STATUTO:

COME DA "ATTO COSTITUTIVO" DEL 25 MAGGIO 1992

PRESSO LO STATUTO DEL NOTAIO

PASQUALE LEBANO DI MILANO

REPERTORIO N. 165421 RACCOLTA N. 17870

 

REGISTRATO A MILANO IL 12 .06.92 10035 SERIE 1/B

BRAXON ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO

Sede Sociale: - Via Veglia n. 55 20159 Milano

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPO

Articolo 1- E' costituita l'Associazione denominata Braxon - Organizzazione Volontariato

Articolo 2- L'Associazione ha sede in Milano - Via Veglia. n. 55

Articolo 3- L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4- Senza alcun fine di lucro l'Associazione ha per scopo l'organizzazione dell'attività di volontariato dei propri Soci e fornisce le proprie prestazioni in modo continuativo e gratuitamente, per mera solidarietà. Più specificamente, la sua attività consiste in: servizi socio - sanitari ed assistenziali; tutela e miglioramento della qualità della vita, dei beni culturali e dell'ambiente; attività di educazione permanente, di animazione culturale, ricreativa e sportiva. La sua attività è rivolta a: - Ammalati (psichici - terminali - Aids) - Terza età - Portatori di handicap - Minori - Materno infantile (donne sole - con figli - famiglie) - Personale in stato di bisogno - Immigrati - stranieri (extracomunitari - nomadi - profughi)

Articolo 5- Possono essere Soci tutti coloro che condividono gli scopi di cui all'art. 4 del presente Statuto che ne fanno domanda. L'accettazione delle domande per l'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo. Le iscrizioni decorrono dal giorno della delibera di accettazione validamente adottata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6- I soci prestano la loro attività a titolo gratuito e contribuiscono alle spese dell'Associazione pagando le quote annuali nella misura fissata, di volta in volta, dal Consiglio Direttivo. Tali quote costituiranno il Fondo Sociale.

Articolo 7- I Soci hanno l'obbligo di rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente prese dagli Organi Sociali competenti.

Articolo 8- I Soci in regola con la quota associativa avranno il diritto di usufruire di tutti i servizi dell'Associazione ed inoltre possono partecipare, con diritto di voto, alle Assemblee.

Articolo 9- La qualifica di Socio può venir meno per i seguenti motivi:

a) dimissioni, da comunicarsi per iscritto;

b) perdita della capacità di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali o dei requisiti per l'ammissione;

c) mancato puntuale adempimento, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;

d) mancato pagamento della quota associativa;

e) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, con maggioranza dei ¾ dei presenti, in caso di incompatibilità, accertata indegnità o mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Statuto.

Articolo 10- Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai beni mobili ed immobili di proprietà della stessa, dalla riserva dei proventi non impiegati, nonché dalle donazioni e dai lasciti disposti a suo favore da privati, società od Enti.

Articolo 11- Organi dell'Associazione sono: - l'Assemblea dei Soci; - il Consiglio Direttivo; - Il Presidente; - Tutte le cariche sociali sono prestate a titolo gratuito.

Articolo 12- L'Assemblea è composta dai Soci in regola con le quote associative e viene convocata dal Consiglio Direttivo in via ordinaria una volta all'anno per l'approvazione: - del programma del bilancio di previsione per l'anno successivo; - della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente. Assemblee straordinarie potranno essere convocate su decisione di almeno due membri del Consiglio Direttivo o a richiesta scritta di almeno 1/10 dei Soci in regola col pagamento della quota annuale. L'avviso di convocazione dovrà essere reso pubblico nella sede dell'Associazione e indicare l'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese con le modalità di cui all'art. 21 del Codice Civile.

Articolo 13- L'Associazione dovrà tenere tutti i libri contabili eventualmente richiesti dalla Legge e, comunque dovrà tenere una contabilità dalla quale risultino le somme ricevute o versate dall'Associazione, con indicazione delle singole operazioni relative, nonché qualsiasi proprietà. Credito o debito dell'Associazione stessa.

Articolo 14- Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è composto da 3 a 5 membri scelti fra i soci. Il Consiglio elegge fra i propri membri il Presidente ed il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo resta in carica 3 anni. I suoi membri decadono, qualora siano assenti ingiustificati alle riunioni per 3 volte consecutive.

Articolo 15- Il Consiglio Direttivo redige la previsione delle entrate e delle uscite entro la fine del mese di Novembre; redige, altresì, entro il mese di aprile successivo all'anno interessato, il rendiconto consuntivo. Il Consiglio Direttivo approva l'ammissione dei nuovi soci.

Articolo 16- Compete al Presidente: - la rappresentazione ufficiale dell'Associazione; - la convocazione del Consiglio Direttivo, di propria iniziativa o su proposta di due componenti del Consiglio Direttivo - la cura dei rapporti con gli Enti e le Istituzioni presenti sul territorio.

Articolo 17- Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente.

Articolo 18- Compete al Tesoriere: - la riscossione delle entrate a qualsiasi titolo; - l'effettuazione del pagamento per le spese previste dalle deliberazioni del Consiglio Direttivo; - la tenuta del Registro delle entrate e delle uscite; - la predisposizione del bilancio consuntivo e quelle del bilancio preventivo sulle basi delle indicazioni del Consiglio Direttivo; - la tenuta occorrente dei registri fiscali. Articolo 19 Compete al Segretario: - redigere i verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; - curare la conservazione del registro dei Verbali; - svolgere eventualmente funzioni di tesoriere.

Articolo 20- Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21- L'Associazione non persegue fini di lucro e potrà chiedere ai propri associati una partecipazione ai costi delle iniziative.

Articolo 22- Qualora, per qualsiasi ragione, si addivenisse allo scioglimento o alla cessazione dell'Associazione, l'Assemblea stabilisce a quale Organizzazione, avente scopi uguali o simili a quelli della presente Associazione, viene donato o trasferito, dopo l'avvenuto pagamento di tutte le passività, l'eventuale residuo attivo del patrimonio sociale.

Articolo 23- Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.