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Approvato con D.P.R.S. del 2 Novembre 1995Art.
1
Ai sensi dell'art. 50 e seguenti del T.U. delle leggi sugli interventi nel
Mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 Marzo 1978 n. 218 ed ai sensi della L.R.
1 gennaaio 1984 n. 1, è costituito il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di
Gela: Art.
2
Il Consorzio ha sede
in Gela. Art.
3
Fanno parte del Consorzio: a)
L'Amministrazione
Provinciale di Caltanissetta; b)
La Camera di
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura (CCIAA) di Caltanissetta; c)
Il Comune di
Gela; d)
Il Comune di
Niscemi; e)
Il Comune di
Butera; f)
L'Ente
Nazionale Idrocarburi (ENI); g)
Il Banco di
Sicilia; h)
L'Automobile
Club Italia - Caltanissetta;
Possono partecipare partecipare al Consorzio, oltre alla Regione Siciliana, Enti
locali, Enti pubblici, Enti economici o finanziari sia pubblici che privati,
nonché associazioni di rappresentanza degli industriali. Art.
4
Il Consorzio ha la durata di anni 30 (trenta) che può essere prorogata alla
scadenza. Art.5
Il Consorzio ha lo scopo di promuovere l'insediamento di piccole e medie imprese
nel comprensorio consortile, costituito dal territorio dei Comuni di Gela,
Niscemi e Butera.
A tal fine: a)
Predispone ed
aggiorna il piano regolatore dell'Area di Sviluppo Industriale; b)
Acquisisce le
aree e i fabbricati necessari per l'esercizio delle attività consortili; c)
Esegue e
sviluppa le opere di attrezzatura della zona industriale; d)
Acquisisce e
cede alle imprese industriali ed artigiane le aree ed i fabbricati destinati ad
iniziative industriali anche in locazione finanziaria; e)
Gestisce le
opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle imprese
dell'area consortile; f)
Assume
qualunque altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali. Art.
6
La cessione dei terreni di proprietà del Consorzio sarà effettuata a tutte le
imprese che intendono realizzare nuove iniziative nel comprensorio, sulla base
di condizioni previamente determinate. In ogni caso, le condizioni debbono
essere tali da costituire una concreta, effettiva integrazione degli incentivi
previsti dalle disposizioni vigenti. Art. 7
Il
patrimonio Consortile è costituito: a)
Dai conferimenti eventualmente disposti dalla Regione o
dallo Stato; b)
Dai conferimenti degli Enti partecipanti; c)
Dai contributi in conto capitale di Enti pubblici e
privati; d)
Dalle riserve comunque costituite; e)
Dagli avanzi e dai disavanzi di esercizio. I conferimenti iniziali degli Enti partecipanti
risultano stabiliti nella seguente misura: a)
Enti locali: £. 15.000.000; b)
Enti pubblici, Enti economici o finanziari sia
pubblici che privati: -
£. 60.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di
livello nazionale o regionale; -
£. 30.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di
livello provinciale; -
£. 15.000.000 per Enti con competenza o rappresentanza di
livello intercomunale o comunale; C) Associazioni di rappresentanza degli
industriali o di altri Enti non indicati in precedenza:
Il 30% sulla base dei valori indicati al punto b).
Tali valori subiranno incremento o decremento dalla data di approvazione
del presente Statuto in proporzione alle variazioni dell’indice generale dei
prezzi al consumo calcolato dall’Istituto Centrale di Statistica.
Le quote di cui alle lettere a), b), e c) dovranno essere in cinque
annualità. Il Consiglio Generale
del Consorzio dichiara morosi gli Enti partecipanti che non hanno osservato
l’obbligo del versamento dei conferimenti alle scadenze previste dallo
Statuto.
Trascorsi sei mesi dalla dichiarazione di morosità il Consiglio Generale
delibera l’esclusione dal Consorzio dell’Ente partecipante inadempiente. In
questo caso il Consiglio Generale delibera la conseguente riduzione del
patrimonio consortile. Art.
8
I mezzi finanziari del Consorzio sono costituiti: a)
Dai ricavi di vendita e dai canoni di locazione delle aree
e dei rustici industriali; b)
Dai proventi della gestione dei vari servizi esistenti e
funzionanti nell’area industriale e dai proventi di ogni altra prestazione
effettuata dal Consorzio; c)
Dai contributi in conto esercizio degli Enti partecipanti,
della Regione, degli altri Enti pubblici e privati; d)
Da ogni altro provento derivante da investimenti mobiliari
ed immobiliari.
Il consorzio degli Enti consorziati alla copertura dei costi di esercizio viene
deliberato dal Consiglio Generale tenendo conto di ogni elemento utile a
determinare l’interesse e/o l’incidenza concreta di ciascuno di essi.
Gli avanzi d’esercizio verranno destinati alle costituzione di una
riserva utilizzabile esclusivamente per la copertura dei disavanzi.
Il disavanzo d’esercizio che non trova copertura nella riserva di
avanzi di esercizio precedenti, o, nell’esercizio successivo, in specifici
contributi erogati da Enti pubblici e privati o negli avanzi di esercizio, verrà
imputata agli Enti partecipanti in proporzione dei rispettivi conferimenti.
Il mancato versamento dei concorsi in conto esercizio e per la copertura
dei disavanzi entro sei mesi dalla scadenza stabilita in sede di deliberazione,
costituisce causa di esclusione dal Consorzio dell’Ente partecipante da
decretarsi con deliberazione del Consiglio Generale. Art.
9
Sono organi del Consorzio: a)
Il Consiglio Generale; b)
Il Comitato Direttivo; c)
Il Presidente; d)
Il Collegio dei revisori. Art.
10
Il Consiglio Generale è costituito dai rappresentati degli Enti o
Associazioni consorziate e della Regione Siciliana.
Ciascun Ente locale consorziato partecipa al Consiglio con tre
rappresentanti eletti dai rispettivi Consigli, con voto limitato ad uno, con il
rispetto, in ogni caso, della rappresentanza delle minoranze in seno allo
stesso; gli altri Enti partecipano con un loro rappresentante.
I comuni, i cui territori ricadono nel perimetro del comprensorio del
Consorzio hanno diritto alla rappresentanza di cui al primo comma.
La Regione Siciliana partecipa con due rappresentanti nominati
dall’Assessore Regionale all’Industria.
Al Consiglio Generale partecipano con voto deliberativo quattro
rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative in campo nazionale, tre rappresentanti delle associazioni degli
industriali, di cui due designati dall’Associazione provinciale degli
industriali, ed uno dall’Associazione piccole e medie industrie competenti per
territorio, e tre rappresentanti delle associazioni artigiane più
rappresentative.
I membri così nominati durano in carica cinque anni.
In caso di impedimento, dimissioni, revoca o decadenza di un membro,
l’Ente o l’Associazione che lo ha nominato provvederà alla surroga o alla
sostituzione con un altro rappresentante, la cui durata in carica cessa,
comunque, alla scadenza degli altri membri in carica.
In tali casi, ove la designazione da parte dell’Ente o Associazione non
abbia luogo entro due mesi dal verificarsi della vacanza, provvederà, previa
diffida, l’organo cui è demandata la vigilanza dell’Ente stesso. Art.
11
Il comitato Direttivo è composto dal Presidente del Consorzio, da tre
rappresentanti del Consiglio Generale eletti dallo stesso con voto limitato a
due, da tre rappresentanti delle associazioni degli industriali, di cui uno
dell’Associazione piccole e medie industrie.
Uno dei rappresentanti della Regione Siciliana ed uno della Provincia,
designati a far parte del Consiglio Generale, sono membri di diritto del
Comitato Direttivo.
Quest’ultimo elegge nel suo seno un vice Presidente nella prima seduta,
con le stesse modalità di cui al quinto, sesto ed ottavo comma dell’art. 6
della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1.
Qualora dovesse essere eletto alla carica di Presidente uno dei tre
rappresentanti delle associazione degli industriali od uno dei rappresentanti
della Regione Siciliana o della Provincia, il Comitato Direttivo risulterà
composto, diversamente da quanto disposto dal primo e dal secondo comma del
presente articolo, da sette componenti più il Presidente.
I membri durano in carica cinque anni. Art.
12
Il Consiglio Generale elegge nel suo seno il Presidente del Consorzio
nella prima seduta a maggioranza assoluta dei componenti e con la presenza di
almeno due terzi dei componenti il Consiglio medesimo.
Qualora nessuno ottenga tale maggioranza o non sia raggiunto il quorum
richiesto, nella successiva si provvederà ad una seconda votazione nella quale
risulterà eletto chi otterrà la maggioranza dei voti dei consiglieri presenti,
il cui numero dovrà in ogni caso, essere non inferiore alla metà più uno dei
componenti il Consiglio Generale. Tale “quorum” sarà, peraltro, necessario
per la validità di tutte le deliberazioni di Comitato Direttivo.
In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice Presidente.
Il Presidente dura in carica cinque anni.
La carica di Presidente è incompatibile con quella di amministratore di
aziende operanti nell’ambito del Consorzio. Art.
13
Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e tre
supplenti, di cui uno effettivo ed uno supplente scelti dall’Assessore
Regionale all’Industria fra i funzionari in servizio presso il medesimo
Assessorato; uno effettivo e uno supplente designati dall’Assessore Regionale
al Bilancio e Finanze scelti rispettivamente fra i dirigenti e gli assistenti
del ruolo tecnico in servizio presso il medesimo Assessorato; uno effettivo e
uno supplente scelti dall’Assessore Regionale all’Industria fra gli iscritti
all’Albo dei Revisori ufficiali dei conti da almeno cinque anni.
La nomina avverrà con Decreto dell’Assessore Regionale
all’Industria.
La presidenza del Collegio spetta ad uno dei due Revisori designati
dall’Assessore Regionale per l’Industria, che deve essere scelto fra gli
iscritti all’Albo Nazionale dei Revisori da almeno cinque anni.
Il Collegio dura in carica cinque anni. Art.
14
L’incarico dei componenti degli organi di cui ai precedenti articoli è
incompatibile per le persone che abbiano la qualifica di dipendente retribuito
del Consorzio.
Altri casi di incompatibilità potranno essere determinati dal Consiglio
Generale. Art.
15
Il Direttore è nominato dal Comitato Direttivo a seguito di apposito
concorso per titoli ed esami bandito dal Consorzio.
Il Direttore del Consorzio assiste gli organi di cui all’articolo 5
della L.R. 4 gennaio 1984 n. 1 e partecipa alle riunioni degli stessi curandone
la segreteria.
Coordina, altresì, l’organizzazione consortile e i relativi servizi.
Il Direttore sovraintende a tutti gli uffici del Consorzio e provvede
alla disciplina del personale.
Egli è responsabile del buon andamento dei servizi.
È responsabile dell’attuazione delle delibere consortili e garantisce
un efficiente ed efficace funzionamento del Consorzio.
Propone ai competenti organi del Consorzio le soluzioni e i provvedimenti
che ritiene utili al conseguimento dei fini istituzionali.
Il Comitato Direttivo può, tuttavia, affidare per un periodo non
superiore ad un biennio le funzioni di Direttore a persona avente una specifica
conoscenza ed esperienza dei problemi economici ed industriali.
In tal caso il concorso di cui al punto primo deve essere bandito ed
espletato entro il biennio stesso. Art.
16
Spetta al Consiglio Generale: a)
Adottare lo Statuto del Consorzio; b)
Adottare il piano regolatore dell’Area del Consorzio; c)
Approvare i programmi triennali di interventi di cui
all’art. 22 della L.R. n. 1 del
1984; d)
Approvare entro e non oltre il 30 aprile e non oltre il 30
novembre, rispettivamente, il conto consuntivo relativo all’esercizio
precedente e il bilancio preventivo relativo all’esercizio successivo,
predisposti dal Comitato Direttivo e, in sede di approvazione di bilancio,
procedere all’aggiornamento annuale dei programmi di intervento previsto nel 4°
comma dell’art. 22 della legge sopra citata. Decorsi infruttuosamente i
termini suindicati, l’Assessore Regionale all’Industria provvede mediante la
nomina di apposito commissario: e)
Ratificare le delibere di Comitato Direttivo sulla
ammissione di altri Enti al Consorzio; la ratifica dovrà avvenire entro 60
giorni dalla trasmissione della delibera al Consiglio Generale; trascorso
infruttuosamente tale termine, la delibera diventa esecutiva; f)
Approvare i regolamenti che disciplinano i servizi
espletati dall’Ente; g)
Approvare il regolamento organico del personale; h)
Dichiarare morosi gli Enti inadempienti e deliberare la
loro esclusione; i)
Deliberare circa le eventuali modifiche al presente
Statuto, salvo l’approvazione secondo le modalità e le forme previste dalla
legge vigente; j)
Determinare eventualmente gli altri casi di incompatibilità
di cui al secondo comma dell’art. 4 del presente Statuto; k)
Deliberare, con la maggioranza di due terzi dei componenti,
l’eventuale scioglimento anticipato del Consorzio e provvedere alla nomina del
liquidatore. Art.
17
Il Consiglio Generale si riunisce in seduta ordinaria due volte
all’anno e cioè entro il mese di aprile e quello di novembre.
Il Consiglio può, inoltre, essere convocato dal Presidente in seduta
straordinaria per l’esame dei problemi urgenti e rilevanti e ogni qualvolta ne
sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei suoi membri o dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata ai singoli membri
ed ai componenti il Collegio dei Revisori, spedita almeno otto giorni prima di
quello della convocazione.
In caso di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni. Art.
18
Spetta al Comitato Direttivo sovraintendere alle attività del Consorzio.
In particolare il Comitato Direttivo: a)
Predispone i bilanci preventivi e consuntivi, da sottoporre
unitamente ad apposite relazioni illustrative, al Consiglio Generale,
rispettivamente, non oltre il 31 ottobre e non oltre il 31 marzo. Decorsi
infruttuosamente detti termini, l’Assessore Regionale all’Industria vi
provvede mediante la nomina di apposito commissario sottoponendo i bilanci al
Consiglio Generale e assegnando al medesimo il termine massimo di 20 giorni per
le relative deliberazioni. b)
Predispone gli altri atti da sottoporre all’approvazione
del Consiglio Generale; c)
Delibera circa gli atti intesi a promuovere le
espropriazioni previste dall’art. 21 della L.R. n. 1 del 1984 e delibera su
ogni acquisto e vendita di immobile che si rendessero necessari per il
raggiungimento dei fini del Consorzio; d)
Esegue le deliberazioni del Consiglio Generale delegandone
l’attuazione al Presidente del Consorzio; e)
Fissa i criteri per l’assegnazione delle aree
conformemente a quanto stabilito dal quinto e sesto comma dell’art. 23 della
L.R. 4 gennaio 1984 n. 1 ed approva, tenuto conto di tali criteri, la
graduatoria delle istanze pel l’assegnazione e la susseguente vendita dei
terreni dandone comunicazione al Consiglio Generale; f)
Determina la quota annuale di contributo a carico degli
Enti consorziati, fissandone anche misure differenziate per tipo di Ente; g)
Delibera sull’ammissione di altri Enti al Consorzio,
sottoponendo tale deliberazione alla ratifica del Consiglio Generale, secondo
quanto stabilito dalla lettera e) del precedente art. 16; h)
Delibera sui rapporti con le imprese insediate, comprese
quelle di carattere finanziario; i)
Delibera sui rapporti finanziari con la Regione Siciliana,
con la Cassa per il Mezzogiorno e con ogni altro Ente finanziatore
dell’attività del Consorzio, nonché con gli altri Enti consorziati; j)
Formula le richieste annuali di finanziamento previste dal
secondo comma dell’art. 27 della L.R. n. 1 del
1984; nel rispetto delle
previsioni di cui al terzo comma dello stesso articolo; k)
Adotta il regolamento di cui al terzo comma dell’art. 32
della L.R. n. 1 del 1984; l)
Nomina il Direttore del Consorzio; m)
Adotta ogni altro provvedimento riguardante l’attività
amministrativa interna ed istituzionale del Consorzio, salve le specifiche
competenze del Consiglio Generale. Il Comitato Direttivo è convocato mediante lettera
raccomandata ai singoli membri ed ai componenti del Collegio dei Revisori,
spedita almeno otto giorni prima di quello della data di convocazione. In caso
di urgenza il termine potrà essere abbreviato fino a tre giorni. Art.
19
Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, convoca e
presiede le riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale, nonché
quelle del Comitato Direttivo e prende le deliberazioni relative al personale, a
norma di regolamento di cui all’art. 16 lett. g) del presente Statuto, vigila
sull’attività del Consorzio, esercita funzioni eventualmente delegate dal
Consiglio Generale e dal Comitato Direttivo, dà esecuzione alle deliberazioni
adottate dagli stessi.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, le sue funzioni sono
esercitate dal vice Presidente eletto dal Comitato Direttivo a norma del terzo
comma dell’art. 9 della L.R. n. 1 del
1984. Art.
20
Il Collegio dei Revisori esamina i bilanci preventivi e consuntivi,
redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio Generale e controlla la
regolarità della contabilità.
Il Collegio dei Revisori si riunisce almeno ogni tre mesi e partecipa
alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio Generale e può assistere
alle riunioni del Comitato Direttivo. Art.
21
Il Consiglio Generale è validamente riunito quando siano presenti almeno
i due quinti dei componenti in carica.
Il Comitato Direttivo è validamente riunito quando è presente la
maggioranza assoluta dei membri assegnati al Comitato stesso.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Generale e del
Comitato Direttivo, è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta
dei votanti.
I componenti del Consiglio Generale che, senza giustificato motivo, non
intervengono a tre sedute consecutive, ordinarie e straordinarie, decadono dalla
carica.
Decadono altresì i componenti del Comitato Direttivo che senza
giustificato motivo, non intervengono a quattro sedute consecutive.
In ambedue i casi la decadenza è dichiarata dal Consiglio Generale,
decorsi dieci giorni dalla comunicazione mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno da parte del Consiglio stesso, del Comitato Direttivo e di uno qualunque
dei componenti stessi, valutate le eventuali giustificazioni dell’interessato.
I rappresentanti di Enti che non abbiano versato i conferimenti e i
contributi di cui all’art. 7 lett. b) e c) del presente Statuto, a decorrere
dall’esercizio successivo a quello del mancato adempimento, possono
partecipare alle sedute del Consiglio Generale senza peraltro esercitare il
diritto di voto, finché non sia trascorso il periodo previsto degli stessi artt.
7 e 8 per l’esclusione dell’Ente moroso dal Consorzio. Art.
22
L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare ed
avrà quindi inizio il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre di ogni anno. Art.
23
Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza e tutela dell’Assessorato
Regionale all’Industria in conformità dell’art. 15 della L.R.
n.
1 del 1984.
Al suddetto Assessorato saranno trasmessi per l’esercizio dei compiti
di cui sopra, entro 15 giorni dall’adozione, tutte le deliberazioni del
Consiglio Generale e del Comitato Direttivo.
La trasmissione sarà effettuata con avviso di ricevimento oppure con
consegna agli Uffici dell’Assessorato che rilasceranno apposita ricevuta.
Le anzidette deliberazioni divengono esecutive, dopo, quindici giorni
dalla trasmissione.
Le deliberazioni adottate con parere favorevole del Collegio dei Revisori
sono immediatamente esecutive.
La esecutività è sospesa se entro 20 giorni dalla ricezione delle
deliberazioni, l’Assessore Regionale all’Industria chiede chiarimenti
integrativi di giudizio al Consorzio.
In tal caso la deliberazione diviene esecutiva se l’Assessore
all’Industria non ne pronuncia l’annullamento per motivi di illegittimità
entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni che il Consorzio deve
trasmettere entro il termine massimo assegnato dalla richiesta.
Sono sottoposte al controllo di merito dell’Assessore Regionale per
l’Industria le deliberazioni del Consiglio Generale per le materie previste
dall’art. 16 lett. c), d), f) e g) del presente Statuto con le modalità di
cui ai commi precedenti. Art.
24 L’Assessore Regionale all’Industria, previa
contestazione, sentita la Giunta Regionale, con proprio decreto, può sciogliere
gli organi consortili ove vengano accertate persistenti irregolarità nel
funzionamento di essi o di uno di essi, in tal caso nomina un commissario per la
provvisoria gestione dell’Ente, per un periodo non superiore a mesi sei,
trascorso tale termine tutti gli atti compiuti sono nulli. Art.
25
Il Consorzio osserva le norme di amministrazione e contabilità
regionali, e in quanto compatibili, quelle statali adottando un bilancio tipo
predisposto dalla Regione Siciliana. Art.
26
I bilanci del Consorzio sono approvati dall’Assessore Regionale
all’Industria previo parere dell’Assessore Regionale al Bilancio e Finanze
ai sensi della legge regionale n. 2 del 1978.
Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle leggi
ed ai regolamenti vigenti.
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