre i limiti temporali previsti dalle disposizioni vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.

7. La commissione di cui all'articolo 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, è composta dagli insegnanti delle materie di esame della classe del candidato per le scuole del servizio nazionale di istruzione. Per le scuole legalmente riconosciute e pareggiate le classi sostengono l'esame davanti ad una commissione composta da commissari interni, designati dal consiglio di classe in numero pari a quello dei componenti esterni, individuati tra i docenti delle classi terminali delle scuole statali o paritarie alle quali le classi delle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono state preventivamente abbinate. La designazione può riguardare solo uno dei docenti delle materie oggetto della prima o seconda prova scritta. Il dirigente regionale competente nomina il presidente tra il personale docente e dirigente delle scuole secondarie superiori, per ogni sede di esame. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si provvede alla determinazione del numero dei componenti la commissione di esame. Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5, della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa è fissato in 40,24 milioni di euro.

8. Nel primo corso concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici di cui articolo 29, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove mesi e si articola in 160 ore di lezione frontale, e 80 ore di tirocinio con valutazione finale.

9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonché il periodo di formazione e l'esame finale previsti dal medesimo articolo, si svolge sulla base di una indizione separata effettuata con bando del competente direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed è finalizzato alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di formazione ha una durata di 4 mesi, è articolato in 160 ore di lezione frontale e si svolge secondo modalità che consentano ai presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene luogo del tirocinio di cui al comma 8.

10. L'organizzazione e lo svolgimento del corso concorso sono curati dagli uffici scolastici regionali. L'organizzazione e lo svolgimento del periodo di formazione sono curati con la collaborazione dell'istituto nazionale di documentazione e per l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti regionali di ricerca educativa.

11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo di formazione sono utilizzate con priorità rispetto alle apposite graduatorie provinciali di cui all'articolo 477 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino all'approvazione delle prime graduatorie dei vincitori del corso concorso, per il conferimento di incarichi di presidenza. A tal fine il 50 per cento dei posti disponibili è riservato a coloro che beneficiano della riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del comma 74-ter vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati allo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dell'istruzione secondaria superiore.

13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione, ivi compresi gli istituti di formazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Forze armate, l'Istituto di perfezionamento della Polizia di Stato, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza e la Scuola superiore dell'economia e delle finanze, è riconosciuto un credito formativo per il conseguimento dei titoli di studio di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n.509. Le modalità di riconoscimento dei crediti formativi sono individuate con apposite convenzioni stipulate tra le amministrazioni interessate e le università.

14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: "straordinario" è soppressa;

b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite dalle seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";

c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine, per la razionalizzazione degli interventi previsti ai sensi del presente comma e per la valorizzazione delle professionalità connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per cento delle dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate a misure di sostegno e incentivazione per la formazione professionale permanente realizzate dagli istituti per la professionalità nautica, anche convenzionati con istituti di istruzione universitaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente comma".


 


 

 

2. NOMINE IN RUOLO E G.P.

Come stabilito dal MIUR, nel 2001 non sono stati consentiti trasferimenti di graduatoria né aggiornamenti ed integrazioni delle GP (a causa dell'impossibilità materiale degli uffici a procedere, del grande ritardo delle operazioni concorsuali e del D.L. 16/01 che ha prorogato il termine del 31 marzo ai fini della validità dei concorsi per l'integrazione delle GP). Per gli abilitati dell'ordinario '99, delle SSIS e dell'O.M. 1/01 se ne riparlerà nel 2002 (le nuove GP saranno pronte, con la nuova 3^ fascia integrata, per l'a.s. 2002/03).

Il ministero ha inoltre avviato la sessione riservata O.M. 1/01, che doveva concludersi entro il 2001 (anche se qualche provveditore l'ha già fatta svolgere prima dell'estate per le elementari ed alcune classi di concorso, come a Modena, mentre in molte province i corsi non sono ancora ultimati o nemmeno iniziati, soprattutto quelli a carattere interprovinciale).

Il termine di validità per la pubblicazione delle Graduatorie dei concorsi è scaduto il 30 novembre 2001, come previsto dal DM del 30/6 (per effetto della legge 117/01).

 

Il MIUR ha reso disponibile il 14 febbraio 2002 il testo del decreto direttoriale del 12 febbraio per l'integrazione e aggiornamento delle GP provinciali. Le domande saranno presentate nei trenta giorni successivi alla data di pubblicazione in GU (avvenuta il 19/2).
Rileviamo che il ministero non ha seguito il parere espresso dal Consiglio Nazionale della P.I. di non rendere cumulabili il punteggio aggiuntivo di 30 punti per l'abilitazione SSIS ed un eventuale servizio svolto contemporaneamente alla scuola di specializzazione. Chi pertanto ha potuto frequentare la SSIS mantenendo il servizio d'insegnamento si vedrà riconosciuto tanto il bonus di 30 punti che il punteggio del servizio d'insegnamento. Viene quindi a cadere la tesi che vedeva giustificare il bonus quale compenso per il biennio "perso" per la frequenza della SSIS (fornita a suo tempo dal ministero alle Camere a giustificazione di un punteggio così alto), mentre si conferma una valutazione decisamente eccessiva del solo titolo di specializzazione (peraltro maturata "in corsa" dopo due anni dall'avvio delle SSIS, con il D.M. n. 268 del 4/6/2001). Nessun punteggio invece per le specializzazioni non SSIS, per il dottorato di ricerca e per le conoscenze informatiche. Le reazioni che si registrano ora contro la tabella di valutazione probabilmente giungono con troppo ritardo e difficilmente potranno ottenere delle modifiche sostanziali.

Altro punto da mettere in evidenza è la precedenza riservata, a parità di punteggio nella stessa fascia, a chi fosse già presente in GP (anche se trasferitosi da altra provincia) rispetto a chi si iscrive per la prima volta.

Anche per quest'anno (a.s. 2002/03) ci aspettiamo una notevole ridistribuzione dei posti a TI disponibili, dato che i sindacati hanno fortemente richiesto (e ottenuto) delle modifiche normative che agevolano i passaggi di ruolo: non ci sarà più il blocco biennale sulla mobilità professionale attualmente vigente e, per tali passaggi, saranno utilizzabili le abilitazioni conseguite con la corrente sessione riservata OM 1/01 anche senza che siano stati pubblicati gli elenchi definitivi, essendo sufficiente l'avvenuto superamento della prova orale.

Le informazioni fornite dalla Commissione Bertagna dovrebbero indurre molti degli insegnanti slittati l'anno scorso dal ciclo primario alle superiori (scuole che vedranno una drastica riduzione delle ore settimanali di lezione) a voler ritornare sui propri passi (sempre che il ministero lo voglia concedere); tuttavia il progetto di riconsolidare la figura dell'insegnante unico alle elementari frenerà notevolmente questa onda di rimbalzo, col risultato di mantenere elevato il numero dei docenti delle superiori che presto si ritroveranno ad essere soprannumerari.

Altra incognita è costituita dal passaggio degli istituti professionali alle Regioni. E' vergognoso che il ministero lasci scadere i termini per la presentazione delle domande di trasferimento (14 febbraio) senza fornire la benché minima informazione sul destino dei docenti del professionale. Molti interrogativi infatti sorgono anche sulle possibilità o meno di trasferimento (in particolare ai licei) che tali insegnanti avranno una volta passati sotto la gestione regionale e sulle norme che regoleranno il loro status a spostamento avvenuto. Sono, tutte queste, decisioni che vanno pianificate, divulgate e chiarite con largo anticipo sia rispetto ai trasferimenti, sia rispetto alla loro applicazione (e intendiamo almeno un anno prima). I sindacati, come al solito, dormono.

 

La Circolare n. 1025 del 28 maggio aveva bloccato le nomine in ruolo 2000/01 da GP, pur mantenendo in atto le procedure di definizione e pubblicazione delle stesse graduatorie; il DL 255/01 (ora convertito nella Legge n. 333 del 21/08/01) ha infine determinato la ripresa dei lavori basati sulle GP, con la nuova III fascia.

 

 

Nell'ultima parte dell'a.s. 2000/01 sono state emanate:

- la CM 117/01 (con le istruzioni per l'avvio dell'a.s. e le immissioni in ruolo), 

- la CM 118/01 (con chiarimenti sulle GI), 

- la CM 119/01 (sulla mobilità annuale), 

- la OM 30/6/01 (che proroga al 30/11 la scadenza del 30/6 per le GP e GM).

Ne potete scaricare i testi, in un unico file, da QUI (rtf/zip).

 

E' stata anche diffusa la CM 124/01 (con ulteriori istruzioni per la gestione delle domande di supplenza da parte delle scuole riceventi) di cui forniamo il testo.

 

E' stata emanata la circolare (C.M. n. 137 del 20 agosto 2001) dedicata all'utilizzazione dei titoli di specializzazione, abilitazione o di idoneità conseguiti successivamente al termine di presentazione delle domande di inserimento nelle graduatorie permanenti o di istituto, sia entro che successivamente al 31 agosto. Viene confermata la possibilità di utilizzare tali titoli, sia pure attraverso il collocamento in coda alle graduatorie di pertinenza. Coloro che al 31 agosto sono in possesso dei titoli in questione, ma non ne danno comunicazione entro tale data, saranno considerati come avessero conseguito il titolo dopo il 31 agosto.

 

 

 

Il DM n. 135 del 9/8/2001 ha fissato il numero e la distribuzione dei posti ed i criteri per l'assunzione a T.I. del contingente 2001/02 nella scuola (di cui 30.404 docenti).

Le convocazioni per le nomine in ruolo per il nuovo contingente sono partite dal 20 agosto.
Relativamente alle assunzioni a T.I. per l'a.s. 2001/02 vogliamo ricordare che:
  1. il ministero ha ottenuto l'immissione in ruolo dei due contingenti 2000/01 e 2001/02 entro il 31 agosto e ha assicurato che i posti eventualmente residui, per rinunce, verranno comunque coperti da nomine a T.I. fino a completamento del contingente; dal numero dei posti disponibili è stato sottratto quello delle nomine "salvaguardate" nel contingente 2000/01 sulla base del DL 255/01;
  2. ai candidati nominati entro il 31/8 è stata assegnata una sede di servizio provvisoria per il solo a.s. 2001/02; a febbraio parteciperanno alle procedure di trasferimento mediante le quali verrà loro attribuita la sede definitiva a partire dal 1° settembre 2002; il contratto avrà decorrenza sia giuridica che economica a partire dall' 1/9/2001;
  3. i candidati nominati dopo il 31/8, svolgeranno il proprio servizio 2001/02 solo se assunti a T.D. dai dirigenti scolastici (attingendo alle GP e alle GI); tuttavia il servizio prestato con contratto a T.D. nella stessa classe di concorso, o in classe affine a quella per cui si è assunti a T.I., è valido ai fini del periodo di prova; a febbraio parteciperanno alle procedure di trasferimento mediante le quali verrà loro attribuita la sede definitiva a partire dal 1° settembre 2002; il contratto a T.I. avrà decorrenza giuridica dall'1/9/2001 ed economica dall' 1/9/2002;

  4. a dicembre 2001 vengono completate le immissioni in ruolo del contingente 2001/02, recuperando i posti lasciati liberi dai docenti nominati, ma già di ruolo, e quelli residuati per rinunce (anche del contingente 2000/01) successive all'agosto 2001.

 


 

 

3. MOBILITA' E ANNO DI PROVA 2001/02

3.1   In relazione alla mobilità professionale e territoriale  2002/03 sono state stabilite le date di scadenza per la presentazione delle domande: 14 febbraio per docenti e personale educativo e 21 febbraio per il personale ATA.

Sono rinvenibili in rete la C.M. n. 4 del 14 gennaio 2002, la O.M. n. 3 del 14 gennaio 2002, i moduli domanda e i bollettini ufficiali per la mobilità 2002/03.

Sono state apportate alcune modifiche alle norme dell'anno scorso; una delle principali è quella che prevede che possa produrre domanda di trasferimento in ambito provinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.1999 e 1.9.2000 e in ambito interprovinciale il personale docente assunto con decorrenza giuridica 1.9.1999.

Mettiamo a disposizione il testo del CCDN sulla mobilità 2002/03 integrato con le modifiche apportate (pdf zip).

 

Per la mobilità annuale (assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) bisognerà attendere ancora qualche mese. Per l'a.s. 2001/02 erano stati fissati i seguenti punti (contenuti nella CM 119/01 e applicativi del CCDN dell'11/7/2000 rimasti in vigore):

 - la scadenza per la presentazione delle domande era il 31 luglio 2001 (a meno di proroghe provinciali per il contingente 2000/01 a TI);

 - si poteva presentare un solo modulo di domanda e indicare lo stesso numero di sedi previsto per i trasferimenti (20 per materna ed elementare, 15 per la secondaria di 1° e 2° grado);

 - si potevano scegliere scuole di una sola provincia;

 - si poteva presentare domanda per una sola classe di concorso o posto di cui si è in possesso di abilitazione/idoneità;

 - il personale di prima nomina non poteva presentare domanda di a. p. nell’ambito della provincia, ma solo per altra provincia;

 - le domande andavano presentate al competente Ufficio scolastico provinciale.

Ricordiamo che si può presentare domanda di assegnazione provvisoria per i seguenti motivi:

a) ricongiungimento al coniuge o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica da almeno un anno (si prescinde dall’iscrizione anagrafica nel caso in cui il coniuge abbia cambiato sede per motivi di lavoro certificabili);

b) ricongiungimento alla famiglia per esigenze di assistenza ai figli minori o inabili ed ai genitori anziani o handicappati;

c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da certificazione sanitaria.

 

 

3.2  Relativamente al periodo di prova del personale docente nominato a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1.9.2000, viene riconosciuto come completato (con 180 giorni d'insegnamento svolti) laddove le immissioni in ruolo siano avvenute in tempo utile all'attivazione dei corsi di formazione, com'è avvenuto a Pisa, ad Arezzo (3/5-25/5), a Lodi, a Como e a Bergamo, e solo in caso di nomina sulla stessa tipologia del posto occupato durante il corrente a.s. (abbiamo scritto una lettera di protesta al ministero, in quanto siamo dell'avviso che il DL 240/00 - ora Legge 306/00 - dicesse chiaramente che "qualsiasi" tipo di servizio sarebbe stato considerato come servizio di ruolo per la classe di concorso della nomina a TI ricevuta, e quindi valido per l'anno di prova). Per gli altri, il periodo di prova e/o l'anno di formazione si svolgeranno nel 2001/02.

Con un ritardo vergognoso e inammissibile, il 4 giugno 2001 (quando ormai si erano conclusi o stavano terminando i periodi di formazione attivati nell'a.s. 2000/01!), il Direttore generale Zucaro, con la nota n. 39 del 28/5/01, ha fornito alcuni chiarimenti relativi al periodo di prova e all'anno di formazione dei neoassunti a T.I.. Una vera beffa per i precari ancora in attesa, in quel periodo, della nomina spettante.

 

Sono confermati i progetti ministeriali per l'anno di formazione dei 62mila docenti neoassunti a TI nei contingenti 2000/01 e 2001/02 (sono 500 nella prov. di Venezia): l'intenzione è quella di avviare già dai primi giorni di febbraio l'attività seminariale di formazione con un corso di 15 ore (in 5 incontri di 3 ore) gestito da un tutor della formazione e, contestualmente, con una esperienza di almeno 25 ore di collegamento in rete per completare "a distanza" la propria formazione (scegliendo tra 4 aree tematiche, che vanno dalla valutazione ai rapporti con alunni e genitori e al disagio giovanile), seguiti da uno dei tremila tutor di rete.

Il docente in prova, anche con il coinvolgimento e la collaborazione del proprio tutor di istituto, dovrà svolgere la propria attività on-line nei mesi da febbraio a maggio, acquisendo progressivamente i concetti proposti, producendo dei materiali da trasmettere alla sede centrale dell'Indire, a Firenze. Il tutto, visionato e valutato dal tutor di rete, verrà ritrasmesso al tutor d'istituto per la necessaria relazione finale sul periodo di formazione del docente.

Nessun test di verifica e valutazione è stato previsto (solo degli esercizi interattivi). Resta al docente il compito di relazionare attraverso un elaborato, al comitato di valutazione del servizio della propria scuola, gli esiti ed il significato della esperienza didattica professionale e formativa svolta nell'a.s. in corso, a completamento dell'esito del corso di formazione trasmesso dal direttore coordinatore al tutor di istituto.

La Moratti ha anche deciso di assegnare i fondi, prima destinati ai PC da cedere in comodato d'uso ad ogni insegnante, ai Dirigenti generali regionali, al fine di finanziare le scuole che devono ospitare i docenti in e-learning.

Il MIUR ha assegnato all'Indire (Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa - ex Pdp) il compito di preparare e gestire il programma di formazione e-learning via internet.

Lascia quanto meno perplessi la differenza di trattamento e d'impegno richiesto tra i docenti (dello stesso contingente 2000/01) più fortunati, che hanno frequentato il corso di formazione a maggio-giugno o ad ottobre-novembre senza particolari vincoli se non quello della presenza, e quelli che dovranno formarsi adesso.

Non solo, il lavoro di formazione previsto è stato progettato per essere svolto nell'arco di 9 mesi, da settembre a maggio; ebbene, con il solito pressappochismo ministeriale, ora si obbligano i neoassunti a comprimerlo in 3 mesi e mezzo, e senza la necessaria pianificazione preventiva. Meglio avrebbe fatto la Moratti, sapendo di essere in ritardo, a rinviare di un anno questa sperimentazione che cade tutta sulle spalle dei docenti.

 

Conclusa la "formazione", l'Amministrazione procederà con l'emanazione del decreto di conferma in ruolo, comunque con decorrenza 01/09/2001, per i docenti del contingente 2000/01 che possano far valere i 180 giorni "utili" con un servizio di esito favorevole nell'a.s. 2000/01. I docenti del contingente 2001/02 che potranno far valere il periodo di prova e l'anno di formazione verranno confermati in ruolo il 1° settembre 2002. 

Alcuni Uffici provinciali, per il contingente 2000/01, risultano orientati a emettere da subito il decreto di superamento del periodo di prova confermando il docente in ruolo fin dal 1° settembre, con la sola richiesta dello svolgimento delle attività formative nel corrente a.s.; altri provveditorati invece esigono l'espletamento dell'anno di formazione nel periodo settembre 2001-giugno 2002 e solo successivamente concederanno la conferma in ruolo (retrodatata all'1/9/2001).

Tra maggio e ottobre 2001 alcune province sono però già partite con le attività di formazione (per entrambi i contingenti), altre invece, come nel Veneto, hanno deciso di attendere le disposizioni ministeriali (dovendo ora fare tutto in fretta, e con un incremento delle attività rispetto alle altre province).

 

Il testo della Direttiva ministeriale n. 143 del 1° ottobre 2001 prevede infatti un robusto percorso formativo da estendere a tutta la durata dell'anno scolastico:

"DIRETTIVA N. 143  -  Formazione: personale scuola, obiettivi e linee di intervento per il 2001

Roma, 1 ottobre 2001 

...

Art. 3 - Formazione in ingresso

1. La conclusione dei concorsi e le successive recenti immissioni in ruolo di circa 62.000 docenti a tempo indeterminato comportano, prioritariamente, la necessità di promuovere tempestivi e specifici interventi formativi, fortemente qualificati, che si articolino durante tutto l'anno scolastico.

2. I percorsi formativi, caratterizzati da elementi di flessibilità e di personalizzazione, saranno finalizzati al completamento della preparazione, alla migliore partecipazione alla vita della scuola e all'ottimale gestione della carriera professionale. Essi saranno realizzati valorizzando le diverse funzioni, responsabilità, competenze scientifiche e disciplinari presenti sul territorio. Si svilupperanno le collaborazioni con istituzioni universitarie e associazioni disciplinari e professionali di docenti, al fine di promuovere percorsi formativi integrati che utilizzino le più moderne tecnologie e modelli sperimentali di apprendimento in rete.

... "

 

 

 


 

 

4. SUPPLENZE E GRADUATORIE D'ISTITUTO

Il Decreto direttoriale del 12 febbraio 2002 contiene anche il modulo per la richiesta delle scuole nelle cui GI si desidera essere inclusi ai fine delle nomine di supplenza da parte dei dirigenti scolastici (presentazione entro il 21/03/02). Le GI verranno riformulate per l'a.s. 2002/03 solo relativamente alle PRIME FASCE, nelle quali vengono inclusi gli iscritti nelle GP ora integrate e aggiornate. La seconda e terza fascia delle GI restano invece invariate (chi modifica la provincia o le sedi prescelte vi finisce in coda).

 

 

Per l'a.s. 2001/02, dopo i chiarimenti forniti con le CC.MM. 44/01 e 53/01 per la stipula dei contratti a TD per lo stesso anno, il MIUR ha emesso il decreto n. 103/01 (del 4 giugno, pubblicato in GU supplemento ordinario - 4^ S.Sp. n. 45 dell'8 giugno, di cui potete scaricare il testo completo con i modelli di domanda) applicativo del Regolamento (D.M. n. 201 del 25/05/2000) sul conferimento delle supplenze del personale docente ed educativo a partire dall'a.s. 2001/02 (scadenza domande 9 luglio 2001). 

 

La principale novità contenuta nel DL 255/01 (ora convertito nella Legge n. 333 del 20/08/2001) è quella che attribuisce ai Dirigenti scolastici (DS) la competenza delle nomine di supplenza, annuali e fino al termine delle attività didattiche (ftad), trascorso il termine del 31/8/2001 (31/7 dall'anno successivo), situazione che interessa in pratica la grande maggioranza degli Uffici provinciali della penisola.

La "storia" del criterio che i DS devono adottare nel conferire le nomine ha dell'incredibile; nell'arco di un mese il ministero ha cambiato idea per ben 4 volte (per non dire 5).

I. Inizialmente (inizio luglio) l'orientamento del ministero era quello di far reclutare il DS per la propria scuola, con il compito di comunicare in tempo reale, per via telematica, al Sistema Informativo (e quindi al ministero, all'ufficio provinciale di controllo, ma soprattutto alle altre scuole) le avvenute assunzioni. Protagonista sarebbe stato un software che, memorizzata la GP in rete, rendesse immediatamente visibili i candidati non più disponibili perché già assunti in altra scuola o ancora disponibili solo per un certo numero di ore, fino ad esaurimento della GP (una sorta di catalogo elettronico in rete).

II. Successivamente (9 luglio), dalle pagine di questo sito, abbiamo esposto i nostri dubbi sulla praticità e sulle garanzie offerte da tale metodo ed abbiamo proposto (vedi le "Proposte di Andrea Florit") l'individuazione di un numero di scuole polo, il cui DS si rendesse responsabile per l'individuazione dei destinatari di nomina nella provincia per una specifica classe di concorso, sulla base degli elenchi forniti dal sistema informativo ministeriale. Il ministero ha inizialmente accolto favorevolmente l'idea dandone comunicazione ufficiale ai sindacati (13 luglio), ma ha ben presto fatto marcia indietro quando ha saputo che il centro-sinistra ne aveva acquisito la paternità in parlamento, ove si convertiva in legge il DL 255/01. Secco rifiuto ministeriale, quindi, a fine luglio e ritorno al software e alla chiamata diretta del DS per la propria scuola. Ma ora il ministero annunciava una CM contenete nuovi spunti, quali i consorzi tra scuole per la convocazione congiunta degli aspiranti e l'espletamento prima delle nomine fino al 31 agosto e poi di quelle al 30 giugno. 

III. Ma le sorprese non finiscono. Il ministero convoca nuovamente i sindacati il 7 agosto e li informa che ha deciso di non fornire ai DS alcuna indicazione di coordinamento; infatti, secondo l’amministrazione, il legislatore con il DL 255/01 ha voluto sancire il principio di responsabilità legato all’autonomia scolastica, e quindi l’applicazione di tale principio non può avvenire sulla base di indicazioni centralistiche, bensì rimette ai dirigenti scolastici l’individuazione delle modalità più idonee da adottare.
Anche in questo caso le nostre critiche non sono mancate.

IV. E, infine, il 4° ripensamento (che non è altro che un profondo inchino all'Associazione Nazionale Presidi). Il 9 e il 10 agosto 2001 le indicazioni ministeriali, escluse due giorni prima, invece arrivano, con la nota n. 2132 e, soprattutto, con la nota tecnica n. 2133 (aggiornata poi ad una versione del 28/8/01) che impartiscono alcune direttive operative e limitano, anche se assai poco, la libertà d'azione dei presidi. Vi invitiamo ad un'attenta lettura della nota tecnica, in particolare del punto 6 (Prima fase operativa): uno dei passi fondamentali ci pare quello del 1° ciclo di ognuna delle prime due fasi di nomina; come da noi già segnalato, i dirigenti scolastici non hanno nessun obbligo di seguire l'ordine di graduatoria per il reclutamento. Nei primi due giorni possono contattare chi vogliono purché sia all'interno della porzione "utile" di graduatoria; i candidati hanno 24 ore per accettare l'incarico (attenzione: chi per primo risponde "sì", vince la cattedra; ma è impossibile sapere chi è stato effettivamente interpellato e chi sia stato realmente il primo a rispondere). Solo nel 2° ciclo di chiamate (per i posti eventualmente residui) il DS è tenuto a seguire l'ordine di graduatoria! In pratica ogni preside recluterà chi preferisce (e lo farà in fretta per non farselo "soffiare"), purché sia all'interno della lista dei nomi forniti dal SIMPI (pari al numero dei posti disponibili), a meno di precise direttive maturate nel corso delle conferenze di servizio. Contestazioni? Ricorsi al TAR? No. E' la legge che lo consente (n. 333 del 20.8.01): "attingendo" alle graduatorie permanenti, e non "scorrendole" (il Centrodestra ha bocciato una ventina di emendamenti che chiedevano con forza la modifica del termine, di cui uno nostro).

Attenzione poi: la vostra rinuncia ad una proposta non comporta conseguenze, se rifiutate con l'intenzione di accettare un'altro posto (anche di una fase successiva); ma se una singola segreteria sbaglia e vi segnala rinunciatari "perché non interessati" o "irreperibili" perché non è riuscita a contattarvi, sparite dall'elenco del Sistema Informativo e nessuno potrà più reclutarvi.

Tre fasi e cinque cicli di convocazione, con complesse procedure informatiche: si va fino al 25 settembre, senza il rispetto dell'ordine di graduatoria e col pericolo di errori e cancellazioni non verificabili in tempo utile. Geniale. Ma quante menti hanno dovuto radunare al ministero per partorire un procedimento così "semplice" e "di garanzia"?! 

Ben venga la registrazione informatica dei reclutamenti, ma solo a supporto delle operazioni effettuate dalle scuole-polo.

Qualcuno potrà dirci: bene, era ora che i presidi potessero reclutare i supplenti senza doversi basare sulla semplice anzianità di servizio. Quello che non va bene, noi rispondiamo, è che vengano stravolte "in corsa", unilateralmente e nell'arco di pochi giorni le regole e le norme che sono alla base dell'esistenza stessa delle graduatorie usate per il reclutamento.

Ancora una volta, poi, restiamo perplessi e critici di fronte a queste decisioni "ibride", cui questo ministero ci sta abituando (vedi punteggio delle private valido dal 2000 ma utilizzabile dal 2002, unificazione solo di III e IV fascia, alternanza tra graduatorie applicata solo in alcune regioni, accesso alle prossime GP solo per alcune categorie, ecc.) e che non forniscono certo un'immagine di coerenza e di valide capacità gestionali. Come può una stessa procedura di reclutamento seguire due criteri tanto opposti: nel 1° ciclo si recluta liberamente, nel 2° si segue la graduatoria, e senza alcun principio logico che separi i due cicli, se non la casualità (senza poi contare che il "criterio di priorità", nel conferimento delle supplenze, partorito nelle conferenze di servizio dall'Associazione Nazionale Presidi è quello TERRITORIALE, cioè si raccomanda di privilegiare la vicinanza alla scuola del domicilio del candidato: ma un sano paio di sberle a questi signori non gliele ha ancora affibbiate nessuno? Altro possibile criterio individuato dall'ANP è quello della "riconferma" dei supplenti dell'anno precedente; in pratica tutto purché non sia vincolante l'ordine di graduatoria).

Una riflessione: "Caro dr. Rembado, presidente dell'AN Presidi, cosa ne pensa, in occasione del prossimo concorso per Dirigenti scolastici, di nominare preside il candidato che abita più vicino alla sede disponibile?"

V. La palla è passata poi in mano alle amministrazioni regionali e provinciali. Quelle che maggiormente hanno avvertito le difficoltà create dall'ostinazione ministeriale sono state quelle delle grosse aree metropolitane. Così, il 22 agosto a Milano la Direzione Generale Regionale e i sindacati hanno sottoscritto un'intesa per la creazione delle scuole-polo che conferiscano le supplenze per tutto il territorio provinciale. Ovviamente l'Associazione Nazionale Presidi, che pretende il potere assoluto in materia di nomine, ha fortemente contestato l'intesa milanese.

Nel frattempo, però, una dopo l'altra, le conferenze di servizio dei DS delle varie province hanno iniziato a pronunciarsi a favore delle scuole-polo per le nomine a TD.

E anche il ministero non ha nascosto di averne in definitiva gradito l'applicazione; questo è un passo delle "istruzioni per l'uso" che lo stesso ministero ha pubblicato sul suo sito

 ( http://www.istruzione.it/news/2001/supplenze_istruzioni.shtml ):

"1. Quest'anno chi nomina i supplenti annuali?
Quest'anno le operazioni di attribuzione delle supplenze annuali vengono svolte dai dirigenti scolastici anziché dagli uffici scolastici provinciali. A seconda di quanto deciso nelle conferenze di servizio che si sono svolte in ciascuna provincia, l'offerta dei posti può essere effettuata dai dirigenti delle singole istituzioni scolastiche o dai dirigenti di scuole polo. Questi ultimi chiamano gli aspiranti di una graduatoria o di un gruppo di graduatorie affini in riferimento i posti disponibili nelle scuole dell'intera provincia."

A metà settembre la stragrande maggioranza delle province italiane risulta aver seguito il criterio delle scuole-polo, con la conclusione delle nomine nell'arco di tre-quattro giorni. Così in fretta che già si lamenta la non disponibilità delle Graduatorie d'Istituto definitive, in modo da poter assegnare i posti residui prima dell'inizio delle lezioni.

Bisogna comunque sottolineare che l'ostinazione ministeriale nel difendere la nota tecnica ha comportato l'assenza di suggerimenti e regole forniti ai DS delle scuole-polo, in particolare per le informazioni sulle conseguenze alle rinunce e sui completamenti d'orario degli spezzoni, con il conseguente disorientamento dei candidati e la disomogeneità delle risposte date.

Il non aver accettato subito (si era a luglio) il criterio delle scuole-polo, ha avuto, in alcune province, conseguenze imbarazzanti (Treviso e Torino ne sanno qualcosa). In molte province chi ha accettato uno spezzone in prima convocazione, si è vista precludere ogni possibilità di completamento con gli spezzoni assegnati dalle singole scuole, in quanto il prezioso "meccanismo computerizzato" ministeriale indicava come interpellabili solo i candidati successivi all'ultimo nominato.

Era indispensabile, invece, fornire subito indicazioni precise e uniformi ai Dirigenti scolastici basate sulla procedura attuabile nelle scuole-polo.

Altro pericolo della confusione creata dal ministero in questa fase è costituito dal possibile ripresentarsi del problema l'anno prossimo: infatti molti presidi sognano ancora il libero reclutamento e hanno assicurato che lo richiederanno fortemente. Pertanto non escludiamo sorprese per agosto 2002

 


 

5. SONO DECINE LE SENTENZE DEL TAR

Con 56 sentenze, a partire da quella del 2 aprile 2001 (ma pubblicate in vari giorni, tra il 3 e il 24/4), quali ad esempio le n. 200102799 (avv. Carrozzo), 200102837, 200103407, 200103443 e la n. 200103309 (link a E&S), del tutto analoghe tra di loro nei contenuti, il T.A.R. del Lazio ha accolto altrettanti ricorsi (simili tra loro) presentati da numerosi gruppi di insegnanti delle scuole non statali che chiedevano un parziale annullamento dei D.M. n. 123 e n. 146 del 2000 (in pratica il regolamento e la procedura di prima integrazione delle graduatorie permanenti create dalla Legge 124/99) segnalando l'ingiustizia creata dalla suddivisione in scaglioni nei confronti degli insegnanti che hanno maturato il servizio nelle scuole private (inclusi in IV fascia). Con le sentenze di accoglimento dei ricorsi, il T.A.R. ha annullato i decreti citati "nella parte in cui istituiscono distinte graduatorie di soggetti da inserire nelle graduatorie permanenti" e ordina all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza.

Abbiamo anche notizie di diffide inviate dall'avvocato Carrozzo direttamente ai provveditorati di Lecce, Brindisi e Taranto, chiedendo la sospensione di qualsiasi operazione inerente alle immissioni in ruolo.  

Anche il TAR per la Campania ha discusso nei primi mesi dell'anno una serie di ricorsi presentati da docenti che hanno maturato il proprio servizio nelle scuole non statali; tra questi ne conosciamo uno in particolare, la cui sentenza dell'8 febbraio 2001 annulla i decreti di cui sopra ma nella parte in cui non equiparano i due servizi, statale e non statale. Nulla sappiamo al momento delle iniziative legali ministeriali in opposizione a tale sentenza, già effettuate o in corso. Tale decisione del TAR tuttavia costituisce un precedente cui potranno fare riferimento futuri pronunciamenti.

Avverso 4 delle 56 sentenze del TAR del Lazio il MPI ha presentato appello al Consiglio di Stato (CdS) Inoltre un gruppo di docenti di seconda fascia ha elaborato il testo di un controricorso (depositato il 15 maggio 2001, con udienze per la sospensiva al 19/6 e per il giudizio al 13/7), in appoggio a quello che ha presentato il ministero, mentre un altro gruppo ha presentato un ulteriore ricorso basato su di un vizio di forma (solo per Lecce, Brindisi e Taranto) grazie al quale si sarebbe potuta dichiarare nulla la sentenza emessa. La CGIL-scuola ha invece raccolto le sottoscrizioni e i versamenti per un ricorso collettivo da presentare al CdS, dato che l'azione ministeriale, attraverso l'Avvocatura dello Stato, appare alquanto fiacca e supportata da motivazioni poco incisive.

Il MPI ha ricevuto ufficialmente la notifica della sentenza laziale verso metà aprile ed ha trasmesso il 2 maggio l'incarico all'Avvocatura Generale dello Stato per la presentazione dell'appello urgente al CdS avverso la sentenza del TAR, appello che è stato promosso il 3 maggio e depositato il 21/5; della richiesta di sospensione degli effetti non si è avuto alcun riscontro oggettivo, tanto da indurci a credere che il MPI non l'avesse mai effettivamente presentata, come confermatosi il giorno della relativa udienza (19/6). Il 7 giugno il MPI si è costituito contro la sentenza del TAR, con immediato contro-appello dei ricorrenti al TAR. L'udienza per il giudizio di merito, fissata per il 13 luglio, è stata rinviata dai giudici del CdS "sine die" in attesa di conoscere il testo di conversione del DL 255/01.

 

Altro coinvolgimento dei tribunali amministrativi è stato quello del ricorso accolto dal TAR della Sicilia (Catania) nei confronti di alcuni insegnanti della scuola non statale di Siracusa che chiedono il riconoscimento retroattivo del punteggio "intero" (lo stesso del servizio statale) per l'insegnamento valutato nelle attuali GP. Il provveditorato di Siracusa non ha finora preso provvedimenti in merito, che riguarderebbero comunque solo le specifiche graduatorie d'inclusione dei ricorrenti. Il ministero ha comunque affermato, in caso di allargamento del caso, di voler ricorrere in appello, per non compromettere il delicatissimo equilibrio con cui si sta avviando l'a.s. 2001/02.

 



 

Mercoledì 18 luglio 2001 la VII Commissione ha ascoltato le dichiarazioni del ministro Moratti sulle linee programmatiche del suo dicastero (audizione proseguita, il giorno seguente, anche alla VII Commissione del Senato).

 



 

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