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statuto

CASSA ARTIGIANA DELL'EDILIZIA

Art. 1 (Costituzione )
Art. 2 (Sede - durata - funzione) Art. 14 (Consiglio di Presidenza)
Art. 3 (Rappresentanza e domicilio legale) Art. 15 (Presidente)
Art. 4 (Scopi) Art. 16 ( Vice Presidente)
Art. 5 (Iscritti) Art. 17 (Collegio Sindacale)
Art. 6 (Versamento contributi) Art. 18 (Direttore Amministrativo)
Art. 7 (Organi statutari) Art. 19 (Patrimonio)
Art. 8 (Consiglio di Amministrazione) Art. 20 (Entrate)
Art. 9 (Durata dell'incarico) Art. 21 (Prelevamenti e spese)
Art. 10 (Indennità agli Amministratori) Art. 22 (Esercizi finanziari e bilanci)
Art. 11 (Compiti del Consiglio di Amministrazione) Art. 23 (Disposizioni finali - Estinzione della Cassa       e sua liquidazione)
Art. 12 (Convocazione) Art. 24 (Modifiche allo Statuto)
Art. 13 (Maggioranza) Art. 25 (Rinvio)

Art. 1

(Costituzione )

Per iniziativa delle Organizzazioni Sindacali; degli Artigiani aderenti alla Confartigianato e delle Organizzazioni dei lavoratori: FILLEA-CGIL, FILCA-CISL, FENEAL-UIL

In conformità del CCNL 18 luglio 1985, viene istituita la CAE (Cassa Artigiana dell'Edilizia) della Sardegna.

 

Art. 2

(Sede - durata - funzione)

La Cassa ha la sua sede in Cagliari, Via Garavetti, 22.

Essa adempie alle proprie funzioni, quali sono tassativamente indicate nel presente Statuto, in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese edili aderenti che, sotto qualsiasi ragione sociale, esercitano l'attività dell'edilizia ed affini per le quali, a norma del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, vige l'obbligo di iscrizione.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo.

 

Art. 3

(Rappresentanza e domicilio legale)

La rappresentanza legale della Cassa spetta al presidente del Consiglio di Amministrazione. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'attività della Cassa stessa è competente il Foro di Sassari.

Tutti i lavoratori iscritti ed assistiti eleggono il proprio domicilio presso la sede della Cassa, per servizi e funzioni da questi svolti.

 

Art. 4

(Scopi)

Gli scopi della Cassa sono:

a) la riscossione ed utilizzazione dei contributi che le sono attribuiti con il Contratto Collettivo di Lavoro ed Accordi Sindacali territoriali delle competenti Organizzazioni sindacali di categoria;

b) la riscossione, l'amministrazione e la periodica liquidazione agli aventi diritto delle percentuali del trattamento economico secondo quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

c) gestione dell'anzianità professionale edile (APE), quote sindacali e di adesione contrattuale.

La Cassa ha inoltre la possibilità di amministrare con separata gestione i contributi la cui erogazione sia disposta in ottemperanza al Contratto Collettivo Nazionale ed agli Accordi territoriali stipulati tra le Organizzazioni interessate per l'addestramento professionale, qualora il Contratto o gli Accordi ne prevedano il versamento presso la Cassa.

La Cassa potrà infine svolgere in via straordinaria e compatibilmente con le proprie possibilità e strutture ogni altra forma di assistenza, a favore dei lavoratori iscritti, che le venisse demandata dalle Associazioni sindacali interessate mediante la concessione di provvidenze di carattere morale, culturale ed economico a favore dei lavoratori.

 

Art. 5

(Iscritti)

Agli effetti del presente Statuto sono iscritti alla Cassa, a cura del proprio datore di lavoro, tutti i lavoratori di cui al precedente art. 2.

I rapporti di iscrizione presso la Cassa, iniziati con la comunicazione del nominativo del lavoratore fatto a tali fini dal datore di lavoro, cessano per:

a) morte dell'iscritto;

b) cessazione dell'assistenza gestita dalla cassa;

c) passaggio dall'iscritto alle dipendenze di un datore di lavoro che non rientri nelle prescrizioni di cui all'art. 2;

d) emigrazione dell'iscritto ;

e) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto per inabilità o vecchiaia ai sensi di legge;

f) il rapporto di iscrizione del lavoratore alla cassa cessa, infine, trascorso un anno dalla fine dell'ultimo periodo di paga per esso denunciato alla Cassa, salvo deroghe connesse ed eventuali forme particolari di assistenza.

 

Art. 6

(Versamento contributi)

Il versamento delle somme dovute dai datori di lavoro e dai lavoratori iscritti per i titoli di cui al precedente art. 4 viene effettuato nelle misure e con le modalità contrattualmente stabilite dalle competenti Organizzazioni sindacali nazionali di categoria e, nell'ambito di queste, degli accordi stipulati tra le Organizzazioni territoriali dai datori di lavoro e dei lavoratori.

Al versamento delle quote del contributo a carico dei lavoratori dipendenti provvede il datore di lavoro mediante trattenuta sulla retribuzione relativa ad ogni periodo di paga.

Nei confronti del datore di lavoro inadempiente all'obbligo di cui al precedente comma la Cassa potrà adottare nell'ambito della legge e del Contratto Collettivo vigenti i provvedimenti del caso, che verranno decisi di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 7

(Organi statutari)

Sono organi della CAE:

- il Consiglio di Amministrazione;

- il Consiglio di Presidenza;

- il Presidente;

- il Vice Presidente;

- il Collegio dei Sindaci.

 

Art. 8

(Consiglio di Amministrazione

Vedi modifiche accordi sulle casse edili artigiane

La Cassa è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da n. 18 membri che saranno designati:

- 9 membri dalle Organizzazioni Sindacali degli artigiani firmatari del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

- 9 membri dalle Organizzazioni Sindacli dei lavoratori firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, in misura paritetica tra loro.

Il Consiglio di Amministrazione nella sua riunione di insediamento nomina il Presidente nella persona di un rappresentante dei datori di lavoro , ed il vice-presidente nella persona di un rappresentante dei lavoratori.

 

Art. 9

(Durata dell'incarico)

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. E' altresì data facoltà alle associazioni che hanno provveduto alla nomina di ciascun consigliere di provvedere alla sua sostituzione anche prima della scadenza del mandato.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessati per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, resteranno in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

 

Art. 10

(Indennità agli Amministratori)

Ai membri del Consiglio di Amministrazione potrà essere corrisposta una somma a titolo di rimborso spese; tale somma sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 11

(Compiti del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

a) nominare il direttore della Cassa;

b) provvedere all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi della Cassa;

c) deliberare il regolamento interno della Cassa;

d) vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa ed in particolar modo su quello riguardante la riscossione delle contribuzioni come previsto dal regolamento;

e) decidere sull'impiego dei fondi della Cassa a norma delle disposizioni contenute nel presente statuto;

f) contrarre e concedere mutui, costituire riserve ordinarie, accordare pegni ed ipoteche e consentire iscrizioni e post-erogazioni, cancellazioni di ogni sorta nei pubblici registri ipotecari, censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità, anche per la rinuncia di ipoteche legali, transigere e compromettere tramite arbitri o amichevoli compositori, muovere o sostenere liti e recederne, appellare ed accettare giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare vendere o costruire immobili;

g) promuovere i provvedimenti amministrativi giudiziari che ritiene conveniente per il buon funzionamento della Cassa;

h) assumere e licenziare il personale della Cassa, fissandone le retribuzioni in conformità alla legge ed al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili artigiane;

i) conoscere e giudicare dei reclami presentati dai lavoratori in merito alla erogazione delle assistenze e provvidenze;

l) nominare il Collegio dei Sindaci.

 

Art. 12

(Convocazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese, oppure ogni qualvolta ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei membri del Consiglio o dal Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente mediante avviso scritto da replicarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di urgenza, il termine per la convocazione sarà ridotto a 48 ore. Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.

Il direttore della Cassa assiste alla riunione del Consiglio di Amministrazione dietro invito dello stesso ed adempie alle funzioni di segretario del Consiglio.

 

Art. 13

(Maggioranza)

Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione é necessaria la presenza della metà più uno dei Consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti aventi il diritto al voto.

 

Art. 14

(Consiglio di Presidenza)

Il Presidente ed il Vice Presidente formano il Consiglio di Presidenza. In particolari situazioni di necessità ed urgenza possono prendere decisioni che tuttavia dovranno essere ratificate dal Consiglio di Presidenza il Presidente ed il Vice Presidente hanno la firma congiunta.

 

Art. 15

(Presidente)

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 9, oppure di dimissioni.

Il Presidente ha la firma sociale ed a lui spetta:

a) rappresentare la Cassa di fronte a terzi e stare in giudizio;

b) sovraintendere all'applicazione del presente statuto; promuovere la convocazione del Consiglio di Amministrazione e presiedere alle adunanze;

c) dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

d) esercitare tutti i poteri che gli competono per essere rappresentante legale della Cassa.

In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

 

Art. 16

( Vice Presidente)

Il Vice Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di cui all'art. 9, oppure di dimissioni.

In caso di assenza viene sostituito dal Consigliere più anziano di età da parte sindacale.

Spetta al Vice-Presidente:

a) sovraintendere di concerto con il Presidente all'applicazione del presente Statuto;

b) coadiuvare il Presidente in quegli atti a lui demandati dal presente statuto;

c) sostituire il Presidente in quegli atti e quelle funzioni che possono essere da questo delegate in via temporanea o permanente.

 

Art. 17

(Collegio Sindacale)

Il Collegio dei Sindaci è composto da n. 3 membri effettivi e due supplenti designati:

N. 2 dalle Organizzazioni artigiane;

N. 2 dalle Organizzazioni dei lavoratori;

N. 1 di comune accordo, tra le parti, dall'Albo dei revisori dei conti.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Al momento della loro nomina il Consiglio di Amministrazione fissa il loro compenso per l'intero periodo di durata dell'ufficio in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia.

Il Collegio Sindacale esercita le attribuzioni ed ha il dovere di cui agli artt. 2403 e segg. c. c. in quanto applicabili.

Essi sono obbligati a riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la corrispondenza nei registri contabili.

Il Collegio Sindacale si riunisce ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero quando uno dei sindaci ne faccia richiesta. La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

Tutte le riunioni e gli accertamenti eseguiti dovranno risultare dal libro verbale del Collegio Sindacale.

 

Art. 18

(Direttore Amministrativo)

Il Direttore amministrativo è nominato dal Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio stesso.

Il Direttore ha il compito di:

a) organizzare e controllare i servizi predisposti in base al regolamento, attuare le singole deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e le decisioni del Consiglio di Presidenza;

b) riferire ogni qualvolta ne sia richiesto o lo reputi opportuno al Consiglio di Presidenza ed al Consiglio di Amministrazione tutte le notizie relative all'andamento della Cassa;

c) adempiere tutti i compiti che allo stesso tempo competono in base al presente Statuto ed al regolamento.

Al Direttore sono direttamente subordinati i dipendenti della Cassa.

 

Art. 19

(Patrimonio)

Il patrimonio netto della Cassa è costituito:

a) dal FONDO DI RISERVA ORDINARIO al quale vengono interamente devoluti gli avanzi di gestione e dal quale vengono detratti gli eventuali disavanzi netti;

b) dal FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO al quale direttamente affluiscono i lasciti, le donazioni, le elargizioni ed in genere le entrate straordinarie che entrano a far parte del patrimonio della Cassa.

Qualora i lasciti, le donazioni, ecc. consistano in beni immobili, l'apporto al fondo di riserva straordinario corrisponderà al valore venale ad essi attribuito, con criteri di prudenzialità, dal Consiglio di Amministrazione;

c) dagli speciali accantonamenti deliberati dal Consiglio in sede di bilancio di prescrizioni per iniziative assistenziali future.

 

Art. 20

(Entrate)

Le entrate della Cassa sono costituite :

a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte dei datori di lavoro che da parte dei lavoratori di cui all'art. 4;

b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti;

c) dalle entrate previste per ritardati versamenti nelle misure che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione e secondo le modalità fissate dal regolamento;

d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni o qualsiasi altro atto di liberalità avente scopo di immediata erogazione ovvero per sovvenzioni riguardanti la gestione ordinaria della Cassa.

 

Art. 21

(Prelevamenti e spese)

Alle spese di gestione la Cassa farà fronte con le entrate ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario o straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione (certificati, dichiarazioni, assegni circolari o bancari ecc.) firmata dal Presidente e controfirmata dal Vice-Presidente.

Qualsiasi prelievo o pagamento per qualsivoglia titolo o causale deve essere effettuato con firma abbinata dal presidente e vice-presidente.

 

Art. 22

(Esercizi finanziari e bilanci)

L'esercizio finanziario decorre dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo. Alla fine di ogni esercizio verrà compilato il bilancio consuntivo che deve constare della situazione patrimoniale e del conto economico della gestione. Quest'ultima deve indicare analiticamente le entrate e le spese di competenza anche se non ancora riscosse o pagate, cioè stabilite nel loro esatto ammontare.

Il progetto di bilancio consuntivo predisposto dal direttore in accordo con il Presidente ed il Vice Presidente deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci e del Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione del Consiglio stesso nella quale viene posto in approvazione, riunione da convocarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno deve altresì essere compilato ed approvato il preventivo di gestione per l'esercizio in corso.

 

Art. 23

(Disposizioni finali - Estinzione della Cassa e sua liquidazione)

L'estinzione della Cassa e la sua liquidazione possono essere disposte su concorde deliberazione delle Organizzazioni sindacali artigiane e dei lavoratori, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizioni di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni sindacali artigiane e dei lavoratori competenti provvederanno alla nomina di un liquidatore per ogni organizzazione rappresentata nel Consiglio di Amministrazione.

Trascorsi due mesi dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Cagliari.

Le Organizzazioni Sindacali artigiane e dei lavoratori all'atto della nomina determineranno i compiti del liquidatore e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura di liquidazione sarà devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza ed istruzione a favore della categoria edile, che saranno indicate dalle Organizzazioni sindacali artigiane e dei lavoratori competenti.

In caso di disaccordo la devoluzione anzidetta sarà effettuata insindacabilmente dal Presidente del tribunale di Cagliari.

 

Art. 24

(Modifiche allo Statuto)

Qualunque modifica al presente Statuto deve essere deliberata dalle Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro in vigore.

 

Art. 25

(Rinvio)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.

NOTA A MARGINE:

Data la particolare situazione in cui nasce il presente Statuto, cioè il protrarsi della trattativa in corso con le OO.SS. LL., per quanto cominciato, in particolare negli Artt. 8, 9, 11, 15, 16, 17, 23, 24, sarà facoltà dei Soci temporaneamente presenti apportare modifiche o variazioni. 

 

 

Accordo sulle casse edili artigiane

 

In Oristano, il 14 marzo 1997

 

La Confartigianato Federazione Regionale dell'Artigianato Sardo, da qui in avanti chiamata semplicemente Confartigianato e rappresentata agli effetti del presente contratto dal Presidente franco Ignazio Cuccu, dal segretario Regionale Paolo Dessi, dal componente dell'Assemblea Regionale Sig. Felice Doro e dal componente della Segreteria Regionale Sig. Sandro Chessa

E

l'U.G.L. Unione Generale del Lavoro, Unione Regionale del Lavoro da qui in avanti chiamata semplicemente U.G.L. Sardegna e Segretario responsabile Unione Territoriale di Cagliari Franco Fontana, dal Componente della segreteria Regionale U.G.L. Sardegna Antonio Corda, dal Segretario Responsabile Unione Territoriale di Sassari Elio Sanna e dal Segretario Responsabile Unione Territoriale di Oristano Giovanni Masala.

PREMESSO

  1. che la Confartigianato ha costituito dal 1993 la cassa Artigiana dell'Edilizia (CAE), in ottemperanza alle prescrizioni del CCNL del settore edile, con sede nella via Garavetti 22 in Cagliari;

  2. che l'U.G.L. sottoscrivendo il Contratto Collettivo regionale Integrativo di Lavoro per dipendenti delle Imprese Artigiane del settore Edile ed Affini, riconosce la CAE e ne accetta integralmente lo statuto, allegato al presente accordo e firmato in ogni sua pagina dalle due delegazioni, acquisendone le prerogative riconosciute alle OO.SS. all'art. 1 dello stesso statuto;

  3. che l'U.G.L. prende atto che con la stessa sono stati soddisfatti gli obblighi contrattuali relativi all'anzianità edile e al salario differito.

STABILISCONO 

  1. L'U.G.L. designerà, entro 30 giorni dalla data odierna, 5 rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione della CAE, che integreranno i 5 componenti designati dalla Confartigianato che attualmente amministrano la stessa CAE.

  2. La scadenza del mandato dei 5 nuovi componenti è commisurata alla scadenza degli attuali amministratori, così da andare ad un unico rinnovo.

  3. Ogni eventuale modifica allo Statuto e al Regolamento della CAE verrà concordata dalle parti. 

 

 

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