[In allestimento]

Statuto del Consorzio
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Approvato con D.P.R.S. del 2 Novembre 1995

Art. 1

    Ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 Marzo 1978 n. 218 ed ai sensi della L.R. 1 gennaaio 1984 n. 1, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di Gela:

Art. 2

    Il Consorzio ha sede in Gela.

Art. 3

    Fanno parte del Consorzio:

a)    L'Amministrazione Provinciale di Caltanissetta;

b)    La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Caltanissetta;

c)     Il Comune di Gela;

d)    Il Comune di Niscemi;

e)    Il Comune di Butera;

f)      L'Ente Nazionale Idrocarburi (ENI);

g)    Il Banco di Sicilia;

h)    L'Automobile Club Italia - Caltanissetta;

    Possono partecipare partecipare al Consorzio, oltre alla Regione Siciliana, Enti locali, Enti pubblici, Enti economici o finanziari sia pubblici che privati, nonché associazioni di rappresentanza degli industriali.

Art. 4

    Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta) che può essere prorogata alla scadenza.

Art.5

    Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese nel comprensorio consortile, costituito dal territorio dei Comuni di Gela, Niscemi e Butera.

    A tal fine:

a)    Predispone ed aggiorna il piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale;

b)    Acquisisce le aree e i fabbricati necessari per l'esercizio delle attività consortili;

c)     Esegue e sviluppa le opere di attrezzatura della zona industriale;

d)    Acquisisce e cede alle imprese industriali ed artigiane le aree ed i fabbricati destinati ad iniziative industriali anche in locazione finanziaria;

e)    Gestisce le opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle imprese dell'area consortile;

f)      Assume qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali.

Art. 6

    La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà effettuata a tutte le imprese che intendono realizzare nuove iniziative nel comprensorio, sulla base di condizioni previamente determinate. In ogni caso, le condizioni debbono essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi previsti dalle disposizioni vigenti.

Art. 7

        Il patrimonio Consortile è costituito:

a)     Dai conferimenti eventualmente disposti dalla Regione o dallo Stato;

b)     Dai conferimenti degli Enti partecipanti;

c)     Dai contributi in conto capitale di Enti pubblici e privati;

d)     Dalle riserve comunque costituite;

e)     Dagli avanzi e dai disavanzi di esercizio.

 

I conferimenti iniziali degli Enti partecipanti risultano stabiliti nella seguente misura:

a)     Enti locali: £. 15.000.000;

b)     Enti pubblici, Enti economici o finanziari sia pubblici che privati:

-          £. 60.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di livello nazionale o regionale;

-          £. 30.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di livello provinciale;

-          £. 15.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di livello intercomunale o comunale;

C) Associazioni di rappresentanza degli industriali o di altri Enti non indicati in precedenza:

     Il 30% sulla base dei valori indicati al punto b).

     Tali valori subiranno incremento o decremento dalla data di approvazione del presente Statuto in proporzione alle variazioni dell’indice generale dei prezzi al consumo calcolato dall’Istituto Centrale di Statistica.

     Le quote di cui alle lettere a), b), e c) dovranno essere in cinque annualità.  Il Consiglio Generale del Consorzio dichiara morosi gli Enti partecipanti che non hanno osservato l’obbligo del versamento dei conferimenti alle scadenze previste dallo Statuto.

     Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità il Consiglio Generale delibera l’esclusione dal Consorzio dell’Ente partecipante inadempiente. In questo caso il Consiglio Generale delibera la conseguente riduzione del patrimonio consortile.

Art. 8

     I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti:

a)     Dai ricavi di vendita e dai canoni di locazione delle aree e dei rustici industriali;

b)     Dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e funzionanti nell’area industriale e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;

c)     Dai contributi in conto esercizio degli Enti partecipanti, della Regione, degli altri Enti pubblici e privati;

d)     Da ogni altro provento derivante da investimenti mobiliari ed immobiliari.

        Il consorzio degli Enti consorziati alla copertura dei costi di esercizio viene deliberato dal Consiglio Generale tenendo conto di ogni elemento utile a determinare l’interesse e/o l’incidenza concreta di ciascuno di essi.

         Gli avanzi d’esercizio verranno destinati alle costituzione di una riserva utilizzabile esclusivamente per la copertura dei disavanzi.

         Il disavanzo d’esercizio che non trova copertura nella riserva di avanzi di esercizio precedenti, o, nell’esercizio successivo, in specifici contributi erogati da Enti pubblici e privati o negli avanzi di esercizio, verrà imputata agli Enti partecipanti in proporzione dei rispettivi conferimenti.

         Il mancato versamento dei concorsi in conto esercizio e per la copertura dei disavanzi entro sei mesi dalla scadenza stabilita in sede di deliberazione, costituisce causa di esclusione dal Consorzio dell’Ente partecipante da decretarsi con deliberazione del Consiglio Generale.

Art. 9

         Sono organi del Consorzio:

a)    Il Consiglio Generale;

b)     Il Comitato Direttivo;

c)     Il Presidente;

d)     Il Collegio dei revisori.

 

Art. 10

         Il Consiglio Generale è costituito dai rappresentati degli Enti o Associazioni consorziate e della Regione Siciliana.

         Ciascun Ente locale consorziato partecipa al Consiglio con tre rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli, con voto limitato ad uno, con il rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo stesso; gli altri Enti partecipano con un loro rappresentante.

         I comuni, i cui territori ricadono nel perimetro del comprensorio del Consorzio hanno diritto alla rappresentanza di cui al primo comma.

         La Regione Siciliana partecipa con due rappresentanti nominati dall’Assessore Regionale all’Industria.

         Al Consiglio Generale partecipano con voto deliberativo quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui due designati dall’Associazione provinciale degli industriali, ed uno dall’Associazione piccole e medie industrie competenti per territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più rappresentative.

         I membri così nominati durano in carica cinque anni.

         In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro, l’Ente o l’Associazione che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla sostituzione con un altro rappresentante, la cui durata in carica cessa, comunque, alla scadenza degli altri membri in carica.

         In tali casi, ove la designazione da parte dell’Ente o Associazione non abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa diffida, l’organo cui è demandata la vigilanza dell’Ente stesso.

Art. 11

         Il comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, da tre rappresentanti del Consiglio Generale eletti dallo stesso con voto limitato a due, da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui uno dell’Associazione piccole e medie industrie.

         Uno dei rappresentanti della Regione Siciliana ed uno della Provincia, designati a far parte del Consiglio Generale, sono membri di diritto del Comitato Direttivo.

         Quest’ultimo elegge nel suo seno un vice Presidente nella prima seduta, con le stesse modalità di cui al quinto, sesto ed ottavo comma dell’art. 6 della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1.

         Qualora dovesse essere eletto alla carica di Presidente uno dei tre rappresentanti delle associazione degli industriali od uno dei rappresentanti della Regione Siciliana o della Provincia, il Comitato Direttivo risulterà composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del presente articolo, da sette componenti più il Presidente.

         I membri durano in carica cinque anni.

Art. 12

         Il Consiglio Generale elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.

         Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum richiesto, nella successiva si provvederà ad una seconda votazione nella quale risulterà eletto chi otterrà la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti, il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei componenti il Consiglio Generale. Tale “quorum” sarà, peraltro, necessario per la validità di tutte le deliberazioni di Comitato Direttivo.

         In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.

         Il Presidente dura in carica cinque anni.

         La carica di Presidente è incompatibile con quella di amministratore di aziende operanti nell’ambito del Consorzio.

Art. 13

         Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente scelti dall’Assessore Regionale all’Industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo Assessorato; uno effettivo e uno supplente designati dall’Assessore Regionale al Bilancio e Finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato; uno effettivo e uno supplente scelti dall’Assessore Regionale all’Industria fra gli iscritti all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti da almeno cinque anni.

         La nomina avverrà con Decreto dell’Assessore Regionale all’Industria.

         La presidenza del Collegio spetta ad uno dei due Revisori designati dall’Assessore Regionale per l’Industria, che deve essere scelto fra gli iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori da almeno cinque anni.

         Il Collegio dura in carica cinque anni.

Art. 14

         L’incarico dei componenti degli organi di cui ai precedenti articoli è incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito del Consorzio.

         Altri casi di incompatibilità potranno essere determinati dal Consiglio Generale.

Art. 15

         Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo a seguito di apposito concorso per titoli ed esami bandito dal Consorzio.

         Il Direttore del Consorzio assiste gli organi di cui all’articolo 5 della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1 e partecipa alle riunioni degli stessi curandone la segreteria.

         Coordina, altresì, l’organizzazione consortile e i relativi servizi.

         Il Direttore sovraintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede alla disciplina del personale.

         Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.

         È responsabile dell’attuazione delle delibere consortili e garantisce un efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio.

         Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni e i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.

         Il Comitato Direttivo può, tuttavia, affidare per un periodo non superiore ad un biennio le funzioni di Direttore a persona avente una specifica conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali.

         In tal caso il concorso di cui al punto primo deve essere bandito ed espletato entro il biennio stesso.

Art. 16

         Spetta al Consiglio Generale:

a)     Adottare lo Statuto del Consorzio;

b)     Adottare il piano regolatore dell’Area del Consorzio;

c)     Approvare i programmi triennali di interventi di cui all’art. 22 della L.R. n. 1 del 1984;

d)     Approvare entro e non oltre il 30 aprile e non oltre il 30 novembre, rispettivamente, il conto consuntivo relativo all’esercizio precedente e il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo, predisposti dal Comitato Direttivo e, in sede di approvazione di bilancio, procedere all’aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto nel 4° comma dell’art. 22 della legge sopra citata.

 

Decorsi infruttuosamente i termini suindicati, l’Assessore Regionale all’Industria provvede mediante la nomina di apposito commissario:

e)     Ratificare le delibere di Comitato Direttivo sulla ammissione di altri Enti al Consorzio; la ratifica dovrà avvenire entro 60 giorni dalla trasmissione della delibera al Consiglio Generale; trascorso infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva;

f)       Approvare i regolamenti che disciplinano i servizi espletati dall’Ente;

g)     Approvare il regolamento organico del personale;

h)     Dichiarare morosi gli Enti inadempienti e deliberare la loro esclusione;

i)        Deliberare circa le eventuali modifiche al presente Statuto, salvo l’approvazione secondo le modalità e le forme previste dalla legge vigente;

j)       Determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità di cui al secondo comma dell’art. 4 del presente Statuto;

k)      Deliberare, con la maggioranza di due terzi dei componenti, l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del liquidatore.

 

Art. 17

     Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno e cioè entro il mese di aprile e quello di novembre.

     Il Consiglio può, inoltre, essere convocato dal Presidente in seduta straordinaria per l’esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.

     Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di quello della convocazione.

     In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art. 18

     Spetta al Comitato Direttivo sovraintendere alle attività del Consorzio.

     In particolare il Comitato Direttivo:

a)     Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre unitamente ad apposite relazioni illustrative, al Consiglio Generale, rispettivamente, non oltre il 31 ottobre e non oltre il 31 marzo. Decorsi infruttuosamente detti termini, l’Assessore Regionale all’Industria vi provvede mediante la nomina di apposito commissario sottoponendo i bilanci al Consiglio Generale e assegnando al medesimo il termine massimo di 20 giorni per le relative deliberazioni.

b)     Predispone gli altri atti da sottoporre all’approvazione del Consiglio Generale;

c)     Delibera circa gli atti intesi a promuovere le espropriazioni previste dall’art. 21 della L.R. n. 1 del 1984 e delibera su ogni acquisto e vendita di immobile che si rendessero necessari per il raggiungimento dei fini del Consorzio;

d)     Esegue le deliberazioni del Consiglio Generale delegandone l’attuazione al Presidente del Consorzio;

e)     Fissa i criteri per l’assegnazione delle aree conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma dell’art. 23 della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la graduatoria delle istanze pel l’assegnazione e la susseguente vendita dei terreni dandone comunicazione al Consiglio Generale;

f)       Determina la quota annuale di contributo a carico degli Enti consorziati, fissandone anche misure differenziate per tipo di Ente;

g)     Delibera sull’ammissione di altri Enti al Consorzio, sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del Consiglio Generale, secondo quanto stabilito dalla lettera e) del precedente art. 16;

h)     Delibera sui rapporti con le imprese insediate, comprese quelle di carattere finanziario;

i)        Delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana, con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro Ente finanziatore dell’attività del Consorzio, nonché con gli altri Enti consorziati;

j)       Formula le richieste annuali di finanziamento previste dal secondo comma dell’art. 27 della L.R. n. 1 del 1984; nel rispetto delle previsioni di cui al terzo comma dello stesso articolo;

k)      Adotta il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 32 della L.R. n. 1 del 1984;

l)        Nomina il Direttore del Consorzio;

m)    Adotta ogni altro provvedimento riguardante l’attività amministrativa interna ed istituzionale del Consorzio, salve le specifiche competenze del Consiglio Generale.

Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di quello della data di convocazione. In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni.

Art. 19

         Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale, nonché quelle del Comitato Direttivo e prende le deliberazioni relative al personale, a norma di regolamento di cui all’art. 16 lett. g) del presente Statuto, vigila sull’attività del Consorzio, esercita funzioni eventualmente delegate dal Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni adottate dagli stessi.

         In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vice Presidente eletto dal Comitato Direttivo a norma del terzo comma dell’art. 9 della L.R. n. 1 del 1984.

Art. 20

         Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio Generale e controlla la regolarità della contabilità.

         Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e può assistere alle riunioni del Comitato Direttivo.

Art. 21

         Il Consiglio Generale è validamente riunito quando siano presenti almeno i due quinti dei componenti in carica.

         Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comitato stesso.

         Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

         I componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie e straordinarie, decadono dalla carica.

         Decadono altresì i componenti del Comitato Direttivo che senza giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive.

         In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale, decorsi dieci giorni dalla comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno da parte del Consiglio stesso, del Comitato Direttivo e di uno qualunque dei componenti stessi, valutate le eventuali giustificazioni dell’interessato.

         I rappresentanti di Enti che non abbiano versato i conferimenti e i contributi di cui all’art. 7 lett. b) e c) del presente Statuto, a decorrere dall’esercizio successivo a quello del mancato adempimento, possono partecipare alle sedute del Consiglio Generale senza peraltro esercitare il diritto di voto, finché non sia trascorso il periodo previsto degli stessi artt. 7 e 8 per l’esclusione dell’Ente moroso dal Consorzio.

Art. 22

         L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare ed avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 23

         Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela dell’Assessorato Regionale all’Industria in conformità dell’art. 15 della L.R. n. 1 del 1984.

         Al suddetto Assessorato saranno trasmessi per l’esercizio dei compiti di cui sopra, entro 15 giorni dall’adozione, tutte le deliberazioni del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.

         La trasmissione sarà effettuata con avviso di ricevimento oppure con consegna agli Uffici dell’Assessorato che rilasceranno apposita ricevuta.

         Le anzidette deliberazioni divengono esecutive, dopo, quindici giorni dalla trasmissione.

         Le deliberazioni adottate con parere favorevole del Collegio dei Revisori sono immediatamente esecutive.

         La esecutività è sospesa se entro 20 giorni dalla ricezione delle deliberazioni, l’Assessore Regionale all’Industria chiede chiarimenti integrativi di giudizio al Consorzio.

         In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l’Assessore all’Industria non ne pronuncia l’annullamento per motivi di illegittimità entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni che il Consorzio deve trasmettere entro il termine massimo assegnato dalla richiesta.

         Sono sottoposte al controllo di merito dell’Assessore Regionale per l’Industria le deliberazioni del Consiglio Generale per le materie previste dall’art. 16 lett. c), d), f) e g) del presente Statuto con le modalità di cui ai commi precedenti.

Art. 24

L’Assessore Regionale all’Industria, previa contestazione, sentita la Giunta Regionale, con proprio decreto, può sciogliere gli organi consortili ove vengano accertate persistenti irregolarità nel funzionamento di essi o di uno di essi, in tal caso nomina un commissario per la provvisoria gestione dell’Ente, per un periodo non superiore a mesi sei, trascorso tale termine tutti gli atti compiuti sono nulli.

Art. 25

         Il Consorzio osserva le norme di amministrazione e contabilità regionali, e in quanto compatibili, quelle statali adottando un bilancio tipo predisposto dalla Regione Siciliana.

Art. 26

         I bilanci del Consorzio sono approvati dall’Assessore Regionale all’Industria previo parere dell’Assessore Regionale al Bilancio e Finanze ai sensi della legge regionale n. 2 del 1978.

         Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti.

 

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