STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI
STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA
DPR 24 giugno 1998, n. 249
Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola
secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297;
Visto l'articolo 21, commi 1, 2, e 13 della legge 15 marzo 1997, n.59;
Vista la legge 27 maggio 1991, n.176, di ratifica della Convenzione sui diritti
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104, 105 e 106 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n.309;
Visti gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n.104;
Visto l'articolo 36 della legge 6 marzo 1998, n.40;
Visto il D.P.R. 10 ottobre 1996, n.567;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400;
Visto il parere espresso dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione nella
Adunanza del 10 febbraio 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per
gli atti normativi nella Adunanza del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 29
maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO
"Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria"
Art. 1 (Vita della comunità scolastica)
- La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio,
l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale,
informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte
le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei
ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione
del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti
dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti
dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali
dell'ordinamento italiano.
- La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e
sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa
sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo
sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla
consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro
senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione,
di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le
persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel
ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
Art. 2 (Diritti)
- Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale
qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento,
l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni
personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la
possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e
di realizzare iniziative autonome.
- La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e
tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme
che regolano la vita della scuola.
- Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita
della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste
dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo
costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e
definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di
criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo
studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva,
volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio
rendimento.
- Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante
sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria
superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la
loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e
con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola
media o i loro genitori.
- Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano
autonomamente il diritto di scelta tra le attività curricolari integrative
e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività
didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono
organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di
apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e
religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e
favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e
cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per
assicurare:
- un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un
servizio educativo-didattico di qualità;
- offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno
di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro
associazioni;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica;
- la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere
adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
- servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
- La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del
diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di
corso e di istituto.
- I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano
l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria
superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere
iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte
degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle
scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e
con le loro associazioni.
Art. 3 (Doveri)
- Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere
assiduamente agli impegni di studio.
- Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei
docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso
rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli
studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi di cui all'art.1.
- Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di
sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
- Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i
macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in
modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente
l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità
della vita della scuola.
Art. 4 (Disciplina)
- I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i
comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai
doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti
all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni
singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e
il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere
sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad
esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al
comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né
indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata
e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione
disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello
studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in
attività in favore della comunità scolastica.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla
comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica
può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni
disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile,
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il
rientro nella comunità scolastica.
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere
disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per
l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è
commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di
pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
- Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni
d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai
candidati esterni.
- Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma7, e per i
relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi
2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
- Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è
ammesso ricorso, da parte degli studenti nella scuola secondaria superiore e
da parte dei genitori nella scuola media, entro 15 giorni dalla
comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia
interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante degli
studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola
media.
- L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti
della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche
sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito
all'applicazione del presente regolamento.
- Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del
presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La
decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia
composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla
consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal
consiglio scolastico provinciale, e presideuto da una persona di elevate
qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione
scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti sono
designati altri due genitori.
Art. 6 (Disposizioni finali)
- I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle
disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa
consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei
genitori nella scuola media.
- Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola
istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto
dell'iscrizione.
- È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica.
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