Costituzione

Art.1

E' costituita sotto gli auspici e ad iniziativa dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti - A.N.I.A.I.- di cui rappresenta il centro di cultura nazionale nel settore specifico, l'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale.

Art.2

La sede dell'Associazione è in Roma.

 

CAPO II

SCOPI

Art.3

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

  1. Promuovere, incoraggiare e divulgare in Italia, anche a mezzo di Congressi e Convegni, lo studio degli aspetti scientifici e tecnici dell'Ingegneria Ambientale, con particolare riguardo ai problemi della gestione delle risorse idriche, della protezione e del risanamento dell'ambiente;
  2. stabilire relazioni e mantenere scambi e contatti con studiosi, tecnici, Associazioni ed Enti che si interessano ai problemi di cui al punto a. e promuovere scambi culturali e collaborazioni con Associazioni scientifiche e tecniche, anche di settori diversi, in modo da assicurare la presenza della specifica cultura tecnica dell'A.N.D.I.S. nei problemi intersettoriali che interessano la politica ambientale e territoriale; al fine di conseguire i sopraelencati scopi l'attività dell'Associazione può asplicarsi anche mediante Delegazioni territoriali;
  3. facilitare, anche a mezzo della stampa, la conoscenza e la diffusione degli sviluppi scientifici e tecnologici nello specifico settore di sttività dell'Associazione;
  4. mantenere i collegamenti con le Università, i Politecnici e gli Istituti Scientifici per il perfezionamento e l'aggiornamento della cultura dei soci e per favorire l'orientamento degli studi accademici verso le esigenze delle attività dell'Associazione;
  5. collaborare alla preparazione culturale dei tecnici ausiliari e delle maestranze;
  6. assumere iniziative nel campo delle norme e raccomandazioni tecniche pertinenti, allo scopo di renderle più efficienti ed aderenti alle moderne esigenze, con riguardo al coordinamento con la normativa straniera.

 

CAPO III

SOCI

Art.4

Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "Ingegneria Sanitaria-Ambientale".

 

CAPO IV

SOCI

Art.5

L'Associazione si compone di Soci onorari, Soci idividuali, Soci collettivi, Soci sostenitori, Soci corrispondenti, Sovi benemeriti.

  1. Soci onorari: sono scelti a giudizio insindacabile del Consiglio Nazionale fra le personalità siaitaliane che estere, eminenti per studi ed attività nei settori di specifico interesse culturale dell'Associazione;
  2. Soci individuali: sono le persone fisiche che si interessano all'attività dell'Associazione;
  3. Soci collettivi: divisi nelle seguenti due categorie A) e B) sono:
    • categoria A): Amministazioni pubbliche, Enti pubblici, Istituti ed Associazioni a carattere culturale;
    • categoria B): aziende, imprese e persone giuridiche a carattere industriale e commerciale, che abbiano comunque interesse agli sopi dell'A.N.D.I.S.;
  4. Soci sostenitori: sono quei soci individuali e collettivi che si impegnano di cinque anni in cinque anni al apgamento di una quota annua di associazione non inferiore al doppio di quella dovuta per la singola categoria a cui appartengono;
  5. Soci corrispondenti: sono le persone fisiche e gli enti stranieri o internazionali che si interessano agli scopi dell'A.N.D.I.S.;
  6. Soci benemeriti: possono essere proclamati dal Consiglio Nazionale quelli che abbiano benemeritato dall'Associazione per particolari attività e prestazioni in pro di essa.

Art.6

I soci hanno diritto a partecipare ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I soci di cui all'Art.4 comma b. c. d. f. hanno inoltre diritto ad esercitare l'elettorato attivo e passivo.

Art.7

I soci collettivi, individuali, corrispondenti, benemeriti dovranno contribuire alle spese dell'Associazione pagando una quota che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio Nazionale.

Art.8

I Soci che intendessero recedere dall'Associazione dovranno darne comunicazione scritta alla sede dell'Associazione entro il primo semedtre dell'anno in corso.

Art.9

Il socio moroso decade dalla qualifica di Socio e dai diritti che da questa ne conseguono. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità.

 

CAPO V

ORGANIZZAZIONE

Art.10

Sono organi dell'Associazione:

  1. l'Assemblea Generale degli Associati;
  2. il Consiglio Nazionale;
  3. la Giunta Esecutiva;
  4. il Presidente dell'Associazione;
  5. il Collegio dei Revisori.

Art.11

L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto.
Le Assemblee Generali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie; sono onvocate dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo assenza o impedimento, da un Vice Presidente, ovvero su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione, nonché l'ordine del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito agli associati nel domicilio dichiarato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intrecorrere almeno un'ora.
All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto al voto gli associati in regola con i pagamenti dei contributi sociali maturati fino all'anno che precede quello di convocazione dell'Assemblea.
Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato munito di delega scritta; è ammesso il cumulo di deleghe, fino ad un numero di tre.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.
Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea.
Le delibere regolarmente assunte nelle Assemblee vincolano tutti gli associati, allorché assenti o dissenzienti.

Art.12

L'Assemble Ordinaria sarà convocata almeno una volta l'anno; è valida in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno del numero totale dei voti degli associati.
L'Assemblea Ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentanti.
L'Assemblea Ordinaria delibera:

  1. su ogni questione rigurdante l'attività dell'Associazione che non sia dalla legge o dal presente statuto attribuita alla competenza dell'Assemblea Straordinaria;
  2. sulla relazione del Presidente riguardante l'attività dell'Associazione;
  3. sulle relazioni del bilancio;

L'Assemblea Ordinaria nomina i componenti del Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio Sindacale.
Le Assemblee Ordinarie possono essere convocate anche a mezzo di referendum per il punto b., mentre sono convocate solo a mezzi di referendum per i punti a. e c. e la nomina del Collegio Nazionale e del Collegio Sindacale.
Il referendum è indetto dalla Giunta Esecutiva:

  1. in tutti i casi che comportano per Statuto una delibera di Assemblea;
  2. tutte quelle volte che sarà ritenuto opportuno recepire il parere dei soci su particolari questioni riguardanti comunque la vita dell'Associazione.

Art.13

L'Assemblea Straordinaria delibera:

  1. sulle modifiche allo Statuto dell'Associazione;
  2. sulle questioni che dalla legge o dal presente Statuto fossero attribuite alla sua competenza;
  3. sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori.

L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche per referendum.
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi del numero di voti degli associati in regola con le quote soiali.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno un terzo più uno dei voti degli associati in regola con il versamento della quota sociale come da Art.7. Per quanto riguarda il referendum valgono le norme relative all'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione.

Art.14

Il Consiglio Nazionale è composto di 30 Consiglieri che durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale il Presidente uscente, i Presidenti ed i Consiglieri onorari la cui nomina viene fatta dal Consiglio Nazionale nei modi indicati al termine del presente articolo.
Il Presidente uscente, i Presidenti ed i Consiglieri onorari hanno diritto al voto.
Compiti del Consiglio Nazionale sono:

  1. la realizzazione degli scopi dell'Associazione;
  2. l'organizzazione di convegni e congressi;
  3. la ratifica dell'accoglimento di nuove adesioni;
  4. le formulazioni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei programmi generali di attività dell'Associazione;
  5. l'esame e l'approvazione della situazione economica, in sede preventiva e consuntiva, la determinazione della quota annua dovuta dai Soci;
  6. l'elezione, nel suo seno, del Presidente, dei Vice Presidenti e dei membri della Giunta Esecutiva;
  7. la cooptazione di non più di tre soci che abbiano particolari meriti o competenze;
  8. la nomina dei Presidenti e dei Consiglieri Onorari;
  9. la dichiarazione di decadenza dei Soci nei casi di indegnità;
  10. la costituzione di Delegazioni Territoriali e la nomina dei responsabili dell'attività delle suddette Delegazioni;
  11. la nomina del Direttore Responsabile e dei componenti dei comitati scientifici e redazioni nella rivista "Ingegneria Sanitaria-Ambientale".
  12. l'approvazione e la modifica dei Regolamenti di attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Nazionale si riunirà di norma due volte ogni anno anche in luogo diverso dalla sede sociale. Le riunioni saranno valide se saranno presenti il Presidente o un Vice Presidente ed almeno metà dei rimanenti Consiglieri.
In caso di parità di votazione prevale il voto del Presidente della riunione. Per le riunioni di Consiglio ogni consigliere potrà essere portatore di una sola delega.
Dopo due assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio, non giustificate, il Consigliere eletto decadrà dalla carica; esso sarà sostituito dal socio che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista di preferenza delle votazioni.
Allo stesso modo sarà sostituito il Consigliere dimissionario o deceduto.
In casi perticolari il Consiglio può essere consultato dalla Giunta Esecutiva anche per referendum.
Il Consiglio Nazionale può conferire le cariche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario a quei Soci ex Consiglieri che abbiano acquisito meriti di particolare rilievo nell'organizzazione e nello sviluppo dell'Associazione.
Il conferimento di queste cariche deve essere fatto con i voti favorevoli di almeno il 75% dei voti dei componenti del Consiglio espressi anche per referendum.

Art.15

La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio Nazionale ed è formata da:

  • tre Vice Presidenti;
  • quattro Soci Consiglieri eletti;
  • il Segretario Generale;
  • il Tesoriere Economo;
  • il Presidente uscente;
  • i Presidenti Onorari.

Il Presidente uscente fa parte della Giunta Esecutiva per un quinquennio, con diritto di voto. I Presidenti Onorari fanno parte di diritto della giunta esecutiva con diritto di voto. La carica di Tesoriere Economo può essere affidata ad un Vive Presidente o al Segretario Generale; in tal caso passa da 4 a 5 il numero di Consiglieri facenti parte della Giunta Esecutiva. Alle sedute della Giunta Esecutiva possono essere invitati, per comunicazioni, i responsabili delle Delegazioni.

Art. 16

Compiti della Giunta Esecutiva

Sono compiti della Giunta Esecutiva:

  • realizzare le deliberazioni del Consiglio Nazionale, approntare i Regolamenti di attuazione dello Statuto, emettere i provvedimenti che reputa meglio adatti al conseguimento delgi scopi sociali, attenendosi ai principi statuari ed alle direttive del Consiglio e dell'Assemblea;
  • fare proposte al Consiglio in merito alla nomina di responsabilità delle Delegazioni di zona;
  • coordinare le attività delle Delegazioni e fissare gli eventuali contributi straordinari delle Delegazioni stesse;
  • la dichiarazione di decadenza dei Soci morosi;
  • nominare i rappresentanti dell'Associazione presso Enti, Comitati, Commissioni, Congressi ed analoghe istituzioni;
  • redigere il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale;
  • predisporre annualmente la relazione sull'attività svolta, corredata dal bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale entro tre mesi dalla chiusura dell'anno finanziario che decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno;
  • accogliere la domanda di ammissione dei soci individuali, collettivi, sostenitori, corrispondenti; tali domande saranno controfirmate da due soci effettivi;
  • proporre alla discussione del Consiglio i casi di decadenza di Soci per indegnità.

La Giunta Esecutiva dispone di una segreteria a capo della quale è il Segretario Generale.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere Economo e viceversa.
Il Segreatrio Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta; cura l'aggiornamento e la custodia della biblioteca.
Il Tesoriere è autorizzato a operare sui depositi di contocorrente bancario e postale, cura la gestione finanziaria dell'Associazione su direttive ricevute dalla Giunta Esecutiva.
Le riunioni della Giunta Esecutiva saranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti totali della Giunta, con la presenza del Presidente o almeno di un Vice Presidente. Nelle riunioni dove, secondo l'ordine del giorno, è ritenuta necessaria dal Presidente la presenza del Segretario o del Tesoriere economo, la validità sopradetta si intende conseguita con la suddetta presenza.

Art. 17

Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio e viene eletto dal Consiglio Nazionale; indice le riunioni della Giunta e ne compila l'ordine del giorno; dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta.
Il Presidente può delegare funzioni e compiti ai Vice Presidenti; la Giunta ratifica tali deleghe. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente più anziano di età.
Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l'Assemblea per le elezioni del Consiglio Nazionale e fissa il calendario dei relativi adempimenti.
Il Presidente non può essere eletto due volte consecutive.

Art. 18

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dai Soci.
Contestualmente verranno eletti due revisori supplenti.
Il Revisore più anziano di età assume la presidenza del Collegio. Tale Collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Ad esso sono demandati tutti i compiti stabiliti dalla legge.
Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.

 

CAPO VI

COMITATI E COMMISSIONI

Art. 19

L'attività dell'Associazione può svolgersi anche attraverso Comitati Permanenti e Commisioni istituite di volta in volta per scopi definiti. Il Consiglio Nazionale ne nomina il Coordinatore.
Possono essere chiamati a far parte di tali Comitati e Commissioni anche persone non iscritte all'Associazione, in considerazione di una loro particolare competenza. Le Commissioni decadono in coincidenza con il Consiglio; i Comitati, invece, a conclusione del mandato loro affidato.

 

CAPO VII

VARIE E NORME FINALI

Art.20

Le modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Nazionale o con richiesta firmata da almeno il 20% dei Soci.
Le modifiche proposte saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci mediante referendum. Per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche di statuto entrano in vigore non appena approvate.

Art.21

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle dotazioni tecnico-amministrative, dalla testata della rivista, dalla biblioteca, dalle donazioni, dai servizi resi, nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell'Associazione per il raggiungimento delgi scopi sociali, così come risulta dal bilancio annuale.

Art.22

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a mezzo Assemblea Straordinaria.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Istituti similari o a scopo di beneficenza.

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