Costituzione
Art.1 E' costituita sotto gli auspici e ad iniziativa dell'Associazione Nazionale Ingegneri e Architetti - A.N.I.A.I.- di
cui rappresenta il centro di cultura nazionale nel settore specifico, l'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria-Ambientale. Art.2 La sede dell'Associazione è in Roma.
CAPO II SCOPI Art.3 L'Associazione non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:
CAPO III SOCI Art.4 Organo ufficiale dell'Associazione è la rivista "Ingegneria Sanitaria-Ambientale".
CAPO IV SOCI Art.5 L'Associazione si compone di Soci onorari, Soci idividuali, Soci collettivi, Soci sostenitori, Soci corrispondenti, Sovi benemeriti.
Art.6 I soci hanno diritto a partecipare ai convegni, ai congressi ed alle altre manifestazioni organizzate dall'Associazione. I soci di cui all'Art.4 comma b. c. d. f. hanno inoltre diritto ad esercitare
l'elettorato attivo e passivo. Art.7 I soci collettivi, individuali, corrispondenti, benemeriti dovranno contribuire alle spese dell'Associazione pagando una quota che sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio
Nazionale. Art.8 I Soci che intendessero recedere dall'Associazione dovranno darne comunicazione scritta alla sede dell'Associazione entro il primo semedtre dell'anno in corso. Art.9 Il socio moroso decade
dalla qualifica di Socio e dai diritti che da questa ne conseguono. La qualifica di socio può altresì decadere per indegnità.
CAPO V ORGANIZZAZIONE Art.10
Sono organi dell'Associazione:
Art.11 L'Assemblea Generale è costituita da tutti i Soci aventi diritto. Art.12 L'Assemble Ordinaria sarà convocata almeno una volta l'anno; è valida in prima convocazione quando sia rappresentata almeno la metà più uno del numero totale dei voti degli associati. L'Assemblea Ordinaria nomina i componenti del Consiglio Nazionale ed i componenti il Collegio Sindacale. Art.13 L'Assemblea Straordinaria delibera:
L'Assemblea Straordinaria può essere convocata anche per referendum. Art.14 Il Consiglio Nazionale è composto di 30 Consiglieri che durano in carica quattro anni e sono
rieleggibili. Il Consiglio Nazionale si riunirà di norma due volte ogni anno anche in luogo diverso dalla sede sociale. Le riunioni saranno valide se saranno presenti il Presidente o un Vice Presidente ed almeno metà dei rimanenti Consiglieri. Art.15 La Giunta Esecutiva viene eletta dal Consiglio Nazionale ed è formata da:
Il Presidente uscente fa parte della Giunta Esecutiva per un quinquennio, con diritto di voto. I Presidenti Onorari fanno parte di diritto della giunta esecutiva con diritto di voto. La carica di Tesoriere Economo può essere affidata ad un
Vive Presidente o al Segretario Generale; in tal caso passa da 4 a 5 il numero di Consiglieri facenti parte della Giunta Esecutiva. Alle sedute della Giunta Esecutiva possono essere invitati, per comunicazioni, i responsabili delle Delegazioni.
Art. 16 Compiti della Giunta Esecutiva Sono compiti della Giunta Esecutiva:
La Giunta Esecutiva dispone di una segreteria a capo della quale è il Segretario Generale.
Art. 17 Presidente Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio e viene eletto dal Consiglio Nazionale; indice le riunioni della Giunta e ne compila l'ordine del giorno;
dispone dei fondi sociali e ne rende conto alla Giunta. Art. 18 Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi eletti dai Soci.
Le Assemblee Generali si distinguono in Ordinarie e Straordinarie; sono onvocate dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo
assenza o impedimento, da un Vice Presidente, ovvero su richiesta firmata da almeno un terzo degli associati in regola con le quote associative. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, luogo ed ora della riunione,
nonché l'ordine del giorno con l'indicazione specifica degli argomenti da trattare. L'avviso deve essere spedito agli associati nel domicilio dichiarato almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione.
Tra la prima e la seconda convocazione deve intrecorrere almeno un'ora.
All'Assemblea possono partecipare ed hanno diritto al voto gli associati in regola con i pagamenti dei contributi sociali maturati fino all'anno che precede quello di
convocazione dell'Assemblea.
Ogni associato potrà farsi rappresentare da altro associato munito di delega scritta; è ammesso il cumulo di deleghe, fino ad un numero di tre.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o,
in caso di sua assenza o impedimento, da un Vice Presidente.
Le modalità di votazione sono stabilite dall'Assemblea.
Le delibere regolarmente assunte nelle Assemblee vincolano tutti gli associati, allorché assenti o dissenzienti.
L'Assemblea
Ordinaria in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentanti.
L'Assemblea Ordinaria delibera:
Le Assemblee Ordinarie possono essere convocate anche a mezzo di referendum per il punto b., mentre sono convocate solo a mezzi di
referendum per i punti a. e c. e la nomina del Collegio Nazionale e del Collegio Sindacale.
Il referendum è indetto dalla Giunta Esecutiva:
L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono rappresentati almeno due terzi del numero di voti degli associati in regola con le
quote soiali.
In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sono presenti o rappresentati per delega almeno un terzo più uno dei voti degli associati in regola con il versamento della quota sociale come da Art.7. Per
quanto riguarda il referendum valgono le norme relative all'Assemblea Straordinaria in seconda convocazione.
Fanno altresì parte del Consiglio Nazionale il Presidente uscente, i Presidenti ed i Consiglieri onorari la cui nomina viene fatta dal Consiglio Nazionale nei modi indicati al termine del presente articolo.
Il Presidente uscente, i Presidenti ed i Consiglieri onorari hanno diritto al voto.
Compiti del Consiglio Nazionale sono:
In caso
di parità di votazione prevale il voto del Presidente della riunione. Per le riunioni di Consiglio ogni consigliere potrà essere portatore di una sola delega.
Dopo due assenze consecutive dalle riunioni del Consiglio, non giustificate, il
Consigliere eletto decadrà dalla carica; esso sarà sostituito dal socio che segue immediatamente l'ultimo eletto nella lista di preferenza delle votazioni.
Allo stesso modo sarà sostituito il Consigliere dimissionario o deceduto.
In casi
perticolari il Consiglio può essere consultato dalla Giunta Esecutiva anche per referendum.
Il Consiglio Nazionale può conferire le cariche di Presidente Onorario e di Consigliere Onorario a quei Soci ex Consiglieri che abbiano acquisito
meriti di particolare rilievo nell'organizzazione e nello sviluppo dell'Associazione.
Il conferimento di queste cariche deve essere fatto con i voti favorevoli di almeno il 75% dei voti dei componenti del Consiglio espressi anche per
referendum.
In caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, le sue funzioni saranno svolte dal Tesoriere Economo e viceversa.
Il Segreatrio
Generale cura l'esecuzione delle deliberazioni della Giunta; cura l'aggiornamento e la custodia della biblioteca.
Il Tesoriere è autorizzato a operare sui depositi di contocorrente bancario e postale, cura la gestione finanziaria
dell'Associazione su direttive ricevute dalla Giunta Esecutiva.
Le riunioni della Giunta Esecutiva saranno valide se sarà presente la maggioranza dei componenti totali della Giunta, con la presenza del Presidente o almeno di un Vice
Presidente. Nelle riunioni dove, secondo l'ordine del giorno, è ritenuta necessaria dal Presidente la presenza del Segretario o del Tesoriere economo, la validità sopradetta si intende conseguita con la suddetta presenza.
Il Presidente può delegare funzioni e compiti ai Vice Presidenti; la Giunta ratifica tali deleghe. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice
Presidente più anziano di età.
Sei mesi prima della scadenza del mandato, il Presidente indice l'Assemblea per le elezioni del Consiglio Nazionale e fissa il calendario dei relativi adempimenti.
Il Presidente non può essere eletto due volte consecutive.
Contestualmente verranno eletti due revisori supplenti.
Il
Revisore più anziano di età assume la presidenza del Collegio. Tale Collegio dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.
Ad esso sono demandati tutti i compiti stabiliti dalla legge.
Il Collegio assiste alle sedute del Consiglio Nazionale senza diritto di voto.
CAPO VI COMITATI E COMMISSIONI Art. 19
L'attività dell'Associazione può svolgersi anche attraverso Comitati Permanenti e Commisioni istituite di volta in volta per scopi definiti. Il Consiglio Nazionale ne nomina il Coordinatore.
Possono essere chiamati a far parte di tali
Comitati e Commissioni anche persone non iscritte all'Associazione, in considerazione di una loro particolare competenza. Le Commissioni decadono in coincidenza con il Consiglio; i Comitati, invece, a conclusione del mandato loro affidato.
CAPO VII VARIE E NORME FINALI Art.20 Le modifiche al presente Statuto possono essere richieste dal Consiglio Nazionale o con
richiesta firmata da almeno il 20% dei Soci. Art.21 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei soci individuali e collettivi, dai contributi straordinari, dalle dotazioni
tecnico-amministrative, dalla testata della rivista, dalla biblioteca, dalle donazioni, dai servizi resi, nonché dagli avanzi di gestione in genere e comunque dalle somme a disposizione dell'Associazione per il raggiungimento delgi scopi
sociali, così come risulta dal bilancio annuale. Art.22 Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato a mezzo Assemblea Straordinaria.
Le modifiche proposte saranno sottoposte all'approvazione dell'Assemblea dei Soci mediante referendum. Per l'approvazione occorre il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche di statuto entrano in vigore non appena approvate.
In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sociale non potrà essere ripartito
tra i soci, ma dovrà essere devoluto ad altre Associazioni od Istituti similari o a scopo di beneficenza.
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A.N.D.I.S. - Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria